Common use of Commissione Pari Opportunità Clause in Contracts

Commissione Pari Opportunità. Le Parti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 903/77, alle Direttive CEE in materia di parità ed alla Risoluzione CEE 1982 sulle pari opportunità, si impegnano ad approntare congiuntamente iniziative idonee ad abbattere ogni discriminazione fondata sul sesso, in materia di avviamento al lavoro e di professionalità, consentendo effettive pari opportunità di lavoro alle lavoratrici. In tale ambito particolare attenzione sarà portata all'insieme delle problematiche formative per elevare la qualificazione delle lavoratrici e per far loro conseguire le specializzazioni dalle quali oggi sono di fatto escluse, e ciò in particolare per quello che concerne i contratti di formazione lavoro e gli inserimenti professionali. Le Parti convengono sull'opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In relazione a ciò, è costituita una Commissione alla quale è affidato il compito di:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

Commissione Pari Opportunità. Le Parti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 903/77, alle Direttive CEE in materia di parità ed alla Risoluzione CEE 1982 sulle pari opportunitàop- portunità, si impegnano ad approntare congiuntamente iniziative idonee ad abbattere ogni discriminazione fondata sul sesso, in materia di avviamento al lavoro e di professionalità, consentendo effettive pari opportunità di lavoro la- voro alle lavoratrici. In tale ambito particolare attenzione sarà portata all'insieme all’insieme delle problematiche pro- blematiche formative per elevare la qualificazione delle lavoratrici e per far loro conseguire le specializzazioni dalle quali oggi sono di fatto escluse, e ciò in particolare per quello che concerne i contratti di formazione lavoro e gli inserimenti professionali. Le Parti convengono sull'opportunità sull’opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative legi- slative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali even- tuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-uomo- donna nel lavoro. In relazione a ciò, è costituita una Commissione alla quale è affidato il compito di:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Commissione Pari Opportunità. Le Partiparti concordano di istituire Commissioni di pari opportunità a li- vello territoriale nonché a livello aziendale per le imprese la cui tipologia sarà individuata territorialmente e finalizzate a: • formazione di programmi e progetti mirati a rimuovere le cause che pregiudicano di fatto la realizzazione di pari opportunità e la indivi- duazione di misure di valorizzazione del lavoro femminile; • promozione dell’assunzione di personale femminile in attività pro- fessionali non tradizionali, al fine di perseguire gli obiettivi agevolare la collocazione delle lavoratrici in un più ampio arco di cui alla legge n. 903/77, alle Direttive CEE in materia posizioni di parità ed alla Risoluzione CEE 1982 sulle pari opportunità, si impegnano ad approntare congiuntamente iniziative idonee ad abbattere lavoro. Le parti convengono sull’esigenza di salvaguardare nei luoghi di la- voro la dignità della persona da ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, in materia di avviamento al lavoro e di professionalitàri- catto, consentendo effettive adottando tutte le misure utili in tal senso e pertanto assumo- no ad orientamento generale la risoluzione del Consiglio della CEE del 20.5.1990 e la direttiva n. 73/2002. Le Commissioni di pari opportunità potranno organizzare iniziative di lavoro sensibilizzazione su tale fenomeno, fornendo alle lavoratrici. In tale ambito particolare attenzione sarà portata all'insieme delle problematiche formative per elevare la qualificazione delle lavoratrici e per far loro conseguire aziende del settore le specializzazioni dalle quali oggi sono di fatto escluse, e ciò in particolare per quello che concerne i contratti di formazione lavoro e gli inserimenti professionali. Le Parti convengono sull'opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In relazione a ciò, è costituita una Commissione alla quale è affidato il compito di:necessarie indicazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Commissione Pari Opportunità. Le Parti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 903/77, alle Direttive CEE in materia di parità ed alla Risoluzione CEE 1982 sulle pari opportunità, si impegnano ad approntare congiuntamente iniziative idonee ad abbattere ogni discriminazione discrimina- zione fondata sul sesso, in materia di avviamento al lavoro e di professionalità, consentendo effettive pari opportunità di lavoro alle lavoratrici. In tale ambito particolare attenzione sarà portata all'insieme all’insieme delle problematiche formative per elevare la qualificazione delle lavoratrici e per far loro conseguire le specializzazioni dalle quali oggi sono di fatto escluse, e ciò in particolare per quello che concerne i contratti di formazione lavoro e gli inserimenti professionalipro- fessionali. Le Parti convengono sull'opportunità sull’opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-uomo- donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In relazione a ciò, è costituita una Commissione alla quale è affidato af- fidato il compito di:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Commissione Pari Opportunità. Le Partiparti concordano di istituire Commissioni di pari opportunità a livello ter- ritoriale nonché a livello aziendale per le imprese la cui tipologia sarà indivi- duata territorialmente e finalizzate a: - formazione di programmi e progetti mirati a rimuovere le cause che pre- giudicano di fatto la realizzazione di pari opportunità e la individuazione di misure di valorizzazione del lavoro femminile; - promozione dell’assunzione di personale femminile in attività professio- nali non tradizionali, al fine di perseguire gli obiettivi agevolare la collocazione delle lavoratrici in un più ampio arco di cui alla legge n. 903/77, alle Direttive CEE in materia posizioni di parità ed alla Risoluzione CEE 1982 sulle pari opportunità, si impegnano ad approntare congiuntamente iniziative idonee ad abbattere lavoro. Le parti convengono sull’esigenza di salvaguardare nei luoghi di lavoro la di- gnità della persona da ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, in materia di avviamento al lavoro e di professionalitàricatto, consentendo effettive adottando tutte le misure utili in tal senso e pertanto assumono ad orientamento generale la risoluzione del Consiglio della CEE del 20.5.1990 e la direttiva n. 73/2002. Le Commissioni di pari opportunità potranno organizzare iniziative di lavoro sensi- bilizzazione su tale fenomeno, fornendo alle lavoratrici. In tale ambito particolare attenzione sarà portata all'insieme delle problematiche formative per elevare la qualificazione delle lavoratrici e per far loro conseguire aziende del settore le specializzazioni dalle quali oggi sono di fatto escluse, e ciò in particolare per quello che concerne i contratti di formazione lavoro e gli inserimenti professionali. Le Parti convengono sull'opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In relazione a ciò, è costituita una Commissione alla quale è affidato il compito di:necessa- rie indicazioni.

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Commissione Pari Opportunità. Le Parti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 903/77, alle Direttive CEE in materia di parità ed alla Risoluzione CEE 1982 sulle pari opportunità, si impegnano ad approntare congiuntamente iniziative idonee ad abbattere ogni discriminazione fondata sul sesso, in materia di avviamento avvia- mento al lavoro e di professionalità, consentendo effettive pari opportunità di lavoro alle lavoratrici. In tale ambito particolare attenzione sarà portata all'insieme all’insieme delle problematiche pro- blematiche formative per elevare la qualificazione delle lavoratrici e per far loro conseguire le specializzazioni dalle quali oggi sono di fatto escluse, e ciò in particolare per quello che concerne i contratti di formazione lavoro e gli inserimenti professionali. Le Parti convengono sull'opportunità sull’opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative le- gislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca ri- cerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In relazione a ciò, è costituita una Commissione alla quale è affidato il compito di:

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Commissione Pari Opportunità. Le Parti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 903/77, alle Direttive CEE in materia di parità ed alla Risoluzione CEE 1982 sulle pari opportunità, si impegnano ad approntare congiuntamente iniziative idonee ad abbattere ogni discriminazione fondata sul sesso, in materia di avviamento al lavoro e di professionalità, consentendo effettive pari opportunità di lavoro alle lavoratrici. In tale ambito particolare attenzione sarà portata all'insieme all’insieme delle problematiche formative per elevare la qualificazione delle lavoratrici e per far loro conseguire le specializzazioni dalle quali oggi sono di fatto escluse, e ciò in particolare per quello che concerne i contratti di formazione lavoro e gli inserimenti professionali. Le Parti convengono sull'opportunità sull’opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donnauomodonna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In relazione a ciò, è costituita una Commissione alla quale è affidato il compito di:

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