Consegna e ritiro. I tempi di consegna indicati sono consigliati e valgono con la riserva delle rispettive possibi- lità di consegna. L‘obbligo di consegna del venditore è sospeso, fin quando l‘acquirente è in ritardo con un pagamento in scadenza. I termini di consegna pattuiti si riferiscono alla data di trapasso del rischio sull‘acquirente. In caso di violazione colposa del termine di consegna l‘acquirente può recedere dal contratto o esigere il risarcimento dei danni con esclusione di altri diritti al termine di un adeguata proroga, che egli stabilisce per iscritto. Diritti dell‘acqui- rente al risarcimento del danno per ritardo o non adempimento sono tuttavia limitati secon- do l‘ammontare del valore della fattura, che non è o non viene consegnata puntualmente, fin dove il venditore non risponde illimitatamente per dolo o per colpa grave in base alle norme cogenti. Impreviste interruzioni di funzionamento, trasgressioni dei termini di consegna oppure mancate consegne di fornitori del venditore, mancanza di manodopera, di energia o di materie prime, scioperi, serrate, difficoltà nel procurare mezzi di trasporto, intralci del traffico, provvedimenti delle autorità e casi di forza maggiore esentano la parte colpita per il periodo dell‘intralcio e nella misura del loro effetto dall‘obbligo di fornitura e d’accettazione. Nel caso in cui questo causi un ritardo nella consegna o accettazione di oltre 1 mese, allora ognuna delle parti è autorizzata con esclusione di tutti gli altri diritti, a recedere dal contratto in quanto alla quantità colpita dall‘intralcio di fornitura e di presa in consegna.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita
Consegna e ritiro. I tempi 1. A seguito del perfezionamento del contratto di consegna indicati sono consigliati compravendita, ogni rischio e valgono con responsabilità connessi all’autoveicolo, in particolare i rischi di perimento e deterioramento del bene venduto, si trasferiranno in capo all’Acquirente. Sarà responsabilità dell’Acquirente provvedere al ritiro dell’autoveicolo nel luogo indicato. Il Venditore si riserva il diritto di spostare l’autoveicolo (per ragioni di natura logistica e sino al momento dell’effettivo ritiro da parte dell’Acquirente) nel centro di stoccaggio più vicino al luogo dove si trovava al momento della compravendita. Una volta perfezionata la riserva delle rispettive possibi- lità vendita e formalizzata dall’Acquirente la richiesta di consegnaritiro del veicolo, il Venditore provvederà ad inviargli tutte le informazioni necessarie, in particolare, il luogo di ritiro, i relativi orari di apertura e la prima data utile al medesimo (di seguito, “Ordine di Rilascio”). L‘obbligo La richiesta di consegna del venditore ritiro dell’autoveicolo da parte dell’Acquirente dovrà essere inviata al Venditore almeno 24 ore prima della data in cui si intende ritirarlo. Non è sospeso, fin quando l‘acquirente è possibile procedere al ritiro dell’autoveicolo in ritardo con un pagamento in scadenzaassenza di previa richiesta.
2. I termini L’Acquirente dovrà ritirare l’autoveicolo acquistato presso il luogo indicato nell’Ordine di consegna pattuiti si riferiscono alla Rilascio entro 3 giorni lavorativi dalla data di trapasso del rischio sull‘acquirente. In caso di violazione colposa del termine di consegna l‘acquirente può recedere dal contratto o esigere il risarcimento dei danni con esclusione di altri diritti al termine di un adeguata proroga, che egli stabilisce per iscritto. Diritti dell‘acqui- rente al risarcimento del danno per ritardo o non adempimento sono tuttavia limitati secon- do l‘ammontare del valore della fattura, che non è o non viene consegnata puntualmente, fin dove il venditore non risponde illimitatamente per dolo o per colpa grave in base alle norme cogenti. Impreviste interruzioni di funzionamento, trasgressioni dei termini di consegna oppure mancate consegne di fornitori del venditore, mancanza di manodopera, di energia o di materie prime, scioperi, serrate, difficoltà specificata nel procurare mezzi di trasporto, intralci del traffico, provvedimenti delle autorità e casi di forza maggiore esentano la parte colpita per il periodo dell‘intralcio e nella misura del loro effetto dall‘obbligo di fornitura e d’accettazionemedesimo.
3. Nel caso in cui questo causi l’Acquirente non provveda al ritiro dell’autoveicolo nei termini di cui al punto 2, il Venditore avrà facoltà di applicare all’Acquirente spese di custodia pari a 15,00 EURO netti al giorno per ogni veicolo acquistato e non ancora ritirato. L’Acquirente non sarà tenuto a pagare le spese di custodia ove provi che il Xxxxxxxxx non abbia subito danni economici o non abbia subito danni tali da giustificare l’ammontare indicato. Il Venditore si riserva la facoltà di trattenere l’autoveicolo fin quando le spese di custodia maturate non risulteranno interamente pagate.
4. Ove necessario ai fini del ritiro dell’autoveicolo, il Venditore dovrà garantire all’Acquirente la possibilità di accedere al centro logistico o al diverso luogo indicato nell’Ordine di Rilascio.
5. Al momento del ritiro, l’Acquirente sarà tenuto a ispezionare l’autoveicolo ai fini di verificare la corrispondenza del numero di telaio (di seguito, “VIN sopra, l’Acquirente è tenuto a denunciare i vizi e l’assenza di accessori ai sensi della Sezione B, Paragrafo VIII delle presenti Condizioni Generali di Contratto. L'obbligo di notificare al Venditore eventuali difetti non viene adempiuto annotando quanto rilevato nel documento sottoscritto contestualmente al ritiro dell’autoveicolo.
