Commissione Pari Opportunità. Le Parti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 903/77, alle Direttive CEE in materia di parità ed alla Risoluzione CEE 1982 sulle pari opportunità, si impegnano ad approntare congiuntamente iniziative idonee ad abbattere ogni discriminazione fondata sul sesso, in materia di avviamento al lavoro e di professionalità, consentendo effettive pari opportunità di lavoro alle lavoratrici. In tale ambito particolare attenzione sarà portata all'insieme delle problematiche formative per elevare la qualificazione delle lavoratrici e per far loro conseguire le specializzazioni dalle quali oggi sono di fatto escluse, e ciò in particolare per quello che concerne i contratti di formazione lavoro e gli inserimenti professionali. Le Parti convengono sull'opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In relazione a ciò, è costituita una Commissione alla quale è affidato il compito di: a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende nell'ambito del sistema informativo previsto dal presente CCNL; b) proporre, sulla base di una analisi della situazione e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, azioni positive (di cui al comma 2 art. 1 legge 125/91) da promuovere ai sensi del comma 3 art.1 della stessa legge e seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia; c) individuare specifici progetti di azioni positive da concordare tra datori di lavoro e XX.XX. ai sensi del comma 4 art. 2 legge 125/91; d) sollecitare e verificare la redazione delle relazioni biennali previste dal comma 1 art. 9 della legge 125/91; e) individuare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità; f) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno. Inoltre, le parti concordano di istituire a livello aziendale e territoriale per le piccole imprese la Commissione Pari Opportunità finalizzata: - alla informazione sui programmi di assunzione con criteri riferiti alla disoccupazione femminile esplicitata nelle liste di collocamento; - alla individuazione di misure di valorizzazione del lavoro femminile.
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Commissione Pari Opportunità. Le Parti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 903/77, alle Direttive CEE in materia di parità ed alla Risoluzione CEE 1982 sulle pari opportunità, si impegnano ad approntare congiuntamente iniziative idonee ad abbattere ogni discriminazione discrimina- zione fondata sul sesso, in materia di avviamento al lavoro e di professionalità, consentendo effettive pari opportunità di lavoro alle lavoratrici. In tale ambito particolare attenzione sarà portata all'insieme all’insieme delle problematiche formative per elevare la qualificazione delle lavoratrici e per far loro conseguire le specializzazioni dalle quali oggi sono di fatto escluse, e ciò in particolare per quello che concerne i contratti di formazione lavoro e gli inserimenti professionalipro- fessionali. Le Parti convengono sull'opportunità sull’opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-uomo- donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In relazione a ciò, è costituita una Commissione alla quale è affidato af- fidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione l’andamento dell’occupazione femminile nel settore set- tore sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende nell'ambito nel- l’ambito del sistema informativo previsto dal presente CCNL;
b) proporre, sulla base di una analisi della situazione e compatibilmente compa- tibilmente con le esigenze tecnico-produttive, azioni positive (di cui al comma 2 art. 1 legge 125/91) da promuovere ai sensi del comma 3 art.1 della stessa legge e seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) individuare specifici progetti di azioni positive da concordare tra datori di lavoro e XX.XX. ai sensi del comma 4 art. 2 legge 125/91;
d) sollecitare e verificare la redazione delle relazioni biennali previste dal comma 1 art. 9 della legge 125/91;
e) individuare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
f) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali ses- suali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione dif- fusione e le caratteristiche del fenomeno. Inoltre, le parti concordano di istituire a livello aziendale e territoriale ter- ritoriale per le piccole imprese la Commissione Pari Opportunità finalizzata: - alla informazione sui programmi di assunzione con criteri riferiti ri- feriti alla disoccupazione femminile esplicitata nelle liste di collocamento; - alla individuazione di misure di valorizzazione del lavoro femminilefem- minile.
