COMUNE DI CORATO
COMUNE DI CORATO
CAPITOLATO D’ONERI
RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ MISTA DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI
“S. I. x T. – SERVIZI INNOVATIVI PER IL TERRITORIO S.P.A”
INDICE | ||||
Art. 1 | Oggetto | pag. | 3 | |
Art. 2 | Servizi affidati alla Società | pag. | 3 | |
Art. 3 | Scelta del socio privato | pag. | 4 | |
Art. 4 Durata dell’affidamento dei servizi alla Società | pag. | 4 | ||
Art. 5 Carattere pubblico dei servizi | pag. | 4 | ||
Art. 6 Corrispettivo del servizio | pag. | 4 | ||
Art. 7 Modalità di versamento | pag. | 5 |
Art. 8 Indennità di mora e penale pag. 6
Art. 9 Uffici pag. 6
Art. 10 Informazione all’utenza pag. 7
Art. 11 Organizzazione dell’ufficio – Personale pag. 8
Art. 12 Trattamento dei dati personali pag. 8
Art. 13 Documentazione contabile e modalità operative pag. 9
Art. 14 Garanzia di esecuzione pag. 11
Art. 15 Obblighi della Società pag. 11
Art. 16 Obblighi del Comune pag. 13
Art. 17 Servizi analoghi e complementari pag. 14
Art. 18 Attività di vigilanza e controllo pag. 14
Art. 19 Cause di risoluzione pag. 15
Art. 20 Controversie pag. 16
Art. 21 Norme generali pag. 16
Articolo 1 Oggetto
Il presente capitolato è volto a disciplinare lo svolgimento del servizio di gestione delle entrate comunali, tributarie, extratributarie e patrimoniali, affidate in esclusiva alla Società contraente.
Articolo 2
Servizi affidati alla Società
Il comune di Corato affida in esclusiva alla Società Mista lo svolgimento dei seguenti servizi:
• gestione, liquidazione, accertamento, riscossione, ordinaria e coattiva, dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
• gestione, liquidazione, accertamento, riscossione, ordinaria e coattiva, della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;
• gestione, liquidazione, accertamento, riscossione, ordinaria e coattiva, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità;
• gestione, liquidazione, accertamento, riscossione, ordinaria e coattiva, della Tassa Occupazione Suolo Pubblico;
• gestione, liquidazione, accertamento, riscossione, ordinaria e coattiva, dei diritti sulle pubbliche Affissioni, nonché gestione delle attività di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo degli impianti pubblicitari comunali secondo il Piano Comunale Generale degli Impianti;
• gestione e riscossione delle sanzioni amministrative non tributarie (codice della strada, attuazione di regolamenti comunali, etc.);
• gestione e riscossione delle entrate extratributarie (proventi da illuminazione votiva, proventi da servizi cimiteriali, proventi dei servizi di mensa, proventi trasporto scolastico) e patrimoniali (fitti reali, canoni e concessioni);
• gestione del contenzioso tributario in ogni stato e grado del giudizio;
• attività di rilevazione e censimento di tutte le unità immobiliari e delle aree fabbricabili nonché dei fabbricati rurali che insistono sul territorio Comunale;
• attività di rilevazione e censimento di tutte le utenze e di tutti i soggetti d’imposta che insistono sul territorio comunale e che sono soggetti al pagamento delle entrate comunali sopra descritte.
Articolo 3 Scelta del socio privato
Il socio privato della costituenda Società per la gestione delle entrate verrà scelto attraverso l’espletamento di una gara con procedura ad evidenza pubblica, secondo l’art. 23-bis del D. L. 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall’art. 15 del D. L. 25 settembre 2009 n. 135. L’aggiudicazione avverrà col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, valutata secondo i criteri di cui all’art. 7 del Disciplinare di Gara.
Articolo 4
Durata dell’affidamento dei servizi
L’affidamento dei servizi alla costituenda Società dura sino al 31.12.2030.
Articolo 5 Carattere pubblico dei servizi
Tutti i servizi oggetto dell’affidamento sono, ad ogni effetto, servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.
In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, dei servizi oggetto dell’appalto, eccettuati i casi di forza maggiore e salvo il diritto di sciopero dei lavoratori dipendenti, l’Amministrazione Comunale potrà sostituirsi per l’esecuzione d’ufficio in danno e a spese del socio privato della Società, titolare di azioni con obbligo di prestazioni accessorie.
Articolo 6 Corrispettivo del servizio
Il compenso da corrispondere alla Società affidataria è fissato in un aggio dell’8% (otto per cento), sulle somme definitivamente riscosse, a titolo spontaneo e a titolo coattivo, per le attività di gestione, liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie ed extratributarie, delle entrate patrimoniali ed assimilate del comune di Corato.
Ai fini della determinazione del compenso spettante alla Società affidataria, in applicazione dell’esclusiva ad essa conferita di cui all’art. 6, concorrono anche le somme lorde eventualmente incassate dal Comune direttamente o tramite altri soggetti.
Le somme incassate a titolo di rimborso di spese rimarranno di competenza esclusiva della Società.
L’ammontare delle riscossioni su cui calcolare l’aggio spettante va assunto al netto dei rimborsi effettuati nei confronti dei contribuenti nello stesso esercizio, o periodo infrannuale, se i rimborsi medesimi riguardano somme incassate in precedenza dalla Società, sia a titolo di riscossioni ordinarie sia a seguito dell’attività di accertamento o liquidazione. Se, diversamente, i rimborsi riguardano somme non riscosse dalla Società, bensì da altri soggetti a qualsiasi titolo, l’ammontare delle riscossioni su cui calcolare l’aggio va assunto al lordo dei rimborsi medesimi. In ogni caso, qualora i rimborsi abbiano origine da modifiche di legge, decreto o provvedimento dell’autorità centrale o dell’ente locale, l’ammontare delle riscossioni su cui calcolare l’aggio deve essere considerato al lordo dei rimborsi medesimi.