6. Se l’Acquirente non ottempera al suo obbligo contrattuale di verificare la corrispondenza del numero di telaio e ritira un ritardo nella consegna autoveicolo diverso da quello indicato nel contratto di compravendita, sarà tenuto a pagare al Venditore una penale contrattuale pari a 200,00 EURO netti. Ciò non si applica se l'Acquirente non è responsabile per l'errato ritiro. Nel caso in cui l'importo della penale contrattuale sia ritenuto inadeguato, le parti concordano che il tribunale esclusivamente competente ai sensi della Sezione D, Paragrafo V, punto 6 determinerà a sua esclusiva discrezione tale importo.
7. Inoltre, l’Acquirente sarà tenuto a risarcire ad AUTO1 ed al Venditore ogni ulteriore danno presente e futuro causato dal ritiro dell’autoveicolo sbagliato (es. spese di trasporto per la riconsegna nel luogo concordato e risarcimento del danno subito dal legittimo proprietario dell’autoveicolo). In alternativa, l’Acquirente potrà decidere di farsi carico a proprie spese della riconsegna dell'autoveicolo nel luogo indicato.
8. Qualora il centro logistico o accettazione il diverso luogo indicato per il ritiro sia inaccessibile per eventi di forza maggiore o altri eventi imprevedibili, non riconducibili alla volontà del Venditore (es. manifestazioni, scioperi ecc.), e tali eventi rendano momentaneamente inattuabile il ritiro dell’autoveicolo, i relativi termini verranno prorogati per un numero di giorni pari alla durata dell’impedimento, in ogni caso, non oltre 1 mese, allora ognuna delle parti è autorizzata con esclusione di tutti gli altri diritti, a recedere una settimana dal contratto in quanto alla quantità colpita dall‘intralcio di fornitura e di presa in consegnatermine concordato.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Consegna e ritiro. I tempi 1. A seguito del perfezionamento del Contratto di consegna indicati sono consigliati Vendita Auto Usate, ogni rischio e valgono con responsabilità connessi all’autoveicolo, in particolare i rischi di perimento e deterioramento del bene venduto, si trasferiranno in capo all’Acquirente. Sarà responsabilità dell’Acquirente provvedere al ritiro dell’autoveicolo nel luogo indicato. Il Venditore si riserva il diritto di spostare l’autoveicolo (per ragioni di natura logistica e sino al momento dell’effettivo ritiro da parte dell’Acquirente) nel centro di stoccaggio più vicino al luogo dove si trovava al momento della compravendita. Una volta perfezionata la riserva delle rispettive possibi- lità vendita e formalizzata dall’Acquirente la richiesta di consegnaritiro del veicolo, il Venditore provvederà ad inviargli tutte le informazioni necessarie, in particolare, il luogo di ritiro, i relativi orari di apertura e la prima data utile al medesimo (di seguito, “Ordine di Rilascio”). L‘obbligo La richiesta di consegna del venditore ritiro dell’autoveicolo da parte dell’Acquirente dovrà essere inviata al Venditore almeno 24 ore prima della data in cui si intende ritirarlo. Non è sospeso, fin quando l‘acquirente è possibile procedere al ritiro dell’autoveicolo in ritardo con un pagamento in scadenzaassenza di previa richiesta.
2. I termini L’Acquirente dovrà ritirare l’autoveicolo acquistato presso il luogo indicato nell’Ordine di consegna pattuiti si riferiscono alla Rilascio entro 3 giorni lavorativi dalla data di trapasso del rischio sull‘acquirente. In caso di violazione colposa del termine di consegna l‘acquirente può recedere dal contratto o esigere il risarcimento dei danni con esclusione di altri diritti al termine di un adeguata proroga, che egli stabilisce per iscritto. Diritti dell‘acqui- rente al risarcimento del danno per ritardo o non adempimento sono tuttavia limitati secon- do l‘ammontare del valore della fattura, che non è o non viene consegnata puntualmente, fin dove il venditore non risponde illimitatamente per dolo o per colpa grave in base alle norme cogenti. Impreviste interruzioni di funzionamento, trasgressioni dei termini di consegna oppure mancate consegne di fornitori del venditore, mancanza di manodopera, di energia o di materie prime, scioperi, serrate, difficoltà specificata nel procurare mezzi di trasporto, intralci del traffico, provvedimenti delle autorità e casi di forza maggiore esentano la parte colpita per il periodo dell‘intralcio e nella misura del loro effetto dall‘obbligo di fornitura e d’accettazionemedesimo.
3. Nel caso in cui questo causi l’Acquirente non provveda al ritiro dell’autoveicolo nei termini di cui al punto 2, il Venditore avrà facoltà di applicare all’Acquirente spese di custodia pari a 15,00 EURO netti al giorno per ogni veicolo acquistato e non ancora ritirato. L’Acquirente non sarà tenuto a pagare le spese di custodia ove provi che il Xxxxxxxxx non abbia subito danni economici o non abbia subito danni tali da giustificare l’ammontare indicato. Il Venditore si riserva la facoltà di trattenere l’autoveicolo fin quando le spese di custodia maturate non risulteranno interamente pagate.
4. Ove necessario ai fini del ritiro dell’autoveicolo, il Venditore dovrà garantire all’Acquirente la possibilità di accedere al centro logistico o al diverso luogo indicato nell’Ordine di Rilascio.
5. Al momento del ritiro, l’Acquirente sarà tenuto a ispezionare l’autoveicolo ai fini di verificare la corrispondenza del numero di telaio (di seguito, “VIN
6. Se l’Acquirente non ottempera al suo obbligo contrattuale di verificare la corrispondenza del numero di telaio e ritira un ritardo nella consegna autoveicolo diverso da quello indicato nel Contratto di Vendita Auto Usate, sarà tenuto a pagare al Venditore una penale contrattuale pari a 200,00 EURO netti. Ciò non si applica se l'Acquirente non è responsabile per l'errato ritiro. Nel caso in cui l'importo della penale contrattuale sia ritenuto inadeguato, le parti concordano che il tribunale esclusivamente competente ai sensi della Sezione D, Paragrafo V, punto 6 determinerà a sua esclusiva discrezione tale importo.