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Commissione Pari Opportunità. Le Parti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 903/77, alle Direttive CEE in materia di parità ed alla Risoluzione CEE 1982 sulle pari opportunitàop- portunità, si impegnano ad approntare congiuntamente iniziative idonee ad abbattere ogni discriminazione fondata sul sesso, in materia di avviamento al lavoro e di professionalità, consentendo effettive pari opportunità di lavoro la- voro alle lavoratrici. In tale ambito particolare attenzione sarà portata all'insieme all’insieme delle problematiche pro- blematiche formative per elevare la qualificazione delle lavoratrici e per far loro conseguire le specializzazioni dalle quali oggi sono di fatto escluse, e ciò in particolare per quello che concerne i contratti di formazione lavoro e gli inserimenti professionali. Le Parti convengono sull'opportunità sull’opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative legi- slative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali even- tuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-uomo- donna nel lavoro. In relazione a ciò, è costituita una Commissione alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione l’andamento dell’occupazione femminile nel settore sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende nell'ambito nell’ambito del sistema informativo informati- vo previsto dal presente CCNL;
b) proporre, sulla base di una analisi della situazione e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, azioni positive (di cui al comma 2 art. 1 legge 125/91) da promuovere ai sensi del comma 3 art.1 della stessa legge e seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) individuare specifici progetti di azioni positive da concordare tra datori di lavoro e XX.XX. ai sensi del comma 4 art. 2 legge 125/91;
d) sollecitare e verificare la redazione delle relazioni biennali previste dal comma 1 art. 9 della legge 125/91;
e) individuare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
f) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno. Inoltre, le parti concordano di istituire a livello aziendale e territoriale per le piccole imprese la Commissione Pari Opportunità finalizzata: - • alla informazione sui programmi di assunzione con criteri riferiti alla disoccupazione di- soccupazione femminile esplicitata nelle liste di collocamento; - • alla individuazione di misure di valorizzazione del lavoro femminile. Tale commissione potrà essere costituita sia a livello nazionale che a livello territoriale.
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Commissione Pari Opportunità. Le Parti, al fine tenuto conto di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 903/77, alle Direttive CEE quanto previsto dall’accordo del 20 febbraio 1998 in materia di parità ed alla Risoluzione CEE 1982 sulle pari opportunitàagibilità sindacale, si impegnano ad approntare congiuntamente iniziative idonee ad abbattere ogni discriminazione fondata sul sessoconvengono sull’opportunità di confermare, in materia di avviamento al lavoro e di professionalità, consentendo effettive pari opportunità di lavoro alle lavoratrici. In tale ambito particolare attenzione sarà portata all'insieme delle problematiche formative per elevare la qualificazione delle lavoratrici e per far loro conseguire le specializzazioni dalle quali oggi sono di fatto escluse, e ciò in particolare per quello che concerne i contratti di formazione lavoro e gli inserimenti professionali. Le Parti convengono sull'opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla attuazione della Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635/1984 635 e dalle delle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-/donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli interventi che non consentano una effettiva favorisca- no parità di opportunità uomo-/donna nel lavoro. In relazione a ciò, è costituita una Commissione alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende nell'ambito del sistema informativo previsto dal presente CCNL;
b) proporre, sulla base lavoro anche attraverso attività di una analisi della situazione stu- dio e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, azioni positive (di cui al comma 2 art. 1 legge 125/91) da promuovere ai sensi del comma 3 art.1 della stessa legge ricerca per la promozione e seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) individuare specifici progetti attivazione di azioni positive da concordare tra datori finalizzate a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari oppor- tunità al lavoro e nel lavoro, discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso. A questa Commissione, composta da dodici membri dei quali sei designati dalla Rai e sei dalle XX.XX. ai sensi firmatarie del comma 4 art. 2 legge 125/91;
d) sollecitare e verificare la redazione delle relazioni biennali previste dal comma 1 art. 9 della legge 125/91;
e) individuare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
f) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali presente contratto, sono assegnati i seguenti compiti: – configurare condizioni che possano concorrere ad uno sviluppo dell’occu- pazione femminile nei luoghi di lavoro vari settori aziendali, anche attraverso ricerche sulla diffusione specifici pro- cessi formativi; – promuovere azioni positive al fine di individuare e rimuovere tutti quegli ostacoli che oggi impediscono le caratteristiche del fenomeno. Inoltre, le parti concordano di istituire a livello aziendale pari opportunità e territoriale per le piccole imprese la Commissione Pari Opportunità finalizzata: - alla informazione sui programmi di assunzione con criteri riferiti alla disoccupazione femminile esplicitata nelle liste di collocamento; - alla individuazione di misure di valorizzazione del lavoro femminiledelle donne; – agevolare, anche attraverso il ricorso al part-time, la collocazione su un più ampio ventaglio di posizioni di lavoro. A tal fine alla Commissione vengono forniti, compatibilmente con la nor- mativa vigente, con cadenza semestrale, i dati base, scorporati, relativamente alla situazione del personale della Società. Con l’obiettivo di migliorare la conoscenza delle realtà locali, la Commissione potrà avvalersi dell’assistenza di referenti che, in ogni realtà loca- le, verranno indicati dalle rappresentanze sindacali localmente costituitesi e dai rappresentanti aziendali delle singole Unità Produttive. Le competenze della Commissione Pari Opportunità, che si caratterizzano come espressione di rapporto partecipativo, presentano finalità di studio, anali- si, acquisizione di conoscenze e monitoraggio, che potranno realizzarsi anche nella predisposizione di studi, pareri e proposte.
