Con quali condizioni operative attivo la garanzia Clausole campione

Con quali condizioni operative attivo la garanzia. La Compagnia presta il servizio di Assistenza tramite una struttura organizzativa esterna (🡪Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008) ed eroga le prestazioni di Assistenza attraverso la Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A., attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.
Con quali condizioni operative attivo la garanzia. Sono coperti i sinistri avvenuti: • dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative; ▪ trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto. In questo caso, la persona assicurata di cui all’Art. 6.1 ha l’obbligo in sede di denuncia del Sinistro di fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di tutela legale. La data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l’evento a seguito del quale insorge la vertenza. L’evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come: • il danno o presunto danno extracontrattuale subìto dalle persone assicurate; • la violazione o presunta violazione del contratto; • la violazione o la presunta violazione della norma di legge. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso. Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso. Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la Polizza opera con un unico Massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Xxxxxxxx non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute. La prestazione assicurativa prevede i Limiti di indennizzo indicati nell'Art. 6.6.
Con quali condizioni operative attivo la garanzia. A norma del Codice delle Assicurazioni Private, Art. 175, la Società eroga le prestazioni di assistenza relative ai rischi della circolazione stradale. Le prestazioni sono fornite avvalendosi di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. Le prestazioni di Assistenza sono regolamentate dalle condizioni che seguono e dovranno essere richieste alla Centrale Operativa di Blue Assistance (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno), attivabile a mezzo:
Con quali condizioni operative attivo la garanzia. A norma del Codice delle Assicurazioni Private, Art. 164, la Società ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 - Xxxxxx (XX), in seguito denominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. E-mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@XXXX.xx Fax per invio nuove denunce di sinistro: +39 045.8290557

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  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla SocietĂ , a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la SocietĂ  rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della SocietĂ  ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la SocietĂ  di Riscossione comunicherĂ  al Contraente la revoca del provvedimento.

  • ModalitĂ  di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiĂą. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al piĂą tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? Cosa fare in caso di sinistro? Denuncia di sinistro. Sezione II “ResponsabilitĂ  Civile”: in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) tramite internet, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, mediante l’apposito applicativo, presente all’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. I casi mortali o catastrofici andranno comunicati anche a mezzo telegramma entro 72 ore dall’evento. In alternativa, il Contraente potrĂ  comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) anche tramite il Broker cui la polizza è assegnata, o alla SocietĂ  entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando luogo, giorno ed ora dell’evento e le cause che lo hanno determinato ed allegando tutta la documentazione in suo possesso. Sezione III “Infortuni”: in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) tramite internet, entro 30 giorni dalla data dell’infortunio, mediante l’apposito programma, presente all’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. La denuncia, deve indicare il luogo, giorno ed ora dell’evento e deve essere corredata da un certificato medico di Pronto Soccorso rilasciato da una struttura Medico Ospedaliera di pronto soccorso redatto, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro. Qualora non sia presente una struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso o per infortuni che interessino l'apparato dentario, il certificato potrĂ  essere rilasciato da altro Medico o Specialista, semprechĂ© detta certificazione venga redatta, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro. I casi mortali o catastrofici andranno comunicati anche a mezzo telegramma entro 72 ore dall’evento. In alternativa, il Contraente/Assicurato potrĂ  comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) anche tramite del Broker cui la polizza è assegnata, o alla SocietĂ  entro 30 giorni dall’infortunio, allegando sempre la documentazione indicata al secondo comma del presente articolo. Colui il quale richiede l’indennitĂ  deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla SocietĂ , a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrĂ , da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di paritĂ , vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederĂ  alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrĂ  riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore piĂą alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrĂ  arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarĂ  attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrĂ  utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrĂ  attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederĂ  all’individuazione dell’offerta economicamente piĂą vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La prima seduta ha luogo il giorno 10/01/2023, alle ore 14:30. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno 3 [indicare il numero] giorni prima della data fissata. Il Sistema consente la pubblicitĂ  delle sedute di gara preordinate all’apertura: • della documentazione amministrativa; • delle offerte tecniche; • delle offerte economiche; e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicitĂ  delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date giĂ  indicate in Bando di gara).

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta piĂą conveniente.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purchĂ© in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettivitĂ  giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerĂ  il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrĂ  indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrĂ  obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettivitĂ  giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerĂ  il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrĂ  indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrĂ  obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettivitĂ  giuridica), tale organo assumerĂ  la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuitĂ  aziendale può concorrere anche riunita in RTI purchĂ© non rivesta la qualitĂ  di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali del Quartiere 3 e Quartiere 1 a sud dell’Arno, ammonta a €.250.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle quantitĂ  delle singole prestazioni avverrĂ  attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari servizi rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.

  • INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacitĂ  economica e finanziaria nonchĂ© tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilitĂ  delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonchĂ© all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorchĂ© posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.