Common use of COMITATO CONSULTIVO REGIONALE Clause in Contracts

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE. 1. In ciascuna Regione è istituito, con provvedimento dell'Amministrazione regionale, un Comitato consultivo composto da: a) l'Assessore regionale alla Sanita', o un suo delegato, che ne assume la presidenza; b) cinque membri rappresentanti delle aziende, individuati dalla Regione; c) sei membri rappresentanti degli specialisti ambulatoriali operanti nella regione, di cui al presente Accordo. 2. Tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali vengono eletti, secondo le procedure di cui al successivo art.26, gli altri tre rappresentanti vengono designati, tra gli specialisti ambulatoriali operanti nella regione, dai Sindacati di cui all'art. 34 comma 12, nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato, con un numero di deleghe non inferiore al 3% delle deleghe regionali. I rappresentanti sono individuati dai tre sindacati con maggiore consistenza associativa regionale. Qualora uno o più sindacati non abbiano la possibilità di designare un proprio rappresentante, i membri mancanti sono nominati dal sindacato con maggiore consistenza associativa regionale. 3. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti e individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari. 4. Quando gli argomenti all’ordine del giorno riguardano gli altri professionisti di cui al presente accordo, i tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali designati dai sindacati, sono sostituiti da tre rappresentanti per le categorie interessate, designati dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi. Detti nominativi saranno segnalati al presidente del comitato regionale entro 15 giorni dalla costituzione del comitato stesso. 5. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 del presente Accordo. 6. Il Comitato regionale ha compiti di: a) proposta e parere in ordine ai provvedimenti di competenza regionale; b) linee di indirizzo alle aziende in merito alla corretta ed uniforme interpretazione e applicazione delle norme del presente Accordo. 7. La sede del comitato e le modalità di funzionamento sono definite dalla Regione, sentiti i Sindacati di cui all’art.34, comma 12.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Di Lavoro, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE. 1. In ciascuna Regione è istituito, con provvedimento dell'Amministrazione regionale, un Comitato consultivo composto da: a) l'Assessore L’Assessore regionale alla Sanita'Sanità, o un suo delegato, che ne assume la presidenza; b) cinque membri rappresentanti delle aziende, individuati dalla Regione; c) sei membri rappresentanti degli specialisti ambulatoriali operanti nella regione, di cui al presente Accordo. 2. Tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali vengono eletti, secondo le procedure di cui al successivo art.26art. 26, gli altri tre rappresentanti vengono designati, tra gli specialisti ambulatoriali operanti nella regione, dai Sindacati di cui all'artall’art. 34 comma 12, nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato, con un numero di deleghe non inferiore al 3% delle deleghe regionali. I rappresentanti sono individuati dai tre sindacati con maggiore consistenza associativa regionale. Qualora uno o più sindacati non abbiano la possibilità di designare un proprio rappresentante, i membri mancanti sono nominati dal sindacato con maggiore consistenza associativa regionale. 3. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti e individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari. 4. Quando gli argomenti all’ordine del giorno riguardano i medici veterinari e gli altri professionisti di cui al presente accordo, i tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali designati dai sindacati, sono sostituiti da tre rappresentanti per le ciascuna delle categorie interessate, designati dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi. Detti nominativi saranno segnalati al presidente del comitato regionale entro 15 giorni dalla costituzione del comitato stesso. 5. E’ È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 dall’art. 14 del presente Accordo. 6. Il Comitato regionale ha compiti di: a) proposta e parere in ordine ai provvedimenti di competenza regionale; b) linee di indirizzo alle aziende in merito alla corretta ed uniforme interpretazione e applicazione delle norme del presente Accordo. 7. La sede del comitato e le modalità di funzionamento sono definite dalla Regione, sentiti i Sindacati di cui all’art.34all’art. 34, comma 12.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE. 1. In ciascuna Regione è istituito, con provvedimento dell'Amministrazione regionale, un Comitato consultivo composto da: a) l'Assessore L’Assessore regionale alla Sanita'Sanità, o un suo delegato, che ne assume la presidenza; b) cinque membri rappresentanti delle aziende, individuati dalla Regione; c) sei membri rappresentanti degli specialisti ambulatoriali operanti nella regione, di cui al presente Accordo. 2. Tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali vengono eletti, secondo le procedure di cui al successivo art.26art. 26, gli altri tre rappresentanti vengono designati, tra gli specialisti ambulatoriali operanti nella regione, dai Sindacati di cui all'artall’art. 34 comma 12, nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato, con un numero di deleghe non inferiore al 3% delle deleghe regionali. I rappresentanti sono individuati dai tre sindacati con maggiore consistenza associativa regionale. Qualora uno o più sindacati non abbiano la possibilità di designare un proprio rappresentante, i membri mancanti sono nominati dal sindacato con maggiore consistenza associativa regionale. 3. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti e individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari.. A.C.N. non più in vigore, sostituito dall'A.C.N. del 17/12/2015 4. Quando gli argomenti all’ordine del giorno riguardano i medici veterinari e gli altri professionisti di cui al presente accordo, i tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali designati dai sindacati, sono sostituiti da tre rappresentanti per le ciascuna delle categorie interessate, designati dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi. Detti nominativi saranno segnalati al presidente del comitato regionale entro 15 giorni dalla costituzione del comitato stesso. 