ORGANI DI CONTROLLO Clausole campione

ORGANI DI CONTROLLO. Qualsiasi ente autorizzato a far rispettare gli obblighi di legge in relazione alla detenzione e al trattamento di
ORGANI DI CONTROLLO. Aziende asl AZIENDA USL Via CAP Prov TELEFONO LIVORNO Xxx XXXXX XXX XXXXXX X. 00 00000 XXXXXXX XX 0586 223577 • Ispettorato del Lavoro: LIVORNO Xxx Xxxxx, 00- XXX 00000 – Telefono: 0000 000000
ORGANI DI CONTROLLO. I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
ORGANI DI CONTROLLO. Gli organi di controllo dei servizi oggetto del presente appalto sono: - L’A.S.L. di Mantova, attraverso il SIAN (Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione); - Il Comune: attraverso la Commissione Mensa ed il personale dell’ufficio scuola. Entrambi, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, esercitano la sorveglianza sui servizi effettuati dall’impresa appaltatrice. Essi potranno disporre, in qualunque momento, a propria discrezione e senza preavviso, apposite ispezioni e controlli per verificare la corrispondenza del servizio alle norme stabilite nel presente Capitolato ed, in particolare, per controllare: le modalità di gestione ed il numero del personale che l’impresa appaltatrice impiega per l’esecuzione del presente appalto; l’igiene dei locali, delle attrezzature, delle apparecchiature, dei mezzi di trasporto e di tutto il materiale necessario all’esecuzione dei servizi; la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei pasti serviti alle tabelle dietetiche; le modalità di preparazione dei pasti; il regolare approvvigionamento e la corrispondenza degli approvvigionamenti al capitolato d’appalto; la buona conservazione degli alimenti e delle derrate sia presso il Centro di Cottura che nei locali adibiti alla porzionatura dei pasti. Gli interventi di controllo – così come previsto dal vigente Regolamento comunale della Commissione mensa - potranno avvenire sia presso il Centro di cottura sia nei poli scolastici di Tripoli, Caselle e Mottella (scuole d’infanzia). L’impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli organi di controllo, tutta la collaborazione nonché tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.
ORGANI DI CONTROLLO. L’Assemblea, con decisione da adottarsi ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, nomina un organo di controllo (collegiale o monocratico) ed un revisore o collegio di revisori (composto da tre componenti tra cui un Presidente). Chi compone l'organo di controllo (anche monocratico) dura in carica un triennio ed è rieleggibile. L’Assemblea che nomina l'organo di controllo determina il compenso ad esso spettante. L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt.2403 e 2403-bis. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore o da un collegio di tre revisori, tra cui un Presidente iscritti nel registro istituito ai sensidi legge. Il compenso del revisore o del collegio dei revisori è determinato dall’Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data della decisione dell’Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dall'incarico.
ORGANI DI CONTROLLO. 1. In ottemperanza a quanto previsto nel progetto esecutivo allegato alla presente deliberazione e per garantire il rispetto delle norme previste nel presente Capitolato, è istituito un gruppo di coordinamento (di seguito indicato con GdC), costituito dai pedologi del Settore S.I.R.C.A., che provvede a: a) fornire indicazioni tecnico-metodologiche che costituiscono per le ditte un vincolo; b) provvedere alle verifiche in corso d’opera e alla verifica finale. 2. Il GdC sarà affiancato per l’intera realizzazione del progetto dal Comitato tecnico scientifico per la pedologia, costituito con DPGR n. 2683 del 31.12.2001.
ORGANI DI CONTROLLO. L’Amministrazione effettuerà, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite propri incaricati, controlli in merito all’osservanza del presente Capitolato, del relativo contratto e di ogni altra disposizione normativa applicabile. Qualora gli accertamenti svelassero una difformità rispetto ad una qualsiasi delle prescrizioni sopra riportate, saranno comminate alla Concessionaria le penalità previste dal successivo art. 18 (Penalità), fatto salvo il risarcimento dell’eventuale ed ulteriore danno ex art. 1382 del c.c.; inoltre, saranno addebitate alla Concessionaria le spese sostenute dall'Amministrazione per le verifiche effettuate. Di seguito, gli organismi preposti al controllo: - Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP); - Il Direttore dell’esecuzione contrattuale (di seguito DEC); - La Commissione, individuata con Decreto del Capo Dipartimento, con funzione di assistenza alla direzione dell’esecuzione contrattuale, ex art. 16, comma 4, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49; - Gli organi di vigilanza e ispezione previsti dalla normativa vigente in materia (es: A.S.L. competente per territorio, ecc.). La Concessionaria comunicherà, prima dell’inizio del servizio, il nome del personale autorizzato a presenziare alle verifiche e a firmare, per presa visione, gli eventuali rapporti di non conformità, redatti contestualmente alla loro rilevazione. L’assenza del personale autorizzato di cui sopra, sottintende l’accettazione dei rilievi formulati.
ORGANI DI CONTROLLO. Le parti potranno valutare se, al fine di garantire l’economicità del contratto, aggiungere un secondo comma del seguente tenore: ”Il Fornitore sarà responsabile dei danni patiti dal Committente per fatto addebitabile al Fornitore soltanto entro e non oltre il limite massimo costituito dal ... (ad es. 50%) del valore del presente contratto, fatti salvi i limiti inderogabili di cui all’articolo 1229 c.c.”
ORGANI DI CONTROLLO. I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale per il settore del collocamento di personale, da aziende/istitu- zioni specializzate.