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Commissione Pari Opportunità. Le PartiCon riferimento all’art. 15 del CCNL 31 marzo 2015 come rinnovato dall’Accordo 19 dicembre 2019, al è possibile costituire apposita Commissione aziendale per l’analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, allo scopo di programmare azioni positive per valorizzare le risorse del lavoro femminile. A tal fine la Commissione aziendale: - svolge tutte le attività di perseguire gli obiettivi studio, analisi e ricerca sui principi di parità di cui alla legge L. n. 903/77125/1991 e successive modifiche/integrazioni nell’ambito delle materie e dei compiti ivi previsti, alle Direttive CEE con l’obiettivo di monitorare la situazione complessiva; - elabora e promuove l’adozione di misure denominate azioni positive per rimuovere gli eventuali ostacoli che di fatto possano impedire, o comunque, xxxxxxxsi alla realizzazione di dette pari opportunità, nell’intento di valorizzare risorse femminili e salvaguardare l’occupazione femminile e di conseguire sostanziale uguaglianza nel lavoro fra donne e uomini, ove occorra; - elabora risultati e proposte da trasferire alla Commissione Nazionale che la Società terrà presente in occasione della redazione del rapporto previsto dalla L. 125/1991 e successive modifiche/integrazioni; - promuove lo sviluppo e la diffusione di buone prassi; - ricerca misure e soluzioni a problematiche legate a comportamenti che dovessero risultare contrari ai valori contenuti nella dichiarazione congiunta in materia di parità ed alla Risoluzione CEE 1982 sulle pari opportunitàmolestie e violenze di genere del 12 febbraio 2019. La Commissione è composta: - da un componente per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria; - per l’Azienda: esponenti delle funzioni aziendali cui sono demandati i compiti di seguire, si impegnano ad approntare congiuntamente iniziative idonee ad abbattere ogni discriminazione fondata sul sessoa vari livelli per i diversi aspetti, le tematiche in materia di avviamento al lavoro Pari Opportunità e dei rapporti con le XX.XX. Qualora le materie trattate interessino almeno due Aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo gli incontri si svolgeranno a livello di professionalitàComitato welfare, consentendo effettive pari opportunità sicurezza e sviluppo sostenibile nel numero stabilito all’art. 4, integrato da non più di lavoro 4 componenti per Sigla appartenenti alle lavoratrici. In tale ambito particolare attenzione sarà portata all'insieme delle problematiche formative per elevare la qualificazione delle lavoratrici e per far loro conseguire le specializzazioni dalle quali oggi sono di fatto escluse, e ciò Commissioni Pari Opportunità costituite a livello aziendale con: ▪ specifica focalizzazione su aspetti trasversali alle singole Aziende; ▪ verifica in particolare per quello che concerne i contratti di formazione lavoro e gli inserimenti professionali. Le Parti convengono sull'opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione ordine all’estensione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In relazione a ciò, è costituita una Commissione alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende nell'ambito del sistema informativo previsto dal presente CCNL;
b) proporre, sulla base di una analisi della situazione e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttiveiniziative, azioni positive (che venissero elaborate dalle Commissioni di cui al comma 2 art. 1; ▪ proposizione alle Commissioni di cui al comma 1 legge 125/91) da promuovere ai sensi del comma 3 art.1 della stessa legge e seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) individuare specifici progetti di eventuali iniziative, azioni positive da concordare tra datori e tematiche di lavoro e XX.XXcarattere trasversale alle diverse realtà del Gruppo. ai sensi Ai Componenti che prendono parte agli incontri delle Commissioni viene concesso un permesso sindacale in franchigia per la giornata a valere sulle previsioni di cui all’art. 15 del comma 4 art. 2 legge 125/91;
d) sollecitare e verificare la redazione delle relazioni biennali previste dal comma 1 art. 9 della legge 125/91;
e) individuare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
f) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno. Inoltre, le parti concordano di istituire a livello aziendale e territoriale per le piccole imprese la Commissione Pari Opportunità finalizzata: - alla informazione sui programmi di assunzione con criteri riferiti alla disoccupazione femminile esplicitata nelle liste di collocamento; - alla individuazione di misure di valorizzazione del lavoro femminileCCNL 31 marzo 2015 come rinnovato dall’Accordo 19 dicembre 2019.
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Commissione Pari Opportunità. Le Parti, al fine 1. Nell'affermare la volontà comune di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 903/77, alle Direttive CEE in materia di parità ed alla Risoluzione CEE 1982 sulle pari opportunità, si impegnano ad approntare congiuntamente iniziative idonee ad abbattere ogni discriminazione fondata sul sesso, in materia di avviamento al lavoro e di professionalità, consentendo effettive promuovere pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro alle lavoratrici. In tale ambito particolare attenzione sarà portata all'insieme delle problematiche formative per elevare la qualificazione delle lavoratrici impiego e per far loro conseguire le specializzazioni nella formazione professionale, evitando ogni forma di discriminazione, come definita dalle quali oggi sono di fatto escluse, e ciò in particolare per quello che concerne i contratti di formazione lavoro e gli inserimenti professionali. Le Parti convengono sull'opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In relazione a ciò, vigenti normative italiane è costituita istituita una Commissione alla quale è affidato Pari Opportunità operante presso l'OBIL con il compito di:
a) a. esaminare l'andamento il Rapporto biennale sulla situazione dell'occupazione maschile e femminile nel settore sulla base di cui all'Art. 9, L. 125/1991, ferma restando la presentazione dello stesso alla Rappresentanza sindacale aziendale dei dati qualitativi forniti dalle aziende nell'ambito del sistema informativo previsto dal presente CCNLlavoratori, in occasione di apposito incontro;
b) proporre, sulla base b. studiare la fattibilità di una analisi della situazione e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, azioni positive (di cui al comma 2 art. 1 legge 125/91) da promuovere ai sensi del comma 3 art.1 della stessa legge e seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) individuare specifici progetti proposte di azioni positive da concordare tra datori e di lavoro e XX.XX. ai sensi del comma 4 art. 2 legge 125/91interventi atti a diffondere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità, nonché a promuoverne la realizzazione;
d) sollecitare e verificare la redazione delle relazioni biennali previste dal comma 1 art. 9 della legge 125/91;
e) individuare interventi idonei a c. proporre iniziative per facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalitàmaternità;
f) studiare iniziative idonee a d. prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi o di lavoro comportamento indesiderato, come quelli connessi alla razza, sesso o ad altre caratteristiche personali dei dipendenti, che abbiano lo scopo e l'effetto di violare la dignità della persona a cui tali molestie o comportamenti sono rivolti;
e. seguire l‘evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
f. predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche attraverso ricerche sulla diffusione le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai Fondi comunitari preposti;
g. esaminare le caratteristiche del fenomeno. Inoltreeventuali controversie di carattere collettivo circa l’applicazione in azienda dei principi di parità, le parti concordano di istituire cui alle leggi vigenti, con l'obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine di evitare il ricorso ad altre forme di tutela.
h. In relazione a livello quest’ultimo punto, si affronteranno in questa sede, anche su segnalazione della Rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori, eventuali problemi con l'obiettivo di esaminare la questione tempestivamente e territoriale per le piccole imprese la Commissione Pari Opportunità finalizzata: - alla informazione sui programmi ricercare una proposta di assunzione con criteri riferiti alla disoccupazione femminile esplicitata nelle liste di collocamento; - alla individuazione di misure di valorizzazione del lavoro femminilesoluzione entro 15 giorni.
