Common use of Conferimento dell’incarico Clause in Contracts

Conferimento dell’incarico. 1. Ciascun dirigente ha diritto al conferimento di un incarico in assenza di provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 165/2001. 2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi, per le tipologie previste dalle norme vigenti, avvengono nel rispetto di quanto prescritto dal d.lgs. n.165/2001. 3. Il procedimento di definizione e di conferimento dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire in coerenza con l’attività della specifica Amministrazione, sentito anche il dirigente interessato, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo. 4. L’incarico è conferito con le modalità e alle condizioni previste dall’art. 19 d.lgs. n.165/2001, al quale si conformeranno i rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni ex art. 27 del medesimo decreto legislativo. Esso ha la durata minima di tre anni e massima di cinque. In via eccezionale l’incarico o il rinnovo può essere di durata inferiore a tre anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti tre anni. Nel caso del conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 19, comma 10, del d.lgs. n.165/2001, la durata dell’incarico è correlata al programma di lavoro e all’obiettivo assegnato. Deve essere assicurata, da ciascuna Amministrazione, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a posti dirigenziali vacanti. 5. L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine: a) conferma degli incarichi ricoperti; b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale; c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero; d) mutamento consensuale d’incarico in pendenza di contratto individuale; e) nuovo incarico per mobilità professionale; 6. Nell’ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5, qualora l’Amministrazione abbia più sedi, viene conferito l’incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente interessato e successivamente nelle altre province della regione. 7. Nel termine dei tre mesi antecedenti la scadenza naturale del contratto individuale verrà effettuata, con le procedure e i criteri di cui all'art. 18, una valutazione complessiva dell'incarico svolto. Qualora, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 5, non venga confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art.18, verrà assicurato al dirigente, nell’ambito degli incarichi disponibili, un incarico equivalente. Per incarico equivalente s’intende quello cui corrisponde una retribuzione di posizione il cui valore economico non sia inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta nel precedente incarico. 8. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato. 9. Le Amministrazioni adottano procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità delle pubbliche Amministrazioni stesse.

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Conferimento dell’incarico. (Artt. 13 e 23 del CCNL 01.03.02) 1. Ciascun dirigente ha diritto al conferimento di un incarico in assenza di provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 21 del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001. 2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi, per le tipologie previste dalle norme vigenti, avvengono nel rispetto di quanto prescritto previsto dal d.lgsD. lgs. n.165/2001. 3. Il procedimento di definizione e di conferimento dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire in coerenza con l’attività il POF della specifica AmministrazioneIstituzione scolastica, sentito anche il dirigente interessatoscolastico, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo. 4. L’incarico è conferito dal Direttore scolastico regionale nell'ambito della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza con le modalità e alle condizioni previste dall’art. 19 d.lgsdal D.lgs. n.165/2001, al quale si conformeranno i rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni ex art. 27 del medesimo decreto legislativoAi dirigenti scolastici utilizzati presso l'Amministrazione centrale e regionale gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi Uffici. Esso ha la durata minima di tre anni e massima di cinque, decorrendo comunque dall’inizio dell’anno scolastico o accademico. In via eccezionale l’incarico o il rinnovo può essere di durata inferiore a tre anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti tre anni. Nel caso del conferimento Nei casi di incarichi ai sensi dell’art. 19di studio, di ricerca, ispettivi o di incarico presso l’Amministrazione centrale e periferica dell’Istruzione, in funzione di collaborazione in strutture di staff o in servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto stabilito dall’art, 26, comma 108, del d.lgs. n.165/2001della legge n. 448/98, la durata dell’incarico è correlata al programma di lavoro e all’obiettivo assegnato. Deve essere assicurata, da ciascuna Amministrazioneciascun Ufficio Scolastico regionale, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti. 5. L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine: a) conferma degli incarichi ricoperti; b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale; c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero;. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda al competente Ufficio scolastico regionale in tempo utile, tenendo conto del termine fissato al comma 3 del presente articolo;- d) mutamento consensuale d’incarico in pendenza di contratto individuale; e) mutamento d’incarico in casi eccezionali; f) nuovo incarico per mobilità professionale; g) mobilità interregionale. 6. Nell’ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) e d) ed e) del comma 5, qualora l’Amministrazione abbia più sedi, 1 viene conferito l’incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente scolastico interessato e successivamente nelle altre province della regione. 7. Nel termine Le operazioni di conferimento degli incarichi devono concludersi entro il 15 luglio per consentire ai dirigenti scolastici di assumere il nuovo incarico dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo. 8. I responsabili dei tre mesi antecedenti la scadenza naturale del contratto individuale verrà effettuatasingoli Uffici Scolastici regionali effettueranno, con le procedure e i criteri di cui all'art. 1820, entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione complessiva dell'incarico svolto. Qualora, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 54, non venga confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art.18art. 20, verrà assicurato sono tenuti ad assicurare al dirigente, nell’ambito degli incarichi disponibili, un incarico di norma equivalente. Per incarico equivalente s’intende quello cui corrisponde una almeno un’analoga retribuzione di posizione il cui valore economico non sia inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta nel precedente incaricoposizione. 89. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato. 9. Le Amministrazioni adottano procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità delle pubbliche Amministrazioni stesse.

