Definizione di Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o Sezione di Polizza, secondo i seguenti criteri: Si stima:
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno l'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate: Per i danni ai beni: la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi. Per i danni ai valori, esclusi i titoli, le monete e le banconote estere: il loro valore nominale. Per i danni ai titoli, le monete e le banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Xxxxxxxxx di Borse di Milano. Per i danni alle opere d'Arte:
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Per il Fabbricato In caso di mancata riparazione, la Compagnia limita l’Indennizzo al costo di ricostruzione delle cose al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all’età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice CivileAssicurazione parziale”. L’Assicurato matura il diritto al pagamento del costo di riparazione o di ricostruzione per intero purché ripari e/o ricostruisca il Fabbricato entro 12 mesi dalla data del Sinistro, nello stesso luogo o in altra località, sempreché non ne derivi aggravio alla Compagnia, fermi i limiti previsti. La Compagnia si riserva il diritto di valutare eventuali richieste di proroga pervenute dall’Assicurato entro tale termine. Nella determinazione dell’ammontare dell’indennizzo si terrà conto dell’incidenza dell’lVA nella misura in cui l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel Valore assicurato. Per il Contenuto L’Assicurato matura il diritto al pagamento del Valore a nuovo, sui beni per i quali è previsto, a condizione che riacquisti le cose assicurate entro dodici mesi dalla data del Sinistro. Se fosse già stato erogato un indennizzo, verrà corrisposta una integrazione fino alla concorrenza del Valore a nuovo, fermi i limiti previsti. Ove il diritto al pagamento del Valore a nuovo non fosse operante la Compagnia limita l’Indennizzo al valore delle cose al momento del Sinistro applicando di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante. Nella determinazione dell’ammontare dell’indennizzo si terrà conto dell’incidenza dell’lVA nella misura in cui l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel Valore assicurato.

Examples of Valore delle cose assicurate e determinazione del danno in a sentence

  • A – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno); - parziale deroga alla regola proporzionale (art.

  • La Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.

  • Se dalle stime fatte in base al precedente articolo 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, risulta che i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

  • I Periti devono: 3.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno); I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti.

  • Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".


More Definitions of Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Per il Fabbricato: - Per il Contenuto: L’Assicurato acquista il diritto al pagamento dell’intero In- dennizzo purché proceda al rimpiazzo del Contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo o in altra località sempreché non ne derivi aggravio alla Compagnia. Se ciò non avviene, la Compagnia limita l’Indennizzo al valore delle cose al momento del Sinistro al netto di un de- prezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubica- zione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno l'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. L’ammontare del danno Indennizzabile si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dell’area e dei recuperi. Xxxxx i Limiti di Indennizzo indicati in Polizza per ciascun impianto.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno premesso che la determinazione del danno viene eseguita se- paratamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o di- strutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. POSTUMA DECENNALE
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno e l'attribuzione delle cose assicurate illese, danneggiate, distrutte o sottratte viene eseguita separatamente partita per partita e secondo i seguenti criteri. Il fabbricato ed il contenuto devono essere assicurati per il loro valore a nuovo, l'ammontare del danno si determina: - per il fabbricato in base alle spese occorrenti per la costruzione a nuovo delle parti distrutte o per il ripristino delle danneggiate (escluso soltanto il valore dell'area), al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante; - per il contenuto in base al costo per riportare le cose danneggiate, allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o per sostituire le cose danneggiate con altre nuove, uguali od equivalenti per uso, qualità caratteristiche, prestazioni e rendimento; al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazioni provvisorie, modifiche o miglioramenti; in ogni caso non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi.