Congedi per eventi e cause particolari. 1. A norma dell’art. 4 della Legge 53/2000, i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa. 2. Le stesse normative di cui sopra si applicheranno anche nel caso che il decesso abbia colpito un affine entro il secondo grado. 3. I lavoratori possono altresì richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4 del citato art. 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio. 4. Ai lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art.33 della legge 104/92 e successive integrazioni e modifiche. L’accertamento dell’handicap nonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di seguito descritti, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche, in conformità all’art 4 legge 104/92. 5. Ai lavoratori che abbiano familiari a carico o siano affidatari di soggetti portatori di handicap in situazioni di gravità o bisognosi di assistenza riabilitativa continua, a condizione che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno, verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art 33 legge n° 104/92 e successive integrazioni e modifiche. 6. Nei confronti dei lavoratori portatori di handicap e di quelli che abbiano a carico soggetti portatori di handicap, non può essere disposto il trasferimento di sede senza il loro consenso.
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Congedi per eventi e cause particolari. 1Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. A norma dell’art4, secondo xxxxx, della legge n. 53 del 2000 e dagli artt. 4 della Legge 53/20002 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, i lavoratori hanno il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito periodo di tre giorni lavorativi all'anno in caso congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di decesso legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente affini entro il secondo grado o terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi familiari si intendono le fattispecie riportate all’art. 2 del convivented.m. 21 luglio 2000, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafican. 278. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
2. Le stesse normative di cui sopra si applicheranno anche nel caso che il decesso abbia colpito un affine entro il secondo grado.
3. I lavoratori possono altresì richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4 del citato art. 4, un periodo di Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni. Durante tale periodo , computati secondo il dipendente conserva il posto di lavorocalendario comune, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività nell’arco dell’intera vita lavorativa. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo non è computato nell'anzianità precisando, la durata minima dello stesso – di servizio.
4. Ai lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità verranno concessi norma e fatta eccezione per i permessi casi disciplinati dai commi 11 e le agevolazioni previste dall’art.33 della legge 104/92 e successive integrazioni e modifiche. L’accertamento dell’handicap nonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di seguito descritti, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche, in conformità all’art 4 legge 104/92.
5. Ai lavoratori che abbiano familiari a carico o siano affidatari di soggetti portatori di handicap in situazioni di gravità o bisognosi di assistenza riabilitativa continua, a condizione che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno, verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art 33 legge n° 104/92 e successive integrazioni e modifiche.
6. Nei confronti dei lavoratori portatori di handicap e di quelli che abbiano a carico soggetti portatori di handicap12, non può inferiore ad un mese - e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione. Il datore di lavoro è tenuto entro 10 giorni dalla richiesta del congedo ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente. L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere disposto il trasferimento motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, eventualmente assistito dalla Rappresentanza sindacale unitaria su sua indicazione, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Il datore di sede senza il loro consensolavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell’impresa.
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Congedi per eventi e cause particolari. 1. A norma dell’art. 4 della Legge 53/2000, i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge coniuge, di un parente o di un parente affine entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività dell’attività lavorativa.
2. Le stesse normative di cui sopra si applicheranno anche nel caso che il decesso abbia colpito un affine entro il secondo grado.
3. I lavoratori possono altresì richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4 del citato art. 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore su- periore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità nell’anzianità di servizioser- vizio.
43. Ai lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art.33 dall’art. 33 della legge 104/92 e successive integrazioni e modifiche.
4. L’accertamento dell’handicap nonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di seguito descritti, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche, in conformità all’art 4 legge 104/92. Sarà considerata temporaneamente valida la copia della domanda, con relativa ricevuta, presentata dal lavoratore all’INPS, salvo conguaglio.
5. Ai lavoratori che abbiano familiari a carico o siano affidatari di soggetti portatori di handicap in situazioni di gravità o bisognosi di assistenza riabilitativa continua, a condizione che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno, verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art dall’art. 33 legge n° 104/92 e successive integrazioni e modifiche.
6. Nei confronti dei lavoratori portatori di handicap e di quelli che abbiano a carico soggetti portatori di handicap, non può essere disposto il trasferimento tra- sferimento di sede senza il loro consenso.
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Congedi per eventi e cause particolari. 1. A norma dell’art. 4 della Legge 53/2000, i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge coniuge, di un parente o di un parente affine entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività dell’attività lavorativa.
2. Le stesse normative di cui sopra si applicheranno anche nel caso che il decesso abbia colpito un affine entro il secondo grado.
3. I lavoratori possono altresì richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4 del citato art. 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità nell’anzianità di servizio.
43. Ai lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art.33 dall’art. 33 della legge 104/92 e successive integrazioni e modifiche.
4. L’accertamento dell’handicap nonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di seguito descritti, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche, in conformità all’art 4 legge 104/92. Sarà considerata temporaneamente valida la copia della domanda, con relativa ricevuta, presentata dal lavoratore all’INPS, salvo conguaglio.
