Common use of Condizioni durante l’Assicurazione Clause in Contracts

Condizioni durante l’Assicurazione. L’Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata: • gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione, o in cui avevano sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferiscono la sede nel caso di persone giuridiche, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) era cittadino al momento dell’adesione, o in cui aveva residenza, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale e residenza in Italia; • l’Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, o nel caso di persone giuridiche, mantiene la propria sede legale in Italia. L’Aderente e l’Assicurato si obbligano a comunicare la perdita dei predetti requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria, al netto delle imposte. Se non viene comunicata tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione. Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abituale, oppure dopo il trasferimento della residenza in, o l’acquisizione della cittadinanza di, Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell’Aderente o dell’Assicurato. Si ricorda altresì che, in caso di Aderente persona giuridica, l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede legale dell’Aderente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o dopo l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di sede originaria dell’Aderente). Inoltre l’Assicurazione non opera nemmeno per Sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in, o l’acquisizione della cittadinanza di, Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) da parte del Titolare Effettivo dell’Aderente.

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Samples: Polizza Creditor Protection Insurance, Polizza Creditor Protection Insurance, www.vwfs.it

Condizioni durante l’Assicurazione. L’Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata: • gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione, o in cui avevano l’Aderente aveva sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall'ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’Americad'America, oppure gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferiscono l’Aderente trasferisce la sede nel caso di persone giuridichepersona giuridica, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall'ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; d'America. • gli Stati di cui il Titolare Effettivo effettivo dell’Aderente (persone giuridichepersona giuridica) era cittadino al momento dell’adesione, o in cui aveva residenza, continuano continua a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/finanziarie/ embarghi disposti dall’ONUdall'ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’Americad'America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo effettivo dell’Aderente (persone giuridichepersona giuridica) acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall'ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; d'America • l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale e residenza in Italia. • L’Aderente (persona giuridica) mantiene la propria sede legale in Italia; l’Aderente (persona fisica) continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall'ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, o nel caso di persone giuridiche, mantiene la propria sede legale in Italiad'America. L’Aderente l’Assicurato e l’Assicurato l’Aderente si obbligano a comunicare la perdita dei predetti di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia le restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originariadel periodo assicurativo interessato, per il quale il premio è stato versato (inclusi i premi eventualmente incassati prima della conoscenza della perdita del requisito da cui deriva la cessazione del contratto), al netto delle imposteimposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio. Se non viene comunicata ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione. Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abitualeabituale dell’Assicurato, oppure dopo il trasferimento della residenza in, in o l’acquisizione della cittadinanza di, di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall'ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America d'America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall'ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America d'Americaa allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell’Aderente o dell’Assicurato. Si ricorda altresì che, in caso di Aderente persona giuridica, l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede legale dell’Aderente dell'Aderente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall'ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America d'America (o dopo l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall'ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America d'America allo Stato di sede originaria dell’Aderente). Inoltre l’Assicurazione l'Assicurazione non opera nemmeno per Sinistri sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in, in o l’acquisizione della cittadinanza di, di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall'ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America d'America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/finanziarie/ embarghi disposti dall’ONUdall'ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America d'America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) da parte del Titolare Effettivo dell’Aderenteeffettivo dell'Aderente. In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).

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Samples: Polizza Creditor Protection Insurance, Polizza Creditor Protection Insurance

