Commissario ad acta Clausole campione

Commissario ad acta. E’ la persona nominata da una pubblica amministrazione o da un giudice per svolgere compiti specifici di competenza di una determinata amministrazione, nel caso in cui quest’ultima non vi abbia adempiuto. Esso è legittimato all'esercizio della singola funzione affidatagli e per il tempo stabilito; non si sostituisce all’organo ordinario dell'ente se non per l'esercizio puntuale della singola funzione.
Commissario ad acta. Fasc. personale (da chiudere al termine del mandato)
Commissario ad acta. 2 13 1 Commissario ad acta
Commissario ad acta. Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all’articolo precedente può essere nominato un Commissario “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli organi.
Commissario ad acta. 1. Il commissario «ad acta» di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 febbraio 2003, cessa alla data del 31 dicembre 2013. 2. Entro la medesima data del 31 dicembre 2013, il commissario «ad acta», previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle Amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attivita' svolta. 3. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di euro di 100.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, grava sulle disponibilita' della contabilita' speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

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