Comitato misto per l’agricoltura Clausole campione

Comitato misto per l’agricoltura. 1. È istituito un Comitato misto per l’agricoltura (di seguito denominato «il Comita- to»), composto di rappresentanti delle Parti. 2. Il Comitato è incaricato di gestire l’Accordo e di curarne la corretta esecuzione. 3. Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accor- do e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme. 4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. 5. Il Comitato delibera all’unanimità. 6. Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato. 7. Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell’Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l’altro, la compo- sizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro. 8. Il Comitato può approvare versioni autentiche dell’Accordo nelle nuove lingue.9