Condizioni durante l’Assicurazione. L’Assicurazione In caso di Assicurazione abbinata ai Finanziamenti, la stessa opera fin tanto che, nel corso della sua durata: • gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione, o in cui avevano sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferiscono la sede nel caso di persone giuridiche, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) era cittadino al momento dell’adesione, o in cui aveva residenza, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale e residenza in Italia; • l’Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, o nel caso di persone giuridiche, . Inoltre le garanzie rimangono in vigore fin tanto che: • l’Assicurato mantiene la propria sede legale il proprio domicilio abituale e residenza in Italia; • gli Stati di cui l’Aderente e l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America oppure gli Stati di cui l’Aderente e l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America. L’Aderente e l’Assicurato si obbligano a comunicare la perdita dei predetti requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originariadel periodo assicurativo interessato, per il quale il Premio è stato versato (inclusi i premi eventualmente incassati prima della conoscenza della perdita del requisito da cui deriva la cessazione del contratto), al netto delle imposteimposte e delle eventuali spese amministrative sostenute pere l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio. Se non viene comunicata ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà le Compagnie potranno applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza Polizze nel tempo in cui non era a conoscenza della sua loro cessazione. Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abituale, oppure dopo il trasferimento della residenza in, in o l’acquisizione della cittadinanza di, di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell’Aderente o dell’Assicurato. Si ricorda altresì che, in caso di Aderente persona giuridica, l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede legale dell’Aderente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o dopo l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di sede originaria dell’Aderente). Inoltre l’Assicurazione non opera nemmeno per Sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in, o l’acquisizione della cittadinanza di, Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) da parte del Titolare Effettivo dell’Aderente.

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Samples: Polizza Creditor Protection Insurance, Polizza Creditor Protection Insurance

Condizioni durante l’Assicurazione. L’Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata: • gli Stati di cui l’Aderente oppure il suo Titolare effettivo (persona giuridica/imprese individuali) o l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione, o in cui avevano sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall’Unione Europea, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferiscono la sede nel caso di persone giuridiche, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall’Unione Europea, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America; • gli Stati di cui il Titolare Effettivo effettivo dell’Aderente (persone giuridiche/imprese individuali) era cittadino al momento dell’adesione, o in cui aveva residenza, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/finanziarie/ embarghi disposti dall’ONUdall’Unione Europea, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo effettivo dell’Aderente (persone giuridiche/imprese individuali) acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall’Unione Europea, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America; • l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale e residenza in Italia; • l’Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie(persona giuridica/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, o nel caso di persone giuridiche, impresa individuale) mantiene la propria sede legale in Italia; l’Aderente (persona fisica) mantiene la propria residenza e domicilio abituale in Italia. L’Aderente e l’Assicurato si obbligano a comunicare la perdita dei predetti requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà le Compagnie restituiranno all’Aderente la parte di Premio non goduta relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria, al netto delle imposteimposte e delle eventuali spese amministrative sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio, come indicate nel Modulo di Adesione. Se non viene comunicata tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà le Compagnie potranno applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza delle Polizze nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione. Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abitualeabituale o della residenza dell’Aderente o dell’Assicurato, oppure dopo il trasferimento della residenza in, in o l’acquisizione della cittadinanza di, di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall’Unione Europea, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall’Unione Europea, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell’Aderente o dell’Assicurato. Si ricorda altresì che, in In caso di Aderente persona giuridicagiuridica o impresa individuale, l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede legale dell’Aderente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o dopo l’applicazione al di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di sede originaria dell’Aderente)fuori dell’Italia. Inoltre l’Assicurazione non opera nemmeno per Sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in, in o l’acquisizione della cittadinanza di, di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall’Unione Europea, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall’Unione Europea, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) da parte del Titolare Effettivo effettivo dell’Aderente.

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Samples: Polizza Vita

Condizioni durante l’Assicurazione. L’Assicurazione In caso di Assicurazione abbinata ai Finanziamenti, la stessa opera fin tanto che, nel corso della sua durata: • l’Aderente (persona fisica) continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America. Inoltre le garanzie rimangono in vigore fin tanto che: • l’Assicurato mantiene il proprio domicilio e residenza abituale in Italia; • gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione, o in cui avevano sede nel caso di persone giuridiche, dell’adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferiscono la sede nel caso di persone giuridiche, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) era cittadino al momento dell’adesione, o in cui aveva residenza, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale e residenza in Italia; • l’Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, o nel caso di persone giuridiche, mantiene la propria sede legale in Italia. L’Aderente e l’Assicurato si obbligano a comunicare la perdita dei predetti requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originariadel periodo assicurativo interessato, per il quale il Premio è stato versato (inclusi i premi eventualmente incassati prima della conoscenza della perdita del requisito da cui deriva la cessazione del contratto), al netto delle imposteimposte e delle eventuali spese amministrative sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio. Se non viene comunicata ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione. Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abituale, oppure dopo il trasferimento della residenza in, in o l’acquisizione della cittadinanza di, di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell’Aderente o dell’Assicurato. Si ricorda altresì che, in caso di Aderente persona giuridica, l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede legale dell’Aderente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o dopo l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di sede originaria dell’Aderente). Inoltre l’Assicurazione non opera nemmeno per Sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in, o l’acquisizione della cittadinanza di, Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) da parte del Titolare Effettivo dell’Aderente.

