Consegne parziali. Nel caso di consegna parziale, prevista nel programma indicativo dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma esecutivo in modo da definire l’ordine dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Ove l’ulteriore consegna intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo redatto dall’Appaltatore, approvato dalla D.L. d’intesa con l’Ente, non si hanno spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dal ritardo verificatosi nella ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma. Nel caso di consegna parziale, decorsi sessanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma esecutivo dei lavori, di cui al comma precedente, senza che si sia provveduto alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette, applicandosi, in tale caso, negozialmente, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e comunque non superiori all'1% dell’importo netto contrattuale delle opere non eseguibili. Qualora l’istanza di recesso dell’Appaltatore non venga accolta, questi avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. Il compenso di cui sopra verrà liquidato all’Appaltatore in occasione del primo stato d’avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residue. Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i sessanta giorni di cui sopra, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l’accesso all’area, sia il rispetto delle indicazioni contenute nel programma indicativo dei lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere, oltre che alle norme del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità ed alle caratteristiche localizzative, anche alle norme del regolamento edilizio e di igiene, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. L’Appaltatore è tenuto quindi ad iniziare i lavori non appena consegnati, proseguendoli poi nel rispetto del programma esecutivo dallo stesso redatto, in modo da consegnarli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione, indicato nel presente articolo, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegne parziali. Nel caso di consegna parziale, prevista nel programma indicativo dei lavorilavori indicativo, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma esecutivo operativo dei lavori, in modo da definire l’ordine prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad a indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Ove l’ulteriore consegna intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo redatto dall’Appaltatore, approvato dalla D.L. d’intesa con l’Ente, non si hanno spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dal ritardo verificatosi nella ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma. Nel caso di consegna parziale, decorsi sessanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma esecutivo operativo dei lavori, di cui al comma precedente, senza che si sia provveduto provveduto, da parte dell’appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette, applicandosi, in tale caso, negozialmente, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e comunque non superiori all'1% dell’importo netto contrattuale delle opere non eseguibili. Qualora l’istanza di recesso dell’Appaltatore non venga accolta, questi avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. Il compenso di cui sopra verrà liquidato all’Appaltatore in occasione del primo stato d’avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residue. Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i sessanta giorni di cui sopra, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere all’impianto del cantierecantiere nei termini di cui al precedente punto a) paragrafo 5, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l’accesso all’area, sia il rispetto delle indicazioni contenute nel programma indicativo Programma Indicativo dei lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere, oltre che alle norme dei decreti del D.Lgs. n. 81 Presidente della Repubblica 547/55, 164/56 e 303/56 e del 09.04.2008decreto legislativo 81/2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità ed alle caratteristiche localizzative, anche alle norme del regolamento edilizio e di igieneigiene e alle altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico di Roma Capitale, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. L’Appaltatore è tenuto quindi tenuto, quindi, appena consegnati i lavori, ad iniziare i lavori non appena consegnatiiniziarli, proseguendoli poi nel rispetto del programma esecutivo dallo stesso operativo di esecuzione, da egli redatto, in modo da consegnarli darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione, indicato nel al precedente punto a) del presente articolo, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
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Consegne parziali. Nel caso di consegna parziale, prevista nel programma indicativo dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma esecutivo in modo da definire l’ordine dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Ove l’ulteriore consegna intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo redatto dall’Appaltatore, approvato dalla D.L. d’intesa con l’Ente, non si hanno spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dal ritardo verificatosi nella ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma. Nel caso di consegna parziale, decorsi sessanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma esecutivo dei lavori, di cui al comma precedente, senza che si sia provveduto provveduto, da parte dell’Ente, alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette, applicandosi, in tale caso, negozialmente, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e comunque non superiori all'1% dell’importo netto contrattuale delle opere non eseguibili. Qualora l’istanza di recesso dell’Appaltatore non venga accolta, questi avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. Il compenso di cui sopra verrà liquidato all’Appaltatore in occasione del primo stato d’avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residue. Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i sessanta giorni di cui sopra, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l’accesso all’area, sia il rispetto delle indicazioni contenute nel programma indicativo dei lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere, oltre che alle norme del D.Lgs. D.lgs n. 81 del 09.04.2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità ed alle caratteristiche localizzative, anche alle norme del regolamento edilizio e di igiene, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. L’Appaltatore è tenuto quindi ad iniziare i lavori non appena consegnati, proseguendoli poi nel rispetto del programma esecutivo dallo stesso redatto, in modo da consegnarli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione, indicato nel presente articolo, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