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Conferimento dell’incarico. Ai sensi dell’art. 92, comma 19 dell’ACN MMG, modificato dall’art. 7 dell’ACN MMG 21/06/2018 e dall’art. 11 dell’ACN MMG 18/06/2020, ai medici di cui all’articolo 9, comma 1. Ciascun dirigente ha diritto al conferimento di , del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 viene conferito un incarico in assenza temporaneo. L’incarico temporaneo viene conferito di provvedimenti adottati 38 ore settimanali, ai sensi dell’art. 21 93, comma 1, modificato dall’art. 12 dell’ACN MMG 18/06/2020. Tuttavia i medici ottengono una sospensione parziale dell’attività convenzionale, ai fini giuridici ed economici, pari a 14 ore settimanali. Tale sospensione permane fino alla data del d.lgsconseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale. n. 165/2001. 2Ai sensi del comma 23 dell’art. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti 92 dell’ACN MMG 29/07/2009 e ss.mm.ii, introdotto dall’art. 11 dell’ACN MMG 18/06/2020, l’incarico temporaneo viene trasformato in incarico a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichiindeterminato con decorrenza dalla data del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, per le tipologie previste dalle norme vigenti, avvengono nel rispetto previa presentazione da parte del medico di quanto prescritto dal d.lgs. n.165/2001. 3autocertificazione del titolo all’Azienda. Il procedimento mancato conseguimento del diploma di definizione e formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di conferimento dell'incarico deve precisarepropria frequenza, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo fatti salvi i periodi di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire in coerenza con l’attività della specifica Amministrazione, sentito anche il dirigente interessato, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo. 4. L’incarico è conferito con le modalità e alle condizioni previste sospensione previsti dall’art. 19 d.lgs24, commi 5 e 6 del D.lgs. n.165/200117 agosto 1999, n. 368, comporta la cessazione del medico dall’incarico. I medici interessati al quale si conformeranno i rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni ex art. 27 del medesimo decreto legislativo. Esso ha la durata minima di tre anni presente avviso potranno rivolgersi per ulteriori informazioni alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e massima di cinque. In via eccezionale l’incarico o il rinnovo può essere di durata inferiore a tre anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti tre anni. Nel caso del conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 19, comma 10, del d.lgs. n.165/2001, la durata dell’incarico è correlata al programma Servizi Sociali – Settore Rapporti di lavoro e all’obiettivo assegnato. Deve essere assicurata, da ciascuna Amministrazione, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti contratti del personale dipendente e dei posti dirigenziali vacanti convenzionato del SSR e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a posti dirigenziali vacantialle Aziende ove insistono le carenze. 5. L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine: a) conferma degli incarichi ricoperti; b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale; c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero; d) mutamento consensuale d’incarico in pendenza di contratto individuale; e) nuovo incarico per mobilità professionale; 6. Nell’ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5, qualora l’Amministrazione abbia più sedi, viene conferito l’incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente interessato e successivamente nelle altre province della regione. 7. Nel termine dei tre mesi antecedenti la scadenza naturale del contratto individuale verrà effettuata, con le procedure e i criteri di cui all'art. 18, una valutazione complessiva dell'incarico svolto. Qualora, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 5, non venga confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art.18, verrà assicurato al dirigente, nell’ambito degli incarichi disponibili, un incarico equivalente. Per incarico equivalente s’intende quello cui corrisponde una retribuzione di posizione il cui valore economico non sia inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta nel precedente incarico. 8. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato. 9. Le Amministrazioni adottano procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità delle pubbliche Amministrazioni stesse.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

