Common use of COMMISSIONE DI DISCIPLINA Clause in Contracts

COMMISSIONE DI DISCIPLINA. 1. Le infrazioni agli obblighi e doveri derivanti dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi regionali ed aziendali, sono formalmente contestate per iscritto allo specialista ambulatoriale e al professionista, comunque incaricato, dal Responsabile della struttura aziendale di appartenenza, entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Lo specialista ambulatoriale o il professionista ha la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data di ricezione della contestazione. Gli atti relativi al procedimento vengono trasmessi alla competente Commissione di disciplina. 2. Con provvedimento del Direttore generale dell'azienda, è istituita una Commissione aziendale di disciplina composta da: a) tre membri di parte pubblica; b) tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali o tre rappresentanti delle altre professionalità sanitarie di cui al presente Accordo, secondo il caso in esame. Tali rappresentanti sono designati, tra gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti operanti nell’azienda, da parte dei Sindacati di cui all'art. 34 comma 13. 3. Il Presidente è individuato all'interno della Commissione dai componenti; in caso di mancata intesa svolge le funzioni di Presidente il più anziano di età. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall’azienda. 5. La Commissione ha sede presso l'azienda che ne assume gli oneri di funzionamento. 6. La Commissione esamina i casi degli specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti ad essa deferiti, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento, sente il sanitario ove lo richieda, e adotta le conseguenti decisioni. 7. La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. 8. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 9. La Commissione decide con atto motivato sull’archiviazione del caso o sull’irrogazione di una delle seguenti sanzioni, secondo la gravità dell’infrazione: a) Richiamo. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilità di avvalersi dell’assegnazione dei turni di cui all'art. 22.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale Di Lavoro, Accordo Collettivo Nazionale

COMMISSIONE DI DISCIPLINA. 1. Le infrazioni agli obblighi e doveri derivanti dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi regionali ed aziendali, sono formalmente contestate per iscritto allo specialista ambulatoriale e al professionista, comunque incaricato, dal Responsabile della struttura aziendale di appartenenza, entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Lo specialista ambulatoriale o il professionista ha la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data di ricezione della contestazione. Gli atti relativi al procedimento vengono trasmessi alla competente Commissione di disciplina. 2. Con provvedimento del Direttore generale dell'azienda, è istituita una Commissione aziendale di disciplina composta da: a) tre membri di parte pubblica; b) tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali o tre rappresentanti delle altre professionalità sanitarie di cui al presente Accordo, secondo il caso in esame. Tali rappresentanti sono designati, tra gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti operanti nell’azienda, da parte dei Sindacati di cui all'art. 34 comma 13. 3. Il Presidente è individuato all'interno della Commissione dai componenti; in caso di mancata intesa svolge le funzioni di Presidente il più anziano di età. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall’azienda. 5. La Commissione ha sede presso l'azienda l’azienda che ne assume gli oneri di funzionamento. 6. La Commissione esamina i casi degli specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti ad essa deferiti, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento, sente il sanitario ove lo richieda, e adotta le conseguenti decisioni. 7. La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. 8. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 9. La Commissione decide con atto motivato sull’archiviazione del caso o sull’irrogazione di una delle seguenti sanzioni, secondo la gravità dell’infrazione: a) Richiamo. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilità di avvalersi dell’assegnazione dei turni di cui all'art. 22.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

COMMISSIONE DI DISCIPLINA. 1. Le infrazioni agli obblighi e doveri derivanti dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi regionali ed aziendali, sono formalmente contestate per iscritto allo specialista ambulatoriale e al professionista, comunque incaricato, dal Responsabile della struttura aziendale di appartenenza, entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Lo specialista ambulatoriale o il professionista ha la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data di ricezione della contestazione. Gli atti relativi al procedimento vengono trasmessi alla competente Commissione di disciplina. 2. Con provvedimento del Direttore generale dell'azienda, è istituita una Commissione aziendale di disciplina composta da: a) tre membri di parte pubblica; b) tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali o tre rappresentanti delle altre professionalità sanitarie di cui al presente Accordo, secondo il caso in esame. Tali rappresentanti sono designati, tra gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti operanti nell’azienda, da parte dei Sindacati di cui all'art. 34 comma 13. 3. Il Presidente è individuato all'interno della Commissione dai componenti; in caso di mancata intesa svolge le funzioni di Presidente il più anziano di età. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall’azienda. 5. La Commissione ha sede presso l'azienda l’azienda che ne assume gli oneri di funzionamento.. A.C.N. non più in vigore, sostituito dall'A.C.N. del 17/12/2015 6. La Commissione esamina i casi degli specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti ad essa deferiti, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento, sente il sanitario ove lo richieda, e adotta le conseguenti decisioni. 7. La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. 8. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 9. La Commissione decide con atto motivato sull’archiviazione del caso o sull’irrogazione di una delle seguenti sanzioni, secondo la gravità dell’infrazione: a) Richiamo. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilità di avvalersi dell’assegnazione dei turni di cui all'art. 22.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

COMMISSIONE DI DISCIPLINA. 1. Le infrazioni agli obblighi e doveri derivanti dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi regionali regio- nali ed aziendali, sono formalmente contestate per iscritto allo specialista ambulatoriale e al professionistaprofes- sionista, comunque incaricato, dal Responsabile della struttura aziendale di appartenenza, entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenzaconoscen- za. Lo specialista ambulatoriale o il professionista ha la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni controde- duzioni entro 20 giorni dalla data di ricezione della del- la contestazione. Gli atti relativi al procedimento vengono trasmessi alla competente Commissione di disciplina. 2. Con provvedimento del Direttore generale dell'aziendadel- l'azienda, è istituita una Commissione aziendale di disciplina composta da: a) tre membri di parte pubblica; b) tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali ambulatoria- li o tre rappresentanti delle altre professionalità professionali- tà sanitarie di cui al presente Accordo, secondo il caso in esame. Tali rappresentanti sono designatidesi- gnati, tra gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti operanti nell’azienda, da parte dei Sindacati di cui all'art. 34 comma 13. 3. Il Presidente è individuato all'interno della Commissione Com- missione dai componenti; in caso di mancata intesa in- tesa svolge le funzioni di Presidente il più anziano anzia- no di età. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario funzio- nario indicato dall’azienda. 5. La Commissione ha sede presso l'azienda che ne assume gli oneri di funzionamento. 6. La Commissione esamina i casi degli specialisti ambulatoriali am- bulatoriali e degli altri professionisti ad essa deferitidefe- riti, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimentode- ferimento, sente il sanitario ove lo richieda, e adotta adot- ta le conseguenti decisioni. 7. La Commissione è validamente riunita se è presente presen- te la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni delibe- razioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. 8. In caso di parità di voti prevale il voto del PresidentePresi- dente. 9. La Commissione decide con atto motivato sull’archiviazione del caso o sull’irrogazione di una delle seguenti sanzioni, secondo la gravità dell’infrazione: a) Richiamo. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilità di avvalersi dell’assegnazione dei turni di cui all'art. 22.

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Samples: Addendum to the National Collective Agreement