7. Inoltre, l’Acquirente sarà tenuto a risarcire ad AUTO1 ed al Venditore ogni ulteriore danno presente e futuro causato dal ritiro dell’autoveicolo sbagliato (es. spese di trasporto per la riconsegna nel luogo concordato e risarcimento del danno subito dal legittimo proprietario dell’autoveicolo). In alternativa, l’Acquirente potrà decidere di farsi carico a proprie spese della riconsegna dell'autoveicolo nel luogo indicato.
8. Qualora il centro logistico o accettazione il diverso luogo indicato per il ritiro sia inaccessibile per eventi di forza maggiore o altri eventi imprevedibili, non riconducibili alla volontà del Venditore (es. manifestazioni, scioperi ecc.), e tali eventi rendano momentaneamente inattuabile il ritiro dell’autoveicolo, i relativi termini verranno prorogati per un numero di giorni pari alla durata dell’impedimento, in ogni caso, non oltre 1 mese, allora ognuna delle parti è autorizzata con esclusione di tutti gli altri diritti, a recedere una settimana dal contratto in quanto alla quantità colpita dall‘intralcio di fornitura e di presa in consegnatermine concordato.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Consegna e ritiro. I tempi 1. A seguito del perfezionamento del contratto di consegna indicati sono consigliati compravendita, ogni rischio e valgono con responsabilità connessi all’autoveicolo, in particolare i rischi di perimento e deterioramento del bene venduto, si trasferiranno in capo all’Acquirente. Sarà responsabilità dell’Acquirente provvedere al ritiro dell’autoveicolo nel luogo indicato. Il Venditore si riserva il diritto di spostare l’autoveicolo (per ragioni di natura logistica e sino al momento dell’effettivo ritiro da parte dell’Acquirente) nel centro di stoccaggio più vicino al luogo dove si trovava al momento della compravendita. Una volta perfezionata la riserva delle rispettive possibi- lità vendita e formalizzata dall’Acquirente la richiesta di consegnaritiro del veicolo, il Venditore provvederà ad inviargli tutte le informazioni necessarie, in particolare, il luogo di ritiro, i relativi orari di apertura e la prima data utile al medesimo (di seguito, “Ordine di Rilascio”). L‘obbligo La richiesta di consegna del venditore ritiro dell’autoveicolo da parte dell’Acquirente dovrà essere inviata al Venditore almeno 24 ore prima della data in cui si intende ritirarlo. Non è sospeso, fin quando l‘acquirente è possibile procedere al ritiro dell’autoveicolo in ritardo con un pagamento in scadenzaassenza di previa richiesta.
2. I termini L’Acquirente dovrà ritirare l’autoveicolo acquistato presso il luogo indicato nell’Ordine di consegna pattuiti si riferiscono alla Rilascio entro 3 giorni lavorativi dalla data di trapasso del rischio sull‘acquirente. In caso di violazione colposa del termine di consegna l‘acquirente può recedere dal contratto o esigere il risarcimento dei danni con esclusione di altri diritti al termine di un adeguata proroga, che egli stabilisce per iscritto. Diritti dell‘acqui- rente al risarcimento del danno per ritardo o non adempimento sono tuttavia limitati secon- do l‘ammontare del valore della fattura, che non è o non viene consegnata puntualmente, fin dove il venditore non risponde illimitatamente per dolo o per colpa grave in base alle norme cogenti. Impreviste interruzioni di funzionamento, trasgressioni dei termini di consegna oppure mancate consegne di fornitori del venditore, mancanza di manodopera, di energia o di materie prime, scioperi, serrate, difficoltà specificata nel procurare mezzi di trasporto, intralci del traffico, provvedimenti delle autorità e casi di forza maggiore esentano la parte colpita per il periodo dell‘intralcio e nella misura del loro effetto dall‘obbligo di fornitura e d’accettazionemedesimo.
3. Nel caso in cui questo causi l’Acquirente non provveda al ritiro dell’autoveicolo nei termini di cui al punto (2), il Venditore avrà facoltà di applicare all’Acquirente spese di custodia pari ad EURO 15,00 (IVA esclusa) al giorno per ogni veicolo acquistato e non ancora ritirato. L’Acquirente non sarà tenuto a pagare le spese di custodia ove provi che il Xxxxxxxxx non abbia subito danni economici o non abbia subito danni tali da giustificare l’ammontare indicato. Il Venditore si riserva la facoltà di trattenere l’autoveicolo fin quando le spese di custodia maturate non risulteranno interamente pagate.
4. Ove necessario ai fini del ritiro dell’autoveicolo, il Venditore dovrà garantire all’Acquirente la possibilità di accedere al centro logistico o al diverso luogo indicato nell’Ordine di Rilascio.
5. Al momento del ritiro, l’Acquirente sarà tenuto a ispezionare l’autoveicolo ai fini di verificare la corrispondenza del numero di telaio (di seguito, “VIN sensi della Sezione B, Paragrafo VIII delle presenti Condizioni Generali di Contratto. L'obbligo di notificare al Venditore eventuali difetti non viene adempiuto annotando quanto rilevato nel documento sottoscritto contestualmente al ritiro dell’autoveicolo.
6. Se l’Acquirente non ottempera al suo obbligo contrattuale di verificare la corrispondenza del numero di telaio e ritira un ritardo nella consegna autoveicolo diverso da quello indicato nel contratto di compravendita, sarà tenuto a pagare al Venditore una penale contrattuale pari a EURO 200,00 (IVA esclusa). Ciò non si applica se l'Acquirente non è responsabile per l'errato ritiro. Nel caso in cui l'importo della penale contrattuale sia ritenuto inadeguato, le parti concordano che il tribunale esclusivamente competente ai sensi della Sezione D, Paragrafo IV, punto (6) determinerà a sua esclusiva discrezione tale importo.
