Natura del rapporto Clausole campione
Natura del rapporto. Tenuto conto che l' attività espletata dal Professionista costituisce prestazione d'opera professionale, l’incarico conferito nei termini e modi di cui alla presente Convenzione è sussumibile nel contratto di cui all’art. 2229 c.c. e segg. e non comporta in alcun modo il sorgere di rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato tra il Professionista e la Società né vincoli di continuità.
Natura del rapporto. Il presente Accordo è sottoscritto tra le Parti e non produce alcun vincolo di esclusività. Con il presente Accordo, le Parti non intendono costituire nessuna forma di joint venture, né dar vita a una stabile organizzazione, associazione anche in partecipazione o consorzio e né conferire diritti o facoltà per agire l’una in nome e per conto dell’altra, né concludere un contratto di agenzia.
Natura del rapporto. I servizi previsti nel presente capitolato vengono resi in regime di appalto, con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'Appaltatore mediante l'impiego di personale nella esclusiva disponibilità dello stesso. Non sussistendo alcun rapporto di lavoro dipendente o vincolo di subordinazione nei confronti della Stazione Appaltante, ma esclusivamente un rapporto funzionale, le eventuali osservazioni e istruzioni che i Responsabili Socio-Sanitari della struttura, il Coordinatore infermieristico e i capi reparto della Struttura, ritenessero opportune dare agli operatori dell'appaltatore, dovranno essere effettuate solo tramite il Coordinatore dei servizi resi dall'Appaltatore all'interno della Struttura. Tutti i lavoratori dell'Appaltatore, impegnati nel servizio in argomento, sono sotto la responsabilità giuridica ed economica dell'Appaltatore stesso.
Natura del rapporto. Il personale dell’ETS a qualunque titolo impegnato nello svolgimento delle attività convenzionate non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’A.S.L. CN2 e risponde dell’operato esclusivamente al referente dell’ETS. L’A.S.L. CN2 non deve alcun compenso né ad esso né all’ETS, fatti salvi i rimborsi spese di cui al successivo art. 7. L’attività degli operatori dell’ETS non è in nessun modo sostitutiva di quella del personale dipendente dell’A.S.L. CN2.
Natura del rapporto. Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione coordinata e continuativa, con un impegno lavorativo di 36 ore settimanali, secondo gli indirizzi e le modalità che saranno concordate con il Dirigente del Settore Area LEA e dal Responsabile Tecnico Scientifico del Progetto, nei limiti e con le modalità del presente contratto. Il rapporto costituito con il presente contratto tra Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ed il/ la dott. , esclude in qualsiasi modo una prestazione riconducibile al rapporto di pubblico impiego qualificandosi giuridicamente come un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Natura del rapporto. La gestione del servizio viene resa in regime di appalto con assunzione del rischio d’impresa e dell'esatta esecuzione dell'obbligazione da parte del prestatore di servizi aggiudicatario. Sono riconosciute all’Ufficio Comune di Piano ampie facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti dal contratto e al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori impiegati nel servizio. L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del presente contratto e della perfetta riuscita del servizio. L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità governativa regionale, municipale; non potrà sospendere neppure parzialmente l'espletamento del servizio, salvo essere stato espressamente autorizzato, dalla stazione appaltante. Tale eventuale inadempienza potrà a insindacabile giudizio della stazione appaltante causare e legittimare la risoluzione del contratto per grave inadempimento e la successiva azione per il risarcimento dei danni subiti e subendi. Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti se comunicate tempestivamente alla controparte.
Natura del rapporto. La gestione del servizio viene resa in regime di appalto e comporta l’esatta esecuzione dell’obbligazione da parte dell’aggiudicatario. La ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza del D.lgs 10/09/2003 n. 276 e successive modificazioni in materia di “divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro”. Sono riconosciute alla Provincia di Brindisi ampie facoltà di verifica e monitoraggio in merito all’adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti dal contratto, e al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori impiegati nel servizio.
Natura del rapporto. I servizi previsti nel presente capitolato vengono resi in regime di appalto, con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'Appaltatore mediante l'impiego di personale nella esclusiva disponibilità dello stesso. Non sussiste alcun rapporto di lavoro dipendente o vincolo di subordinazione nei confronti della Stazione Appaltante, ma esclusivamente un rapporto funzionale. Tutti i lavoratori dell'Appaltatore, impegnati nel servizio in argomento, sono sotto la responsabilità giuridica ed economica dell'Appaltatore stesso ( ad eccezione delle quattro unità conferite dalla Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxxx ).
Natura del rapporto. 3.1. Il Consulente svolgerà i propri incarichi e adempierà ai propri obblighi con piena autonomia organizzativa, senza vincolo di orari e di subordinazione. Il Consulente dovrà tuttavia tenere conto, nell’esecuzione delle prestazioni, delle eventuali indicazioni che dovessero pervenirgli da LSM in merito ai tempi e ai risultati degli incarichi che gli saranno affidati;
3.2. L’incarico di cui al presente Xxxxxxxxx è conferito unicamente in virtù della professionalità, dell’esperienza e delle capacità del Consulente e dovrà, pertanto, essere svolto dallo stesso personalmente;
3.3. Resta comunque inteso che in nessun caso il presente accordo potrà dare luogo a un rapporto di lavoro dipendente.
Natura del rapporto. 2. Il presente rapporto di collaborazione ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2222 e seguenti c.c., 409 c.p.c. e art. 2 c. 2 lett. d), X.Xxx. n. 81/2015, essendo espressamente escluso dalle parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro ed essendo la prestazione finalizzata alla produzione del risultato, anche parziale, dell’attività dedotta nel presente contratto.