Conclusioni 1747 Clausole campione

Conclusioni 1747. Capitolo XXVI di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Sezione I LA CLAUSOLA PENALE 1. Inquadramento generale degli istituti. Clausola penale, caparra confirmatoria e ca- parra penitenziale 1749 2. La clausola penale: origini e figure affini 1752 3. Natura giuridica ed ambito di applicabilità 1753

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  • Conclusioni Le prospettive aperte dal dettato costituzionale orientavano, dunque, verso la considerazione degli enti ecclesiastici come un “tertium genus” tra gli enti pubblici e le persone giuridiche private, o se si vuole un “quartum ge- nus”, se si considerano le persone giuridiche straniere operanti in Italia. Detta categoria, dopo la legge n. 222, appare regolata da una disciplina giu- ridica peculiare sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, ca- ratterizzata da un riparto di competenze tra legislatore canonico e legislato- re civile. Le caratteristiche proprie dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciu- to, ricavabili dall’ordito originario della ricordata legge del 1985, risultano sostanzialmente in attuazione di principi costituzionali: a) innanzitutto il principio dualistico per cui, posta la distinzione fra ordina- menti indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ambito, da un lato si nega la sussistenza di una “competenza delle competenze” a favore di un ordinamento rispetto all’altro, e dall’altro lato si pone la regola della sana collaborazione per la determinazione della regolamentazione di materie di comune interesse; b) in secondo luogo il principio della libertà religiosa istituzionale, che signi- fica libertà per la Chiesa di modellare le proprie strutture interne secondo 4 E ciò similmente agli enti di fatto di cui all’art. 38 cod. civ. Inoltre, nel caso di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ma non registrati, non potrebbero essere oppo- ste a terzi le limitazioni del potere di rappresentanza non risultanti a causa della mancata iscrizione e salva prova contraria della loro conoscenza (art. 19 cod. civ.). In tal senso ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Enti e beni religiosi in Italia, Bologna 1992, p. 87 ss. la propria natura e le proprie finalità, vedendole così come sono ricono- scibili nell’ordinamento civile; c) in terzo luogo il principio della libertà religiosa individuale e collettiva, che se da un lato postula il riconoscimento civile delle forme aggregative e fondazionali nate per finalità religiose, con una disciplina giuridica rispet- tosa della loro identità; dall’altro lato postula quel riconoscimento come strumentale al soddisfacimento dei bisogni religiosi e alla rimozione degli ostacoli che , in concreto, possono impedire la fruizione delle libertà in materia religiosa. In sostanza il legislatore del 1985, esprimendo chiaramente il proces- so di armonizzazione delle disposizioni concordatarie sugli enti al quadro costituzionale, si è sforzato di forgiare una disciplina peculiare, riflesso della peculiarità data dal fatto insolito della sussistenza di due sovranità sullo stesso territorio e – almeno potenzialmente – sugli stessi soggetti giuridici.

