Common use of Consegne parziali Clause in Contracts

Consegne parziali. Nel caso di consegna parziale, prevista nel programma lavori indicativo, l’appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Ove l’ulteriore consegna intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Impresa, approvato dal Direttore dei lavori d’intesa con il Responsabile del Procedimento, non si verificano spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dal ritardo verificatosi nella ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori. Nel caso di consegna parziale, decorsi sessanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma operativo dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte dell’appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette, applicandosi negozialmente, in tale caso, le norme di cui all’Art. 9 del Regolamento recante il capitolato generale di cui al Decreto 19-4-2000, n° 145, riferite all’importo netto contrattuale delle opere non eseguibili. Ove nelle zone non consegnate rientrino opere a corpo, il relativo importo, qualora non coincidente con le intere categorie indicate all’art. 2 del presente C.S., va contabilizzato in detrazione a misura mediante l’applicazione, alle singole voci di lavoro e alle rispettive quantità non eseguibili, dei prezzi di cui all’elenco a base d’asta, al netto del ribasso contrattuale. Qualora l’istanza di recesso dell’appaltatore non venga accolta, questi avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. Il compenso di cui sopra verrà liquidato all’appaltatore in occasione del primo stato d’avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residue. Nel caso in cui l’appaltatore, trascorsi i sessanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto con riferimento all’Art. 9 del Decreto 19-4-2000 n° 145 Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto dei LL. PP.. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’appaltatore procedere all’impianto del cantiere nei termini di cui al precedente punto a) paragrafo 5, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l’accesso, che il rispetto delle indicazioni contenute nel Programma Indicativo dei lavori nonché del fatto che nella installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere, oltre che alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica 547/55, 164/56 e 303/56 e del decreto legislativo n. 81/2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Roma, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. L’appaltatore è tenuto, quindi, appena consegnati i lavori ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato al precedente paragrafo 15 della lettera a) del presente articolo, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

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Consegne parziali. Nel caso di consegna parziale, prevista nel programma lavori indicativo, l’appaltatore l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavoripiano operativo, in modo da prevedere l’esecuzione l'esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito degli interventi nell'ambito delle zone disponibili e ad disponibili. Dovrà indicare, nello stesso programmapiano, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Ove l’ulteriore consegna l'ulteriore rimessa intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori lavori, indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Impresa, dall'Impresa ed approvato dal Direttore dei lavori d’intesa Lavori d'intesa con il Responsabile del Procedimento, non si verificano spostamenti del termine utile contrattuale; in . In caso contrario la scadenza contrattuale stessa viene automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l’esecuzione l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dal ritardo verificatosi nella ulteriore consegnanell'ulteriore rimessa, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori. Nel caso di consegna parziale, decorsi sessanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma operativo dei qualora vengano ultimati tutti i lavori di cui al comma precedente eseguibili senza che si sia provvedutosiano rese disponibili le ulteriori aree necessarie alla realizzazione di tutte le opere, da parte dell’appaltante, si prowederà alla consegna delle zone non disponibili, l’appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette, applicandosi negozialmente, in tale caso, le norme di cui all’Artsospensione totale dei lavori nei modi previsti dall'art. 9 158 e dall' art. 159 del Regolamento recante il capitolato generale di cui al Decreto 19-4-2000approvato con D.P.R 05 ottobre 2010, n° 145, riferite all’importo netto contrattuale delle opere non eseguibili207. Ove nelle zone non consegnate rientrino opere a corpo, corpo il relativo importo, qualora non coincidente con le intere categorie indicate all’artall'art. 2 del presente C.S.Capitolato Speciale, va contabilizzato in detrazione a misura mediante l’applicazione, l'applicazione alle singole voci di lavoro e ed alle rispettive quantità non eseguibilieseguibili dei prezzi, dei prezzi di cui all’elenco all'elenco a base d’asta, d'asta al netto del ribasso contrattuale. Qualora l’istanza Allorché l'Appaltatore avanzi istanza di recesso dell’appaltatore e la stessa non venga accolta, questi avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, secondo quanto previsto dall'art. 157 del Regolamento approvato con D.P.R 05 ottobre 2010, n° 207. Il compenso compenso, di cui sopra sopra, verrà liquidato all’appaltatore all'Appaltatore in occasione del primo stato d’avanzamento d'avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residue. Nel caso in cui l’appaltatore, trascorsi i sessanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto con riferimento all’Art. 9 del Decreto 19-4-2000 n° 145 Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto dei LL. PP.. