Common use of Considerazioni finali Clause in Contracts

Considerazioni finali. Definire un quadro normativo connesso al fenomeno dell’innovazione appare quindi una sorta di ossimoro. Per definizione, infatti, l’innovazione è un fenomeno complesso che porta alla luce qualcosa di non ancora esistente, il cui manifestarsi genera una discontinuità temporale tra il prima (che questa novità esista) e il dopo. È solo quando un’innovazione compare che si inizia a fare i conti con essa: da quel momento le sue ricadute effettive e/o potenziali cominciano a essere individuate, e i suoi sviluppi scientifici e tecnici vengono sempre più esplorati e consolidati. Al contrario la norma mira a stabilire un accordo razionale e codificato (sulla base di aspetti come la qualità, l’economicità, la sicurezza...) che faciliti la relazione con il mondo di un qualcosa di già sufficientemente noto e diffuso, quindi tale da giustificare l’investimento di risorse (di tempo, se non altro) per raggiungere l’accordo stesso tra le diverse parti interessate. Solo dopo che un certo periodo di tempo è trascorso da quando una novità è apparsa, queste ultime cominciano ad avvertire l’esigenza di codificare il sistema di regole attraverso il quale ciò che oramai non è più innovazione entra stabilmente nella vita quotidiana. È nell’ordine stesso delle cose che un’innovazione possa costituire (se utile) oggetto di normazione solo quando essa non è più tale. Ciò sposta inevitabilmente l’attenzione sul processo: dato che l’innovazione per sua natura non è normabile, è possibile normare il processo attraverso cui governare l’innovazione? Per rispondere alla domanda, occorre riflettere sulla fenomenologia dell’innovazione. I significati attribuiti a questo fenomeno variano, e di molto, al variare delle prospettive e delle conoscenze dei soggetti che ne parlano. Così è frequente incrociare visioni di matrice economica, nelle quali l’innovazione in qualsiasi forma è qualcosa che consente di essere più competitivi sui mercati, o visioni di matrice tecnica, nelle quali l’innovazione è semplicemente il frutto dell’attività di ricerca e sviluppo, o più raramente approcci di stampo epistemologico, più olistici sul piano formale, ma non immediatamente declinabili sul piano pratico-applicativo.

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Samples: Accordo Airi CNR Per La Rri