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Samples: Polizza Creditor Protection Insurance

Condizioni durante l’Assicurazione. L’Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata: • gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione, o in cui avevano sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferiscono la sede nel caso di persone giuridiche, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) era cittadino al momento dell’adesione, o in cui aveva residenza, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale e residenza in Italia; Italia • l’Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, o nel caso di persone giuridiche, mantiene la propria sede legale in Italia. L’Aderente L’Assicurato e l’Assicurato l’Aderente si obbligano a comunicare la perdita dei predetti di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà le Compagnie le restituiranno la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originariadel periodo assicurativo interessato, per il quale il premio è stato versato (inclusi i premi eventualmente incassati prima della conoscenza della perdita del requisito da cui deriva la cessazione del contratto), al netto delle imposteimposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del Premio. Se non viene comunicata ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà le Compagnie potranno applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza delle Polizze nel tempo in cui non era erano a conoscenza della sua cessazione. Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abituale, oppure dopo il trasferimento abituale o della residenza in, dell'Aderente o l’acquisizione della cittadinanza di, dell'Assicurato in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall'ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America d'America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall'ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America d'America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell’Aderente o dell’Assicurato. Si ricorda altresì che, in caso di Aderente persona giuridica, l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede legale dell’Aderente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o dopo l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di sede originaria dell’Aderente). Inoltre l’Assicurazione non opera nemmeno per Sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in, In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o l’acquisizione della cittadinanza di, Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America internazionali (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) da parte del Titolare Effettivo dell’Aderenteivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).

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Samples: Polizza Creditor Protection Insurance

Condizioni durante l’Assicurazione. L’Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata: • l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale in Italia • gli Stati di cui l’Aderente o e l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione, o in cui avevano sede nel caso di persone giuridiche, dell’adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America, d’America oppure gli Stati di cui l’Aderente o e l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferiscono la sede nel caso di persone giuridiche, l’adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America; d’America gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) era cittadino al momento dell’adesione, o in cui aveva residenza, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) acquisisce l’Aderente mantiene la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale e propria residenza in Italia; • . L’Assicurato e l’Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, o nel caso di persone giuridiche, mantiene la propria sede legale in Italia. L’Aderente e l’Assicurato si obbligano a comunicare la perdita dei predetti di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà le Compagnie le restituiranno la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originariadel periodo assicurativo interessato, per il quale il premio è stato versato (inclusi i premi eventualmente incassati prima della conoscenza della perdita del requisito da cui deriva la cessazione del contratto), al netto delle imposteimposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio. Se non viene comunicata ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà le Compagnie potranno applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza delle Polizze nel tempo in cui non era erano a conoscenza della sua loro cessazione. Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abitualeabituale dell’Assicurato o della residenza dell’Aderente, oppure dopo il trasferimento della residenza in, o l’acquisizione della cittadinanza di, di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) originaria dell’Aderente o dell’Assicurato). Si ricorda altresì che, in In nessun caso le Compagnie possono pagare importi a cittadini di Aderente persona giuridica, l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede legale dell’Aderente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America (o dopo l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di sede originaria dell’Aderente). Inoltre l’Assicurazione non opera nemmeno per Sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in, o l’acquisizione della cittadinanza di, Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) da parte del Titolare Effettivo dell’Aderented’America.

