Confezionamento, etichettatura ed imballaggio Clausole campione

Confezionamento, etichettatura ed imballaggio. Per tutto ciò che concerne il confezionamento primario e/o secondario (inteso quale confezionamento di più prodotti della medesima tipologia in una scatola o contenitore idoneo per il trasporto), il Fornitore dovrà garantire la corretta conservazione dei prodotti in esso contenuti, anche durante le fasi di trasporto e la conformità rispetto a quanto previsto dalla norma vigente in termini di etichettatura. In particolare: •il confezionamento primario e/o secondario (inteso quale confezionamento di più prodotti della medesima tipologia in una scatola o contenitore idoneo per il trasporto) nonché l'imballaggio devono essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico, oltre che idonei a garantire la corretta conservazione dei Prodotti, il grado di pulizia previsto fino all'uso e l'eventuale sterilità; •i confezionamenti e gli imballi devono essere a norma di legge e saranno a carico del fornitore ed oggetto della fornitura; •all'atto della consegna, tutti i confezionamenti dei Prodotti dovranno essere integri e chiusi. Gli imballi che presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, potranno essere rifiutati dall'Amministrazione Contraente e in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione senza maggiorazione di spese; •il Fornitore, in caso di recapiti domiciliari, al fine di garantire la massima tutela della privacy del paziente, si impegna ad effettuare le consegne con la massima discrezione e tramite un imballo anonimo, e con mezzi di trasporto che non riportino l'indicazione della ragione sociale del Fornitore; •sul confezionamento primario e/o secondario di ciascun prodotto dovrà essere presente il nome commerciale del prodotto, il fornitore, la marcatura CE e le informazioni necessarie all'identificazione del prodotto, le istruzioni per l'uso, le eventuali avvertenze circa la modalità di conservazione, nonché ove necessario, la data di scadenza. •l'etichettatura e le istruzioni d'uso del prodotto devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le normative vigenti, riportando la descrizione d'uso prevista per ciascun prodotto. Le istruzioni possono contenere anche eventuali informazioni necessari all'utilizzatore, eventuali precauzioni e controindicazioni. L'etichettatura deve contenere come previsto dall'Allegato I del D.Lgs n 46/1997 e s.m.i. le seguenti informazioni: • nome o ragione sociale ed indirizzo del fabbricante. Per i dispositivi importati nella Comunità Europea...
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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).