Condotta antisindacale Clausole campione

Condotta antisindacale. Pretura di Pisa; sentenza 13 ottobre 1997, n. 773; Ministero della pubblica istruzione c/ UNICOBAS; XVI numero 2 • marzo/aprile 2003
Condotta antisindacale. Art. 18 del CCNL integrativo del 20/09/2001 – Principi – Spostamento dipendenti – Necessità dell’informativa sindacale
Condotta antisindacale. Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che violi l’accordo stipulato con le XX.XX., con il quale egli si sia impegnato a esibire, preventivamente alla conclusione del trasferimento della propria azienda, il piano editoriale formulato dall’azienda acquirente (Pret. Milano 27/3/97, est. Xxxxxxxx, in D&L 1997, 497) In caso di trasferimento di azienda, l'omissione della procedura sindacale prevista dall'art. 47 L. 428/90 dà luogo a un'ipotesi espressa di condotta antisindacale e genera altresì la nullità dello stesso negozio traslativo (dovendosi intendere ormai lo svolgimento della procedura sindacale come requisito di forma ad substantiam dell'atto traslativo), con la conseguenza che la rimozione degli effetti della condotta antisindacale può realizzarsi dichiarando la nullità dell'atto traslativo medesimo realizzato in violazione delle disposizioni di legge (Pret. Lodi 28/7/95, est. Xxxxxxxx, in D&L 1995, 863. In senso conforme, v. Pret. Milano 2/4/96, est. Xxxx, in D&L 1997, 75, nota QUADRIO, Interesse collettivo e comportamento antisindacale nell'ambito del trasferimento d'azienda. Sulla antisindacalità della violazione della procedura ex art. 47 L. 428/90, v. anche Pret. Milano 13/6/94, est. Frattin, in D&L 1995, 101) Non è configurabile una condotta antisindacale nel caso in cui la lettera di comunicazione alle organizzazioni sindacali prevista dall'art. 47, comma primo, l. n. 428/90, per il trasferimento d'azienda, non contenga informazioni su fatti - pur rilevanti - che siano stati comunque oggetto di successiva discussione in sede di esame congiunto fra impresa e organizzazioni sindacali. (Corte Appello Milano 11/5/01, pres. Mannaccio, est. De Angelis, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 292) L'art. 47, L. n. 428/1990 contempla una precisa autonomia delle posizioni collettive ed individuali, alla quale corrispondono diversi spazi e strumenti di regolamentazione degli assetti negoziali. Ne consegue che il mancato adempimento dell'obbligo di informazione del sindacato costituisce un comportamento che viola l'interesse del destinatario delle informazioni, ossia il sindacato, ed è, pertanto, sussistendone i presupposti, configurabile come condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28, L. n. 300/1970, ma non incide sulla validità del negozio traslativo, non potendosi configurare l'osservanza delle suddette procedure sindacali alla stregua di un presupposto di legittimità (e quindi di un requisito di validità) del negozio di trasferi...
Condotta antisindacale. 13.1 Definizione; 13.2 Condizioni di proponibilità dell’azione: attualità e intenzionalità;

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