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Samples: Employment Agreement
Commissione Pari Opportunità. Le Parti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 903/77, alle Direttive CEE in materia di parità ed alla Risoluzione CEE 1982 sulle pari opportunitàop- portunità, si impegnano ad approntare congiuntamente iniziative idonee ad abbattere ogni discriminazione fondata sul sesso, in materia di avviamento al lavoro e di professionalità, consentendo effettive pari opportunità di lavoro la- voro alle lavoratrici. In tale ambito particolare attenzione sarà portata all'insieme all’insieme delle problematiche pro- blematiche formative per elevare la qualificazione delle lavoratrici e per far loro conseguire le specializzazioni dalle quali oggi sono di fatto escluse, e ciò in particolare per quello che concerne i contratti di formazione lavoro e gli inserimenti professionali. Le Parti convengono sull'opportunità sull’opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative legi- slative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali even- tuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-uomo- donna nel lavoro. In relazione a ciò, è costituita una Commissione alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione l’andamento dell’occupazione femminile nel settore sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende nell'ambito nell’ambito del sistema informativo informati- vo previsto dal presente CCNL;
b) proporre, sulla base di una analisi della situazione e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, azioni positive (di cui al comma 2 art. 1 legge 125/91) da promuovere ai sensi del comma 3 art.1 della stessa legge e seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) individuare specifici progetti di azioni positive da concordare tra datori di lavoro e XX.XX. ai sensi del comma 4 art. 2 legge 125/91;
d) sollecitare e verificare la redazione delle relazioni biennali previste dal comma 1 art. 9 della legge 125/91;
e) individuare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
f) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno. Inoltre, le parti concordano di istituire a livello aziendale e territoriale per le piccole imprese la Commissione Pari Opportunità finalizzata: - • alla informazione sui programmi di assunzione con criteri riferiti alla disoccupazione di- soccupazione femminile esplicitata nelle liste di collocamento; - • alla individuazione di misure di valorizzazione del lavoro femminile. Tale commissione potrà essere costituita sia a livello nazionale che a livel- lo territoriale.
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Commissione Pari Opportunità. Le Parti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 903/77, alle Direttive CEE in materia di parità ed alla Risoluzione CEE 1982 sulle pari opportunità, si impegnano ad approntare congiuntamente iniziative idonee ad abbattere ogni discriminazione fondata sul sesso, in materia di avviamento avvia- mento al lavoro e di professionalità, consentendo effettive pari opportunità di lavoro alle lavoratrici. In tale ambito particolare attenzione sarà portata all'insieme all’insieme delle problematiche pro- blematiche formative per elevare la qualificazione delle lavoratrici e per far loro conseguire le specializzazioni dalle quali oggi sono di fatto escluse, e ciò in particolare per quello che concerne i contratti di formazione lavoro e gli inserimenti professionali. Le Parti convengono sull'opportunità sull’opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative le- gislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca ri- cerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In relazione a ciò, è costituita una Commissione alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione l’andamento dell’occupazione femminile nel settore sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende nell'ambito nell’ambito del sistema informativo previsto dal presente CCNL;
b) proporre, sulla base di una analisi della situazione e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, azioni positive (di cui al comma 2 art. 1 legge 125/91) da promuovere ai sensi del comma 3 art.1 della stessa legge e seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) individuare specifici progetti di azioni positive da concordare tra datori da- tori di lavoro e XX.XX. ai sensi del comma 4 art. 2 legge 125/91;
d) sollecitare e verificare la redazione delle relazioni biennali previste dal comma 1 art. 9 della legge 125/91;
e) individuare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici lavora- trici dopo l'assenza l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalitàprofessio- nalità;
f) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche carat- teristiche del fenomeno. Inoltre, le parti concordano di istituire a livello aziendale e territoriale per le piccole imprese la Commissione Pari Opportunità finalizzata: - alla informazione sui programmi di assunzione con criteri riferiti alla disoccupazione femminile esplicitata nelle liste di collocamento; - alla individuazione di misure di valorizzazione del lavoro femminile.