Considerazioni finali. Definire Il contratto a tempo determinato sconta una naturale diffidenza legislativa e sociale rispetto al contratto a tempo indeterminato, forma comune del rapporto di lavoro. L’acausalità diffusa nei confini di una durata predeterminata di 36 mesi risulta notevolmente compressa dalla previsione del limite quantitativo, secondo il quale il numero complessivo dei contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro, non può eccedere la percentuale del venti per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Tale limite risulta eccessivamente ridotto rispetto alle esigenze aziendali e probabilmente antistorico rispetto all’andamento della crisi economica e alla disperata necessità di creare occupazione. L’esclusione dai limiti quantitativi per i contratti conclusi nella fase di avvio di nuove attività (con delega alla contrattazione collettiva di individuazione delle relative definizioni), per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi ed, infine, con lavoratori aventi una età superiore a 55 anni, risulta eccessivamente circoscritta e certamente non produttiva di positivi impulsi per la creazione di posti di lavoro. Infine, relativamente all’esercizio del diritto di precedenza, ai fini dell’utilizzo degli sgravi contributivi, è sufficiente mantenere l’obbligo a carico del datore di lavoro di inserire l’apposita informativa sul nominato diritto di precedenza all’interno del contatto individuale di lavoro, in modo da richiamare ulteriormente l’attenzione del lavoratore all’eventuale esercizio del diritto di precedenza stesso, escludendosi espressamente altri adempimenti ulteriori. Ciò, peraltro, realizzerebbe quel principio correttezza e buona fede cui deve essere improntata la condotta contrattuale. Il principio della buona fede oggettiva (inteso come reciproca lealtà di condotta), deve presiedere all’esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase (Cass., 5 marzo 2009, n. 5348; Cass. 11 giugno 2008, n. 15476). L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un quadro normativo connesso al fenomeno dell’innovazione appare quindi una sorta autonomo dovere giuridico, espressione di ossimoroun generale principio di solidarietà sociale (Cass. 15 febbraio 2007, n. 3462), che trova nella informativa contrattuale in merito all’esercizio del diritto di precedenza la sua naturale realizzazione. Per definizionei motivi su esposti, infatti, l’innovazione si ritiene che all'articolo 22 sia da aggiungere il 5° comma: " La manifestazione di volontà del lavoratore è un fenomeno complesso elemento costitutivo del diritto di precedenza all'assunzione. Fino a che porta alla luce qualcosa di il lavoratore non ancora esistentemanifesta la predetta volontà, il cui manifestarsi genera una discontinuità temporale tra il prima (che questa novità esista) e il dopodatore di lavoro è legittimato ad assumere altri lavoratori con le medesime mansioni." La bozza di decreto legislativo interviene in modo sostanziale nella modifica della disciplina della somministrazione. È solo quando un’innovazione compare che si inizia In particolare, vengono modificati i seguenti ambiti: - i limiti della somministrazione sia a fare i conti con essa: da quel momento le sue ricadute effettive e/o potenziali cominciano tempo determinato sia a essere individuate, e i suoi sviluppi scientifici e tecnici vengono sempre più esplorati e consolidati. Al contrario la norma mira a stabilire un accordo razionale e codificato (sulla base di aspetti come la qualità, l’economicità, la sicurezza...) che faciliti la relazione con il mondo di un qualcosa di già sufficientemente noto e diffuso, quindi tale da giustificare l’investimento di risorse (di tempo, se non altro) per raggiungere l’accordo stesso tra le diverse parti interessate. Solo dopo che un certo periodo di tempo è trascorso da quando una novità è apparsa, queste ultime cominciano ad avvertire l’esigenza di codificare il sistema di regole attraverso il quale ciò che oramai non è più innovazione entra stabilmente nella vita quotidiana. È nell’ordine stesso delle cose che un’innovazione possa costituire (se utile) oggetto di normazione solo quando essa non è più tale. Ciò sposta inevitabilmente l’attenzione sul processo: dato che l’innovazione per sua natura non è normabile, è possibile normare il processo attraverso cui governare l’innovazione? Per rispondere alla domanda, occorre riflettere sulla fenomenologia dell’innovazione. I significati attribuiti a questo fenomeno variano, e di molto, al variare delle prospettive e delle conoscenze dei soggetti che ne parlano. Così è frequente incrociare visioni di matrice economica, nelle quali l’innovazione in qualsiasi forma è qualcosa che consente di essere più competitivi sui mercati, o visioni di matrice tecnica, nelle quali l’innovazione è semplicemente il frutto dell’attività di ricerca e sviluppo, o più raramente approcci di stampo epistemologico, più olistici sul piano formale, ma non immediatamente declinabili sul piano pratico-applicativo.indeterminato - l’apparato sanzionatorio nell’ipotesi della somministrazione illegittima

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Samples: Schema Di Decreto Legislativo