7. Inoltre, l’Acquirente sarà tenuto a risarcire ad AUTO1 ed al Venditore ogni ulteriore danno presente e futuro causato dal ritiro dell’autoveicolo sbagliato (es. spese di trasporto per la riconsegna nel luogo concordato e risarcimento del danno subito dal legittimo proprietario dell’autoveicolo). In alternativa, l’Acquirente potrà decidere di farsi carico a proprie spese della riconsegna dell'autoveicolo nel luogo indicato.
8. Qualora il centro logistico o accettazione il diverso luogo indicato per il ritiro sia inaccessibile per eventi di forza maggiore o altri eventi imprevedibili, non riconducibili alla volontà del Venditore (es. manifestazioni, scioperi ecc.), e tali eventi rendano momentaneamente inattuabile il ritiro dell’autoveicolo, i relativi termini verranno prorogati per un numero di giorni pari alla durata dell’impedimento, in ogni caso, non oltre 1 mese, allora ognuna delle parti è autorizzata con esclusione di tutti gli altri diritti, a recedere una settimana dal contratto in quanto alla quantità colpita dall‘intralcio di fornitura e di presa in consegnatermine concordato.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Consegna e ritiro. I tempi 1. A seguito del perfezionamento del contratto di consegna indicati sono consigliati compravendita, ogni rischio e valgono con responsabilità connessi all’autoveicolo, in particolare i rischi di perimento e deterioramento del bene venduto, si trasferiranno in capo all’Acquirente. Sarà responsabilità dell’Acquirente provvedere al ritiro dell’autoveicolo nel luogo indicato. Il Venditore si riserva il diritto di spostare l’autoveicolo (per ragioni di natura logistica e sino al momento dell’effettivo ritiro da parte dell’Acquirente) nel centro di stoccaggio più vicino al luogo dove si trovava al momento della compravendita. Una volta perfezionata la riserva delle rispettive possibi- lità vendita e formalizzata dall’Acquirente la richiesta di consegnaritiro del veicolo, il Venditore provvederà ad inviargli tutte le informazioni necessarie, in particolare, il luogo di ritiro, i relativi orari di apertura e la prima data utile al medesimo (di seguito, “Ordine di Rilascio”). L‘obbligo La richiesta di consegna del venditore ritiro dell’autoveicolo da parte dell’Acquirente dovrà essere inviata al Venditore almeno 24 ore prima della data in cui si intende ritirarlo. Non è sospeso, fin quando l‘acquirente è possibile procedere al ritiro dell’autoveicolo in ritardo con un pagamento in scadenzaassenza di previa richiesta.
2. I termini L’Acquirente dovrà ritirare l’autoveicolo acquistato presso il luogo indicato nell’Ordine di consegna pattuiti si riferiscono alla Rilascio entro 3 giorni lavorativi dalla data di trapasso del rischio sull‘acquirente. In caso di violazione colposa del termine di consegna l‘acquirente può recedere dal contratto o esigere il risarcimento dei danni con esclusione di altri diritti al termine di un adeguata proroga, che egli stabilisce per iscritto. Diritti dell‘acqui- rente al risarcimento del danno per ritardo o non adempimento sono tuttavia limitati secon- do l‘ammontare del valore della fattura, che non è o non viene consegnata puntualmente, fin dove il venditore non risponde illimitatamente per dolo o per colpa grave in base alle norme cogenti. Impreviste interruzioni di funzionamento, trasgressioni dei termini di consegna oppure mancate consegne di fornitori del venditore, mancanza di manodopera, di energia o di materie prime, scioperi, serrate, difficoltà specificata nel procurare mezzi di trasporto, intralci del traffico, provvedimenti delle autorità e casi di forza maggiore esentano la parte colpita per il periodo dell‘intralcio e nella misura del loro effetto dall‘obbligo di fornitura e d’accettazionemedesimo.
3. Nel caso in cui questo causi l’Acquirente non provveda al ritiro dell’autoveicolo nei termini di cui al punto (2), il Venditore avrà facoltà di applicare all’Acquirente spese di custodia pari a15,00EURO netti al giorno per ogni veicolo acquistato e non ancora ritirato. L’Acquirente non sarà tenuto a pagare le spese di custodia ove provi che il Xxxxxxxxx non abbia subito danni economici o non abbia subito danni tali da giustificare l’ammontare indicato. Il Venditore si riserva la facoltà di trattenere l’autoveicolo fin quando le spese di custodia maturate non risulteranno interamente pagate.
4. Ove necessario ai fini del ritiro dell’autoveicolo, il Venditore dovrà garantire all’Acquirente la possibilità di accedere al centro logistico o al diverso luogo indicato nell’Ordine di Rilascio.
5. Al momento del ritiro, l’Acquirente sarà tenuto a ispezionare l’autoveicolo ai fini di verificare la corrispondenza del numero di telaio (di seguito, “VIN
6. Se l’Acquirente non ottempera al suo obbligo contrattuale di verificare la corrispondenza del numero di telaio e ritira un ritardo nella consegna autoveicolo diverso da quello indicato nel contratto di compravendita, sarà tenuto a pagare al Venditore una penale contrattuale pari a 200,00 EURO netti. Ciò non si applica se l'Acquirente non è responsabile per l'errato ritiro. Nel caso in cui l'importo della penale contrattuale sia ritenuto inadeguato, le parti concordano che il tribunale esclusivamente competente ai sensi della Sezione D, Paragrafo IV, punto (6) determinerà a sua esclusiva discrezione tale importo.
7. Inoltre, l’Acquirente sarà tenuto a risarcire ad AUTO1 ed al Venditore ogni ulteriore danno presente e futuro causato dal ritiro dell’autoveicolo sbagliato (es. spese di trasporto per la riconsegna nel luogo concordato e risarcimento del danno subito dal legittimo proprietario dell’autoveicolo). In alternativa, l’Acquirente potrà decidere di farsi carico a proprie spese della riconsegna dell'autoveicolo nel luogo indicato.
