Concerti non gratuiti Clausole campione

Concerti non gratuiti. Sono considerati non gratuiti i concerti che danno luogo ad introiti conseguiti dal cir- colo organizzatore derivante dalle seguenti componenti: 🢭 ammontare derivante dalla vendita dei biglietti; 🢭 ammontare derivante dalla vendita di abbonamenti - ripartiti pro-quota tra gli spet- tacoli cui si riferiscono; 🢭 ammontare derivante dalle prime consumazioni nei casi di: consumazioni obbliga- torie; consumazioni specificatamente previste in occasione dell'evento spettacoli- stico; incremento del prezzo praticato rispetto al costo ordinano della consumazio- ne; 🢭 biglietti o altri titoli che consentono l'ingresso gratuito alla manifestazione. In tal caso la base di calcolo, ai fini del Diritto d’Autore, è quella del biglietto corrispon- dente alla stessa categoria di posto per il quale viene rilasciato; 🢭 diritti di prevendita dei biglietti di ingresso, unicamente nel caso in cui tale preven- dita venga gestita direttamente dal circolo organizzatore e costituisca, quindi, una maggiorazione del prezzo del biglietto d'ingresso; 🢭 si dovrà, invece, tenere conto degli introiti derivanti dalla prevendita gestita da terzi ove il costo della prevendita superi il 15% del prezzo del biglietto. In tal caso, l’importo eccedente il 15% sarà assoggettato al Diritto d'Autore; 🢭 quote sociali specifiche destinate alla manifestazione o ai cicli di manifestazioni concertistiche; 🢭 raccolta di oblazioni; 🢭 50% degli introiti costituiti da erogazioni di enti pubblici a corrispettivo di un rappor- to contrattuale (per esempio: sponsorizzazioni a scopo turistico o di prodotti locali); 🢭 50% dei proventi derivanti da contributi, sovvenzioni, sponsorizzazioni erogati a qualsiasi titolo da privati; 🢭 35% degli introiti costituiti da contributi e sovvenzioni erogati con carattere di libe- ralità dallo Stato, da enti pubblici o da enti locali; 🢭 intero ammontare dei proventi derivanti da diritti di ripresa televisiva e/o radiofoni- ca. Relativamente ai contributi, alle sponsorizzazioni, alle sovvenzioni e ai diritti di ripre- sa televisiva e/o radiofonica, il circolo organizzatore dovrà presentare autocertifica- zione relativa agli importi dichiarati corredata, dietro richiesta dell'Ufficio SIAE, della documentazione contabile e/o contrattualistica. Per le erogazioni in beni o servizi si dovrà tenere conto del valore corrispondente del bene o servizio prestato. Per le manifestazioni non gratuite i compensi sono determinati secondo le modalità e i criteri normativi vigenti al...

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  • Permessi non retribuiti PurchĂ© siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, i lavoratori potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro: a. al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale attinenti al servizio. Ove la struttura sanitaria, per sua necessitĂ , invii il proprio personale a corsi come sopra previsti, i permessi saranno retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati i risultati degli esami e le dichiarazioni attestanti la frequenza ai corsi; b. in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di famiglia, genitori) il dipendente può fruire di permesso, di norma non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi; c. in caso di attivitĂ  di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire di permesso ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n.49; d. per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi individuati - ai sensi dell’art.4, commi 2 e 4, della legge n.53/2000 – dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n.278 pubblicato sulla G.U. 11/10/2000, Serie Generale n.238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con i permessi di cui al punto b) se utilizzata allo stesso titolo; e. nei casi previsti dall’art.27, comma 2, del DLgs n.151/2001 (congedo per affidamenti preadottivi internazionali); f. il datore di lavoro è tenuto a esonerare dal servizio i propri dipendenti che richiedano di partecipare su base volontaria ad addestramento o ad operazioni di protezione civile acquisendo – ad operazione conclusa – la certificazione prefettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del dipendente; g. il lavoratore può richiedere i permessi ai sensi degli artt.5 e 6 della Legge n.53/2000

  • DISCIPLINA CONTRATTUALE In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di collaborazione deve intendersi regolato dalle norme contenute negli art.2229 e seguenti del C.C.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITĂ€ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La Polizza Convenzione, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualitĂ  e analogamente per le annualitĂ  successive. La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. - In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la SocietĂ  richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessitĂ  di disdetta. Si rinvia agli artt.12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

  • DISCIPLINA DEL CONTRATTO Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalitĂ  delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacitĂ  o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonchĂ© della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Informativa in corso di contratto L’Impresa comunica all’Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonchĂ© per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.