Considerazioni finali. Definire un quadro normativo connesso al fenomeno dell’innovazione appare quindi una sorta L’enfasi posta nel problema relazionale può essere utile sia per l’orientamento delle politiche scientifiche e tecnologiche sia per affrontare lo studio dei processi APPENDICE di ossimoroinnovazione. Per definizione, infatti, l’innovazione è un fenomeno complesso che porta alla luce qualcosa di non ancora esistenteLa costruzione sociale della conoscenza e la sua trasformazione in competenze professionali trova nel Trasferimento Tecnologico il motore dell’innovazione, il cui manifestarsi genera una discontinuità temporale tra il prima (ingranaggio può funzionare completamente in presenza della perfetta sintonia dei suoi elementi: la generazione di un’impresa innovativa wuwswo .paierri.sitonale per Xxxxxxxx Xxxxxxx - UNIONCAMERE GiuseRpipceerScaaelodnInianPoviaazzizoaneSRaellsupsotniosa2b1ile00in1I8ta7liRa >om7a7 REPORT RICERCA ED INNOVAZIONE RESPONSABILE IN ITALIA può avvenire se contemporaneamente si concretizzano fattibilità tecnico-scientifica e fattibilità economico-finanziaria. Al precedente modello lineare, basato sullo schema “ricerca–sviluppo–introduzione dell’innovazione”, oggi se ne associa un secondo che agisce nella direzione opposta, partendo dai problemi dell’Impresa e della Società e cercando soluzioni nella Scienza. L’operare congiunto dei due processi comporta che conoscenze e tecnologie si manifestino al di fuori degli uffici di trasferimento tecnologico e, al tempo stesso, consente che i problemi dall’esterno vengano riportati all’interno dell’Istituzione. Si garantisce in tal modo un processo interattivo in cui i punti di origine, ricerca e impresa, si xxxxxxxxxx reciprocamente. Riteniamo che questa novità esista) “capitalizzazione della conoscenza” costituisca il cuore della nuova missione dell’Università, fatto che la lega in modo più stretto agli utilizzatori della Conoscenza e il dopola porta a costituirsi come un attore economico a pieno titolo. È solo quando un’innovazione compare che si inizia a fare i conti con essa: da quel momento le sue ricadute effettive e/o potenziali cominciano a essere individuate, e i suoi sviluppi scientifici e tecnici vengono sempre più esplorati e consolidati. Al contrario la norma mira a stabilire Per creare un accordo razionale e codificato (sulla base di aspetti come la qualità, l’economicità, la sicurezza...) che faciliti la relazione con il mondo di un qualcosa di già sufficientemente noto e diffuso, quindi tale da giustificare l’investimento di risorse (di tempo, se non altro) per raggiungere l’accordo stesso tra le diverse parti interessate. Solo dopo che un certo periodo di tempo è trascorso da quando una novità è apparsa, queste ultime cominciano ad avvertire l’esigenza di codificare il sistema di regole interazioni e renderlo efficace, sarà necessario non solo intervenire attraverso il quale ciò che oramai non è più innovazione entra stabilmente nella vita quotidiana. È nell’ordine stesso delle cose che un’innovazione possa costituire (se utile) oggetto di normazione solo quando essa non è più tale. Ciò sposta inevitabilmente l’attenzione sul processo: dato che l’innovazione per sua natura non è normabile, è possibile normare il processo attraverso cui governare l’innovazione? Per rispondere alla domanda, occorre riflettere sulla fenomenologia dell’innovazione. I significati attribuiti a questo fenomeno variano, adatti e di molto, al variare delle prospettive e delle conoscenze dei soggetti che ne parlano. Così è frequente incrociare visioni di matrice economica, nelle quali l’innovazione in qualsiasi forma è qualcosa che consente di essere più competitivi sui mercati, o visioni di matrice tecnica, nelle quali l’innovazione è semplicemente il frutto dell’attività di ricerca e sviluppo, o più raramente approcci di stampo epistemologico, più olistici sul piano formalespecifici strumenti finanziari, ma non immediatamente declinabili sul piano pratico-applicativoattivare opportuni meccanismi di valorizzazione del Capitale Umano.