5. Ai lavoratori che abbiano familiari a carico o siano affidatari di soggetti portatori di handicap in situazioni di gravità o bisognosi di assistenza riabilitativa continua, a condizione che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno, verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art dall’art. 33 legge n° 104/92 e successive integrazioni e modifiche.
6. Nei confronti dei lavoratori portatori di handicap e di quelli che abbiano a carico soggetti portatori di handicap, non può essere disposto il trasferimento di sede senza il loro consenso.
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Congedi per eventi e cause particolari. 1Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. A norma dell’art4, secondo xxxxx, della legge n. 53 del 2000 e dagli artt. 4 della Legge 53/20002 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, i lavoratori hanno il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito periodo di tre giorni lavorativi all'anno in caso congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di decesso legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 del Codice Civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente affini entro il secondo grado o del conviventeterzo grado, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagraficaanche se non conviventi. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
2Tali previsioni trovano applicazione anche per l’unito civilmente. Le stesse normative di cui sopra Per gravi motivi familiari si applicheranno anche nel caso che il decesso abbia colpito un affine entro il secondo grado.
3intendono le fattispecie riportate all’art. I lavoratori possono altresì richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4 2 del citato artdecreto. 4, un periodo di Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni. Durante tale periodo , computati secondo il dipendente conserva il posto di lavorocalendario comune, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività nell’arco dell’intera vita lavorativa. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo non è computato nell'anzianità precisando, la durata minima dello stesso – di servizio.
4. Ai lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità verranno concessi norma e fatta eccezione per i permessi casi disciplinati dai commi 11 e le agevolazioni previste dall’art.33 della legge 104/92 e successive integrazioni e modifiche. L’accertamento dell’handicap nonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di seguito descritti, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche, in conformità all’art 4 legge 104/92.
5. Ai lavoratori che abbiano familiari a carico o siano affidatari di soggetti portatori di handicap in situazioni di gravità o bisognosi di assistenza riabilitativa continua, a condizione che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno, verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art 33 legge n° 104/92 e successive integrazioni e modifiche.
6. Nei confronti dei lavoratori portatori di handicap e di quelli che abbiano a carico soggetti portatori di handicap12, non può inferiore ad un mese - e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione. Il datore di lavoro è tenuto entro 10 giorni dalla richiesta del congedo ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente. L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere disposto il trasferimento motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, eventualmente assistito dalla Rappresentanza sindacale unitaria su sua indicazione, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Il datore di sede senza il loro consensolavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell’impresa.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedi per eventi e cause particolari. 1. A norma dell’art. 4 della Legge 53/2000, i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge coniuge, di un parente o di un parente affine entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività dell’attività lavorativa.
2. Le stesse normative di cui sopra si applicheranno anche nel caso che il decesso abbia colpito un affine entro il secondo grado.
3. I lavoratori possono altresì richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4 del citato art. 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore su- periore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità nell’anzianità di servizioser- vizio.
43. Ai lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art.33 dall’art. 33 della legge 104/92 e successive integrazioni e modifiche. L’accertamento dell’handicap nonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di seguito descritti, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche, in conformità all’art 4 legge 104/92. Sarà considerata temporaneamente valida la copia della domanda, con relativa ricevuta, presentata dal lavoratore all’INPS, salvo conguaglio.
5. Ai lavoratori che abbiano familiari a carico o siano affidatari di soggetti portatori di handicap in situazioni di gravità o bisognosi di assistenza riabilitativa continua, a condizione che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno, verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art 33 legge n° 104/92 e successive integrazioni e modifiche.
6. Nei confronti dei lavoratori portatori di handicap e di quelli che abbiano a carico soggetti portatori di handicap, non può essere disposto il trasferimento di sede senza il loro consenso.
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Congedi per eventi e cause particolari. 1. A norma dell’art. 4 della Legge 53/2000, i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché pur- ché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività espleta- mento dell’attività lavorativa.
2. Le stesse normative di cui sopra si applicheranno anche nel caso che il decesso abbia colpito un affine entro il secondo grado.
3. I lavoratori possono altresì richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4 del citato art. 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità nell’anzianità di servizio.
4. Ai lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità verranno concessi i permessi per- messi e le agevolazioni previste dall’art.33 dall’art. 33 della legge 104/92 e successive integrazioni integra- zioni e modifiche. L’accertamento dell’handicap nonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di seguito descritti, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche, in conformità all’art 4 legge 104/92.
5. Ai lavoratori che abbiano familiari a carico o siano affidatari di soggetti portatori di handicap in situazioni di gravità o bisognosi di assistenza riabilitativa continua, a condizione che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno, verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art dall’art. 33 legge n° 104/92 e successive integrazioni integra- zioni e modifiche.
6. Nei confronti dei lavoratori portatori di handicap e di quelli che abbiano a carico soggetti portatori di handicap, non può essere disposto il trasferimento di sede senza il loro consenso.
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Congedi per eventi e cause particolari. 1. A norma dell’art. 4 della Legge 53/2000, i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
2. Le stesse normative di cui sopra si applicheranno anche nel caso che il decesso abbia colpito un affine entro il secondo grado.