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Samples: www.iblbanca.it

Condizioni durante l’Assicurazione. L’Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata: • gli Stati di cui l’Aderente oppure il suo Titolare effettivo (persona giuridica/imprese individuali) o l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione, o in cui avevano sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall’Unione Europea, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferiscono la sede nel caso di persone giuridiche, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall’Unione Europea, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America; • gli Stati di cui il Titolare Effettivo effettivo dell’Aderente (persone giuridiche/imprese individuali) era cittadino al momento dell’adesione, o in cui aveva residenza, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/finanziarie/ embarghi disposti dall’ONUdall’Unione Europea, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo effettivo dell’Aderente (persone giuridiche/imprese individuali) acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall’Unione Europea, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America; • l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale e residenza in Italia; • l’Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie(persona giuridica/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, o nel caso di persone giuridiche, impresa individuale) mantiene la propria sede legale in Italia; l’Aderente (persona fisica) mantiene la propria residenza in Italia. L’Aderente e l’Assicurato si obbligano a comunicare la perdita dei predetti requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà le Compagnie restituiranno all’Aderente la parte di Premio non goduta relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria, al netto delle imposteimposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio, come indicate nel Modulo di Adesione. Se non viene comunicata tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà le Compagnie potranno applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza delle Polizze nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione. Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abitualeabituale dell’Assicurato o della residenza dell’Aderente, oppure dopo il trasferimento della residenza in, in o l’acquisizione della cittadinanza di, di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall’Unione Europea, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall’Unione Europea, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell’Aderente o dell’Assicurato. Si ricorda altresì che, in In caso di Aderente persona giuridicagiuridica o impresa individuale, l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede legale dell’Aderente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o dopo l’applicazione al di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di sede originaria dell’Aderente)fuori dell’Italia. Inoltre l’Assicurazione non opera nemmeno per Sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in, in o l’acquisizione della cittadinanza di, di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall’Unione Europea, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall’Unione Europea, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) da parte del Titolare Effettivo effettivo dell’Aderente.

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Samples: Polizza Vita

Condizioni durante l’Assicurazione. L’Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata: • gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione, o in cui avevano sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferiscono la sede nel caso di persone giuridiche, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) era cittadino al momento dell’adesione, o in cui aveva residenza, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale e residenza in Italia; Italia l’Aderente l'Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America • gli Stati di cui l’Aderente e l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America oppure gli Stati di cui l’Aderente e l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, o nel caso di persone giuridiche, mantiene la propria sede legale in Italia. L’Aderente L’Assicurato e l’Assicurato l’Aderente si obbligano a comunicare la perdita dei predetti di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia le restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originariadel periodo assicurativo interessato, per il quale il premio è stato versato (inclusi i premi eventualmente incassati prima della conoscenza della perdita del requisito da cui deriva la cessazione del contratto), al netto delle imposteimposte e delle eventuali spese amministrative sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del Premio. Se non viene comunicata ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era erano a conoscenza della sua cessazione. Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abituale, abituale oppure dopo il trasferimento della residenza in, o l’acquisizione della cittadinanza di, di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) originaria dell’Aderente o dell’Assicurato) dell'Aderente o dell'Assicurato. Si ricorda altresì che, in In nessun caso la Compagnia potrà pagare importi a cittadini di Aderente persona giuridica, l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede legale dell’Aderente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o dopo l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di sede originaria dell’Aderente). Inoltre l’Assicurazione non opera nemmeno per Sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in, o l’acquisizione della cittadinanza di, Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America d’America. La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriori informazioni e documentazione integrativa al fine di: - verificare il rispetto della normativa in materia di sanzioni finanziarie (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti siano esse disposte dall’Unione Europea, dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato d’America) e/o embarghi, ivi incluse le disposizioni restrittive dell’operatività nei confronti dei Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come tempo per tempo indicati (ad oggi Cuba, Iran, Nord Xxxxx, Siria e Regione Crimea/Sebastopoli), dovendo inibire l’instaurazione di residenza rapporti e/o cittadinanza originaria) da parte l’operatività come per disposizioni normative applicabili alla Compagnia stessa; - rispettare l’obbligo normativo di astenersi dall’instaurazione del Titolare Effettivo dell’Aderenterapporto assicurativo e/o il compimento di operazioni qualora emergano eventi impeditivi previsti dalle leggi vigenti e/o indicati a maggior rischio dalle disposizioni delle Autorità di settore anche europee (ad es. EIOPA-EBA-ESMA).

