Esame congiunto Clausole campione

Esame congiunto. In occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a seguito di specifica richiesta di una delle parti, nel corso di appositi incontri fra le imprese e la R.S.U. congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX stipulanti il presente CCNL, costitui- ranno oggetto di esame preventivo: - le linee generali di evoluzione dell’organizzazione aziendale, con riferimento alle poli- tiche occupazionali, ivi compresi il piano delle assunzioni ed i relativi criteri; - le modifiche strutturali dell’assetto organizzativo dei servizi, rivolte ad un più razionale utilizzo dei mezzi e degli impianti - anche attinenti all’attivazione di nuovi servizi e/o segmenti di mercato - le quali producano effetti sulle condizioni del lavoro e sulla con- sistenza degli organici; - i programmi operativi definiti dall’azienda, derivanti dallo standard dei servizi, anche ai fini dell’attuazione della Carta dei servizi e/o del Contratto dei Servizi; - l’attività formativa e gli indirizzi strategici in tema di formazione e addestramento sulla base delle esigenze aziendali e con riferimento ai provvedimenti della regione e del- l’ente locale, con particolare riguardo all’instaurazione di rapporti di lavoro di appren- distato nonché all’introduzione di innovazioni tecnologiche; - i contratti di appalto e di affidamento in scadenza; - i progetti di cui all’art. 8, lett. B), comma 3; - le eventuali nuove posizioni di lavoro, conseguenti a innovazioni tecnologiche o mo- dificazioni organizzative, da sottoporre alle parti nazionali stipulanti ai sensi dell’art. 15, comma 15 ; - l’orario giornaliero di lavoro, ai sensi dell’art. 17, comma 5; - le modalità di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale, ai sensi dell’art. 18, lett.
Esame congiunto. La corretta applicazione dei principi suddetti costituirà oggetto di esame a livello territoriale o aziendale, tenuto conto della specificità del settore e dei suoi comparti, con particolare riguardo al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa, alla effettuazione della prestazione in turni unici ed al funzionamento dell'istituto dei permessi retribuiti.
Esame congiunto. 0.Xx rappresentante indicato dalla RSU e/o i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, ricevuta l’informazione possono attivare, mediante richiesta scritta, entro due giorni lavorativi dalla conclusione dell’incontro, un esame congiunto. 2.L’esame congiunto si effettua sulle materie indicate dall’art.5 comma 2,del D.L.vo n.165/2001, come novellato dall’art.2, comma 17 del Decreto Legge n.95/2012, convertito in Legge n.135/2012. In particolare sono materie di esame congiunto le seguenti: a. modalità di utilizzazione del personale docente ed ATA in rapporto al piano dell’offerta formativa; b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; c. ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dalla intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica; d. ritorni pomeridiani; x. xxxxxxxx,ritardi e recuperi compensativi del personale ATA ai sensi dell’art.54 comma 2 del CCNL 2007; f. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro del personale docente, educativo ed ATA; g. articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA; h. criteri per l’individuazione del personale docente,educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto; 3.L’esame congiunto si svolge in appositi incontri, che iniziano entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta; durante l’esame congiunto le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. 4.L’esame congiunto si conclude nel termine massimo di sette giorni dall’apertura. Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. L’esame congiunto può concludersi con un’intesa; in caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni delle parti.
Esame congiunto. Ciascuno dei soggetti di parte sindacale di cui all'art. 3 del presente contratto, ricevuta l'informazione preventiva può chiedere, entro 48 ore dalla conclusione dell'incontro, un esame congiunto sulle seguenti materie: a) proposta di formazione delle classi e di determinazione degli organici; b) criteri per la fruizione dei permessi di aggiornamento. Il D.S. informa gli altri soggetti e procede, entro tre giorni dalla richiesta a convocare un apposito incontro. In detto incontro le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro cinque giorni. Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. Gli incontri possono concludersi con un'intesa; in caso di disaccordo deve essere redatto un apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni.
Esame congiunto. In occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a seguito di specifica richiesta di una delle parti, nel corso di appositi incontri fra le imprese e la R.S.U. o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX stipulanti il presente CCNL, costituiranno oggetto di esame preventivo:
Esame congiunto. TuttoLavoroOro 11/2014 INDICITALIA Pagina 51 di 245
Esame congiunto. In occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a seguito di specifica richiesta di una delle parti, nel corso di appositi incontri fra le imprese e la R.S.U. congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX stipulanti il presente c.c.n.l., costituiranno oggetto di esame preventivo:
Esame congiunto. Dopo ampia discussione e serio confronto la RSU e il Dirigente trovano convergenza sul testo di seguito trascritto sul quale la RSU esprime ampio parere favorevole e che verrà allegato nel Contratto Integrativo dell’Istituto. A) Assegnazione dei docenti alle classi/sezioni
Esame congiunto. Nel caso di introduzione di progetti/percorsi di innovazione tecnologica e organizzativa, in seguito all’attivazione dell’azione informativa preventiva di cui al comma 1 del punto 2.1, gli eventuali riflessi degli stessi sull’occupazione, sull’organizzazione del lavoro, sulle condizioni lavorative, nonché sulla necessità di adeguamento formativo del personale coinvolto, saranno oggetto di un eventuale esame congiunto secondo le seguenti modalità: su richiesta scritta delle RSU/RSA o, in mancanza, delle strutture sindacali territorialmente competenti stipulanti il CCNL, comunicata entro sette giorni dal ricevimento dell'informativa di cui all'art. 2.1, comma 1, del CCNL, le parti avvieranno, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende in ogni caso esaurita decorsi almeno 15 giorni dal suo inizio.
Esame congiunto. In occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a seguito di specifica richiesta di una delle parti, nel corso di appositi incontri fra le imprese e la R.S.U. o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX stipulanti il