Relazione annuale Clausole campione

Relazione annuale. Nella relazione annuale, oltre alle informazioni indicate nel criterio ‘Modalità di Distribuzione’, l’aggiudicatario deve inserire anche informazioni sulle attività svolte nel periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto fitosanitario utilizzato nell’esecuzione dei trattamenti: nome commerciale e numero di registrazione del prodotto, nome della sostanza attiva, quantità di prodotto utilizzata, frequenza di distribuzione. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, anche su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice.
Relazione annuale. Il Consiglio pubblica una relazione annuale.
Relazione annuale. 1. Il XX.XX.XXX. trasmette all’Autorità, con cadenza annuale, entro il 31 marzo, sulla base del programma di attività di cui all’art. 1, comma 5, una relazione sull’attività svolta e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all’esercizio delle funzioni delegate. 2. L’Autorità rende adeguata evidenza pubblica delle attività svolte dai XX.XX.XXX. di cui al comma 1.
Relazione annuale. 1. Il Xx.xx.xxx. predispone una relazione annuale sull’attività svolta in base al programma di cui all’articolo 6 e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all’esercizio delle funzioni delegate, da trasmettere all’Autorità entro il 31 marzo di ogni anno.
Relazione annuale. 1. Il Comitato predispone, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione da trasmettere alla Giunta ed al Consiglio sull’attività svolta e sui risultati delle iniziative assunte. 2. Il Comitato rende pubblicamente note ai lavoratori le attività svolte ed i risultati ottenuti, tramite pubblicazione delle stesse in apposito spazio dedicato sul sito internet del Comune.
Relazione annuale. 1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dall’anno 2023, il Ministro del turismo presenta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti, entro il 30 aprile, una relazione annuale sull’attività svolta e sull’impiego delle risorse a valere sui fondi di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Relazione annuale. Il Comitato predispone, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione da trasmettere alla Giunta ed al Consiglio sull’attività svolta e sui risultati delle iniziative assunte.
Relazione annuale. L’OE, al termine dell’esercizio, redige una Relazione annuale che sottopone all’esame del Comitato tecnico di Gestione del Contratto che ne verifica la completezza, la coerenza delle informazioni contenute e concorda con l’OE le azioni da portare avanti per affrontare eventuali criticità riscontrate. La Relazione annuale è finalizzata a rendicontare l’intera attività effettuata dall’OE al fine dell’assolvimento degli OSP ed a fornire tutti gli elementi utili a verificare l’andamento degli indicatori, il rispetto degli obiettivi, la trasparenza delle informazioni in connessione all’utilizzo di risorse pubbliche. La Relazione annuale si compone almeno delle seguenti sezioni: Indicatori ed Obiettivi, Regolarità, Informazione, Velocità commerciale, Rispetto ambiente, Investimenti, Comfort, Assistenza ai passeggeri, Rete di vendita e ricavi, Personale, Rapporti con l’utenza, Perturbazioni dell’esercizio, Indagine sulla qualità, Materiale rotabile, Impianti, Comunicazione.
Relazione annuale. 1. Il consiglio di amministrazione adotta una relazione annuale sulla gestione del registro nell’anno precedente. 2. La relazione annuale comprende: a) un capitolo con informazioni fattuali sul registro, il suo contenuto e qualsiasi modifica riguardante il registro; b) un capitolo sulle misure di condizionalità e sulle misure complementari di trasparenza in vigore, di cui all’articolo 5. 3. Il consiglio di amministrazione presenta la relazione annuale alle istituzioni firmatarie e ne garantisce la pubblicazione sul sito web del registro.
Relazione annuale o ART. 29 -