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Samples: Accordo Airi CNR Per La Rri

Considerazioni finali. Definire Alla luce del recente arresto giurisprudenziale, l’ultimo interrogativo rimasto parrebbe essere se un’opzione put a prezzo fisso contenuta in un quadro normativo connesso accordo parasociale, finalizzato al fenomeno dell’innovazione appare quindi una sorta finanziamento di ossimoroun’impresa, possa essere considerato un buon motivo per bypassare il divieto di patto leonino, o se quest’ultimo debba mantenere la propria autorevole funzione vincolante in qualsiasi fattispecie societaria. Per definizioneAl momento, infatticome riportato nel capitolo precedente, l’innovazione è un fenomeno complesso che porta alla luce qualcosa la visione della Corte di non ancora esistenteCassazione accetta questa tipologia di operazione come finanziamento partecipativo lecito, il cui manifestarsi genera una discontinuità temporale tra il prima (che questa novità esista) e il dopopurché attenga a determinate condizioni. È solo quando un’innovazione compare Al netto del fatto che si inizia a fare i conti con essa: da quel momento le sue ricadute effettive e/possa essere d’accordo, o potenziali cominciano a essere individuate, e i suoi sviluppi scientifici e tecnici vengono sempre più esplorati e consolidati. Al contrario la norma mira a stabilire un accordo razionale e codificato (sulla base di aspetti come la qualità, l’economicitàno, la sicurezza...) posizione assunta dai Giudici di legittimità comprende una decisione fondata e coerente con l’andamento dell’economia odierna, nonché con le concrete necessità aziendali. A tal proposito, appare chiara la volontà della Suprema Corte di attribuire un ruolo prevalente alle argomentazioni e alla natura delle previsioni contenute negli accordi parasociali, discostandosi dalla pronuncia del 1994, in cui l’elemento fondamentale per il giudizio di legittimità risultava essere la meritevolezza, requisito soggetto ad una valutazione assolutamente discrezionale dei giudici di merito.41 Riconoscere una funzione non necessariamente determinante a quest’ultima può, indubbiamente, provocare un effetto di maggiore certezza per gli operatori del mercato e, dunque, costituire un incentivo al ricorso di metodi alternativi al credito bancario. La coerenza del riferimento è osservabile se questo viene posto in relazione ad altri numerosi spunti legislativi recenti, volti a contribuire a rendere tipici taluni innovativi strumenti finalizzati alla raccolta di capitale per la crescita dell’impresa.42 L’analisi valutativa mirata a ricercare un fattore causale degli orientamenti offerti dai Giudici di diritto non può che faciliti la relazione con il mondo di un qualcosa di già sufficientemente noto e diffuso, quindi tale da giustificare l’investimento di risorse (di tempo, se non altro) per raggiungere l’accordo stesso tra le diverse parti interessate. Solo dopo che un certo periodo di tempo è trascorso da quando produrre come risultato una novità è apparsa, queste ultime cominciano ad avvertire l’esigenza di codificare il sistema di regole attraverso il quale ciò che oramai non è più innovazione entra stabilmente nella vita quotidiana. È nell’ordine stesso risposta ai bisogni commerciali maggioritari delle cose che un’innovazione possa costituire (se utile) oggetto di normazione solo quando essa non è più tale. Ciò sposta inevitabilmente l’attenzione sul processo: dato che l’innovazione per sua natura non è normabile, è possibile normare il processo attraverso cui governare l’innovazione? Per rispondere alla domanda, occorre riflettere sulla fenomenologia dell’innovazione. I significati attribuiti a questo fenomeno variano, e di molto, al variare delle prospettive e delle conoscenze dei soggetti che ne parlano. Così è frequente incrociare visioni di matrice economica, nelle quali l’innovazione in qualsiasi forma è qualcosa che consente di essere più competitivi sui mercati, o visioni di matrice tecnica, nelle quali l’innovazione è semplicemente il frutto dell’attività di ricerca e sviluppo, o più raramente approcci di stampo epistemologico, più olistici sul piano formale, ma non immediatamente declinabili sul piano pratico-applicativoimprese.

