Commercio elettronico Clausole campione
Commercio elettronico. (e-commerce): l'insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra venditore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate tramite Internet.
Commercio elettronico. Il Fornitore accetta di partecipare alle applicazioni e alle iniziative di commercio elettronico attuali e future dell'Acquirente. Ai fini del presente Ordine, ogni messaggio elettronico inviato tra le parti nell'ambito di tali applicazioni o iniziative sarà considerato: (a) "scritto" e una "scrittura"; (b) "firmato" (nel modo indicato di seguito); e (c) un documento commerciale originale se stampato da file o registri elettronici stabiliti e mantenuti nel normale ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇. Le parti rinunciano espressamente a qualsiasi diritto di contestare la validità, l'efficacia o l'applicabilità di tali messaggi elettronici sulla base del fatto che lo "statuto delle frodi" o qualsiasi altra legge o regola probatoria richiede accordi scritti e firmati. Tali documenti elettronici possono essere introdotti come prove sostanziali in qualsiasi procedimento tra le parti come documenti aziendali, come se fossero stati originati e conservati in forma cartacea. Nessuna delle parti potrà opporsi all'ammissibilità di tali documenti elettronici per qualsiasi motivo. L’inserimento di un nome o di un altro identificativo in un messaggio elettronico è da intendersi equivalente all’inserimento di una firma sul messaggio e sul suo contenuto dalla parte di chi ha inserito il suo nome.
Commercio elettronico. 2.1 Tutti gli Ordini inoltrati per ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ validi se tutte le informazioni pattuite tra il l'Acquirente e il Venditore saranno indicate con la forma stabilita e l’Ordine sarà trasmesso dal Venditore all'Acquirente con il corretto codice di identificazione. L’Ordine si intende ricevuto dal Venditore nel momento in cui l’e-mail viene scaricata dal proprio server.
2.2 Ai sensi della clausola 2.1, ogni Ordine elettronico valido, sarà ritenuto accettato dal Venditore a meno che il Venditore stesso comunichi il rifiuto dell'Ordine all’Acquirente per via elettronica o con altre modalità (compreso il telefono) entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell’e-mail contenente l’Ordine. L'accettazione di un Ordine costituirà un contratto di compravendita a cui si applicano le presenti condizioni.
Commercio elettronico. (ARTT. 162-166)
Commercio elettronico. 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a:
a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
b) tutelare gli interessi dei consumatori;
c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;
d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
f) garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.
2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.
Commercio elettronico. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi locali, le parti condurranno transazioni utilizzando un sistema di commercio elettronico in base al quale trasmetteranno e riceveranno elettronicamente ordini vincolanti di acquisto e vendita ("Documenti") , inclusi i pagamenti trasmessi dall'Acquirente sul conto del Fornitore in modo elettronico, come precisato nella relativa Descrizione della prestazione e/o nell'Ordine. Le parti sottoscriveranno un separato accordo per la gestione della trasmissione di tali transazioni elettroniche e delle rispettive responsabilità.
Commercio elettronico. (ART. 16.1 – 16.7) – Il Capo disciplina la promozione dello sviluppo del commercio elettronico tra le parti in applicazione delle norme OMC sul commercio elettronico. Il Capo non impone alle parti alcun obbligo di autorizzare consegne realizzate con mezzi elettronici, salvo in adempimento di obblighi delle parti previsti da altre disposizioni del presente accordo. Non verranno imposti dazi doganali sulle consegne elettroniche, tuttavia le parti potranno imporre tasse o altri oneri interni sulle consegne trasmesse per via elettronica, a condizione che tali tasse od oneri siano imposti in maniera coerente con l’accordo. Riconoscendo la natura globale del commercio elettronico, le parti convengono di mantenere un dialogo sulle problematiche poste dal commercio elettronico, al fine di affrontare eventuali problematiche.
Commercio elettronico. All’interno della sezione relativa alle regole che disciplinano la forma del contratto, tale progetto dedica alcuni articoli al commercio elettronico, recependo così la direttiva europea in materia.
Commercio elettronico. Equità fiscale (web tax) e supporto all’offerta on line del commercio tradizionale.
Commercio elettronico. Per via dell’importanza che assume all’interno di questa trattazione, una menzione a parte rispetto alla diffusione delle tencologie digitali spetta al commercio elettronico, che può essere sinteticamente definito come quel complesso di operazioni commerciali preordinate all’acquisizione di beni e/o servizi che si svolgono, in tutto o in parte, attraverso il World Wide Web, presso i siti web dei venditori, o più in generale attraverso Internet, tramite apposite applicazioni. Una ripartizione operata prima facie in ambito comunitario è quella tra commercio elettronico diretto e indiretto, contenuta nella Comunicazione del 16 aprile 1997 della Commissione delle Comunità Europee76, in cui è stato definito 73 Così SARITAS, ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇, Big data augmentated business trend identification: the case of mobile commerce in Scientometrics, 2021, vol. 126, n.2, 1553-1579, cit., 1565 presso: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇/▇▇.▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇▇-▇.