8. Qualora il centro logistico o accettazione il diverso luogo indicato per il ritiro sia inaccessibile per eventi di forza maggiore o altri eventi imprevedibili, non riconducibili alla volontà del Venditore (es. manifestazioni, scioperi ecc.), e tali eventi rendano momentaneamente inattuabile il ritiro dell’autoveicolo, i relativi termini verranno prorogati per un numero di giorni pari alla durata dell’impedimento, in ogni caso, non oltre 1 mese, allora ognuna delle parti è autorizzata con esclusione di tutti gli altri diritti, a recedere una settimana dal contratto in quanto alla quantità colpita dall‘intralcio di fornitura e di presa in consegnatermine concordato.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Consegna e ritiro. I tempi 1. A seguito del perfezionamento del Contratto di consegna indicati sono consigliati Vendita Auto Usate, ogni rischio e valgono con responsabilità connessi all’autoveicolo, in particolare i rischi di perimento e deterioramento del bene venduto, si trasferiranno in capo all’Acquirente. Sarà responsabilità dell’Acquirente provvedere al ritiro dell’autoveicolo nel luogo indicato. Il Venditore si riserva il diritto di spostare l’autoveicolo (per ragioni di natura logistica e sino al momento dell’effettivo ritiro da parte dell’Acquirente) nel centro di stoccaggio più vicino al luogo dove si trovava al momento della compravendita. Una volta perfezionata la riserva delle rispettive possibi- lità vendita e formalizzata dall’Acquirente la richiesta di consegnaritiro del veicolo, il Venditore provvederà ad inviargli tutte le informazioni necessarie, in particolare, il luogo di ritiro, i relativi orari di apertura e la prima data utile al medesimo (di seguito, “Ordine di Rilascio”). L‘obbligo La richiesta di consegna del venditore ritiro dell’autoveicolo da parte dell’Acquirente dovrà essere inviata al Venditore almeno 24 ore prima della data in cui si intende ritirarlo. Non è sospeso, fin quando l‘acquirente è possibile procedere al ritiro dell’autoveicolo in ritardo con un pagamento in scadenzaassenza di previa richiesta.
2. I termini L’Acquirente dovrà ritirare l’autoveicolo acquistato presso il luogo indicato nell’Ordine di consegna pattuiti si riferiscono alla Rilascio entro 3 giorni lavorativi dalla data di trapasso del rischio sull‘acquirente. In caso di violazione colposa del termine di consegna l‘acquirente può recedere dal contratto o esigere il risarcimento dei danni con esclusione di altri diritti al termine di un adeguata proroga, che egli stabilisce per iscritto. Diritti dell‘acqui- rente al risarcimento del danno per ritardo o non adempimento sono tuttavia limitati secon- do l‘ammontare del valore della fattura, che non è o non viene consegnata puntualmente, fin dove il venditore non risponde illimitatamente per dolo o per colpa grave in base alle norme cogenti. Impreviste interruzioni di funzionamento, trasgressioni dei termini di consegna oppure mancate consegne di fornitori del venditore, mancanza di manodopera, di energia o di materie prime, scioperi, serrate, difficoltà specificata nel procurare mezzi di trasporto, intralci del traffico, provvedimenti delle autorità e casi di forza maggiore esentano la parte colpita per il periodo dell‘intralcio e nella misura del loro effetto dall‘obbligo di fornitura e d’accettazionemedesimo.
3. Nel caso in cui questo causi l’Acquirente non provveda al ritiro dell’autoveicolo nei termini di cui al punto 2, il Venditore avrà facoltà di applicare all’Acquirente spese di custodia pari a 15,00 EURO netti al giorno per ogni veicolo acquistato e non ancora ritirato. L’Acquirente non sarà tenuto a pagare le spese di custodia ove provi che il Xxxxxxxxx non abbia subito danni economici o non abbia subito danni tali da giustificare l’ammontare indicato. Il Venditore si riserva la facoltà di trattenere l’autoveicolo fin quando le spese di custodia maturate non risulteranno interamente pagate.
4. Ove necessario ai fini del ritiro dell’autoveicolo, il Venditore dovrà garantire all’Acquirente la possibilità di accedere al centro logistico o al diverso luogo indicato nell’Ordine di Rilascio.
5. Al momento del ritiro, l’Acquirente sarà tenuto a ispezionare l’autoveicolo ai fini di verificare la corrispondenza del numero di telaio (di seguito, “VIN –
6. Se l’Acquirente non ottempera al suo obbligo contrattuale di verificare la corrispondenza del numero di telaio e ritira un ritardo nella consegna autoveicolo diverso da quello indicato nel Contratto di Vendita Auto Usate, sarà tenuto a pagare al Venditore una penale contrattuale pari a 200,00 EURO netti. Ciò non si applica se l'Acquirente non è responsabile per l'errato ritiro. Nel caso in cui l'importo della penale contrattuale sia ritenuto inadeguato, le parti concordano che il tribunale esclusivamente competente ai sensi della Sezione D, Paragrafo V, punto 6 determinerà a sua esclusiva discrezione tale importo.
7. Inoltre, l’Acquirente sarà tenuto a risarcire ad AUTO1 ed al Venditore ogni ulteriore danno presente e futuro causato dal ritiro dell’autoveicolo sbagliato (es. spese di trasporto per la riconsegna nel luogo concordato e risarcimento del danno subito dal legittimo proprietario dell’autoveicolo). In alternativa, l’Acquirente potrà decidere di farsi carico a proprie spese della riconsegna dell'autoveicolo nel luogo indicato.
