Comune capofila Clausole campione

Comune capofila. 3.1 L’Amministrazione Comunale di Crema è individuata quale stazione appaltante delegata nella qualità di Comune Capofila. 3.2 Al Comune di Crema sono, in particolare delegate le seguenti attività e funzioni: a) adottare le linee guida programmatiche d’ambito con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nel Comune, alla vetustà dell’impianto, all’espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa; b) in collaborazione con ciascun Comune, sulla scorta degli elementi programmatici di sviluppo del relativo territorio, nonché in conformità alle anzidette linee guida programmatiche d’ambito, adottare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e sviluppo nei singoli Comuni, che costituiscono la base per la predisposizione del piano di sviluppo da parte dei concorrenti della gara per la scelta del gestore d’ambito; c) predisporre e approvare i documenti di gara, pubblicare il bando, il disciplinare di gara e lo schema del contratto di servizio, svolgere e aggiudicare la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'a.t.e.m. Cremona 1 Nord; d) assumere le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere, in sede amministrativa o civile, in ogni fase del procedimento oggetto della presente Convenzione; e) essere responsabile di ogni rapporto con il gestore d'ambito, ivi inclusa la funzione di controparte del contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 5, D.M. 226/2011, ed, a tal fine, applicare le penali per inadempienze al contratto di servizio, nonché chiedere la risoluzione del contratto di servizio ai sensi dell’art. 1455, nelle ipotesi previste dalla disciplina normativa e contrattuale vigente, previa determinazione che dovrà essere assunta dalla maggioranza dei Comuni dell’ambito di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n.98 (e ss.mm.ii.); f) esercitare - nell'interesse dei Comuni convenzionati — tutti i poteri di vigilanza e controllo, previsti dalle normative vigenti in materia nei confronti del soggetto aggiudicatario del servizio di distribuzione con l'ausilio del Comitato di Monitoraggio. 3.3 Le deleghe di cui sopra s’intendono estese a qualsiasi facoltà, nessuna esclusa, utile a porre in essere atti e/o azioni necessarie per porta...
Comune capofila. Per gli aspetti connessi alla gestione del presente Accordo attuativo, con particolare riferimento agli articoli 11 e 12, viene individuato quale capofila il Comune di Santo Stefano Lodigiano.
Comune capofila. Il Comune di Garbagna viene individuato quale comune capofila della convenzione.
Comune capofila. 1. Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore delle attività di cui alla Convenzione e si impegna, con la massima diligenza, sia a perseguire gli scopi dell’aggregazione, sia a garantire il mantenimento dell’armonia di rapporto tra gli enti convenzionati. 2. Il Comune capofila è sede dell’Ufficio Unico. 3. Il Comune Capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato “Convenzione SAD Costa d’Amalfi” su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) del SAD.
Comune capofila. Al fine di garantire un servizio efficiente, qualificato e omogeneo, il Comune capofila è tenuto ed è delegato a svolgere tutti gli adempimenti di natura formale e burocratica e precisamente: a) presenta il progetto annuale per la richiesta di contributo alla Regione Marche ai sensi della L.R. 18/96, sulla base dei piani approvati dagli organi competenti di ogni Comune convenzionato; b) incassa direttamente le quote degli utenti che contribuiscono al servizio in proporzione alle ore ed ai servizi autorizzati, secondo i criteri concordati ed approvati dai Comuni; c) coordina l'intero progetto mediante l’affidamento di incarico ad un professionista esperto nel settore dell’handicap; d) provvede ai procedimenti di gara per l'individuazione degli affidatari; e) provvede a stipulare eventuali Accordi di programma e/o Protocolli di intesa con l’ASUR Zona Territoriale n.5 al fine di realizzare le opportune forme di integrazione socio-sanitaria; f) attiva le procedure di verifica e di controllo sull'operato degli affidatari, sentiti i Comuni interessati o su iniziativa degli stessi; g) provvede alla stesura di una relazione annuale sull'andamento del servizio da inviare ai Comuni; h) riparte il contributo regionale tra i Comuni convenzionati.
Comune capofila. Il Comune Capofila, in qualità di referente e coordinatore dell’accordo di collaborazione, è individuato nel Comune di Monte Cremasco. Il Sindaco del Comune Capofila nomina, su parere della conferenza dei Sindaci, un Coordinatore Unico, scelto tra gli agenti di polizia locale. Le modalità operative per lo sviluppo dei servizi e delle attività da svolgere sono adottate mediante gli atti di gestione a cura del Coordinatore Unico, nel rispetto dei criteri fissati dal presente atto e degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci. Allo stesso è demandato il compito di dare comunicazione al Sig. Prefetto di Cremona dell’avvio dell’accordo di collaborazione.
Comune capofila. Comune di Orzinuovi è identificato come comune capofila. Allo stesso sono attribuite le competenze amministrative e contabili per l'attuazione del presente accordo. Per l'attività tecnico amministrativa relativa all'attuazione del piano di zona, l'ente capofila si avvale della Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di partecipazione costituita dai 15 Comuni del distretto n. 8 il 25 ottobre 2003, con contratto di servizio sottoscritto in data 24/2/2015, per l'affidamento di durata triennale dal 1/1/2015 al 31/12/2017. Il costo dell'attività amministrativa dell'ufficio di piano, debitamente rendicontata, è a carico dei Comuni sottoscrittori, fatto salvo la quota del 2% dei fondi FNPS trasferiti così come previsto dalle disposizioni regionali.
Comune capofila. La presente convenzione prevede la delega dello svolgimento di tutta la gestione associata dello Sportello Unico dei Comuni aderenti alla convenzione in capo al Comune di Ferrara quale Comune capofila per i servizi di cui all’art. 3, che la eserciterà in nome e per conto degli altri Comuni.
Comune capofila. Il Comune di Ischia è stato designato quale Comune capofila dell’Ambito Territoriale N13 per la gestione unitaria del sistema locale integrato dei servizi alla persona.
Comune capofila. 1. Quale Comune capofila per la gestione della convenzione viene individuato il Comune di Palmi, che istituisce nel proprio bilancio e nel P.E.G. un apposito capitolo denominato “Servizio Associato di Polizia Locale”, ove troveranno allocazione tutte le spese inerenti alla presente convenzione. 2. La SEDE OPERATIVA del Corpo di Polizia Locale Intercomunale è individuata nel Comune capofila e coincide con la sede del Corpo di Polizia Locale. Il Servizio potrà prevedere la creazione di SEDI TERRITORIALI DECENTRATE presso gli altri Comuni associati, i cui costi di gestione e allestimento andranno a carico degli stessi.