Conferimento dell’incarico. 1Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non abbia conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. Ciascun dirigente L’incarico ha diritto una durata massima di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previo superamento delle verifiche periodiche previste dal D. Lgs. n. 502/1992 e dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Sanità – periodo 2016-2018. L’incarico di Direttore di Struttura Complessa è soggetto a conferma al conferimento termine di un incarico in assenza periodo di provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 21 prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5 dell’art.15 del d.lgsD. Lgs. n. 165/2001. 2502/1992 (come modificato dalla Legge n.189/2012). Per il computo del periodo di prova si applicano le disposizioni previste dal vigente CCNL di riferimento. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichieffetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. L’ATS verificherà la sussistenza del possesso dei requisiti autocertificati dall’assegnatario dell’incarico. Qualora dal controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuato dall’Agenzia, per le tipologie previste dalle norme vigenti, avvengono nel rispetto dovesse emergere la non veridicità del contenuto di quanto prescritto dal d.lgs. n.165/2001. 3. Il procedimento di definizione e di conferimento dell'incarico deve precisaredichiarato, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi candidato idoneo decadrà da realizzare e gli obiettivi da conseguire in coerenza con l’attività benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della specifica Amministrazione, sentito anche il dirigente interessato, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo. 4dichiarazione non veritiera. L’incarico è conferito con le modalità e alle condizioni previste dall’art. 19 d.lgs. n.165/2001, al quale si conformeranno i rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni ex art. 27 del medesimo decreto legislativo. Esso ha la durata minima di tre anni e massima di cinque. In via eccezionale l’incarico o il rinnovo può essere di durata inferiore a tre anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti tre anni. Nel caso del conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 19, comma 10, del d.lgs. n.165/2001, la durata dell’incarico è correlata al programma di lavoro e all’obiettivo assegnato. Deve essere assicurata, da ciascuna Amministrazione, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a posti dirigenziali vacanti. 5. L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine: a) conferma degli incarichi ricoperti; b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale; c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero; d) mutamento consensuale d’incarico in pendenza di contratto individuale; e) nuovo incarico per mobilità professionale; 6. Nell’ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5, qualora l’Amministrazione abbia più sedi, viene conferito l’incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente interessato e successivamente nelle altre province della regione. 7. Nel termine dei tre mesi antecedenti la scadenza naturale del contratto individuale verrà effettuatarevocato, con le procedure previste dalle disposizioni vigenti e i criteri dal CCNL, in caso di cui all'artinosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Aziendale, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata nonché in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 18In caso di mancato rinnovo, una valutazione complessiva dell'incarico svolto. Qualora, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 5, non venga confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa il dirigente sarà destinato ad altra funzione ai sensi del citato art.18C.C.N.L. vigente. L'incarico dà titolo a specifico trattamento economico, verrà assicurato al dirigentecosì come previsto dal vigente C.C.N.L. della Dirigenza e dagli Accordi Aziendali, nell’ambito e da quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro. Secondo le indicazioni ANAC, una volta stipulato il contratto individuale di lavoro, la violazione degli incarichi disponibiliobblighi previsti nel Codice di Comportamento dell’ATS, un incarico equivalente. Per incarico equivalente s’intende quello cui corrisponde una retribuzione di posizione il cui valore economico non sia inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta nel precedente incarico. 8. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino potrà prevedere la modifica decadenza dall’incarico o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto risoluzione del rapporto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessatolavoro medesimo. 9. Le Amministrazioni adottano procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità delle pubbliche Amministrazioni stesse.

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Samples: Public Notice for Appointment