8. Qualora il centro logistico o accettazione il diverso luogo indicato per il ritiro sia inaccessibile per eventi di forza maggiore o altri eventi imprevedibili, non riconducibili alla volontà del Venditore (es. manifestazioni, scioperi ecc.), e tali eventi rendano momentaneamente inattuabile il ritiro dell’autoveicolo, i relativi termini verranno prorogati per un numero di giorni pari alla durata dell’impedimento, in ogni caso, non oltre 1 mese, allora ognuna delle parti è autorizzata con esclusione di tutti gli altri diritti, a recedere una settimana dal contratto in quanto alla quantità colpita dall‘intralcio di fornitura e di presa in consegnatermine concordato.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Consegna e ritiro. I tempi 1. A seguito del perfezionamento del contratto di consegna indicati sono consigliati compravendita, ogni rischio e valgono con responsabilità connessi all’autoveicolo, in particolare i rischi di perimento e deterioramento del bene venduto, si trasferiranno in capo all’Acquirente. Sarà responsabilità dell’Acquirente provvedere al ritiro dell’autoveicolo nel luogo indicato. Il Venditore si riserva il diritto di spostare l’autoveicolo (per ragioni di natura logistica e sino al momento dell’effettivo ritiro da parte dell’Acquirente). Una volta perfezionata la riserva delle rispettive possibi- lità vendita e formalizzata dall’Acquirente la richiesta di consegnaritiro del veicolo, il Venditore provvederà ad inviargli tutte le informazioni necessarie, in particolare, il luogo di ritiro, i relativi orari di apertura e la prima data utile al medesimo (di seguito, “Ordine di Rilascio”). L‘obbligo La richiesta di consegna del venditore ritiro dell’autoveicolo da parte dell’Acquirente dovrà essere inviata al Venditore almeno 48 ore prima della data in cui si intende ritirarlo. Non è sospeso, fin quando l‘acquirente è possibile procedere al ritiro dell’autoveicolo in ritardo con un pagamento in scadenzaassenza di previa richiesta.
2. I termini L’Acquirente dovrà ritirare l’autoveicolo acquistato presso il luogo indicato nell’Ordine di consegna pattuiti si riferiscono alla Rilascio entro 3 giorni lavorativi dalla data di trapasso del rischio sull‘acquirente. In caso di violazione colposa del termine di consegna l‘acquirente può recedere dal contratto o esigere il risarcimento dei danni con esclusione di altri diritti al termine di un adeguata proroga, che egli stabilisce per iscritto. Diritti dell‘acqui- rente al risarcimento del danno per ritardo o non adempimento sono tuttavia limitati secon- do l‘ammontare del valore della fattura, che non è o non viene consegnata puntualmente, fin dove il venditore non risponde illimitatamente per dolo o per colpa grave in base alle norme cogenti. Impreviste interruzioni di funzionamento, trasgressioni dei termini di consegna oppure mancate consegne di fornitori del venditore, mancanza di manodopera, di energia o di materie prime, scioperi, serrate, difficoltà specificata nel procurare mezzi di trasporto, intralci del traffico, provvedimenti delle autorità e casi di forza maggiore esentano la parte colpita per il periodo dell‘intralcio e nella misura del loro effetto dall‘obbligo di fornitura e d’accettazionemedesimo.
3. Nel caso in cui questo causi un ritardo l’Acquirente non provveda al ritiro dell’autoveicolo nei termini di cui al punto (2), il Venditore avrà facoltà di applicare all’Acquirente una penale di EURO 15,00 (IVA esclusa) al giorno per ogni veicolo acquistato e non ancora ritirato. L’Acquirente non sarà tenuto a pagare la penale ove provi che il Venditore non abbia subito danni economici o non abbia subito danni tali da giustificare l’ammontare indicato nella consegna penale. Il Venditore si riserva la facoltà di trattenere l’autoveicolo fin quando la penale maturata non risulterà interamente pagata.
4. Ove necessario ai fini del ritiro dell’autoveicolo, il Venditore dovrà garantire all’Acquirente la possibilità di accedere al centro o accettazione al diverso luogo indicato nell’Ordine di oltre 1 meseRilascio.
5. Al momento del ritiro, allora ognuna delle parti è autorizzata con esclusione l’Acquirente sarà tenuto a ispezionare l’autoveicolo ai fini di verificare la corrispondenza del numero di telaio, la presenza di vizi non previamente denunciati dal Venditore e di tutti gli accessori inclusi nel prezzo di vendita. Nel caso vengano riscontrati danni non previamente denunciati o la mancanza di uno o più accessori, l’Acquirente dovrà annotare quanto rilevato nel documento sottoscritto contestualmente al ritiro dell’autoveicolo. L’Acquirente dovrà rispettare le condizioni di ritiro previste dal centro indicato dal Xxxxxxxxx. Premesso quanto sopra, l’Acquirente è tenuto a denunciare i vizi e l’assenza di accessori ai sensi della Sezione B, Paragrafo VIII delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
6. Se l’Acquirente non ottempera al suo obbligo contrattuale di verificare la corrispondenza del numero di telaio e ritira un autoveicolo diverso da quello indicato nel contratto di compravendita, sarà tenuto a pagare al Venditore una penale contrattuale pari a EURO 250,00 (IVA esclusa). Inoltre, l’Acquirente sarà tenuto a risarcire al alla Motor Solution ogni ulteriore danno presente e futuro causato dal ritiro dell’autoveicolo sbagliato (es. spese di trasporto per la riconsegna nel luogo concordato e risarcimento del danno subito dal legittimo proprietario dell’autoveicolo). In alternativa, l’Acquirente potrà decidere di farsi carico a proprie spese della riconsegna dell'autoveicolo nel luogo indicato.
