Common use of Consiglio di Amministrazione Clause in Contracts

Consiglio di Amministrazione. 17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri e quindi composto da tre o cinque componenti secondo quanto stabilito dall’Assemblea. 17.2 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare una lista i soci che al momento del deposito della lista stessa, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino complessivamente almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. I soggetti pubblici o privati che controllano il socio presentatore della lista e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste, intendendosi per controllate le società di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile . 17.3 Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione, unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti eventualmente richiesti per la carica di consigliere comunale. 17.4 Ogni socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute e dall’avere o meno presentato o concorso a presentare una lista, può votare per una sola lista. 17.5 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Sono fatte salve le limitazioni di cui alla legge n. 296/2006 ed eventuali s.m.i.. 17.6 Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente - tra i consiglieri eletti nella lista presentata dai soci titolari di azioni di categoria A - e il Vice Presidente, se questi non sono nominati dall’Assemblea. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo. 17.7 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso determinato dall’Assemblea, in conformità alla legge n. 296/2006 ed eventuali s.m.i..

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Samples: Capitolato d'Oneri

Consiglio di Amministrazione. 17.1 18.1. La Società società è amministrata da un Consiglio consiglio di Amministrazione amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a otto e quindi composto non superiore a dodici, escluso da tre o cinque componenti tale numero l’amministratore non avente diritto di voto nominato secondo quanto stabilito dall’Assembleadisposto all’art. 5.1ter, lettera d). L’assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione del consiglio, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti. 17.2 18.2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell’art. 2383 del C.C.. 18.3. In qualsiasi caso di cessazione dall’incarico dell’amministratore nominato ai sensi dell’art. 5.1ter, lettera d), il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle attività produttive, con le modalità di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 1994, n. 474, provvede a nominare il relativo sostituto. 18.4. Gli amministratori, fatti salvi i poteri di nomina di cui al precedente comma, vengono nominati dall'Assemblea dall’assemblea sulla base di liste presentate dai soci dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero numerati in ordine progressivo. Hanno diritto Qualora il consiglio di presentare amministrazione uscente presenti una lista i soci che al momento del deposito propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’assemblea in prima convocazione e pubblicata dalla società almeno ventuno giorni prima della lista stessadata dell’assemblea, da soli o insieme ad altri socisempre in prima convocazione, rappresentino complessivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’assemblea in prima convocazione e pubblicate dalla Società almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assembleaventuno giorni prima della data dell’assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ogni socio azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. I soggetti pubblici o privati che controllano il socio presentatore della lista e quelle sottoposte ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a comune controllo non possono pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare né concorrere le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l’1% delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria ovvero la misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione di altre delle liste, intendendosi per controllate le società di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile . 17.3 Le liste presentate dai soci gli azionisti devono essere depositate depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società almeno quindici giorni prima Società, l’apposita certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate. Almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di quello fissato indipendenza così come stabiliti per l’Assemblea i sindaci a norma di legge. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati che sono in prima convocazionepossesso dei citati requisiti di indipendenza. Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente. Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, unitamente alle dovranno depositarsi altresì le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, incluso il possesso dei requisiti di indipendenza come richiesti per dal presente statuto. Gli Amministratori nominati devono comunicare senza indugio alla Società l’eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la carica sopravvenienza di consigliere comunale. 17.4 cause di ineleggibilità o incompatibilità. Ogni socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute e dall’avere o meno presentato o concorso a presentare una lista, può avente diritto al voto potrà votare per una sola lista. Alla elezione degli amministratori si procederà come segue: a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità inferiore; b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un’unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell’ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell’intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. 17.5 Gli c) qualora, a seguito dell’applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori durano indipendenti statutariamente prescritto, il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato nelle varie liste verrà calcolato secondo il sistema indicato nella lettera b); risulteranno eletti i candidati, non ancora tratti dalle liste ai sensi delle lettere a) e b), che siano in carica possesso dei requisiti di indipendenza e che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nel numero necessario ad assicurare l’osservanza della disposizione statutaria. Essi subentrano agli amministratori non indipendenti cui sono stati assegnati i quozienti più bassi. In assenza di un numero di candidati tale da consentire il rispetto del numero minimo di due amministratori indipendenti, l’Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, la sostituzione dei candidati privi dei requisiti di indipendenza che hanno ottenuto il quoziente più basso. 18.5. Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l’assemblea delibera con le maggioranze di legge. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell’art. 2386 del C.C., fatti salvi i poteri di nomina di cui all’art. 5.1ter, lettera d). Per la sostituzione degli amministratori cessati, l’assemblea delibera con le maggioranze di legge nominando i sostituti nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, qualora residuino in tale lista candidati non eletti in precedenza. Il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, nominando i sostituti, in base ai medesimi criteri di cui al periodo precedente nella prima riunione utile successiva alla notizia dell’intervenuta cessazione. 