3. I lavoratori possono altresì richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4 del citato art. 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio.
4. Ai lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art.33 dall’art. 33 della legge 104/92 e successive integrazioni e modifiche. L’accertamento dell’handicap nonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di seguito descritti, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche, in conformità all’art 4 legge 104/92.
5. Ai lavoratori che abbiano familiari a carico o siano affidatari di soggetti portatori di handicap in situazioni di gravità o bisognosi di assistenza riabilitativa continua, a condizione che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno, verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art dall’art. 33 legge n° 104/92 e successive integrazioni e modifiche.
6. Nei confronti dei lavoratori portatori di handicap e di quelli che abbiano a carico soggetti portatori di handicap, non può essere disposto il trasferimento di sede senza il loro consenso.
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Congedi per eventi e cause particolari. 1Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. A norma dell’art4, secondo xxxxx, della legge n. 53 del 2000 e dagli artt. 4 della Legge 53/20002 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 Luglio 2000 n. 278, i lavoratori hanno il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito periodo di tre giorni lavorativi all'anno in caso congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di decesso legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente affini entro il secondo grado o terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi familiari si intendono le fattispecie riportate all’art. 2 del conviventeD.M. 21 Luglio 2000, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafican. 278. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
2. Le stesse normative di cui sopra si applicheranno anche nel caso che il decesso abbia colpito un affine entro il secondo grado.
3. I lavoratori possono altresì richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4 del citato art. 4, un periodo di Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni. Durante tale periodo , computati secondo il dipendente conserva il posto di lavorocalendario comune, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività nell’arco dell’intera vita lavorativa. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo non è computato nell'anzianità precisando, la durata minima dello stesso – di servizio.
4. Ai lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità verranno concessi norma e fatta eccezione per i permessi casi disciplinati dai commi 11 e le agevolazioni previste dall’art.33 della legge 104/92 e successive integrazioni e modifiche. L’accertamento dell’handicap nonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di seguito descritti, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche, in conformità all’art 4 legge 104/92.
5. Ai lavoratori che abbiano familiari a carico o siano affidatari di soggetti portatori di handicap in situazioni di gravità o bisognosi di assistenza riabilitativa continua, a condizione che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno, verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art 33 legge n° 104/92 e successive integrazioni e modifiche.
6. Nei confronti dei lavoratori portatori di handicap e di quelli che abbiano a carico soggetti portatori di handicap12, non può inferiore ad un mese – e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione. Il datore di lavoro è tenuto entro 10 giorni dalla richiesta del congedo ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente. L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere disposto il trasferimento motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, eventualmente assistito dalla Rappresentanza sindacale unitaria su sua indicazione, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Il datore di sede senza il loro consensolavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell’impresa.
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Congedi per eventi e cause particolari. 110) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. A norma dell’art4, comma 2, legge n. 53/00 e dagli artt. 4 della Legge 53/20002 e 3, i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito Regolamento d’attuazione di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermitàcui al Decreto interministeriale 21.7.00 n. 278, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
2. Le stesse normative di cui sopra si applicheranno anche nel caso che il decesso abbia colpito un affine entro il secondo grado.
3. I lavoratori possono altresì richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4 del citato art. 4, ha diritto a un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 CC anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi familiari si intendono le fattispecie riportate all’art. 2, DM 21.7.00 n. 278. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due 2 anni, computati secondo il calendario comune, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando la durata minima dello stesso - di norma e fatta eccezione per i casi disciplinati dai commi 11 e 12, non inferiore a 1 mese - e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione. Il datore di lavoro è tenuto entro 10 giorni dalla richiesta del congedo ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente. L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo e alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, eventualmente assistito dalla RSU su sua indicazione, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Il datore di lavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva della impresa. 11) Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i 3 giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma. 12) Il congedo di cui al presente articolo può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui al comma 3 bis, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a 3 giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi 7 giorni. 13) Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a 7 giorni. 14) Durante tale il periodo di congedo di cui al presente articolo, il dipendente lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo CCNL GAS ACQUA Art. 30 PERMESSI Data di stipulazione Al lavoratore che ne faccia domanda l’azienda può accordare, compatibilmente con le esigenze di servizio e sempre che ricorrano giustificati motivi, permessi retribuiti o non è computato nell'anzianità retribuiti di serviziobreve durata.
4. Ai lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art.33 della legge 104/92 e successive integrazioni e modifiche. L’accertamento dell’handicap nonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di seguito descritti, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche, in conformità all’art 4 legge 104/92.
5. Ai lavoratori che abbiano familiari a carico o siano affidatari di soggetti portatori di handicap in situazioni di gravità o bisognosi di assistenza riabilitativa continua, a condizione che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno, verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art 33 legge n° 104/92 e successive integrazioni e modifiche.
6. Nei confronti dei lavoratori portatori di handicap e di quelli che abbiano a carico soggetti portatori di handicap, non può essere disposto il trasferimento di sede senza il loro consenso.
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