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Samples: Polizza Creditor Protection Insurance

Condizioni durante l’Assicurazione. L’Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata: • gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione, o in cui avevano sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferiscono la sede nel caso di persone giuridiche, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) era cittadino al momento dell’adesione, o in cui aveva residenza, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale e residenza in Italia; Italia l’Aderente l'Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall'ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, o nel caso di persone giuridiche, mantiene la propria sede legale in Italia. L’Aderente d'America L’Assicurato e l’Assicurato l’Aderente si obbligano a comunicare la perdita dei predetti di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia le restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originariadel periodo assicurativo interessato, per il quale il premio è stato versato (inclusi i premi eventualmente incassati prima della conoscenza della perdita del requisito da cui deriva la cessazione del contratto), al netto delle imposteimposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio. Se non viene comunicata ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era erano a conoscenza della sua cessazione. Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abituale, oppure dopo il trasferimento abituale o della residenza in, dell’Aderente o l’acquisizione della cittadinanza di, dell'Assicurato in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell’Aderente o dell’Assicurato). Si ricorda altresì cheIn nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriori informazioni e documentazione integrativa al fine di: - verificare il rispetto della normativa in materia di sanzioni finanziarie (siano esse disposte dall’Unione Europea, in caso di Aderente persona giuridica, l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede legale dell’Aderente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America d’America) e/o embarghi, ivi incluse le disposizioni restrittive dell’operatività nei confronti dei Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come tempo per tempo indicati (ad oggi Cuba, Iran, Nord Xxxxx, Siria e Regione Crimea/Sebastopoli), dovendo inibire l’instaurazione di rapporti e/o dopo l’applicazione l’operatività come per disposizioni normative applicabili alla Compagnia stessa; - rispettare l’obbligo normativo di tali sanzioni finanziarieastenersi dall’instaurazione del rapporto assicurativo e/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato o il compimento di sede originaria dell’Aderenteoperazioni qualora emergano eventi impeditivi previsti dalle leggi vigenti e/o indicati a maggior rischio dalle disposizioni delle Autorità di settore anche europee (ad es. EIOPA-EBA-ESMA). Inoltre l’Assicurazione non opera nemmeno per Sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in, o l’acquisizione della cittadinanza di, Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) da parte del Titolare Effettivo dell’Aderente.

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Samples: Polizza Creditor Protection Insurance

Condizioni durante l’Assicurazione. L’Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata: • gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione, o in cui avevano sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferiscono la sede nel caso di persone giuridiche, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) era cittadino al momento dell’adesione, o in cui aveva residenza, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale e residenza in Italia; Italia l’Aderente l'Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America • gli Stati di cui l’Aderente e l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America oppure gli Stati di cui l’Aderente e l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, o nel caso di persone giuridiche, mantiene la propria sede legale in Italia. L’Aderente L’Assicurato e l’Assicurato l’Aderente si obbligano a comunicare la perdita dei predetti di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia le restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originariadel periodo assicurativo interessato, per il quale il premio è stato versato (inclusi i premi eventualmente incassati prima della conoscenza della perdita del requisito da cui deriva la cessazione del contratto), al netto delle imposteimposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio. Se non viene comunicata ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era erano a conoscenza della sua cessazione. Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abitualeabituale dell’Assicurato o della residenza dell’Aderente, oppure dopo il trasferimento della residenza in, o l’acquisizione della cittadinanza di, di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Pagina 4 di 15 dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) originaria dell’Aderente o dell’Assicurato). Si ricorda altresì che, in In nessun caso la Compagnia può pagare importi a cittadini di Aderente persona giuridica, l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede legale dell’Aderente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o dopo l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di sede originaria dell’Aderente). Inoltre l’Assicurazione non opera nemmeno per Sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in, o l’acquisizione della cittadinanza di, Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) da parte del Titolare Effettivo dell’Aderented'America.

