Disposizioni in materia di protezione dei dati personali Clausole campione

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 10.1 I dati acquisiti nell’esecuzione del Servizio saranno trattati solo per le finalità del Servizio, alla luce dei principi di liceità, necessi- tà, correttezza e proporzionalità stabiliti dal Regolamento Generale sulla Protezione Dei Dati, Reg UE 679/2016 (di seguito, anche, “GDPR).
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Per i trattamenti svolti ai sensi della presente Convenzione, le Parti agiscono in qualità di Titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, numero 7, del Regolamento UE e osservano le previsioni di cui al presente articolo. In tale ambito, le Parti assicurano che i suddetti trattamenti siano posti in essere nel rispetto delle condizioni di liceità di cui all’art. 6 del Regolamento UE, nonché in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al citato Regolamento UE e al Codice, esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente provvedimento e che siano osservati, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall’art. 5 del citato Regolamento UE. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato. I Titolari del trattamento garantiscono che l’accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o “Persone autorizzate” al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito dall’art. 5 del Regolamento UE. Le Parti si impegnano ...
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Accordo, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D. Lgs n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 1. La determinazione della quota cedibile avviene, secondo le modalità specificate nel precedente art. 7, ad opera dell’INPS; in tali casi, la Banca o l’Intermediario finanziario, una volta acquisita l’informazione sulla misura della quota e delle eventuali successive variazioni della stessa, divengono “Titolari del trattamento” e operano nei termini di cui ai commi successivi.
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 1. L’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito “Regolamento UE”) e nel “Codice in materia di protezione dei dati personali”, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 139/2021 (di seguito “Codice”), con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 11 ART.13 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 11
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali. L’apparecchiatura fornita dovrà avere caratteristiche tecniche compatibili con l'adozione delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali con strumenti elettronici, come indicato nel Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (così detto GDPR) diventato pienamente efficace in data 25/05/2018.
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs. 196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali), si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte saranno raccolti presso l’AOU. Il titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cagliari, sede legale Xxx Xxx Xxxxxxx,00 – 00000 XXXXXXXX. I nominativi degli operatori dell’Impresa aggiudicataria saranno forniti alla Direzione AOUle e ai responsabili dei Reparti/Servizi presso i quali prestano servizio. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi, finalità e modalità previsti dal D.Lgs. 196/2003. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II^. del D.Lgs. 196/2003
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 13.1 Le parti si danno reciprocamente atto di essere titolari autonomi di trattamento, nei limiti entro cui la normativa in materia di protezione dei dati personali risulterà applicabile.