5. E’ È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 dall’art. 14 del presente Accordo. 6. Il Comitato regionale ha compiti di: a) proposta e parere in ordine ai provvedimenti di competenza regionale; b) linee di indirizzo alle aziende in merito alla corretta ed uniforme interpretazione e applicazione delle norme del presente Accordo. 7. La sede del comitato e le modalità di funzionamento sono definite dalla Regione, sentiti i Sindacati di cui all’art.34all’art. 34, comma 12.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE. 1. In ciascuna Regione è istituito, con provvedimento dell'Amministrazione regionale, un Comitato consultivo composto da: a) l'Assessore regionale alla Sanita', o un suo delegato, che ne assume la presidenza; b) cinque membri rappresentanti delle aziende, individuati dalla Regione; c) sei membri rappresentanti degli specialisti ambulatoriali operanti nella regione, di cui al presente Accordo. 2. Tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali vengono eletti, secondo le procedure di cui al successivo art.26art. 26, gli altri tre rappresentanti vengono designati, tra gli specialisti ambulatoriali operanti nella regione, dai Sindacati di cui all'art. 34 comma 12, nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato, con un numero di deleghe non inferiore al 3% delle deleghe regionali. I rappresentanti sono individuati dai tre sindacati con maggiore consistenza associativa regionale. Qualora uno o più sindacati non abbiano la possibilità di designare un proprio rappresentante, i membri mancanti sono nominati dal sindacato con maggiore consistenza associativa regionale. 3. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti e individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari. 4. Quando gli argomenti all’ordine del giorno riguardano i medici veterinari e gli altri professionisti di cui al presente accordo, i tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali designati dai sindacati, sono sostituiti da tre rappresentanti per le ciascuna delle categorie interessate, designati dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi. Detti nominativi saranno segnalati al presidente del comitato regionale entro 15 giorni dalla costituzione del comitato stesso. 5. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 dall’art. 14 del presente Accordo. 6. Il Comitato regionale ha compiti di: a) proposta e parere in ordine ai provvedimenti di competenza regionale; b) linee di indirizzo alle aziende in merito alla corretta ed uniforme interpretazione e applicazione delle norme del presente Accordo. 7. La sede del comitato e le modalità di funzionamento sono definite dalla Regione, sentiti i Sindacati di cui all’art.34all’art. 34, comma 12.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE. 1. In ciascuna Regione delle Regioni è istituito, istituito con provvedimento dell'Amministrazione regionale, un Comitato consultivo composto da: a) l'Assessore regionale alla Sanita', Sanità o un suo delegato, delegato che ne assume la presidenza; b) cinque membri rappresentanti delle aziende, individuati dalla RegioneAziende individuate dall'Assessore regionale alla Sanità; c) sei membri rappresentanti degli dei medici specialisti ambulatoriali operanti nella regione, di cui al presente Accordo. 2. Tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali vengono eletti, secondo le procedure di cui al successivo art.26, gli altri : tre rappresentanti vengono designati, tra gli specialisti ambulatoriali operanti nella regionenell'àmbito regionale, dai Sindacati di cui all'art. 34 20 comma 1211, nella misura di un rappresentante per ciascun SindacatoSindacato firmatario, con un numero di deleghe non inferiore al 3% delle deleghe regionali. I rappresentanti sono individuati dai e tre sindacati con maggiore consistenza associativa regionalevengono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali. Qualora uno o più sindacati non abbiano la possibilità di designare un proprio rappresentante, i membri mancanti è data facoltà agli altri sindacati di designarne altri, oltre al proprio, fino al raggiungimento del numero di tre. 2. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono nominati dal sindacato con maggiore consistenza associativa regionalesvolte, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo, a cura dell'Ordine del capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati di cui all'art. 20 comma 11, che ne assumono anche l'onere economico. 3. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti nominati e individuatieletti, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari. 4. Quando gli argomenti all’ordine del giorno riguardano gli altri professionisti Le funzioni di cui al presente accordo, i tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali designati dai sindacati, segretario sono sostituiti svolte da tre rappresentanti per le categorie interessate, designati dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi. Detti nominativi saranno segnalati al presidente del comitato regionale entro 15 giorni un funzionario o dirigente amministrativo indicato dalla costituzione del comitato stessoRegione. 5. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione La sede del Comitato è indicata dall'Amministrazione regionale. 6. La Regione destina i mezzi, i locali ed il personale necessari per lo svolgimento dei contenuti compiti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 del funzioni attribuiti al Comitato dal presente Accordo. 67. Il Comitato regionale ha compiti di: a) proposta e parere formula proposte ed esprime pareri in ordine ai provvedimenti di competenza regionale; b) linee di indirizzo alle aziende , in merito alla corretta ed uniforme interpretazione e applicazione delle norme del presente AccordoAccordo nazionale ed alla rapida applicazione delle stesse. 78. La sede del comitato Il Comitato svolge funzioni consultive a richiesta delle parti interessate. 9. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e le modalità di funzionamento sono definite dalla Regione, sentiti i Sindacati di cui all’art.34, comma 12ogni qualvolta richiesto da una delle parti.

