Efficacia della copertura assicurativa Clausole campione

Efficacia della copertura assicurativa. La Copertura Assicurativa e di conseguenza la sua accettazione da parte dell’Impresa di Assicurazione è in ogni caso subordinata: • alla sottoscrizione della “DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE DELL’ASSICURATO”, pre- sente nel Modulo di Adesione. Per maggiori dettagli relativi all’efficacia della Copertura Assicurativa si rimanda alla lettura dell’Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITA’” delle Condizioni di Assicurazione.
Efficacia della copertura assicurativa. La Copertura Assicurativa prevista dal presente Contratto si intende operante – con le limitazioni di cui all’Art. 9 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di Assicurazione – dalle ore 00 del giorno di decorrenza. La copertura assicurativa si intende operante a condizione che l’Assicurato abbia pagato il Premio unico ed abbia sottoscritto la Proposta-Certificato. Per maggiori dettagli relativi alla data di decorrenza del Contratto e all’efficacia delle Coperture Assicurative si rimanda alla lettura dell’Art. 6 “DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA” delle Condizioni di Assicurazione.
Efficacia della copertura assicurativa. La copertura assicurativa prevista dal presente Contratto si intende operante – con le limitazioni di cui all’Art. 8 “RISCHIO DI MORTE” e all’Art. 9 “CONDIZIONI DI CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA RAPPORTO DI
Efficacia della copertura assicurativa. 36 mesi. L’Assicurazione non si rinnova alla scadenza. L’Assicurazione cessa anticipatamente in caso di recesso previsto dagli artt. 11 e 12 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”. L’Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente, senza rimborso del Premio non goduto:
Efficacia della copertura assicurativa. La Copertura Assicurativa prevista dal presente Contratto si intende operante – con le limitazioni di cui all’Art. 5 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di Assicurazione – dalle ore 00 del giorno di decorrenza a condizione che l’Assicurato abbia pagato il Premio unico ed abbia sottoscritto il Modulo di Adesione. Per maggiori dettagli relativi alla data di decorrenza del Contratto e all’efficacia della Copertura Assicurativa si rimanda alla lettura dell’Art. 7 “DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO” delle Condizioni di Assicurazione.
Efficacia della copertura assicurativa. La copertura assicurativa non ha limiti territoriali . La copertura assicurativa e’ efficace anche qualora il decesso sia causato da suicidio dell’Assicurato, senza limiti temporali e quindi sin dalla attivazione della polizza o inclusio- ne dell’Assicurato.
Efficacia della copertura assicurativa. La copertura assicurativa si riferisce, agli infortuni sofferti dagli Assicurati:
Efficacia della copertura assicurativa. La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicura- tiva è efficace dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data di scadenza prevista in polizza.

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  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: