Comitato paritetico Clausole campione

Comitato paritetico. Ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente accordo deve essere sottoposta, prima di qualsiasi altra azione, alle valutazioni ed alle conseguenti determinazioni di un Comitato Paritetico, nominato di comune accordo tra le parti.
Comitato paritetico. I contenuti dell’Accordo del 18 maggio 1996, Allegato n 5 del C.C.N.L, per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Paritetico Provinciale per la Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro, fanno parte integrante del presente articolo.
Comitato paritetico. All’attuazione degli scopi dell'Accordo, anche nei suoi aspetti tecnici e operativi, concorre una struttura paritetica di concertazione, coordinamento e programmazione denominata Comitato Paritetico, con sede ad Ascoli Xxxxxx. Nell’ambito delle competenze determinate dal comma precedente il Comitato Paritetico:
Comitato paritetico. 6.1 È costituito un Comitato paritetico composto da due rappresentanti – un titolare e un sostituto - designati dal Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus, e due rappresentanti – sempre un titolare ed un sostituto - designati dal CNOAS. Al Comitato paritetico è demandato il monitoraggio delle attività svolte ai sensi del presente Protocollo e di eventuali scritture integrative, nonché la formulazione di proposte finalizzate a ottimizzare gli interventi previsti.
Comitato paritetico. 1. L'Ente locale istituisce, in accordo con gli Enti Gestori, un Comitato Paritetico per seguire e verificare l'applicazione della convenzione stessa e garantire uno scambio di valutazioni, pareri e informazioni sulla realtà delle scuole dell'infanzia, anche al fine di assicurare una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi.
Comitato paritetico. 1. Il Comitato Paritetico è composto da un minimo di sei soggetti indicati dalle parti sociali regionali. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo nomina i componenti del Comitato Paritetico dell’Articolazione Regionale, su indicazione delle parti sociali regionali. La nomina dei componenti ha, di norma, validità triennale.
Comitato paritetico. Il comitato paritetico (il “Comitato”) è costituito da un rappresentante di Federtessile, da un rappresentante per ogni associazione imprenditoriale firmataria del presente accordo istitutivo e da un pari numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti il medesimo. Fermo restando il principio di pariteticità tra organizzazioni dei lavoratori e organizzazioni imprenditoriali, fanno altresì parte del Comitato un rappresentante per ciascuna delle altre organizzazioni dei lavoratori firmatarie dei CCNL applicati a lavoratori ed imprese associate e che abbiano aderito successivamente alla data del presente accordo. Tale Comitato svolgerà compiti consultivi e dovrà essere periodicamente informato di ogni elemento utile concernente l'andamento gestionale del Fondo. Al suddetto Comitato è attribuita, in particolare, la funzione di segnalare agli organi del Fondo le modifiche statutarie ritenute opportune. La carica di membro del Comitato è incompatibile con quella degli organi statutari del Fondo.
Comitato paritetico. 1. Al fine di assicurare il migliore raccordo delle attività da porre in essere per l’attuazione del presente Protocollo d’Intesa, le Parti convengono nella costituzione di un Comitato paritetico (nel seguito anche “Comitato”), composto da un rappresentante per ciascuna di esse.
Comitato paritetico. 1. Il contratto di servizio può prevedere l’istituzione di un comitato paritetico Amministrazione - Gestore, i cui membri sono designati uno dal soggetto gestore, uno dall’ente affidante, più un presidente nominato di comune accordo tra le parti.
Comitato paritetico. Per il coordinamento, l'attuazione e lo stato di avanzamento di tutte le iniziative derivanti dagli impegni definiti di cui all’Articolo 2 del presente Protocollo d’intesa, è istituito un Comitato paritetico, coordinato da un rappresentante del MIUR. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito, senza alcun onere per l’Amministrazione.