Comunicazioni all’Esercente Clausole campione

Comunicazioni all’Esercente. 26.1 Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo per iscritto della Società e dell’Esercente, sono effettuate in lingua italiana. L’Eser- cente è consapevole che il canale di comunicazione principale relativamente al Contratto è costituito dal Portale Esercente al quale, per opportuno e costante ag- giornamento, si obbliga ad accedere almeno una volta al mese. 26.2 Se non è escluso dalla legge o dal Contratto, tutte le comunicazioni, ivi incluse quelle di cui all’art. 22, per le quali è richiesta la forma scritta, in conformità con la normativa applicabile di volta in volta vigente, si intendono assolte, anche solo in via alternativa: (i) mediante pubblicazione nell’area riservata all’interno del Portale Esercente; (ii) tramite l’invio su supporto durevole all’indirizzo email indicato dall’E- sercente nella Domanda Di Adesione Esercenti Nexi, o al diverso indirizzo successi- vamente indicato o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Esercente quale risultante da pubblici elenchi o registri. In alcuni casi residuali, la Società può avvalersi di diverse modalità di comunicazione a distanza, quali ad esempio le chia- mate senza l’intervento di un operatore mediante dispositivo automatico. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le comunicazioni telefoniche tra la Società e l’Esercente possono essere registrate. 26.3 Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 15 in merito alla rendicon- tazione periodica, l’Esercente può chiedere che le comunicazioni di cui al Contratto gli siano fornite in forma scritta a mezzo posta, a fronte del pagamento del corri- spettivo indicato nel Documento di Sintesi, ove previsto.
Comunicazioni all’Esercente. 26.1 Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo per iscritto della Società e dell’Esercente, sono effettuate in lingua italiana. 26.2 Se non è escluso dalla legge o dal Contratto, tutte le comunicazioni per le quali è richiesta la forma scritta, in conformità con la normativa applicabile di volta in volta vigente, si intendono assolte tramite l’invio su supporto durevole all’indirizzo email indicato dall’Esercente nella Domanda Di Adesione Esercenti Nexi, o al di- verso indirizzo successivamente indicato. Tali comunicazioni potranno comunque essere reperite dall’Esercente all’interno dell’apposita area prevista del Portale Eser- 26.3 Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 15 in merito alla rendicon- tazione periodica, l’Esercente può chiedere che le comunicazioni di cui al Contratto gli siano fornite in forma scritta a mezzo posta, a fronte del pagamento del corri- spettivo indicato nel Documento di Sintesi, ove previsto.

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  • Comunicazioni Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all’indirizzo pec indicato in sede di registrazione. Pertanto tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato in sede di registrazione a Sistema. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla pec del mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata alla pec del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.