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’appaltatore dell'Affidatario procedere all’impianto all'impianto del cantiere nei termini termini, di cui al precedente punto a) ), paragrafo 58, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l’accessol'accesso, che il rispetto delle indicazioni contenute nel Programma programma Indicativo dei lavori nonché del fatto lavori. Inoltre, si dovrà tener conto che nella installazione nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà debba attenere, oltre che alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica 547/55norme, 164/56 e 303/56 e del decreto legislativo di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81/200881, richiamate ed esplicitate nel piano di "Appalto perlavori manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e tecnologici dei fabbricati e scuole comunali ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII ANNO 2013 Capitolato dJPalto Responsabile del Procedimento: Ing. Xxxxxxxxx sicurezza e di coordinamento, coordinamento in relazione alla specificità ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme alle prescrizioni del regolamento edilizio e di igiene e le ed alle altre norme disposizioni relative a ai servizi e ed agli spazi di uso pubblico del Comune di RomaRoma Capitale, nonché le norme alle leggi vigenti relative alla omologazioneall'omologazione, alla revisione annuale e ed ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera d'opera e delle attrezzature di cantiere. L’appaltatore L'Appaltatore è tenuto, quindi, appena consegnati i lavori ad iniziarli, proseguendoli poi iniziarti attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso lui redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato al precedente paragrafo 15 della lettera a) del presente articolo, decorrenti dalla data di consegna l'effettivo svolgimento dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafimedesimi.

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Consegne parziali. Nel caso di consegna parziale, prevista nel programma lavori indicativoindicativo dei lavori, l’appaltatore l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, esecutivo in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria definire l’ordine dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, e di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Ove l’ulteriore consegna intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori esecutivo redatto dall’Impresadall’Appaltatore, approvato dal Direttore dei lavori dalla D.L. d’intesa con il Responsabile del Procedimentol’Ente, non si verificano hanno spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo esecutivo suddetto, indipendentemente dal ritardo verificatosi nella ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavoriprogramma. Nel caso di consegna parziale, decorsi sessanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma operativo esecutivo dei lavori lavori, di cui al comma precedente precedente, senza che si sia provveduto, da parte dell’appaltante, provveduto alla consegna delle zone non disponibili, l’appaltatore l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette, applicandosi negozialmenteapplicandosi, in tale caso, le norme di cui all’Art. 9 del Regolamento recante negozialmente, il capitolato generale di cui al Decreto 19-4-2000, n° 145, riferite all’importo rimborso delle spese effettivamente sostenute e comunque non superiori all'1% dell’importo netto contrattuale delle opere non eseguibili. Ove nelle zone non consegnate rientrino opere a corpo, il relativo importo, qualora non coincidente con le intere categorie indicate all’art. 2 del presente C.S., va contabilizzato in detrazione a misura mediante l’applicazione, alle singole voci di lavoro e alle rispettive quantità non eseguibili, dei prezzi di cui all’elenco a base d’asta, al netto del ribasso contrattuale. Qualora l’istanza di recesso dell’appaltatore dell’Appaltatore non venga accolta, questi avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. Il compenso di cui sopra verrà liquidato all’appaltatore all’Appaltatore in occasione del primo stato d’avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residue. Nel caso in cui l’appaltatorel’Appaltatore, trascorsi i sessanta giorni di cui detto in precedenzasopra, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto con riferimento all’Artconvenuto. 9 del Decreto 19-4-2000 n° 145 Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto dei LL. PP.. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’appaltatore dell’Appaltatore procedere all’impianto del cantiere nei termini di cui al precedente punto a) paragrafo 5cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l’accessol’accesso all’area, che sia il rispetto delle indicazioni contenute nel Programma Indicativo programma indicativo dei lavori lavori, nonché del il fatto che nella installazione nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere, oltre che alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica 547/55, 164/56 e 303/56 e D.Lgs. n. 81 del decreto legislativo n. 81/200809.04.2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità ed alle caratteristiche localizzative, anche le alle norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Romaigiene, nonché le alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. L’appaltatore L’Appaltatore è tenuto, quindi, appena consegnati tenuto quindi ad iniziare i lavori ad iniziarlinon appena consegnati, proseguendoli poi attenendosi al nel rispetto del programma operativo di esecuzione da esso redatto esecutivo dallo stesso redatto, in modo da darli consegnarli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione l’esecuzione, indicato al precedente paragrafo 15 della lettera a) del nel presente articolo, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