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Samples: Regolamento Di Esecuzione Dell'accordo Collettivo Nazionale

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE. 1. In ciascuna Regione è istituito, con provvedimento dell'Amministrazione regionale, un Comitato consultivo composto da: a) l'Assessore L’Assessore regionale alla Sanita'Sanità, o un suo delegato, che ne assume la presidenza; b) cinque membri rappresentanti delle aziende, individuati dalla Regione; c) sei membri rappresentanti degli specialisti ambulatoriali operanti nella regione, di cui al presente Accordo. 2. Tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali vengono eletti, secondo le procedure di cui al successivo art.26art. 2 , gli altri tre rappresentanti vengono designati, tra gli specialisti ambulatoriali operanti nella regione, dai Sindacati di cui all'artall’art. 34 comma 12, nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato, con un numero di deleghe non inferiore al 3% delle deleghe regionali. I rappresentanti sono individuati dai tre sindacati con maggiore consistenza associativa regionale. Qualora uno o più sindacati non abbiano la possibilità di designare un proprio rappresentante, i membri mancanti sono nominati dal sindacato con maggiore consistenza associativa regionale. 3. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti e individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari. 4. Quando gli argomenti all’ordine del giorno riguardano i medici veterinari e gli altri professionisti di cui al presente accordo, i tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali designati dai sindacati, sono sostituiti da tre rappresentanti per le ciascuna delle categorie interessate, designati dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi. Detti nominativi saranno segnalati al presidente del comitato regionale entro 15 giorni dalla costituzione del comitato stesso. 5. E’ È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 dall’art. 14 del presente Accordo. 6. . Il Comitato regionale ha compiti di: a) proposta e parere in ordine ai provvedimenti di competenza regionale; b) linee di indirizzo alle aziende in merito alla corretta ed uniforme interpretazione e applicazione delle norme del presente Accordo. 7. La sede del comitato e le modalità di funzionamento sono definite dalla Regione, sentiti i Sindacati di cui all’art.34, comma 12.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE. 1. In ciascuna Regione è istituito, con provvedimento provvedimen- to dell'Amministrazione regionale, un Comitato consultivo composto da: a) l'Assessore regionale alla Sanita'Sanità, o un suo delegatode- legato, che ne assume la presidenza; b) cinque membri rappresentanti delle aziende, individuati in- dividuati dalla Regione; c) sei membri rappresentanti degli specialisti ambulatoriali am- bulatoriali operanti nella regione, di cui al presente pre- sente Accordo. 2. Tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali ambulatoria- li vengono eletti, secondo le procedure di cui al successivo art.26art. 26, gli altri tre rappresentanti vengono ven- gono designati, tra gli specialisti ambulatoriali operanti nella regione, dai Sindacati di cui all'artal- l'art. 34 comma 12, nella misura di un rappresentante rappre- sentante per ciascun Sindacato, con un numero di deleghe non inferiore al 3% delle deleghe regionalire- gionali. I rappresentanti sono individuati dai tre sindacati con maggiore consistenza associativa regionale. Qualora uno o più sindacati non abbiano ab- biano la possibilità di designare un proprio rappresentanterap- presentante, i membri mancanti sono nominati dal sindacato con maggiore consistenza associativa associa- tiva regionale. 3. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti e individuatiin- dividuati, con le stesse modalità, altrettanti membri mem- bri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza as- senza di uno o più titolari. 4. Quando gli argomenti all’ordine del giorno riguardano riguar- dano i medici veterinari e gli altri professionisti di cui al presente accordo, i tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali designati dai sindacati, sono so- no sostituiti da tre rappresentanti per ciascuna del- le categorie interessate, designati dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi. Detti nominativi no- minativi saranno segnalati al presidente del comitato comi- tato regionale entro 15 giorni dalla costituzione del comitato stesso. 5. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione de- finizione dei contenuti e delle modalità di attuazione attua- zione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 dispo- sto dall’art. 14 del presente Accordo. 6. Il Comitato regionale ha compiti di: a) proposta e parere in ordine ai provvedimenti di competenza regionale; b) linee di indirizzo alle aziende in merito alla corretta cor- retta ed uniforme interpretazione e applicazione applicazio- ne delle norme del presente Accordo. 7. La sede del comitato e le modalità di funzionamento funzionamen- to sono definite dalla Regione, sentiti i Sindacati di cui all’art.34all’art. 34, comma 12.

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Samples: Addendum to the National Collective Agreement