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Commissione Pari Opportunità. Le Parti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 903/77, alle Direttive CEE in materia di parità ed alla Risoluzione CEE 1982 sulle pari opportunità, si impegnano ad approntare congiuntamente iniziative idonee ad abbattere ogni discriminazione fondata sul sesso, in materia di avviamento al lavoro e di professionalità, consentendo effettive pari opportunità di lavoro alle lavoratrici. In tale ambito particolare attenzione sarà portata all'insieme delle problematiche formative per elevare la qualificazione delle lavoratrici e per far loro conseguire le specializzazioni dalle quali oggi sono di fatto escluse, e ciò in particolare per quello che concerne i contratti di formazione lavoro e gli inserimenti professionali. Le Parti convengono sull'opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In relazione a ciò, è costituita una Commissione alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende nell'ambito del sistema informativo previsto dal presente CCNL;
b) proporre, sulla base di una analisi della situazione e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, azioni positive (di cui al comma 2 art. 1 legge 125/91) da promuovere ai sensi del comma 3 art.1 della stessa legge e seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) individuare specifici progetti di azioni positive da concordare tra datori di lavoro e XX.XX. ai sensi del comma 4 art. 2 legge 125/91;
d) sollecitare e verificare la redazione delle relazioni biennali previste dal comma 1 art. 9 della legge 125/91;
e) individuare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
f) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno. Inoltre, le parti concordano di istituire a livello aziendale e territoriale per le piccole imprese la Commissione Pari Opportunità finalizzata: - alla informazione sui programmi di assunzione con criteri riferiti alla disoccupazione femminile esplicitata nelle liste di collocamento; - alla individuazione di misure di valorizzazione del lavoro femminile. Tale commissione potrà essere costituita sia a livello nazionale che a livello territoriale.
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Commissione Pari Opportunità. Le Parti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 903/77, alle Direttive CEE in materia di parità ed alla Risoluzione CEE 1982 sulle pari opportunità, si impegnano ad approntare congiuntamente iniziative idonee ad abbattere ogni discriminazione fondata sul sesso, in materia di avviamento al lavoro e di professionalità, consentendo effettive pari opportunità di lavoro alle lavoratrici. In tale ambito particolare attenzione sarà portata all'insieme all’insieme delle problematiche formative per elevare la qualificazione delle lavoratrici e per far loro conseguire le specializzazioni dalle quali oggi sono di fatto escluse, e ciò in particolare per quello che concerne i contratti di formazione lavoro e gli inserimenti professionali. Le Parti convengono sull'opportunità sull’opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donnauomodonna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In relazione a ciò, è costituita una Commissione alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione l’andamento dell’occupazione femminile nel settore sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende nell'ambito nell’ambito del sistema informativo previsto dal presente CCNL;
b) proporre, sulla base di una analisi della situazione e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, azioni positive (di cui al comma 2 art. 1 legge 125/91) da promuovere ai sensi del comma 3 art.1 della stessa legge e seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) individuare specifici progetti di azioni positive da concordare tra datori di lavoro e XX.XX. ai sensi del comma 4 art. 2 legge 125/91;
d) sollecitare e verificare la redazione delle relazioni biennali previste dal comma 1 art. 9 della legge 125/91;
e) individuare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
f) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno. Inoltre, le parti concordano di istituire a livello aziendale e territoriale per le piccole imprese la Commissione Pari Opportunità finalizzata: - alla informazione sui programmi di assunzione con criteri riferiti alla disoccupazione femminile esplicitata nelle liste di collocamento; - alla individuazione di misure di valorizzazione del lavoro femminile.
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