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Consegne parziali. Nel caso di consegna parziale, prevista nel programma lavori indicativo, l’appaltatore l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori lavori, nell’ambito delle zone disponibili disponibili, e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Ove l’ulteriore consegna intervenga entro il termine di inizio d’inizio dei relativi lavori lavori, indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Impresadall'Impresa, approvato dal Direttore dei lavori Lavori, d’intesa con il Responsabile del Procedimento, non si verificano spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario contrario, la scadenza contrattuale viene è automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l’esecuzione dei lavori lavori, ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dal ritardo verificatosi nella ulteriore nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione d’esecuzione dei lavori. Nel caso di consegna parziale, decorsi sessanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma operativo dei qualora siano ultimati tutti i lavori di cui al comma precedente eseguibili, senza che si sia provvedutosiano rese disponibili le ulteriori aree necessarie alla realizzazione di tutte le opere, da parte dell’appaltante, si provvederà alla consegna delle zone non disponibili, l’appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette, applicandosi negozialmente, in tale caso, le norme di cui all’Art. 9 del Regolamento recante il capitolato generale di cui al Decreto 19-4-2000, n° 145, riferite all’importo netto contrattuale delle opere non eseguibilisospensione totale dei lavori. Ove nelle zone non consegnate rientrino opere a corpo, il relativo importo, qualora non coincidente con le intere categorie indicate all’art. all'articolo 2 del presente C.S.Capitolato Speciale, va contabilizzato in detrazione a misura misura, mediante l’applicazione, alle singole voci di lavoro e alle rispettive quantità non eseguibili, dei prezzi di cui all’elenco a base d’asta, al netto del ribasso contrattuale. Qualora l’istanza di recesso dell’appaltatore non venga accolta, questi avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. Il compenso di cui sopra verrà liquidato all’appaltatore in occasione del primo stato d’avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residue. Nel caso in cui l’appaltatore, trascorsi i sessanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto con riferimento all’Art. 9 del Decreto 19-4-2000 n° 145 Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto dei LL. PP.. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’appaltatore procedere all’impianto del cantiere nei termini di cui al precedente punto a) paragrafo 5, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l’accesso, che il rispetto delle indicazioni contenute nel Programma Indicativo dei lavori nonché del fatto che nella installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere, oltre che alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica 547/55, 164/56 e 303/56 e del decreto legislativo n. 81/2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Roma, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. L’appaltatore è tenuto, quindi, appena consegnati i lavori ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato al precedente paragrafo 15 della lettera a) del presente articolo, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

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Consegne parziali. Nel caso di consegna parziale, prevista nel programma lavori indicativo, l’appaltatore l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad a indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, e di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Ove l’ulteriore consegna intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Impresa, approvato dal Direttore dei lavori d’intesa con il Responsabile del Procedimento, non si verificano spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dal ritardo verificatosi nella ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori. Nel caso di consegna parziale, decorsi sessanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma operativo dei lavori lavori, di cui al comma precedente precedente, senza che si sia provveduto, da parte dell’appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’appaltatore l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette, applicandosi negozialmenteapplicandosi, in tale caso, le norme di cui all’Art. 9 del Regolamento recante negozialmente, il capitolato generale di cui al Decreto 19-4-2000, n° 145, riferite all’importo rimborso delle spese effettivamente sostenute e comunque non superiori all'1% dell’importo netto contrattuale delle opere non eseguibili. Ove nelle zone non consegnate rientrino opere a corpo, il relativo importo, qualora non coincidente con le intere categorie indicate all’art. 2 del presente C.S., va contabilizzato in detrazione a misura mediante l’applicazione, alle singole voci di lavoro e alle rispettive quantità non eseguibili, dei prezzi di cui all’elenco a base d’asta, al netto del ribasso contrattuale. Qualora l’istanza di recesso dell’appaltatore non venga accolta, questi avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. Il compenso di cui sopra verrà liquidato all’appaltatore all’Appaltatore in occasione del primo stato d’avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residue. Nel caso in cui l’appaltatorel’Appaltatore, trascorsi i sessanta giorni di cui detto in precedenzasopra, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto con riferimento all’Artconvenuto. 9 del Decreto 19-4-2000 n° 145 Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto dei LL. PP.. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’appaltatore dell’Appaltatore procedere all’impianto del cantiere nei termini di cui al precedente punto a) paragrafo 5, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l’accessol’accesso all’area, che sia il rispetto delle indicazioni contenute nel Programma Indicativo dei lavori lavori, nonché del il fatto che nella installazione nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere, oltre che alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica 547/55, 164/56 e 303/56 e del decreto legislativo n. 81/2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità ed alle caratteristiche localizzative, anche le alle norme del regolamento edilizio e di igiene e le alle altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di RomaRoma Capitale, nonché le alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. L’appaltatore L’Appaltatore è tenuto, quindi, appena consegnati i lavori lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al nel rispetto del programma operativo di esecuzione esecuzione, da esso redatto egli redatto, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione l’esecuzione, indicato al precedente paragrafo 15 della lettera punto a) del presente articolo, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

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Consegne parziali. Nel caso di consegna parziale, prevista nel programma lavori indicativoindicativo dei lavori, l’appaltatore l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, esecutivo in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria definire l’ordine dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, e di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Ove l’ulteriore consegna intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori esecutivo redatto dall’Impresadall’Appaltatore, approvato dal Direttore dei lavori dalla D.L. d’intesa con il Responsabile del Procedimentol’Ente, non si verificano hanno spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo esecutivo suddetto, indipendentemente dal ritardo verificatosi nella ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavoriprogramma. Nel caso di consegna parziale, decorsi sessanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma operativo esecutivo dei lavori lavori, di cui al comma precedente precedente, senza che si sia provveduto, da parte dell’appaltantedell’Ente, alla consegna delle zone non disponibili, l’appaltatore l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette, applicandosi negozialmenteapplicandosi, in tale caso, le norme di cui all’Art. 9 del Regolamento recante negozialmente, il capitolato generale di cui al Decreto 19-4-2000, n° 145, riferite all’importo rimborso delle spese effettivamente sostenute e comunque non superiori all'1% dell’importo netto contrattuale delle opere non eseguibili. Ove nelle zone non consegnate rientrino opere a corpo, il relativo importo, qualora non coincidente con le intere categorie indicate all’art. 2 del presente C.S., va contabilizzato in detrazione a misura mediante l’applicazione, alle singole voci di lavoro e alle rispettive quantità non eseguibili, dei prezzi di cui all’elenco a base d’asta, al netto del ribasso contrattuale. Qualora l’istanza di recesso dell’appaltatore dell’Appaltatore non venga accolta, questi avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. Il compenso di cui sopra verrà liquidato all’appaltatore all’Appaltatore in occasione del primo stato d’avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residue. Nel caso in cui l’appaltatorel’Appaltatore, trascorsi i sessanta giorni di cui detto in precedenzasopra, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto con riferimento all’Artconvenuto. 9 del Decreto 19-4-2000 n° 145 Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto dei LL. PP.. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’appaltatore dell’Appaltatore procedere all’impianto del cantiere nei termini di cui al precedente punto a) paragrafo 5cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l’accessol’accesso all’area, che sia il rispetto delle indicazioni contenute nel Programma Indicativo programma indicativo dei lavori lavori, nonché del il fatto che nella installazione nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere, oltre che alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica 547/55, 164/56 e 303/56 e D.lgs n. 81 del decreto legislativo n. 81/200809.04.2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità ed alle caratteristiche localizzative, anche le alle norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Romaigiene, nonché le alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. L’appaltatore L’Appaltatore è tenuto, quindi, appena consegnati tenuto quindi ad iniziare i lavori ad iniziarlinon appena consegnati, proseguendoli poi attenendosi al nel rispetto del programma operativo di esecuzione da esso redatto esecutivo dallo stesso redatto, in modo da darli consegnarli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione l’esecuzione, indicato al precedente paragrafo 15 della lettera a) del nel presente articolo, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