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Consegne parziali. Nel caso Qualora la natura e l'estensione delle opere non consentano la consegna totale dei lavori la consegna stessa potrà essere data anche parzialmente per singoli tratti. In tal caso, dopo la prima consegna parziale, si procederà per consegne successive, ed il termine per l'esecuzione dei lavori comincerà a decorrere dalla data del primo verbale di consegna parziale, prevista nel programma indicativo senza che ciò costituisca valido motivo per la proroga dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma esecutivo in modo da definire l’ordine dei lavori nell’ambito delle zone disponibili termini di ultimazione o per qualsivoglia pretesa o richiesta dell'Appaltatore. L'intervallo di tempo tra la prima consegna e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Ove l’ulteriore consegna intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo redatto dall’Appaltatore, approvato dalla D.L. d’intesa con l’Entedefinitiva, non si hanno spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata del numero di potrà però superare giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dal ritardo verificatosi nella ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma. Nel caso di consegna parziale, decorsi sessanta giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma esecutivo dei lavori, di cui al comma precedente, senza che si sia provveduto alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette, applicandosi, in tale caso, negozialmente, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e comunque non superiori all'1% dell’importo netto contrattuale delle opere non eseguibili. Qualora l’istanza di recesso dell’Appaltatore non venga accolta, questi avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. Il compenso di cui sopra verrà liquidato all’Appaltatore in occasione del primo stato d’avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residueconsecutivi. Nel caso in cui l’Appaltatoresi superi il detto limite l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto, trascorsi i sessanta giorni senza che per ciò abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo. In carenza di cui soprarichieste di recessione da parte dell'Appaltatore, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, quest'ultimo non avrà diritto ad alcun maggiore a compenso od indennizzo alcuno, qualunque sia il periodo di tempo intercorso fino alla consegna totale o alla consegna parziale successiva. Qualora le date delle consegne frazionate o di quella definitiva non consentano, per obiettivi motivi, non imputabili a fatto dell'Appaltatore, il rispetto del termine di ultimazione dei lavori contrattualmente fissato, l'Amministrazione si riserva di stabilire, a richiesta dello stesso, una adeguata protrazione del termine suddetto, senza che per detta protrazione l'Appaltatore possa pretendere compenso o indennizzo, per il ritardo nella indennizzo alcuno. Il tempo di esecuzione di ogni parte di opera oggetto di consegna parziale sarà fissato dalla Direzione Lavori al momento di tale consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione e non potrà comunque superare il termine di fatto esistente per quanto concerne sia l’accesso all’area, sia il rispetto delle indicazioni contenute nel programma indicativo dei lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere, oltre che alle norme del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità ed alle caratteristiche localizzative, anche alle norme del regolamento edilizio e di igiene, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. L’Appaltatore è tenuto quindi ad iniziare i ultimazione lavori non appena consegnati, proseguendoli poi nel rispetto del programma esecutivo dallo stesso redatto, in modo da consegnarli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione, indicato nel previsto dal presente articolo, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
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Consegne parziali. Nel caso di consegna parziale, prevista nel programma indicativo dei lavorilavori indicativo, l’Appaltatore l’appaltatore è tenuto a predisporre il programma esecutivo operativo dei lavori, in modo da definire l’ordine prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Ove l’ulteriore consegna intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo operativo dei lavori redatto dall’Appaltatoredall’Impresa, approvato dalla D.L. dal Direttore dei lavori d’intesa con l’Enteil Responsabile del Procedimento, non si hanno verificano spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo operativo suddetto, indipendentemente dal ritardo verificatosi nella ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programmaprogramma operativo di esecuzione dei lavori. Nel caso di consegna parziale, decorsi sessanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma esecutivo operativo dei lavori, lavori di cui al comma precedente, precedente senza che si sia provveduto provveduto, da parte dell’appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore l’appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette, applicandosiapplicandosi negozialmente, in tale caso, negozialmentele norme di cui all’Art. 9 del Regolamento recante il capitolato generale di cui al Decreto 19-4-2000, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e comunque non superiori all'1% dell’importo n° 145, riferite all’importo netto contrattuale delle opere non eseguibili. Ove nelle zone non consegnate rientrino opere a corpo, il relativo importo, qualora non coincidente con le intere categorie indicate all’art. 2 del presente C.S., va contabilizzato in detrazione a misura mediante l’applicazione, alle singole voci di lavoro e alle rispettive quantità non eseguibili, dei prezzi di cui all’elenco a base d’asta, al netto del ribasso contrattuale. Qualora l’istanza di recesso dell’Appaltatore dell’appaltatore non venga accolta, questi avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. Il compenso di cui sopra verrà liquidato all’Appaltatore all’appaltatore in occasione del primo stato d’avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residue. Nel caso in cui l’Appaltatorel’appaltatore, trascorsi i sessanta giorni di cui sopradetto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenutoconvenuto con riferimento all’Art. 9 del Decreto 19-4-2000 n° 145 Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto dei LL. PP.. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore dell’appaltatore procedere all’impianto del cantierecantiere nei termini di cui al precedente punto a) paragrafo 5, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l’accesso all’areal’accesso, sia che il rispetto delle indicazioni contenute nel programma indicativo Programma Indicativo dei lavori, lavori nonché il del fatto che nell’installazione nella installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere, oltre che alle norme dei decreti del D.Lgs. Presidente della Repubblica 547/55, 164/56 e 303/56 e del decreto legislativo n. 81 del 09.04.200881/2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità ed alle caratteristiche localizzative, anche alle le norme del regolamento edilizio e di igieneigiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Roma, nonché alle le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. L’Appaltatore L’appaltatore è tenuto quindi ad iniziare tenuto, quindi, appena consegnati i lavori non appena consegnatiad iniziarli, proseguendoli poi nel rispetto del attenendosi al programma esecutivo dallo stesso redatto, operativo di esecuzione da esso redatto in modo da consegnarli darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione, l’esecuzione indicato nel al precedente paragrafo 15 della lettera a) del presente articolo, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegne parziali. Nel caso di consegna parziale, prevista nel programma indicativo dei lavorilavori indicativo, l’Appaltatore l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma esecutivo piano operativo, in modo da definire l’ordine dei lavori nell’ambito prevedere l'esecuzione prioritaria degli interventi nell'ambito delle zone disponibili e ad disponibili. Dovrà indicare, nello stesso programmapiano, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Ove l’ulteriore consegna l'ulteriore rimessa intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori lavori, indicato dal programma esecutivo operativo redatto dall’Appaltatore, dall'Impresa ed approvato dalla D.L. d’intesa dal Direttore dei Lavori d'intesa con l’Enteil Responsabile del Procedimento, non si hanno verificano spostamenti del termine utile contrattuale; in . In caso contrario la scadenza contrattuale stessa viene automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l’esecuzione l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo operativo suddetto, indipendentemente dal ritardo verificatosi nella ulteriore consegnanell'ulteriore rimessa, con conseguente aggiornamento del programmaprogramma operativo di esecuzione dei lavori. Nel caso di consegna parziale, decorsi sessanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma esecutivo qualora vengano ultimati tutti i lavori eseguibili senza che si siano rese disponibili le ulteriori aree necessarie alla realizzazione di tutte le opere, si prowederà alla sospensione totale dei lavorilavori nei modi previsti dall'art. 158 e dall' art. 159 del Regolamento approvato con D.P.R 05 ottobre 2010, n° 207. Ove nelle zone non consegnate rientrino opere a corpo il relativo importo, qualora non coincidente con le intere categorie indicate all'art. 2 del presente Capitolato Speciale, va contabilizzato in detrazione a misura mediante l'applicazione alle singole voci di lavoro ed alle rispettive quantità non eseguibili dei prezzi, di cui all'elenco a base d'asta al comma precedente, senza che si sia provveduto alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette, applicandosi, in tale caso, negozialmente, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e comunque non superiori all'1% dell’importo netto contrattuale delle opere non eseguibilidel ribasso contrattuale. Qualora l’istanza Allorché l'Appaltatore avanzi istanza di recesso dell’Appaltatore e la stessa non venga accolta, questi avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, secondo quanto previsto dall'art. 157 del Regolamento approvato con D.P.R 05 ottobre 2010, n° 207. Il compenso compenso, di cui sopra sopra, verrà liquidato all’Appaltatore all'Appaltatore in occasione del primo stato d’avanzamento d'avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residue. Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i sessanta giorni di cui sopra, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore dell'Affidatario procedere all’impianto all'impianto del cantierecantiere nei termini, di cui al precedente punto a), paragrafo 8, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l’accesso all’areal'accesso, sia che il rispetto delle indicazioni contenute nel programma indicativo Indicativo dei lavori. Inoltre, nonché il fatto si dovrà tener conto che nell’installazione nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà debba attenere, oltre che alle norme del D.Lgs. norme, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 del 09.04.200881, richiamate ed esplicitate nel piano di "Appalto perlavori manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e tecnologici dei fabbricati e scuole comunali ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII ANNO 2013 Capitolato dJPalto Responsabile del Procedimento: Ing. Xxxxxxxxx sicurezza e di coordinamento, coordinamento in relazione alla specificità ed alle caratteristiche localizzative, anche alle norme prescrizioni del regolamento edilizio e di igieneigiene ed alle altre disposizioni relative ai servizi ed agli spazi di uso pubblico del Roma Capitale, nonché alle norme leggi vigenti relative alla omologazioneall'omologazione, alla revisione annuale e ed ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera d'opera e delle attrezzature di cantiere. L’Appaltatore L'Appaltatore è tenuto quindi ad iniziare tenuto, appena consegnati i lavori non appena consegnati, proseguendoli poi nel rispetto del ad iniziarti attenendosi al programma esecutivo dallo stesso redatto, operativo di esecuzione da lui redatto in modo da consegnarli darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione, indicato nel presente articolo, decorrenti dalla data di consegna l'effettivo svolgimento dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafimedesimi.
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