  • Conclusione Il presente lavoro costituisce una linea guida per la regione Campania ai fini della definizione degli strumenti necessari al supporto delle imprese durante la fase di transizione verso Industria 4.0. I vantaggi connessi all’utilizzo delle tecnologie comprese nel programma nazionale Industria 4.0 rappresentano un’importante opportunità in termini di produttività e competitività non solamente per le imprese del comparto manifatturiero, tuttavia l’individuazione di un percorso virtuoso di evoluzione dei processi organizzativi verso i nuovi traguardi dell’era digitale (la cosiddetta roadmap strategica) resta ancora un punto debole per gran parte delle PMI Campane. L’esistenza dei Modelli di Maturità Digitale, complessi strumenti operativi tesi a verificare il grado di sviluppo digitale dei processi aziendali per ogni singola funzione, consentono alle imprese interessate, da un lato, di monitorare lo stato dell’arte corrente dei loro processi produttivi (interni ed esterni), dall’altro, di tracciare nel tempo una strategia individuale che consenta il raggiungimento di un più elevato e rapido sviluppo delle tecnologie afferenti al programma Industria 4.0. Il presente documento è stato inoltre inteso come strumento ausiliario non solo per la regione e gli enti regionali preposti alle politiche di incentivazione delle attività economiche ma anche per tutti gli attori e referenti di strutture produttive campane che potranno utilizzarlo per orientare e supportare interventi e progetti di acquisizione di apparecchiature, macchinari, strumenti e sistemi software per I4.0. Un ulteriore contributo della presente guida è anche la definizione di un quadro d’azione a livello regionale per il miglioramento continuo delle competenze del personale impiegato nelle PMI campane. In questo senso, in accordo con la legge regionale del 08-08-2016 n.22 (“Manifattura@Campania: Industria 4.0”), le imprese potranno essere supportate anche nella fase di elaborazione di progetti formativi di qualificazione e la riqualificazione digitale del personale, candidabili al supporto di iniziative ed azioni regionali. Sono proposti pertanto interventi mirati allo sviluppo del territorio regionale attraverso Interventi di Formazione (IF); Interventi di Trasferimento Tecnologico (ITT); Programmi e Progetti Finalizzati (PPF); Interventi di Supporto di Diffusione e Promozione (ISDP) opportunamente sviluppati. La seconda parte del documento è diretta espressione del lavoro svolto dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’università “L’Orientale”, relativo all’elaborazione di un modello statistico capace di supportare le scelte strategiche delle imprese campane nell’ambito di un maggiore efficientamento dei processi di produzione aziendali. Tale modello, particolarmente adatto nei contesti produttivi attuali caratterizzati da una vasta disponibilità di dati, consente l’individuazione rapida delle operazioni meno efficienti in termini temporali che, nell’ottica di una sempre maggiore attenzione al cliente finale, possono comportare sostanziali ritardi nelle consegne dei lotti di produzione con eventuali aggravi di costi effettivi e potenziali per le imprese fornitrici (penali, perdita del cliente, etc…).

  • Conclusione del contratto Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori, il Punto Ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell’Offerta stabilito in occasione dell’invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un “documento di accettazione”, che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine. Il contratto di fornitura con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante.

  • Esclusioni Le garanzie non sono valide: a) in materia fiscale ed amministrativa; b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; c) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; d) per fatti dolosi delle persone assicurate; e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente; f) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile da circolazione, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni; g) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza; h) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I.; i) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; l) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale; m) se la richiesta di risarcimento danni di cui all’art. “7.12 – Prestazioni garantite – Tutela Legale della circolazione – Plus”, lettera d), avviene prima dell’offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia R.C. Auto ai sensi dell’art. 8 del DPR. 254/2006; n) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool; o) per le vertenze con la Società; p) per i casi di adesione a class action.

  • Esclusione L’esclusione dal Consorzio di singoli Consorziati è deliberata, su proposta del Comitato Esecutivo, dall’Assemblea dei Consorziati, con la maggioranza di due terzi dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati, senza com- putare i voti spettanti al Consorziato sulla cui esclusione si delibera, qualora si verifichi a carico degli interessati una delle seguenti circostanze: a) perdita anche di uno solo dei requisiti nell’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 214 del 12 settembre 2017 e nell’articolo 5 del Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2018, e loro successive modi- fiche e integrazioni che si intendono. agli effetti del presente arti- colo, automaticamente recepite; b) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Sta- tuto, delle deliberazioni degli organi consortili o degli obblighi as- sunti verso il Consorzio, previa contestazione dell’inosservanza da parte del Comitato Esecutivo con comunicazione inviata tra- mite Posta Elettronica Certificata al Consorziato interessato ed invito ad adempiere agli obblighi assunti o a conformarsi alle di- sposizioni statutarie o alle deliberazioni degli organi consortili entro il termine di giorni 15 (quindici). La deliberazione di esclusione deve essere motivata e notificata al soggetto interessato, tramite Posta Elettronica Certificata, entro 15 giorni dall’ado- zione. In caso di esclusione non sono ripetibili i contributi corrisposti né gli apporti al fondo patrimoniale comune a qualsiasi titolo eseguiti. Si applicano gli art. 2609, primo comma, e 2614 c.c. Resta ferma la responsabilità del Consorziato escluso per le obbligazioni maturate anteriormente alla cessazione del rapporto consortile. L’esclusione del Consorziato determina la decadenza automatica ed imme- diata dalla carica di suoi eventuali rappresentanti negli organi del Consor- zio. L’eventuale permanenza di soggetti legati al Consorziato escluso nei progetti in fase di attuazione e nelle iniziative in essere sarà deliberata dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è autorizzato a chiedere al Consorziato inadempiente, anche se non escluso, il risarcimento dei danni patiti dal Consorzio a causa del suo inadempimento.