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Samples: Polizza Creditor Protection Insurance

Condizioni durante l’Assicurazione. L’Assicurazione L’assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata: ▪ l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale in Italia ▪ gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato erano cittadini l’Aderente/Assicurato era cittadino al momento dell’adesione, o in cui avevano sede nel caso di persone giuridiche, dell’adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America, d’America oppure gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono l’Aderente/Assicurato acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferiscono la sede nel caso di persone giuridiche, l’adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America; • gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) era cittadino al momento dell’adesione, o in cui aveva residenza, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) acquisisce d’America ▪ l’Aderente mantiene la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale e propria residenza in Italia; • l’Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie. L’Aderente/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, o nel caso di persone giuridiche, mantiene la propria sede legale in Italia. L’Aderente e l’Assicurato Assicurato si obbligano obbliga a comunicare la perdita dei predetti di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria, al netto delle imposte. Se l’Aderente/Assicurato non viene comunicata ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione. Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione l’assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abitualeabituale dell’Assicurato o della residenza dell’Aderente, oppure dopo l’acquisizione della cittadinanza o il trasferimento della residenza in, o l’acquisizione della cittadinanza di, in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell’Aderente o dell’Assicurato. Si ricorda altresì che, in caso di Aderente persona giuridica, l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede legale dell’Aderente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o dopo l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di sede originaria dell’Aderente/Assicurato). Inoltre l’Assicurazione non opera nemmeno per Sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in, o l’acquisizione della cittadinanza di, In nessun caso la Compagnia potrà pagare importi a cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) da parte del Titolare Effettivo dell’Aderented’America.

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Samples: bnl.it

Condizioni durante l’Assicurazione. L’Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata: • l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale in Italia • gli Stati di cui l’Aderente o e l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione, o in cui avevano sede nel caso di persone giuridiche, dell’adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America, d’America oppure gli Stati di cui l’Aderente o e l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferiscono la sede nel caso di persone giuridiche, l’adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America; d’America gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) era cittadino al momento dell’adesione, o in cui aveva residenza, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) acquisisce l’Aderente mantiene la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale e propria residenza in Italia; • . L’Assicurato e l’Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, o nel caso di persone giuridiche, mantiene la propria sede legale in Italia. L’Aderente e l’Assicurato si obbligano a comunicare la perdita dei predetti di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia le restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originariadel periodo assicurativo interessato, per il quale il premio è stato versato (inclusi i premi eventualmente incassati prima della conoscenza della perdita del requisito da cui deriva la cessazione del contratto), al netto delle imposteimposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio. Se non viene comunicata ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione. Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abitualeabituale dell’Assicurato o della residenza dell’Aderente, oppure dopo il trasferimento della residenza in, o l’acquisizione della cittadinanza di, di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) originaria dell’Aderente o dell’Assicurato). Si ricorda altresì che, in In nessun caso la Compagnia può pagare importi a cittadini di Aderente persona giuridica, l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede legale dell’Aderente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America (o dopo l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di sede originaria dell’Aderente). Inoltre l’Assicurazione non opera nemmeno per Sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in, o l’acquisizione della cittadinanza di, Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) da parte del Titolare Effettivo dell’Aderented’America.

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Condizioni durante l’Assicurazione. L’Assicurazione In caso di Assicurazione abbinata ai Finanziamenti, la stessa opera fin tanto che, nel corso della sua durata: • gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione, o in cui avevano sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferiscono la sede nel caso di persone giuridiche, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) era cittadino al momento dell’adesione, o in cui aveva residenza, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale e residenza in Italia; • l’Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, o nel . In caso di persone giuridicheConto Vivo, l’Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata: • l’Aderente mantiene la propria sede legale residenza in Italia. L’Aderente Inoltre, in entrambi i casi, le garanzie rimangono in vigore fin tanto che: • l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale in Italia; • gli Stati di cui l’Aderente e l’Assicurato si obbligano erano cittadini al momento dell’adesione continuano a comunicare non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America oppure gli Stati di cui l’Aderente e l’Assicurato acquisiscono la perdita dei predetti requisiti nel corso della durata dell’Assicurazionecittadinanza dopo l’adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originariadel periodo assicurativo interessato, per il quale il premio è stato versato (inclusi i premi eventualmente incassati prima della conoscenza della perdita del requisito da cui deriva la cessazione del contratto), al netto delle imposteimposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute pere l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio. Se non viene comunicata ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà le Compagnie potranno applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza Polizze nel tempo in cui non era a conoscenza della sua loro cessazione. Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abitualeabituale dell’Assicurato, oppure dopo il trasferimento della residenza in, in o l’acquisizione della cittadinanza di, di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell’Aderente o dell’Assicurato. Si ricorda altresì che, in In nessun caso le Compagnie possono pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di Aderente persona giuridica, l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede legale dell’Aderente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America restrizione all’operatività nazionali o internazionali (o dopo l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di sede originaria dell’Aderenteivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). Inoltre l’Assicurazione non opera nemmeno per Sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in, o l’acquisizione della cittadinanza di, Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) da parte del Titolare Effettivo dell’Aderente.

