Incarichi esterni. 1. La Giunta comunale, per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell’opera pubblica o dell’atto e quindi in deroga al principio della prevalenza affermato al precedente articolo, può affidare incarichi a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.
2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge, dotati di esperienza e competenza specifica. Il possesso di tali requisiti è comprovato da apposito curriculum professionale.
3. Sono esclusi dall’incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi di rilevante insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di questo Comune.
4. In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo l’incarico è formalizzato da apposita convenzione che contenga i seguenti elementi:
a) la descrizione dettagliata dell’oggetto dell’incarico;
b) l’importo complessivo presunto dell’opera;
c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
d) l’esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano, etc., in corso di elaborazione e di chiedere ed ottenere eventuali varianti o modifiche;
e) la scadenza dell’incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
g) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
h) l’utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale.
5. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell’incarico.
6. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circ. Min. LL.PP. 10 febbraio 1976 e successive modificazioni.
7. Per le prestazioni rese dai professionisti per lavori ed opere il cui onere è in tutto od in parte a carico dello Stato e/o di questo Comune, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento.
8. Nel caso di incarico a più professionisti per un’opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo da corrispondere non può essere superiore a quello previsto dalla tariffa professionale, riconosciuto per intero e per una sola volta, come se la progett...
Incarichi esterni. Sono stati comunicati, in via telematica attraverso l’apposito sito della Funzione pubblica, i compensi erogati con riferimento all’anno 2010 ed al primo semestre 2011 a consulenti e collaboratori esterni per incarichi affidati da questo Comune, nonché i compensi percepiti dai dipendenti di questo ente per incarichi svolti presso privati o altre amministrazioni secondo le autorizzazioni rilasciate da questo Comune. DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI – Dott. Xxxxxxxxx Xxxxxxx AREA SOCIO−CULTURALE − Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx −−−−−−−−−−−−−−−−− Settori: • Servizi Sociali • Sport − Pubblica Istruzione - Politiche Giovanili • Biblioteca − Politiche culturali − Educazione ambientale - Educazione alla pace e ai diritti umani - Associazionismo (PROGETTO 01 − SOLIDARIETA’ SOCIALE) Rispetto alle previsioni contenute nel Piano Esecutivo di Gestione anno 2011, il Settore Servizi Sociali ha operato in ottemperanza alle competenze istituzionali dettate dalla normativa nazionale e regionale, e in attuazione ai principi deliberativi di indirizzo della Regione Veneto, in cui vengono specificati i parametri gestionali e operativi dei singoli servizi da offrire alla popolazione locale.
Incarichi esterni. La disciplina degli incarichi esterni eventualmente richiesti dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxx è quella prevista nell’accordo allegato al presente atto (Allegato n.1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Incarichi esterni. 1. La proposta di affidamento di incarichi a professionisti esterni ai sensi dell’art. 49, 1 comma, deve essere adeguatamente giustificata dalle seguenti circostanze:
a) motivi di specifica urgenza, ovvero necessità di effettuare progettazioni o prestazioni di notevole entità, o comunque richiedenti lunghi tempi di elaborazione, i quali non consentano, senza disfunzioni, di distogliere dai compiti istituzionali in corso, il personale degli uffici dell’Amministrazione;
b) necessità di effettuare progettazione o di richiedere prestazioni specialistiche per le quali il personale interno disponibile non abbia la necessaria abilitazione, ovvero dichiari di non possedere la opportuna qualificazione ed esperienza in rapporto alla loro natura e complessità.
2. La scelta è rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge, con esperienza e competenza specifica adeguata. Il possesso di tali requisiti è comprovato:
a) dalla regolare iscrizione negli Albi Professionali di riferimento, nei rispettivi limiti di competenza professionale;
b) ove non sia richiesta abilitazione ai sensi di legge, da apposito curriculum professionale regolarmente certificato.
4. Gli incarichi esterni devono essere affidati a figure o categorie professionali che, a parità di requisiti che comunque abilitino alla prestazione richiesta, forniscano all’Amministrazione Comunale una prestazione ottima sotto il profilo del rapporto tra il costo della prestazione stessa e la qualità richiesta. Sono esclusi dall’incarico i soggetti che comunque abbiano offerto motivi di documentata insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati.
Incarichi esterni. Classe 4 - Fascicoli personali
1. Personale di ruolo
Incarichi esterni. Il Centro di spesa potrà avvalersi, per esigenze specifiche, delle competenze di altre strutture dell’Università nonchè della collaborazione di Enti esterni pubblici o privati; potrà inoltre conferire incarichi a terzi per l'esecuzione di particolari attività previamente identificate con il Committente.
Incarichi esterni. Il Centro di spesa potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a ditte specializzate o conferire incarichi a terzi nell'ambito del presente contratto, così come potrà avvalersi, per esigenze specifiche, di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori sperimentali.
Incarichi esterni. 1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere che per il conseguimento di obbiettivi determinati l’amministrazione, previa valutazione della possibilità di affidamento a figure professionalmente equivalenti all’interno dell’ente, può attivare convenzioni per prestazioni d’opera con persone ed istituti esterni in possesso di elevato grado di professionalità, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Incarichi esterni. 1. Il Sindaco, per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica o dell'atto, o per accertata impossibilità a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale, ai sensi dell'art.17, 4° comma della legge 216/95, propone alla Giunta comunale, per l’approvazione, l’affidamento di incarichi a professionisti esterni,direttamente od attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.
2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso di requisiti specifici e competenze adeguate. Il possesso di tali requisiti è comprovato da apposito curriculum professionale. Sono esclusi dall'incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi di rilevante insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di questo ed altri Comuni. Sono inoltre esclusi dall'incarico:
a) quanti si trovano nelle condizioni ostative a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 37 della Legge n. 689/1981, all'art. 20 della Legge n. 646/1982 e successive modifiche ed integrazioni, della Legge 26.9.1986 n. 599 nonché all'art. 3 della Legge 15.11.1993, n. 461;
Incarichi esterni. 1. L'incarico a professionisti esterni, se previsto nel programma delle opere o nei piani o negli atti fonda- mentali del consiglio, è conferito con motivata deliberazione della giunta, previa valutazione dell'esisten- za dei presupposti specificati nel comma 2 dell'articolo 13. Per progettazioni di particolare rilevanza e complessità l'amministrazione può avvalersi di gruppi interdisciplinari di professionisti.
2. L'incarico può essere affidato direttamente a professionisti di fiducia dell'amministrazione, oppure attra- verso concorso. L'organo deliberante, in ogni caso, deve scegliere professionisti che, dotati dei requisiti soggettivi di legge, possiedono sicura competenza, capacità ed esperienza nella specifica materia e, pos- sibilmente, l'attestazione di gradimento di altre amministrazioni per incarichi analoghi. Questi requisiti devono risultare da un particolareggiato curriculum sottoscritto dal professionista, nel quale egli s'impe- gna a documentare le sue dichiarazioni, su richiesta dell'amministrazione. L'incarico non può essere affi- dato a professionisti che, in precedenza, hanno reso al comune prestazioni non soddisfacenti.
3. L'incarico costituisce oggetto di contratto di prestazione d'opera intellettuale, di cui all'articolo 70 di que- sto regolamento. Il contratto, detto comunemente disciplinare, deve contenere i seguenti dati ed elementi:
a) descrizione precisa dell'oggetto dell'incarico; b). importo complessivo presunto dell'opera;