18.6. Ogni qualvolta un periodo non superiore a tre esercizi terzo dei componenti il consiglio di amministrazione, escluso dal computo il membro nominato secondo il disposto dell’art. 5.1ter, lettera d), venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende decaduto l’intero consiglio, e scadono alla data dell’Assemblea dovrà essere convocata l’assemblea per l’approvazione la nomina dei nuovi amministratori con la procedura di cui al presente art. 18, ivi incluso quanto disposto all’art. 5.1ter, lettera d). 18.7. L’assemblea, anche nel corso del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro caricamandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma dell’art. 18, provvedendo alle relative nomine secondo quanto disposto dal presente art. 18. Gli Amministratori sono rieleggibiliamministratori così eletti scadranno con quelli in carica. 19.1. Sono fatte salve le limitazioni di cui alla legge n. 296/2006 ed eventuali s.m.i.. 17.6 Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi componenti il Presidente - tra i consiglieri eletti nella lista presentata dai soci titolari di azioni di categoria A - e il Vice Presidentemembri un presidente; può eleggere un vice presidente, se questi non sono nominati dall’Assemblea. Il Vice Presidente che sostituisce il Presidente presidente nei casi di assenza o impedimento impedimento, con esclusione in entrambi i casi, dell’amministratore senza diritto di quest’ultimovoto nominato ai sensi dell’art. 5.1 ter lettera d) dello statuto. 17.7 Ai membri del 19.2. Il consiglio nomina un segretario, anche estraneo alla società. 20.1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il presidente, o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale. 20.2. Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. 20.3. E’ ammessa la possibilità che le riunioni di Consiglio di Amministrazione spetta si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti, il rimborso Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure trovasi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. 21.1. Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età, avente diritto di voto. 22.1. Per la validità delle spese sostenute riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, escluso dal computo l’amministratore senza diritto di voto nominato ai sensi dell’art. 5.1 ter, lettera d). 22.2. Salvo quanto disposto dall’art. 22.3 che segue le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti escluso dal computo l’amministratore senza diritto di voto nominato ai sensi dell’art. 5.1 ter, lettera d); in caso di parità prevale il voto di chi presiede. 22.3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, le deliberazioni concernenti gli argomenti strategici di seguito elencati sono validamente assunte con il voto favorevole dei sette/decimi degli amministratori in carica escluso dal computo l’amministratore senza diritto di voto nominato ai sensi dell’art. 5.1 ter, lettera d), restando inteso che qualora il predetto quoziente desse un risultato decimale l’arrotondamento avverrà al numero intero inferiore: (i) proposta di liquidazione volontaria della Società; (ii) approvazione di progetti di fusione ovvero di scissione della Società; (iii) proposta di modifica di qualsiasi clausola dello statuto o di adozione di un nuovo statuto; (iv) cessione, conferimento, affitto, usufrutto ed ogni altro atto di disposizione anche nell’ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli dell’azienda ovvero di quei rami di essa che ineriscano ad attività relative alla difesa; (v) cessione, conferimento, licenza ed ogni altro atto di disposizione anche nell’ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli di tecnologie, processi produttivi, know-how, brevetti, progetti industriali ed ogni altra opera dell’ingegno comunque inerenti ad attività relative alla difesa; (vi) trasferimento al di fuori dell’Italia dell’attività di ricerca e sviluppo inerente ad attività relative alla difesa; (vii) cessione, conferimento, usufrutto, costituzione in pegno ed ogni altro atto di disposizione anche nell’ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli delle partecipazioni detenute in società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell’art. 2359 c.c.) che svolgano attività inerenti alla difesa; (viii) comunicato dell’emittente relativo ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio ai sensi dell’art. 39 della Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999; (ix) voto da esprimere nelle assemblee delle società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell’art. 2359 c.c.) che svolgano attività inerenti alla difesa per ragione le materie di cui al presente articolo. Le attribuzioni del loro ufficio nonché un compenso determinato dall’Assembleaconsiglio di amministrazione inerenti alle materie sopra elencate non sono delegabili ai sensi dell’art. 25 dello Statuto né ai sensi dell’art. 2381 c.c.. 22.4. L’esclusione dal computo dell’amministratore senza diritto di voto ai fini delle maggioranze di cui ai precedenti punti 22.1, 22.2 e 22.3 troverà applicazione solo alla cessazione dalla carica di tutti e tre gli amministratori nominati, in forza dei poteri speciali, dal Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministro delle attività produttive con decreto in data 16 maggio 2003. Fino a tale momento ciascuno degli amministratori così nominati avrà gli stessi diritti ed obblighi degli amministratori nominati dall’assemblea. 23.1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario. 23.2. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal segretario. 24.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all’assemblea degli azionisti. Al Consiglio di Amministrazione è altresì attribuita la competenza a deliberare circa: a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; b) l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie; c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; d) l’adeguamento dello statuto a disposizioni normative; e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Art. 24 24.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all’assemblea degli azionisti. Al Consiglio di Amministrazione è altresì attribuita la competenza a deliberare circa: a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; b) l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie; c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; d) l’adeguamento dello statuto a disposizioni normative; e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. 24.2. Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale - sull’attività svolta, Il consiglio di amministrazione, in conformità alla a quanto previsto dalle norme di legge n. 296/2006 ed eventuali s.m.i..e regolamentari di tempo in tempo vigenti, adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate di cui all’art. 2391bis del codice civile. Le procedure possono prevedere (i) l’approvazione da parte del consiglio di amministrazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nonostante l’avviso contrario o l’avviso con rilievi del Comitato per le operazioni con parti correlate, purché il compimento di esse sia autorizzato dall’assemblea; (ii) l’inapplicabilità delle medesime procedure con riguardo alle operazioni urgenti nel caso che le stesse non rientrino nella competenza dell’assemblea o non debbano essere da questa autorizzate.

