Composizione delle delegazioni. 1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascun ente o agenzia individua i dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica. 2. Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze di cui all’art. 12, comma 2, la delegazione, a livello nazionale di ente o agenzia, è così composta: - da componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui all'art. 12, comma 1; - da rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto. 3. Il dirigente che sia componente delle rappresentanze di cui all'art. 12, non può essere titolare di relazioni sindacali, quale parte della delegazione di parte pubblica, in nome dell’ente o agenzia, per l’area della dirigenza. 4. Gli enti o agenzie possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, della attività di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Composizione delle delegazioni. 1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascun ente o agenzia la Presidenza del Consiglio dei Ministri individua i dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze di cui all’art. 12, comma 2, la delegazione, a livello nazionale di ente o agenziadelegazione presso la Presidenza, è così composta: - − da componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui all'art. 12, comma 11 ; - − da rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
3. Il dirigente che sia componente delle rappresentanze di cui all'art. 12, 12 non può essere titolare di relazioni sindacali, sindacali quale parte della delegazione di parte pubblica, pubblica in nome dell’ente o agenzia, dell’amministrazione per l’area della dirigenza.
4. Gli enti o agenzie possono L’Amministrazione può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, della attività di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Composizione delle delegazioni. 1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascun ente o agenzia individua i dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze di cui all’artall'art. 12, comma 2, la delegazione, a livello nazionale di ente o agenzia, è così composta: - da componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui all'art. 12, comma 1; - da rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
3. Il dirigente che sia componente delle rappresentanze di cui all'art. 12, non può essere titolare di relazioni sindacali, quale parte della delegazione di parte pubblica, in nome dell’ente dell'ente o agenzia, per l’area l'area della dirigenza.
4. Gli enti o agenzie possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, della attività di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
Appears in 1 contract
Composizione delle delegazioni. 1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascun ente o agenzia ciascuna amministrazione individua i dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze di cui all’art. 12, comma 212 (Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento), la delegazione, a livello nazionale di ente o agenziaamministrazione, è così composta: - − da componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui all'art. 12, comma 11 (Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento); - − da rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
3. Il dirigente che sia componente delle rappresentanze di cui all'art. 12, 12 (Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento) non può essere titolare di relazioni sindacali, sindacali quale parte della delegazione di parte pubblica, pubblica in nome dell’ente o agenzia, dell’amministrazione per l’area della dirigenza.
4. Gli enti o agenzie Le amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, della attività di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
Appears in 1 contract