Comitato paritetico Clausole campione

Comitato paritetico. Ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente accordo deve essere sottoposta, prima di qualsiasi altra azione, alle valutazioni ed alle conseguenti determinazioni di un Comitato Paritetico, nominato di comune accordo tra le parti.
Comitato paritetico. I contenuti dell’Accordo del 18 maggio 1996, Allegato n 5 del C.C.N.L, per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Paritetico Provinciale per la Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro, fanno parte integrante del presente articolo.
Comitato paritetico. 1. Il contratto di servizio può prevedere l’istituzione di un comitato paritetico Amministrazione - Gestore, i cui membri sono designati uno dal soggetto gestore, uno dall’ente affidante, più un presidente nominato di comune accordo tra le parti. 2. Il Comitato paritetico ha il compito di facilitare la collaborazione tra le Parti durante l’esecuzione del contratto e la composizione bonaria delle eventuali liti insorte tra le stesse. 3. Il costo di funzionamento del Comitato paritetico grava in misura uguale sulle parti.
Comitato paritetico. Le parti si impegnano a costituire, entro una settimana dalle data di sottoscrizione, un Comitato paritetico composto da Sindaco o Assessore Delegato, Dirigente e Coordinatore dello Staff di Ricerca sviluppo e comunicazione del Comune di Bari- BA2015 Piano strategico MTB e tre membri nominati dall’Università di Bari. Il Comitato svolgerà le seguenti funzioni:
Comitato paritetico. 1. L'Ente locale istituisce, in accordo con gli Enti Gestori, un Comitato Paritetico per seguire e verificare l'applicazione della convenzione stessa e garantire uno scambio di valutazioni, pareri e informazioni sulla realtà delle scuole dell'infanzia, anche al fine di assicurare una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi. 2. Esso è composto da: - Assessore alla Pubblica Istruzione (o delegato); - un rappresentante del gestore di ogni scuola convenzionata (o suo delegato) - un funzionario del Servizio Pubblica Istruzione del Comune con funzioni di segretario verbalizzante (o suo delegato). Il Comitato Paritetico potrà avvalersi di professionalità specifiche (pedagogisti, insegnanti, esperti nel settore amministrativo, un rappresentante dei genitori), ogni qualvolta gli argomenti all’ordine del giorno ne qualifichino la presenza (in qualità di consiglieri). 3. Il Comitato Paritetico ha i seguenti compiti: - definire e proporre annualmente alla Giunta Comunale, sulla scorta della documentazione presentata dalle Scuole, gli importi e le fasce di riferimento ISEE, gli importi dei benefici economici, le modalità di assegnazione di cui agli articoli 17, 18, 19; - predisporre una relazione annuale sull’andamento della convenzione, a seguito dell’esame dei conti consuntivi presentati dalle scuole; - esprimere pareri in ipotesi di accertata inosservanza delle disposizioni dell’accordo; - garantire uno scambio reciproco di informazioni, pareri, valutazioni sulla realtà e sulla vita delle Scuole dell'infanzia del territorio comunale, favorendo e sollecitando forme di collaborazione tra le diverse istituzioni pubbliche e private, per una più completa fruizione delle opportunità offerte dal territorio; - concordare, previa consultazione dei Comitati di gestione delle singole scuole, il calendario annuale, la quota di partecipazione delle famiglie, le modalità di iscrizione; - approfondire il tema delle insolvenze nel pagamento del contributo mensile, ritenendo che tale tema debba appartenere a tutti i momenti di relazione con le famiglie, come parte dei discorsi pedagogici ed educativi per promuovere una maggiore responsabilizzazione delle famiglie stesse rispetto alla loro contribuzione al costo dei servizi.
Comitato paritetico. 1. Al fine di assicurare il migliore raccordo delle attività da porre in essere per l’attuazione del presente Protocollo d’Intesa, le Parti convengono nella costituzione di un Comitato paritetico (nel seguito anche “Comitato”), composto da un rappresentante per ciascuna di esse. 2. Esso cura l’istruttoria per addivenire alla sottoscrizione delle Convenzioni operative, alla modifica e al rinnovo del presente Protocollo d’Intesa. 3. Si riunisce sulla base dell’esigenza prospettata da almeno uno dei suoi membri e redige apposito verbale con la descrizione delle attività svolte e dei risultati conseguiti. 4. Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire il proprio rappresentante dandone tempestiva comunicazione all’altra Parte.