7. Qualora il luogo di consegna o il diverso luogo indicato per il ritiro sia inaccessibile per eventi di forza maggiore o altri dirittieventi imprevedibili, a recedere dal contratto in quanto non riconducibili alla quantità colpita dall‘intralcio volontà del Venditore (es. manifestazioni, scioperi ecc.), e tali eventi rendano momentaneamente inattuabile il ritiro dell’autoveicolo, i relativi termini verranno prorogati per un numero di fornitura e di presa in consegnagiorni pari alla durata dell’impedimento.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Consegna e ritiro. I tempi 1. A seguito del perfezionamento del Contratto di consegna indicati sono consigliati Vendita Auto Usate, ogni rischio e valgono con responsabilità connessi all’autoveicolo, in particolare i rischi di perimento e deterioramento del bene venduto, si trasferiranno in capo all’Acquirente. Sarà responsabilità dell’Acquirente provvedere al ritiro dell’autoveicolo nel luogo indicato. Il Venditore si riserva il diritto di spostare l’autoveicolo (per ragioni di natura logistica e sino al momento dell’effettivo ritiro da parte dell’Acquirente) nel centro di stoccaggio più vicino al luogo dove si trovava al momento della compravendita. Una volta perfezionata la riserva delle rispettive possibi- lità vendita e formalizzata dall’Acquirente la richiesta di consegnaritiro del veicolo, il Venditore provvederà ad inviargli tutte le informazioni necessarie, in particolare, il luogo di ritiro, i relativi orari di apertura e la prima data utile al medesimo (di seguito, “Ordine di Rilascio”). L‘obbligo La richiesta di consegna del venditore ritiro dell’autoveicolo da parte dell’Acquirente dovrà essere inviata al Venditore almeno 24 ore prima della data in cui si intende ritirarlo. Non è sospeso, fin quando l‘acquirente è possibile procedere al ritiro dell’autoveicolo in ritardo con un pagamento in scadenzaassenza di previa richiesta.
2. I termini L’Acquirente dovrà ritirare l’autoveicolo acquistato presso il luogo indicato nell’Ordine di consegna pattuiti si riferiscono alla Rilascio entro 3 giorni lavorativi dalla data di trapasso del rischio sull‘acquirente. In caso di violazione colposa del termine di consegna l‘acquirente può recedere dal contratto o esigere il risarcimento dei danni con esclusione di altri diritti al termine di un adeguata proroga, che egli stabilisce per iscritto. Diritti dell‘acqui- rente al risarcimento del danno per ritardo o non adempimento sono tuttavia limitati secon- do l‘ammontare del valore della fattura, che non è o non viene consegnata puntualmente, fin dove il venditore non risponde illimitatamente per dolo o per colpa grave in base alle norme cogenti. Impreviste interruzioni di funzionamento, trasgressioni dei termini di consegna oppure mancate consegne di fornitori del venditore, mancanza di manodopera, di energia o di materie prime, scioperi, serrate, difficoltà specificata nel procurare mezzi di trasporto, intralci del traffico, provvedimenti delle autorità e casi di forza maggiore esentano la parte colpita per il periodo dell‘intralcio e nella misura del loro effetto dall‘obbligo di fornitura e d’accettazionemedesimo.
3. Nel caso in cui questo causi l’Acquirente non provveda al ritiro dell’autoveicolo nei termini di cui al punto 2, il Venditore avrà facoltà di applicare all’Acquirente spese di custodia pari a 15,00 EURO netti al giorno per ogni veicolo acquistato e non ancora ritirato. L’Acquirente non sarà tenuto a pagare le spese di custodia ove provi che il Xxxxxxxxx non abbia subito danni economici o non abbia subito danni tali da giustificare l’ammontare indicato. Il Venditore si riserva la facoltà di trattenere l’autoveicolo fin quando le spese di custodia maturate non risulteranno interamente pagate.
4. Ove necessario ai fini del ritiro dell’autoveicolo, il Venditore dovrà garantire all’Acquirente la possibilità di accedere al centro logistico o al diverso luogo indicato nell’Ordine di Rilascio.
5. Al momento del ritiro, l’Acquirente sarà tenuto a ispezionare l’autoveicolo ai fini di verificare la corrispondenza del numero di telaio (di seguito, “VIN sensi della Sezione B, Paragrafo VIII delle presenti Condizioni Generali di Contratto. L'obbligo di notificare al Venditore eventuali difetti non viene adempiuto annotando quanto rilevato nel documento sottoscritto contestualmente al ritiro dell’autoveicolo.
6. Se l’Acquirente non ottempera al suo obbligo contrattuale di verificare la corrispondenza del numero di telaio e ritira un ritardo nella consegna autoveicolo diverso da quello indicato nel Contratto di Vendita Auto Usate, sarà tenuto a pagare al Venditore una penale contrattuale pari a 200,00 EURO netti. Ciò non si applica se l'Acquirente non è responsabile per l'errato ritiro. Nel caso in cui l'importo della penale contrattuale sia ritenuto inadeguato, le parti concordano che il tribunale esclusivamente competente ai sensi della Sezione D, Paragrafo V, punto 6 determinerà a sua esclusiva discrezione tale importo.
7. Inoltre, l’Acquirente sarà tenuto a risarcire ad AUTO1 ed al Venditore ogni ulteriore danno presente e futuro causato dal ritiro dell’autoveicolo sbagliato (es. spese di trasporto per la riconsegna nel luogo concordato e risarcimento del danno subito dal legittimo proprietario dell’autoveicolo). In alternativa, l’Acquirente potrà decidere di farsi carico a proprie spese della riconsegna dell'autoveicolo nel luogo indicato.
8. Qualora il centro logistico o accettazione il diverso luogo indicato per il ritiro sia inaccessibile per eventi di forza maggiore o altri eventi imprevedibili, non riconducibili alla volontà del Venditore (es. manifestazioni, scioperi ecc.), e tali eventi rendano momentaneamente inattuabile il ritiro dell’autoveicolo, i relativi termini verranno prorogati per un numero di giorni pari alla durata dell’impedimento, in ogni caso, non oltre 1 mese, allora ognuna delle parti è autorizzata con esclusione di tutti gli altri diritti, a recedere una settimana dal contratto in quanto alla quantità colpita dall‘intralcio di fornitura e di presa in consegnatermine concordato.