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Consegne parziali. Nel caso Qualora la natura e l'estensione delle opere non consentano la consegna totale dei lavori la consegna stessa potrà essere data anche parzialmente per singoli tratti. In tal caso, dopo la prima consegna parziale, si procederà per consegne successive, ed il termine per l'esecuzione dei lavori comincerà a decorrere dalla data del primo verbale di consegna parziale, prevista nel programma lavori indicativo, l’appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo senza che ciò costituisca valido motivo per la proroga dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili termini di ultimazione o per qualsivoglia pretesa o richiesta dell'Appaltatore. L'intervallo di tempo tra la prima consegna e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Ove l’ulteriore consegna intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Impresa, approvato dal Direttore dei lavori d’intesa con il Responsabile del Procedimentodefinitiva, non si verificano spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata del numero di potrà però superare giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dal ritardo verificatosi nella ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori. Nel caso di consegna parziale, decorsi sessanta giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma operativo dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte dell’appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette, applicandosi negozialmente, in tale caso, le norme di cui all’Art. 9 del Regolamento recante il capitolato generale di cui al Decreto 19-4-2000, n° 145, riferite all’importo netto contrattuale delle opere non eseguibili. Ove nelle zone non consegnate rientrino opere a corpo, il relativo importo, qualora non coincidente con le intere categorie indicate all’art. 2 del presente C.S., va contabilizzato in detrazione a misura mediante l’applicazione, alle singole voci di lavoro e alle rispettive quantità non eseguibili, dei prezzi di cui all’elenco a base d’asta, al netto del ribasso contrattuale. Qualora l’istanza di recesso dell’appaltatore non venga accolta, questi avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. Il compenso di cui sopra verrà liquidato all’appaltatore in occasione del primo stato d’avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residueconsecutivi. Nel caso in cui l’appaltatoresi superi il detto limite l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto, trascorsi i sessanta giorni senza che per ciò abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo. In carenza di cui detto in precedenzarichieste di recessione da parte dell'Appaltatore, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, quest'ultimo non avrà diritto ad alcun maggiore a compenso od indennizzo alcuno, qualunque sia il periodo di tempo intercorso fino alla consegna totale o alla consegna parziale successiva. Qualora le date delle consegne frazionate o di quella definitiva non consentano, per obiettivi motivi, non imputabili a fatto dell'Appaltatore, il rispetto del termine di ultimazione dei lavori contrattualmente fissato, l'Amministrazione si riserva di stabilire, a richiesta dello stesso, una adeguata protrazione del termine suddetto, senza che per detta protrazione l'Appaltatore possa pretendere compenso o indennizzo, per il ritardo nella indennizzo alcuno. Il tempo di esecuzione di ogni parte di opera oggetto di consegna parziale sarà fissato dalla Direzione Lavori al momento di tale consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto con riferimento all’Art. 9 del Decreto 19-4-2000 n° 145 Regolamento recante e non potrà comunque superare il Capitolato generale d’appalto dei LL. PP.. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’appaltatore procedere all’impianto del cantiere nei termini termine di cui al precedente punto a) paragrafo 5, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l’accesso, che il rispetto delle indicazioni contenute nel Programma Indicativo dei ultimazione lavori nonché del fatto che nella installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere, oltre che alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica 547/55, 164/56 e 303/56 e del decreto legislativo n. 81/2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Roma, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. L’appaltatore è tenuto, quindi, appena consegnati i lavori ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato al precedente paragrafo 15 della lettera a) del previsto dal presente articolo, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

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