Comitato paritetico. Il comitato paritetico (il “Comitato”) è costituito da un rappresentante di Federtessile, da un rappresentante per ogni associazione imprenditoriale firmataria del presente accordo istitutivo e da un pari numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti il medesimo. Fermo restando il principio di pariteticità tra organizzazioni dei lavoratori e organizzazioni imprenditoriali, fanno altresì parte del Comitato un rappresentante per ciascuna delle altre organizzazioni dei lavoratori firmatarie dei CCNL applicati a lavoratori ed imprese associate e che abbiano aderito successivamente alla data del presente accordo. Tale Comitato svolgerà compiti consultivi e dovrà essere periodicamente informato di ogni elemento utile concernente l'andamento gestionale del Fondo. Al suddetto Comitato è attribuita, in particolare, la funzione di segnalare agli organi del Fondo le modifiche statutarie ritenute opportune. La carica di membro del Comitato è incompatibile con quella degli organi statutari del Fondo.
Comitato paritetico. Per il coordinamento, l'attuazione e lo stato di avanzamento di tutte le iniziative derivanti dagli impegni definiti all’art. 3 di cui al presente Accordo, le parti si avvalgono di un Comitato paritetico, composto da sei membri, tre designati dal MIUR, di cui uno con la funzione di presiedere il Comitato stesso, e tre designati da CASIO; La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese, ivi compresi compensi o gettoni di presenza.
Comitato paritetico. All’attuazione degli scopi dell'Accordo, anche nei suoi aspetti tecnici e operativi, concorre una struttura paritetica di concertazione, coordinamento e programmazione denominata Comitato Paritetico, con sede ad Ascoli Xxxxxx. Nell’ambito delle competenze determinate dal comma precedente il Comitato Paritetico: 1. elabora e sottopone all’approvazione dei competenti organi dell’UNIVERSITÀ e del C.U.P. i progetti relativi alla programmazione e allo sviluppo delle attività universitarie, nonché le modifiche e le integrazioni all'Accordo; 2. valuta l’aderenza del CDL alle effettive esigenze occupazionali del sistema produttivo, con particolare riferimento a quello locale; 3. verifica e coordina l’utilizzo di tutte le risorse finanziarie destinate al funzionamento del CDL; 4. individua, ai sensi dell’art. 11, le attività per cui si rende necessaria la collaborazione di personale dipendente dal C.U.P. Il Comitato Paritetico è composto da tre membri dell’UNIVERSITÀ 1. il Rettore, 2. il Direttore Generale 3. il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali o il Coordinatore del CDL, ovvero, se nominato il Presidente del Consiglio del CDL e da tre membri del C.U.P.: 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 2. un Consigliere di amministrazione 3. il Responsabile Amministrativo. Il Comitato Paritetico è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del C.U.P. che lo convoca almeno due volte l’anno e ogni qual volta l’Università ne faccia richiesta. In caso di impedimento i componenti del Comitato Paritetico hanno la facoltà di farsi occasionalmente sostituire da un delegato. La delega non può essere permanente e ha valore per la singola seduta. Per la migliore risoluzione delle problematiche relative alla logistica, alla destinazione degli spazi e ad ogni altra questione inerente l’utilizzazione degli immobili a destinazione universitaria, le sedute del Comitato Paritetico possono di volta in volta essere allargate alla partecipazione dei rappresentanti delle altre Parti interessate. L’UNIVERSITA’ e il C.U.P. designano fra i membri del Comitato Paritetico i rispettivi Coordinatori, i quali collaborano costantemente fra di loro per la risoluzione di tutte le problematiche di natura organizzativa e amministrativa. Entro il 28 febbraio di ogni anno, salvo modifiche ministeriali relative ai tempi di formulazione dell’offerta formativa universitaria dell’anno accademico successivo, il Comitato Paritetico valuta i risultati o...
Comitato paritetico. Per il coordinamento, l'attuazione e lo stato di avanzamento di tutte le iniziative derivanti dagli impegni definiti all’art. 3 di cui al presente Protocollo, è istituito un Comitato paritetico, composto da sei membri, tre designati dal MIUR, di cui uno con la funzione di presiedere il Comitato stesso, e tre designati da SEI. La partecipazione al Comitato non comporta alcun onere per l’Amministrazione.