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Samples: Statuto Sociale

Consiglio di Amministrazione. 17.1 La Società 12.1. L’amministrazione della Fondazione è amministrata da affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari tre o cinque membri. 12.2. Il fondatore nomina due componenti, fra cui il Presidente, se il Consiglio di membri e quindi Amministrazione è composto da tre o membri; nomina tre componenti, fra cui il Presidente, se è composto da cinque membri. I restanti componenti secondo quanto stabilito dall’Assembleasono nominati dal Collegio Generale. 17.2 12.3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio stesso nella prima seduta utile. 12.4. Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare una lista i soci che al momento del deposito della lista stessa, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino complessivamente almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. I soggetti pubblici o privati che controllano il socio presentatore della lista hanno uguali diritti e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste, intendendosi per controllate le società di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile doveri. 17.3 Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima 12.5. L’incarico di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione, unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti eventualmente richiesti per la carica di consigliere comunaleamministratore è gratuito ed onorifico. 17.4 Ogni socio, indipendentemente dal numero 12.6. Gli amministratori possono essere revocati per giusta causa da parte di azioni possedute e dall’avere o meno presentato o concorso a presentare una lista, può votare per una sola listachi ha provveduto alla nomina degli stessi. 17.5 12.7. Gli Amministratori amministratori decadono dalla carica in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza dell’amministratore è accertata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione che ne promuove la sostituzione. 12.8. Le dimissioni degli amministratori sono valide solo se comunicate in forma scritta. La comunicazione è effettuata al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio dei revisori. Le dimissioni hanno effetto 12.9. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata fissata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo al terzo esercizio del loro mandato, e possono essere rinominati. 12.10. Se, nel corso del mandato, vengono a mancare uno o più amministratori, è tempestivamente avviato il procedimento per la nomina dei sostituti. Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Sono fatte salve le limitazioni di cui alla legge n. 296/2006 ed eventuali s.m.i.. 17.6 Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente - tra i consiglieri eletti nella lista presentata dai soci titolari di azioni di categoria A - e il Vice Presidente, se questi non sono nominati dall’Assemblea. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimonomina. 17.7 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso determinato dall’Assemblea, in conformità alla legge n. 296/2006 ed eventuali s.m.i..