Conferimento dell’incarico. 1La Fondazione Consorzio Scuole Materne del Comune di Gallarate, C.F. 00565610128, qui rappresentata dal Presidente Dott.ssa Vita Xxxxxxxxx X’Xxxx, conferisce alla Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Psicologa e Psicoterapeuta, Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxx Xxxxxxx, 00, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X – P. IVA 02133600029 che accetta, l’incarico professionale di volta in volta concordati con il committente, viene programmato nelle seguenti aree d’intervento: In primo luogo, interventi psicopedagogici: - Supervisione casi alle docenti con indicazione delle metodologie più idonee alla promozione del benessere degli utenti siano essi famiglie o bambini. Ciascun dirigente - Counselling alle famiglie con potenziamento degli interventi pedagogici intrafamiliare. - Attività di osservazione nelle classi con stesura di progetti individualizzati e supervisione ad orientamento clinico alle insegnanti. - Progettazione e Programmazione di interventi nelle classi (intesa come verifica e aggiustamento di programma riabilitativo o rieducativi in particolare per bambini con disabilità o disturbi del comportamento). - Tecniche espressive di gruppo con finalità terapeutico-riabilitative. - Creazione della rete con i servizi territoriali (Neuropsichiatria infantile ed esperti esterni). In secondo luogo, interventi di assistenza psicologica correlati alla pandemia da Covid 19: - Supervisione del personale che avessero necessità, con indicazione delle metodologie più idonee alla promozione del loro benessere. - Counselling o supporto al personale per la prevenzione dei disagi legati alla pandemia COVID-19. In accordo con il Miur il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi ha diritto stabilito un accordo affinché la figura dello psicologo possa essere risorsa attiva nei servizi scolastici allo scopo di sostenere il benessere psichico delle persone che fanno parte dell’organico. - Fornire un supporto psicologico rivolto al conferimento personale scolastico per rispondere ai traumi e ai disagi derivati della pandemia. - Promuovere e sostenere nuove forme di un incarico in assenza di provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 165/2001. 2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi, per le tipologie previste dalle norme vigenti, avvengono nel rispetto di quanto prescritto dal d.lgs. n.165/2001. 3. Il procedimento di definizione socializzazione e di conferimento dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire in coerenza con l’attività della specifica Amministrazione, sentito anche il dirigente interessato, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo. 4. L’incarico è conferito con le modalità e alle condizioni previste dall’art. 19 d.lgs. n.165/2001, al quale si conformeranno i rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni ex art. 27 del medesimo decreto legislativo. Esso ha la durata minima di tre anni e massima di cinque. In via eccezionale l’incarico o il rinnovo può essere di durata inferiore a tre anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti tre anni. Nel caso del conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 19, comma 10, del d.lgs. n.165/2001, la durata dell’incarico è correlata al programma di lavoro e all’obiettivo assegnato. Deve essere assicurata, da ciascuna Amministrazione, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e mantenimento dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a posti dirigenziali vacanti. 5. L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine: a) conferma degli incarichi ricoperti; b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale; c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero; d) mutamento consensuale d’incarico in pendenza di contratto individuale; e) nuovo incarico per mobilità professionale; 6. Nell’ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5, qualora l’Amministrazione abbia più sedi, viene conferito l’incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente interessato e successivamente nelle altre province della regione. 7. Nel termine dei tre mesi antecedenti la scadenza naturale del contratto individuale verrà effettuata, con le procedure e i criteri di cui all'art. 18, una valutazione complessiva dell'incarico svolto. Qualora, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 5, non venga confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art.18, verrà assicurato al dirigente, nell’ambito degli incarichi disponibili, un incarico equivalentelegami tra pari. Per incarico equivalente s’intende quello cui corrisponde una retribuzione di posizione il cui valore economico non sia inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nel precedente incarico. 8. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto presente atto di incarico, tenendo contoi corrispondenti compensi saranno determinati sulla base di ulteriori accordi fra le parti. I tempi e le modalità delle prestazioni saranno concordemente stabiliti in base alle necessità ed esigenze organizzative, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessatofermi restando l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l’autonomia di esecuzione della prestazione da parte dell’incaricato. 9. Le Amministrazioni adottano procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità delle pubbliche Amministrazioni stesse.

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Samples: Professional Services

