Conservazione della classe di merito maturata – Xxxxx Xxxxxxx. In tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, sarà assegnata al contratto medesimo la stessa classe CU risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. Il Contraente che abbia venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato o cessato la circolazione del veicolo assicurato, ha diritto di chiedere alla Compagnia la conservazione della classe di merito maturata con il precedente contratto, a condizione che il proprietario del veicolo resti immutato e a condizione che la conservazione della classe di merito riguardi un veicolo della medesima tipologia. Potrà beneficiare della conservazione della classe di CU anche il Contraente che abbia subito il furto del veicolo, sempre che il proprietario resti immutato. Il diritto a conservare la classe di CU tra veicoli della stessa tipologia può essere fatto valere anche: • in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, così come per gli altri soggetti già cointestatari in caso di acquisto di un nuovo veicolo; • in caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, così come per il cedente già cointestatario in caso di acquisto di un nuovo veicolo; • sul veicolo invenduto, già consegnato in conto vendita, la cui classe CU sia stata già attribuita ad un nuovo veicolo di proprietà dello stesso soggetto; • sul veicolo oggetto furto e successivamente ritrovato, la cui classe CU sia stata già attribuita ad un nuovo veicolo di proprietà dello stesso soggetto. La documentazione da inviare per il riconoscimento della CU è descritta nell’Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile E Altri Danni Per Autovetture, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile E Altri Danni Per Furgoni, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli E Altre Garanzie
Conservazione della classe di merito maturata – Xxxxx Xxxxxxx. In tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, sarà assegnata al contratto medesimo la stessa classe CU risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. Il Contraente che abbia venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato o cessato la circolazione del veicolo assicurato, ha diritto di chiedere alla Compagnia la conservazione della classe di merito maturata con il precedente contratto, a condizione che il proprietario del veicolo resti immutato e a condizione che la conservazione della classe di merito riguardi un veicolo della medesima tipologia. Potrà beneficiare della conservazione della classe di CU anche il Contraente che abbia subito il furto del veicolo, sempre che il proprietario resti immutato. Il diritto a conservare la classe di CU tra veicoli della stessa tipologia può essere fatto valere anche: • in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, così come per gli altri soggetti già cointestatari in caso di acquisto di un nuovo veicolo; • in caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, così come per il cedente già cointestatario in caso di acquisto di un nuovo veicolo; • sul veicolo invenduto, già consegnato in conto vendita, la cui classe CU sia stata già attribuita ad un nuovo veicolo di proprietà dello stesso soggetto; • sul veicolo oggetto di furto e successivamente ritrovato, la cui classe CU sia stata già attribuita ad un nuovo veicolo di proprietà dello stesso soggetto. La documentazione da inviare per il riconoscimento della CU è descritta nell’Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli E Altre Garanzie
Conservazione della classe di merito maturata – Xxxxx Xxxxxxx. In tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulatiSecondo quanto previsto dalla Legge Bersani (n. 40 del 02 aprile 2007), purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, sarà assegnata al contratto medesimo la stessa classe CU risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. Il il Contraente che abbia venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato o cessato la circolazione del veicolo assicurato, ha diritto di chiedere alla Compagnia la conservazione della classe di merito maturata con il precedente contratto, a condizione che il proprietario del veicolo resti immutato e a condizione che la conservazione della classe di merito riguardi un veicolo della medesima tipologia. Potrà beneficiare della conservazione della classe di CU anche il Contraente che abbia subito il furto del veicolo, sempre che il proprietario resti immutato. Potrà inoltre beneficiare della conservazione della classe di CU il proprietario di un veicolo già assicurato, o un suo familiare stabilmente convivente, nel caso di acquisto di un ulteriore veicolo. Il diritto a conservare la classe di CU tra veicoli della stessa tipologia può essere fatto valere anche: • in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, così come per gli altri soggetti già cointestatari in caso di acquisto di un nuovo veicolo; • in caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, così come per il cedente già cointestatario in caso di acquisto di un nuovo veicolo; • sul veicolo invenduto, già consegnato in conto vendita, la cui classe CU sia stata già attribuita ad un nuovo veicolo di proprietà dello stesso soggetto; • sul veicolo oggetto furto e successivamente ritrovato, la cui classe CU sia stata già attribuita ad un nuovo veicolo di proprietà dello stesso soggetto. La documentazione da inviare per il riconoscimento della CU è descritta nell’Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile E Altri Danni Per Autovetture