Comunicazioni e informativa obbligatoria Clausole campione

Comunicazioni e informativa obbligatoria. Alla prima riunione utile, il Consiglio di Amministrazione della Società riceve dal suo Presidente adeguata informativa in merito all'intervenuta esecuzione delle operazioni con parti correlate sulla cui approvazione o valutazione esso abbia deliberato. Inoltre il Presidente della Società invia al Comitato OPC, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, un'informativa dettagliata in merito alle operazioni precedentemente approvate dal consiglio di amministrazione, indicando le Parti Correlate coinvolte, le modalità e le condizioni con cui le operazioni sono state realizzate e le variazioni introdotte per assicurare il rispetto delle condizioni eventualmente indicate dal Comitato OPC, dal Collegio Sindacale o dall'esperto nel proprio parere sull'operazione. Inoltre: (a) in occasione di Operazioni di maggiore rilevanza con le parti correlate (di cui al puto 3.1 che precede), a cura dell'amministratore delegato, la Società è tenuta ad una informativa immediata, tramite la diffusione al mercato di un documento informativo entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente o dalla stipula del contratto. Il documento informativo, da redigersi in conformità all'Allegato 3 del Regolamento PC Xxxxx che qui si richiama integralmente, deve descrivere, tra l'altro, le caratteristiche dell'operazione, le motivazioni economiche e la convenienza per la società dell'operazione, le modalità di determinazione del corrispettivo, il parere del Comitato OPC o degli esperti indipendenti e degli eventuali consulenti. Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da una serie di operazioni, con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza cumulo di operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora inoltre le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da societ...

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  • Comunicazioni Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all’indirizzo pec indicato in sede di registrazione. Pertanto tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato in sede di registrazione a Sistema. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla pec del mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata alla pec del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

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