Azioni positive. Al fine di implementare e qualificare i divieti posti nel precedente articolo, per quanto attiene ai rapporti uomo/donna, le Parti sottoscrittrici si impegnano a favorire la promozione di azioni positive finalizzate alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, dirette a favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. Le azioni positive hanno in particolare lo scopo di:
1) eliminare le disparità nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
2) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
3) promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
4) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi;
5) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile.
Azioni positive. Le aziende, d'intesa con le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, adotteranno misure concrete per garantire un pari diritto di accesso alla formazione ed informazione del personale femminile. Tali azioni positive si indirizzeranno principalmente nell’individuazione di metodologie formative, di aggiornamento e/o di riqualificazione che prevedano l’utilizzo di media e la fruizione on-site tale da non rendere necessaria la frequenza di corsi esterni che richiedano trasferte oltre il normale orario di lavoro.
Azioni positive. Le aziende provvederanno ad attuare le disposizioni di cui alla L.125 del 10.04.1991. La Commissione paritetica Regionale va riunita almeno due volte l’anno, al fine di individuare interventi che favoriscano le pari opportunità uomo-donna. A tale Commissione paritetica potranno partecipare fino a due membri per ogni Organizzazione sindacale firmataria il presente accordo.
Azioni positive. In attuazione dell'art. 1, punto a), legge n. 125/1991, al fine di promuovere l'inserimento di forza lavoro femminile, attualmente sottorappresentata nel settore del trasporto pubblico locale, si attueranno soluzioni e misure transitorie che consentiranno di accrescere la presenza di donne in tutte le qualifiche per cui è prevista l'assegnazione. In occasione di reperimento di personale esterno per le assunzioni, le parti, ciascuna per le proprie competenze, sono impegnate ad attivare misure che non penalizzino il personale femminile anche in riferimento a particolari categorie di personale. Le parti, ciascuna per le proprie competenze, sono impegnate ad attivare misure che non penalizzino il personale femminile. Le astensioni obbligatorie per maternità di cui alla legge n. 1204/1971 debbono essere considerate come presenza in servizio ai fini del computo dell'anzianità di servizio e qualifica per i passaggi di livello.
Azioni positive. Ai sensi del precedente articolo le Parti si impegnano a favorire la promozione di azioni positive finalizzate alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.
Azioni positive. In relazione a quanto disposto dall’art. 18, 1° comma, del c.c.n.l. 21.12.2007, le parti si impegnano alla costituzione della Commissione Paritetica Locale entro 30 giorni dalla definizione, in sede nazionale delle relative modalità. La Commissione di cui sopra valuterà anche le problematiche connesse ai casi mobbing aziendale. La provvidenza per i disabili di cui all’art.88 del c.c.n.l. 21.12.2007 è convenuta nella misura di € 2.500,00 Le parti, nell’intento di rendere più agevole la prestazione lavorativa dei dipendenti delle Banche di Credito Cooperativo, favoriranno tutte le possibili iniziative per la gestione delle problematiche connesse alla frequenza degli asili nido, anche attraverso la definizione di apposite convenzioni.
Azioni positive. La materia è ordinata dall’art. 18 del c.c.n.l.. La Commissione paritetica regionale sarà attivata, entro il mese successivo alla stipula del presente contratto, con partecipazione fino a due membri per ogni O.S. stipulante.
Azioni positive. In armonia con la legislazione vigente, verrà costituito presso la Federazione una Commissione paritetica con il compito di individuare, partendo da analisi quantitative e qualitative delle realtà interne, le cause che possono produrre eventuali condizioni di svantaggio per il personale femminile e di proporre all'uopo programmi di azioni positive. La Commissione, della quale farà parte 1 membro per ogni organizzazione sindacale stipulante del presente contratto, dovrà riunirsi almeno due volte l’anno.
Azioni positive. Le aziende, d'intesa con le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di La voro, adotte ranno misure concrete per dare attua zione al dir itto di acces so alla formazione ed informazione del personale femminile. Tali az ioni po sitive si indirizzer anno principalmente nell’individuazione di metodologie formative, di aggiornamento e/o di riqualificazione che prevedano l’utilizzo di media e la fruizione on-site tale da non rendere necessaria la freq uenza di c orsi esterni che richiedano trasferte oltre il no rmale orario di lavoro.
Azioni positive. Al fine di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, vengono individuate le seguenti azioni positive da attivare: Obiettivo 1: l’ambiente lavorativo del CO.S.R.A.B. è composto da poche unità. Non sono state rilevate situazioni di molestia o discriminazione di genere. Si ritiene di proporre l’obiettivo di vigilare.