Congedi per eventi e cause particolari. Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000, i dipendenti consortili hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente purché la stabile convivenza con il lavo- ratore risulti da certificazione anagrafica. zionato, non superiore a 2 anni. Durante tale periodo il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computabile nell’anzianità di servizio né ai fini previ- denziali. Per l’assistenza al minore con handicap grave spettano i permessi previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla L. 8 marzo 2000, n. 53.
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Congedi per eventi e cause particolari. Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000, i dipendenti consortili hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente purché la stabile convivenza con il lavo- ratore lavoratore risulti da certificazione anagrafica. zionatoIn alternativa, nei casi di documentata grave infermità dei soggetti di cui al precedente comma, i dipendenti interessati possono concordare con il Consorzio diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa. I dipendenti consortili possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni. Durante tale periodo il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computabile nell’anzianità di servizio né ai fini previ- denzialiprevidenziali. Per l’assistenza al minore con handicap grave spettano i permessi previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla L. 8 marzo 2000, n. 53.
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Congedi per eventi e cause particolari. Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000dell’8/3/2000, i dipendenti consortili hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente purché la stabile convivenza con il lavo- ratore lavoratore risulti da certificazione anagrafica. zionatoIn alternativa, nei casi di documentata grave infermità dei soggetti di cui al precedente comma, i dipendenti interessati possono concordare con il Consorzio diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa. I dipendenti consortili possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni. Durante tale periodo il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computabile nell’anzianità di servizio né ai fini previ- denzialiprevidenziali. Per l’assistenza al minore con handicap grave spettano i permessi previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla L. 8 marzo 2000, n. 53.
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Congedi per eventi e cause particolari. Ai sensi dell’artdell'art. 4 della legge n. 53 dell’8 dell'8 marzo 2000, i dipendenti consortili hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito all’anno l'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente purché la stabile convivenza con il lavo- ratore lavoratore risulti da certificazione anagrafica. zionatoIn alternativa, nei casi di documentata grave infermità dei soggetti di cui al precedente comma, i dipendenti interessati possono concordare con il Consorzio diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa. I dipendenti consortili possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni. Durante tale periodo il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computabile nell’anzianità nell'anzianità di servizio né ai fini previ- denzialiprevidenziali. Per l’assistenza l'assistenza al minore con handicap grave spettano i permessi previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla L. 8 marzo 2000, n. 53.
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