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Samples: Statute

Consiglio di Amministrazione. 17.1 18.1. La Società società è amministrata da un Consiglio consiglio di Amministrazione amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a otto e quindi composto non superiore a dodici, escluso da tre o cinque componenti tale numero l’amministratore non avente diritto di voto nominato secondo quanto stabilito dall’Assembleadisposto all’art. 5.1ter, lettera d). L’assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione del consiglio, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti. 17.2 18.2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell’art. 2383 del C.C.. 18.3. In qualsiasi caso di cessazione dall’incarico dell’amministratore nominato ai sensi dell’art. 5.1ter, lettera d), il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle attività produttive, con le modalità di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 1994, n. 474, provvede a nominare il relativo sostituto. 18.4. Gli amministratori, fatti salvi i poteri di nomina di cui al precedente comma, vengono nominati dall'Assemblea dall’assemblea sulla base di liste presentate dai soci dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero numerati in ordine progressivo. Hanno diritto Qualora il consiglio di presentare amministrazione uscente presenti una lista i soci che al momento del deposito propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’assemblea in prima convocazione e pubblicata dalla società almeno ventuno giorni prima della lista stessadata dell’assemblea, da soli o insieme ad altri socisempre in prima convocazione, rappresentino complessivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’assemblea in prima convocazione e pubblicate dalla Società almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assembleaventuno giorni prima della data dell’assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ogni socio azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. I soggetti pubblici o privati che controllano il socio presentatore della lista e quelle sottoposte ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a comune controllo non possono pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare né concorrere le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l’1% delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria ovvero la misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione di altre delle liste, intendendosi per controllate le società di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile . 17.3 Le liste presentate dai soci gli azionisti devono essere depositate depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società almeno quindici giorni prima Società, l’apposita certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate. Almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di quello fissato indipendenza così come stabiliti per l’Assemblea i sindaci a norma di legge. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati che sono in prima convocazionepossesso dei citati requisiti di indipendenza. Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, unitamente alle secondo quanto previsto nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, in modo da consentire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno depositarsi altresì le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, incluso il possesso dei requisiti di indipendenza come richiesti per dal presente statuto. Gli Amministratori nominati devono comunicare senza indugio alla Società l’eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la carica sopravvenienza di consigliere comunale. 17.4 cause di ineleggibilità o incompatibilità. Ogni socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute e dall’avere o meno presentato o concorso a presentare una lista, può avente diritto al voto potrà votare per una sola lista. Alla elezione degli amministratori si procederà come segue: a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità inferiore; b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un’unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell’ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell’intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. 17.5 Gli c) qualora, a seguito dell’applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori durano indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d’ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in carica per un periodo possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall’ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l’ordine nel quale sono indicati). Se in tale lista non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Sono fatte salve le limitazioni risultano altri candidati, la sostituzione di cui alla sopra viene effettuata dall’assemblea con le maggioranze di legge n. 296/2006 ed eventuali s.m.i.. 17.6 Il Consiglio secondo quanto previsto al successivo art. 18.5. Nel caso in cui candidati di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il Presidente - tra i consiglieri eletti nella candidato della lista presentata dai soci titolari dalla quale è tratto il maggior numero di azioni di categoria A - e il Vice Presidente, se questi non sono nominati dall’Assemblea. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo. 17.7 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso determinato dall’AssembleaAmministratori ovvero, in conformità alla legge n. 296/2006 ed eventuali s.m.i..subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell’Assemblea in un’apposita votazione;

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Samples: Statuto Sociale