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Samples: Parasocial Agreement

Considerazioni finali. Definire un quadro normativo connesso al fenomeno dell’innovazione appare nel medio – lungo termine, quindi una sorta maggiore resilienza; riduzione del rischio, Quest’ultima categoria è particolarmente rilevante quando si consideri il contesto relazionale in cui si svolgono le attività di ossimoroimpresa e l’importanza crescente che in tale contesto ha assunto APPENDICE il fattore reputazionale. Per definizioneRispondere alle aspettative degli stakeholder può agevolare il raggiungimento degli obiettivi di business, infattimentre deluderle può comportare opposizione o addirittura boicottaggio di mercato; wuwswo .paierri.sitonale per Xxxxxxxx Xxxxxxx - UNIONCAMERE GiuseRpipceerScaaelodnIinanPoviaazzizoaneSRaellsupsotinosa2b1ile00in1I8ta7liRa o>m4a1 REPORT RICERCA ED INNOVAZIONE RESPONSABILE IN ITALIA anticipazione di possibili inasprimenti normativi e regolatori, l’innovazione è un fenomeno complesso L’emergere con la ricerca di rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente inattesi o la pressione dell’opinione pubblica su certe tematiche può portare all’introduzione di leggi e norme che porta alla luce qualcosa possono mettere fuori mercato certi prodotti; incremento del capitale reputazionale, attraverso l’integrità nella gestione dell’impresa (rispetto di non ancora esistentevalori etici, il cui manifestarsi genera una discontinuità temporale tra il prima (che questa novità esista) e il dopo. È solo quando un’innovazione compare che si inizia a fare i conti con essa: da quel momento le sue ricadute effettive e/o potenziali cominciano a essere individuate, e i suoi sviluppi scientifici e tecnici vengono sempre più esplorati e consolidati. Al contrario la norma mira a stabilire un accordo razionale e codificato (sulla base di aspetti come la qualità, l’economicità, la sicurezza...contrasto alla corruzione) che faciliti anche svolge una funzione sia di mitigazione del rischio sia di qualificazione positiva verso clienti, dipendenti, investitori. Come già evidenziato al paragrafo 1.3, molte imprese italiane si relazionano con i propri dipendenti e con la relazione comunità locale con un’attenzione che va molto al di là degli obblighi di legge e di contratto, contribuendo a rafforzare il mondo tessuto sociale. Alcune grandi imprese italiane sono riconosciute a livello internazionale per le loro performances di un qualcosa sostenibilità. E sono già numerose le imprese italiane, che grazie all’innovazione di già sufficientemente noto processo e diffusodi prodotto, quindi tale da giustificare l’investimento possono vantare posizioni di risorse (di tempoleadership nell’ambito della Green Economy. Rispetto alle sfide della sostenibilità complessiva, se non altro) per raggiungere l’accordo stesso tra le diverse parti interessate. Solo dopo che un certo periodo di tempo è trascorso da quando una novità è apparsa, queste ultime cominciano ad avvertire l’esigenza di codificare il sistema industriale italiano può dunque far leva su un patrimonio già esistente e diventa pertanto fondamentale supportarlo adeguatamente lungo questo percorso in una corretta ottica di regole attraverso il quale ciò che oramai non è più innovazione entra stabilmente nella vita quotidiana. È nell’ordine stesso delle cose che un’innovazione possa costituire (se utile) oggetto di normazione solo quando essa non è più tale. Ciò sposta inevitabilmente l’attenzione sul processo: dato che l’innovazione per sua natura non è normabile, è possibile normare il processo attraverso cui governare l’innovazione? Per rispondere alla domanda, occorre riflettere sulla fenomenologia dell’innovazione. I significati attribuiti a questo fenomeno variano, e di molto, al variare delle prospettive e delle conoscenze dei soggetti che ne parlano. Così è frequente incrociare visioni di matrice economica, nelle quali l’innovazione in qualsiasi forma è qualcosa che consente di essere più competitivi sui mercati, o visioni di matrice tecnica, nelle quali l’innovazione è semplicemente il frutto dell’attività di ricerca e sviluppo, o più raramente approcci di stampo epistemologico, più olistici sul piano formale, ma non immediatamente declinabili sul piano pratico-applicativovalorizzazione internazionale.

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Samples: Accordo Airi CNR Per La Rri