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Samples: Polizza Creditor Protection Insurance

Condizioni durante l’Assicurazione. L’Assicurazione L’assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata: • gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione, o in cui avevano sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferiscono la sede nel caso di persone giuridiche, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) era cittadino al momento dell’adesione, o in cui aveva residenza, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale e residenza in Italia; • l’Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, o nel caso di persone giuridiche, mantiene la propria sede legale in Italia. L’Aderente e l’Assicurato si obbligano a comunicare la perdita dei predetti requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria, al netto delle imposte. Se non viene comunicata tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione. Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione l’assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abitualeabituale dell’Assicurato, oppure dopo il trasferimento della residenza in, in o l’acquisizione della cittadinanza di, di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell’Aderente o dell’Assicurato. Si ricorda altresì che, in caso di Aderente persona giuridica, l’Assicurazione l’assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede legale dell’Aderente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o dopo l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di sede originaria dell’Aderente). Inoltre l’Assicurazione l’assicurazione non opera nemmeno per Sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in, in o l’acquisizione della cittadinanza di, di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) da parte del Titolare Effettivo dell’Aderente. In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).

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Samples: Polizza Creditor Protection Insurance

Condizioni durante l’Assicurazione. L’Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata: • gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione, o in cui avevano sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferiscono la sede nel caso di persone giuridiche, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) era cittadino al momento dell’adesione, o in cui aveva residenza, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale e residenza in Italia; Italia l’Aderente l'Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall'ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, o nel caso di persone giuridiche, mantiene la propria sede legale in Italia. L’Aderente d'America L’Assicurato e l’Assicurato l’Aderente si obbligano a comunicare la perdita dei predetti di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia le restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originariadel periodo assicurativo interessato, per il quale il premio è stato versato (inclusi i premi eventualmente incassati prima della conoscenza della perdita del requisito da cui deriva la cessazione del contratto), al netto delle imposteimposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio. Se non viene comunicata ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era erano a conoscenza della sua cessazione. Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abituale, oppure dopo il trasferimento abituale o della residenza in, dell’Aderente o l’acquisizione della cittadinanza di, dell’Assicurato in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell’Aderente o dell’Assicurato). Si ricorda altresì cheIn nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriori informazioni e documentazione integrativa al fine di: - verificare il rispetto della normativa in materia di sanzioni finanziarie (siano esse disposte dall’Unione Europea, in caso di Aderente persona giuridica, l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede legale dell’Aderente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America d’America) e/o embarghi, ivi incluse le disposizioni restrittive dell’operatività nei confronti dei Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come tempo per tempo indicati (ad oggi Cuba, Iran, Nord Corea, Siria e Regione Crimea/Sebastopoli), dovendo inibire l’instaurazione di rapporti e/o dopo l’applicazione l’operatività come per disposizioni normative applicabili alla Compagnia stessa; - rispettare l’obbligo normativo di tali sanzioni finanziarieastenersi dall’instaurazione del rapporto assicurativo e/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato o il compimento di sede originaria dell’Aderenteoperazioni qualora emergano eventi impeditivi previsti dalle leggi vigenti e/o indicati a maggior rischio dalle disposizioni delle Autorità di settore anche europee (ad es. EIOPA-EBA-ESMA). Inoltre l’Assicurazione non opera nemmeno per Sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in, o l’acquisizione della cittadinanza di, Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) da parte del Titolare Effettivo dell’Aderente.

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