Conferimento dell’incarico. (Artt. 13 e 23 del CCNL 01.03.02) 1. Ciascun dirigente ha diritto al conferimento di un incarico in assenza di provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 21 del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001. 2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi, per le tipologie previste dalle norme vigenti, avvengono nel rispetto di quanto prescritto previsto dal d.lgsD. lgs. n.165/2001. 3. Il procedimento di definizione e di conferimento dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire in coerenza con l’attività il POF della specifica AmministrazioneIstituzione scolastica, sentito anche il dirigente interessatoscolastico, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo. 4. L’incarico è conferito dal Direttore scolastico regionale nell'ambito della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza con le modalità e alle condizioni previste dall’art. 19 d.lgsdal D.lgs. n.165/2001, al quale si conformeranno i rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni ex art. 27 del medesimo decreto legislativoAi dirigenti scolastici utilizzati presso l'Amministrazione centrale e regionale gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi Uffici. Esso ha la durata minima di tre anni e massima di cinque, decorrendo comunque dall’inizio dell’anno scolastico o accademico. In via eccezionale l’incarico o il rinnovo può essere di durata inferiore a tre anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti tre anni. Nel caso del conferimento Nei casi di incarichi ai sensi dell’art. 19di studio, di ricerca, ispettivi o di incarico presso l’Amministrazione centrale e periferica dell’Istruzione, in funzione di collaborazione in strutture di staff o in servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto stabilito dall’art, 26, comma 108, del d.lgs. n.165/2001della legge n. 448/98, la durata dell’incarico è correlata al programma di lavoro e all’obiettivo assegnato. Deve essere assicurata, da ciascuna Amministrazioneciascun Ufficio Scolastico regionale, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti. 5. L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine: a) conferma degli incarichi ricoperti; b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale; c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero;. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda al competente Ufficio scolastico regionale in tempo utile, tenendo conto del termine fissato al comma 3 del presente articolo;- d) mutamento consensuale d’incarico in pendenza di contratto individuale; e) mutamento d’incarico in casi eccezionali; f) nuovo incarico per mobilità professionale; g) mobilità interregionale. 6. Nell’ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) e d) ed e) del comma 5, qualora l’Amministrazione abbia più sedi, 1 viene conferito l’incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente scolastico interessato e successivamente nelle altre province della regione. 7. Nel termine Le operazioni di conferimento degli incarichi devono concludersi entro il 15 luglio per consentire ai dirigenti scolastici di assumere il nuovo incarico dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo. 8. I responsabili dei tre mesi antecedenti la scadenza naturale del contratto individuale verrà effettuatasingoli Uffici Scolastici regionali effettueranno, con le procedure e i criteri di cui all'art. 1820, entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione complessiva dell'incarico svolto. Qualora, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 54, non venga confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art.18art. 20, verrà assicurato sono tenuti ad assicurare al dirigente, nell’ambito degli incarichi disponibili, un incarico equivalente. Per incarico equivalente s’intende quello cui corrisponde una almeno un’analoga retribuzione di posizione il cui valore economico non sia inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta nel precedente incaricoposizione. 89. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato. 9. Le Amministrazioni adottano procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità delle pubbliche Amministrazioni stesse.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Conferimento dell’incarico. 1Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare un contratto di prestazione d’opera di diritto privato con il quale sarà obbligato a fornire l'attività di cui al presente bando. Ciascun dirigente ha diritto al conferimento Il contratto verrà stipulato con il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale e non darà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli di questa Università. Uno stesso soggetto, ai sensi dell’Art. 11, comma 5, del D.R. 246 dell’11/02/2013, non può essere titolare, contemporaneamente, di più di un incarico in assenza presso l’Università della Calabria. Il contratto si risolve automaticamente per inadempimento degli obblighi da esso derivanti. Il contrattista sarà tenuto ad osservare le disposizioni contenute nel Codice di provvedimenti adottati ai sensi dell’artComportamento dell’Università della Calabria, emanato con D.R. n. 2653 del 23/12/2014, e la violazione del predetto Codice costituirà clausola di risoluzione del contratto. 21 del d.lgs. n. 165/2001. 2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti In caso di conferimento dell’incarico a tempo determinato; l'affidamento personale interno all’Ateneo, la prestazione dovrà essere svolta al di fuori dell’orario di servizio, e l'avvicendamento degli incarichil’inosservanza di tale obbligo comporterà, per il dipendente responsabile, le tipologie conseguenze previste dalle norme vigentivigenti in materia. I vincitori cittadini extracomunitari, avvengono nel rispetto in possesso di quanto prescritto dal d.lgs. n.165/2001. 3titoli di studio rilasciati da autorità estere, dovranno produrre lo stesso in copia autentica tradotta in lingua italiana e legalizzata con allegata dichiarazione di valore. Il procedimento di definizione e di conferimento dell'incarico deve precisarepagamento del corrispettivo sarà effettuato in rate bimestrali posticipate. Il corrispettivo è rapportato, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire in coerenza con l’attività della specifica Amministrazione, sentito anche il dirigente interessato, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo. 4. L’incarico è conferito con le modalità e alle condizioni previste dall’art. 19 d.lgs. n.165/2001ogni caso, al quale si conformeranno i rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni ex art. 27 del medesimo decreto legislativo. Esso ha la durata minima periodo di tre anni e massima di cinque. In via eccezionale l’incarico o il rinnovo può essere di durata inferiore a tre anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti tre anni. Nel caso del conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 19, comma 10, del d.lgs. n.165/2001, la durata dell’incarico è correlata al programma di lavoro e all’obiettivo assegnato. Deve essere assicurata, da ciascuna Amministrazione, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a posti dirigenziali vacantieffettivo servizio. 5. L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine: a) conferma degli incarichi ricoperti; b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale; c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero; d) mutamento consensuale d’incarico in pendenza di contratto individuale; e) nuovo incarico per mobilità professionale; 6. Nell’ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5, qualora l’Amministrazione abbia più sedi, viene conferito l’incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente interessato e successivamente nelle altre province della regione. 7. Nel termine dei tre mesi antecedenti la scadenza naturale del contratto individuale verrà effettuata, con le procedure e i criteri di cui all'art. 18, una valutazione complessiva dell'incarico svolto. Qualora, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 5, non venga confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art.18, verrà assicurato al dirigente, nell’ambito degli incarichi disponibili, un incarico equivalente. Per incarico equivalente s’intende quello cui corrisponde una retribuzione di posizione il cui valore economico non sia inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta nel precedente incarico. 8. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato. 9. Le Amministrazioni adottano procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità delle pubbliche Amministrazioni stesse.