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Consegna e ritiro. I tempi 1. A seguito del perfezionamento del contratto di consegna indicati sono consigliati compravendita, ogni rischio e valgono con responsabilità connessi all’autoveicolo, in particolare i rischi di perimento e deterioramento del bene venduto, si trasferiranno in capo all’Acquirente. Sarà responsabilità dell’Acquirente provvedere al ritiro dell’autoveicolo nel luogo indicato. Il Venditore si riserva il diritto di spostare l’autoveicolo (per ragioni di natura logistica e sino al momento dell’effettivo ritiro da parte dell’Acquirente) nel centro di stoccaggio più vicino al luogo dove si trovava al momento della compravendita. Una volta perfezionata la riserva delle rispettive possibi- lità vendita e formalizzata dall’Acquirente la richiesta di consegnaritiro del veicolo, il Venditore provvederà ad inviargli tutte le informazioni necessarie, in particolare, il luogo di ritiro, i relativi orari di apertura e la prima data utile al medesimo (di seguito, “Ordine di Rilascio”). L‘obbligo La richiesta di consegna del venditore ritiro dell’autoveicolo da parte dell’Acquirente dovrà essere inviata al Venditore almeno 24 ore prima della data in cui si intende ritirarlo. Non è sospeso, fin quando l‘acquirente è possibile procedere al ritiro dell’autoveicolo in ritardo con un pagamento in scadenzaassenza di previa richiesta.
2. I termini L’Acquirente dovrà ritirare l’autoveicolo acquistato presso il luogo indicato nell’Ordine di consegna pattuiti si riferiscono alla Rilascio entro 3 giorni lavorativi dalla data di trapasso del rischio sull‘acquirente. In caso di violazione colposa del termine di consegna l‘acquirente può recedere dal contratto o esigere il risarcimento dei danni con esclusione di altri diritti al termine di un adeguata proroga, che egli stabilisce per iscritto. Diritti dell‘acqui- rente al risarcimento del danno per ritardo o non adempimento sono tuttavia limitati secon- do l‘ammontare del valore della fattura, che non è o non viene consegnata puntualmente, fin dove il venditore non risponde illimitatamente per dolo o per colpa grave in base alle norme cogenti. Impreviste interruzioni di funzionamento, trasgressioni dei termini di consegna oppure mancate consegne di fornitori del venditore, mancanza di manodopera, di energia o di materie prime, scioperi, serrate, difficoltà specificata nel procurare mezzi di trasporto, intralci del traffico, provvedimenti delle autorità e casi di forza maggiore esentano la parte colpita per il periodo dell‘intralcio e nella misura del loro effetto dall‘obbligo di fornitura e d’accettazionemedesimo.
3. Nel caso in cui questo causi un ritardo l’Acquirente non provveda al ritiro dell’autoveicolo nei termini di cui al punto 2., il Venditore avrà facoltà di applicare all’Acquirente una penale di EURO 15,00 (IVA esclusa) al giorno per ogni veicolo acquistato e non ancora ritirato. L’Acquirente non sarà tenuto a pagare la penale ove provi che il Venditore non abbia subito danni economici o non abbia subito danni tali da giustificare l’ammontare indicato nella consegna penale. Il Venditore si riserva la facoltà di trattenere l’autoveicolo fin quando la penale maturata non risulterà interamente pagata.
4. Ove necessario ai fini del ritiro dell’autoveicolo, il Venditore dovrà garantire all’Acquirente la possibilità di accedere al centro logistico o accettazione al diverso luogo indicato nell’Ordine di oltre 1 meseRilascio.
5. Al momento del ritiro, allora ognuna delle parti è autorizzata con esclusione l’Acquirente sarà tenuto a ispezionare l’autoveicolo ai fini di verificare la corrispondenza del numero di telaio (di seguito, “VIN – vehicle identification number”), la presenza di vizi non previamente denunciati dal Venditore e di tutti gli accessori inclusi nel prezzo di vendita. Nel caso vengano riscontrati danni non previamente denunciati o la mancanza di uno o più accessori, l’Acquirente dovrà annotare quanto rilevato nel documento sottoscritto contestualmente al ritiro dell’autoveicolo. L’Acquirente dovrà rispettare le condizioni di ritiro previste dal centro logistico indicato dal Venditore. Premesso quanto sopra, l’Acquirente è tenuto a denunciare i vizi e l’assenza di accessori ai sensi della Sezione B, clausola VIII delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
6. Se l’Acquirente non ottempera al suo obbligo contrattuale di verificare la corrispondenza del numero di telaio e ritira un autoveicolo diverso da quello indicato nel contratto di compravendita, sarà tenuto a pagare al Venditore una penale contrattuale pari a EURO 200,00 (IVA esclusa). Inoltre, l’Acquirente sarà tenuto a risarcire ad AUTO1 ed al Venditore ogni ulteriore danno presente e futuro causato dal ritiro dell’autoveicolo sbagliato (es. spese di trasporto per la riconsegna nel luogo concordato e risarcimento del danno subito dal legittimo proprietario dell’autoveicolo). In alternativa, l’Acquirente potrà decidere di farsi carico a proprie spese della riconsegna dell'autoveicolo nel luogo indicato.
7. Qualora il centro logistico o il diverso luogo indicato per il ritiro sia inaccessibile per eventi di forza maggiore o altri dirittieventi imprevedibili, a recedere non riconducibili alla volontà del Venditore (es. manifestazioni, scioperi ecc.), e tali eventi rendano momentaneamente inattuabile il ritiro dell’autoveicolo, i relativi termini verranno prorogati per un numero di giorni pari alla durata dell’impedimento, in ogni caso, non oltre una settimana dal contratto in quanto alla quantità colpita dall‘intralcio di fornitura e di presa in consegnatermine concordato.
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