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Samples: Collaborazione Per Attività Di Tutoraggio E Assistenza

Conferimento dell’incarico. 1La/il candidata/o dichiarata/o vincitrice/vincitore sarà invitata/o a stipulare un contratto di prestazione d’opera di diritto privato con il quale sarà obbligato a fornire l'attività di cui al presente bando. Ciascun dirigente ha diritto al conferimento Il contratto verrà stipulato con la Direttrice del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale e non darà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli di questa Università. Uno stesso soggetto, ai sensi dell’Art. 11, comma 5, del D.R. 246 dell’11/02/2013, non può essere titolare, contemporaneamente, di più di un incarico in assenza presso l’Università della Calabria. Il contratto si risolve automaticamente per inadempimento degli obblighi da esso derivanti. La/il contrattista sarà tenuta/o ad osservare le disposizioni contenute nel Codice di provvedimenti adottati ai sensi dell’artComportamento dell’Università della Calabria, emanato con D.R. n. 2653 del 23/12/2014, e la violazione del predetto Codice costituirà clausola di risoluzione del contratto. 21 del d.lgs. n. 165/2001. 2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti In caso di conferimento dell’incarico a tempo determinato; l'affidamento personale interno all’Ateneo, la prestazione dovrà essere svolta al di fuori dell’orario di servizio, e l'avvicendamento degli incarichil’inosservanza di tale obbligo comporterà, per la/il dipendente responsabile, le tipologie conseguenze previste dalle norme vigentivigenti in materia. I soggetti vincitori extracomunitari, avvengono nel rispetto in possesso di quanto prescritto dal d.lgs. n.165/2001. 3titoli di studio rilasciati da autorità estere, dovranno produrre lo stesso in copia autentica tradotta in lingua italiana e legalizzata con allegata dichiarazione di valore. Il procedimento di definizione e di conferimento dell'incarico deve precisarepagamento del corrispettivo sarà effettuato in rate bimestrali posticipate. Il corrispettivo è rapportato, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire in coerenza con l’attività della specifica Amministrazione, sentito anche il dirigente interessato, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo. 4. L’incarico è conferito con le modalità e alle condizioni previste dall’art. 19 d.lgs. n.165/2001ogni caso, al quale si conformeranno i rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni ex art. 27 del medesimo decreto legislativo. Esso ha la durata minima periodo di tre anni e massima di cinque. In via eccezionale l’incarico o il rinnovo può essere di durata inferiore a tre anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti tre anni. Nel caso del conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 19, comma 10, del d.lgs. n.165/2001, la durata dell’incarico è correlata al programma di lavoro e all’obiettivo assegnato. Deve essere assicurata, da ciascuna Amministrazione, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a posti dirigenziali vacantieffettivo servizio. 5. L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine: a) conferma degli incarichi ricoperti; b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale; c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero; d) mutamento consensuale d’incarico in pendenza di contratto individuale; e) nuovo incarico per mobilità professionale; 6. Nell’ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5, qualora l’Amministrazione abbia più sedi, viene conferito l’incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente interessato e successivamente nelle altre province della regione. 7. Nel termine dei tre mesi antecedenti la scadenza naturale del contratto individuale verrà effettuata, con le procedure e i criteri di cui all'art. 18, una valutazione complessiva dell'incarico svolto. Qualora, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 5, non venga confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art.18, verrà assicurato al dirigente, nell’ambito degli incarichi disponibili, un incarico equivalente. Per incarico equivalente s’intende quello cui corrisponde una retribuzione di posizione il cui valore economico non sia inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta nel precedente incarico. 8. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato. 9. Le Amministrazioni adottano procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità delle pubbliche Amministrazioni stesse.

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