Il compenso viene calcolato esclusivamente sul riscosso ed è disciplinato dal principio di cassa e non di competenza. Ne consegue che la Società affidataria avrà diritto al proprio compenso su tutte le somme a far data dall’inizio della gestione e a prescindere dall’anno di competenza delle stesse e che correlativamente al venir meno dell’affidamento verrà meno ogni suo titolo a riscuotere e quindi a conseguire il compenso.
Articolo 7 Modalità di versamento
Tutte le riscossioni di qualsiasi natura relative ai servizi di cui al presente affidamento, devono affluire sugli appositi conti intestati a: “S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio S.p.A.”.
Ad ogni decade, entro i 5 giorni lavorativi successivi, la Società Mista riverserà alla Tesoreria Comunale le somme lorde riscosse e il Comune riverserà alla Società l’aggio dell’8%. In caso di incassi superiori a Euro 300.000 (trecentomila/00), la Società riverserà entro il terzo giorno lavorativo successivo quanto dovuto, senza attendere la scadenza dei 10 giorni.
La gestione contabile è rapportata ad anno solare di riferimento.
Qualora nel corso della durata del contratto dovessero intervenire modificazioni legislative e/o tariffarie e/o regolamentari, tali da modificare gli aspetti economici del contratto in aumento o in
diminuzione in misura superiore al 10% annuale per le singole entrate, le parti, di comune accordo, entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, possono rivedere l’aggio, al fine di ricostituire il precedente equilibrio contrattuale.
L’importo rimborsato ai contribuenti dalla Società relativamente a somme non riscosse dallo stessa, bensì da altri soggetti a qualsiasi titolo, ovvero derivante da modifiche normative, viene sottratto all’ammontare dovuto al Comune alle scadenze sopra indicate. La Società rimborsa gli importi ai contribuenti dandone comunicazione al Comune.
Articolo 8 Indennità di mora e penale
Per il ritardato versamento delle somme dovute dalla Società, si applica a carico del socio privato titolare di azioni con obbligo di prestazioni accessorie, un’indennità di mora pari al tasso di interesse legale annuale vigente maggiorato di 7 (sette) punti percentuali da calcolarsi sugli importi non versati in ragione dei giorni di ritardo, secondo l’art. 10 del D. Lgs. n. 231/2002, nonché una penale pari all’1% (uno per cento) giornaliero delle somme non versate.
Articolo 9 Uffici
La Società, per il tramite del socio privato titolare di azioni con obbligo di prestazioni accessorie, predispone l’apertura sul territorio comunale di almeno un ufficio che dovrà restare aperto al pubblico per 6 giorni settimanali, con almeno 5 ore antimeridiane, e per almeno 3 giorni settimanali con 2 ore pomeridiane.
Tale ufficio dovrà essere decorosamente arredato e mantenuto a spese del socio privato per tutta la durata del rapporto.
La Società, sempre per il tramite del socio privato, ha l’obbligo di organizzare il servizio con il personale ed i mezzi che si rendessero necessari in modo da assicurare che lo stesso venga svolto con prontezza, efficienza e senza impedimenti alcuni.
Articolo 10 Organizzazione del servizio – Personale
Il socio privato dovrà osservare per tutta la durata del rapporto nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
Il socio privato dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti il trattamento derivante dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
Il socio privato si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del servizio (art. 1, comma 8,
D. L. 22/3/1993 n. 71, convertito dalla Legge 25/5/1993 n. 151), fatta salva la possibilità dell’accentramento contributivo autorizzato dai rispettivi istituti, che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.
Qualora il Comune riscontrasse, o gli venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro, inadempienze del socio privato in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, ed al rispetto delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, procederà alle segnalazioni agli organi sociali ed assegnerà al socio privato il termine massimo di 20 giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.
Nel caso in cui il socio privato non adempia entro il suddetto termine, il Comune, previa ulteriore diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa del socio privato e destinerà quota parte della cauzione, versata dal socio privato, al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.
Il Comune si riserva inoltre il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS, etc.) l’avvenuto affidamento del presente servizio nonché di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell’osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.
Il personale dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità.
Il socio privato dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, il disposto dell'articolo 18, nonché le norme in materia di igiene sui luoghi di lavoro, di cui allo stesso D. Lgs. n. 81/2008.
Il socio privato dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà informarsi delle disposizioni presenti e future, emanate dal Comune committente e agli ordini impartiti dalla Società.
In particolare, il personale è tenuto ad un efficiente impegno nella riscossione e ad un valido servizio di vigilanza, onde evitare qualunque forma di evasione e/o elusione fiscale.
Il socio privato è l’unico responsabile civilmente e penalmente delle operazioni eseguite dai suoi impiegati od agenti, nonché degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso.
Articolo 11 Informazione all’utenza
La Società, per il tramite del proprio socio privato, predispone, tutto quanto necessario affinché ai contribuenti venga prestata la più ampia disponibilità in merito alle richieste, approfondimenti, chiarimenti nel rispetto delle disposizioni in materia dello Statuto dei Contribuenti.
Articolo 12 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla Società saranno raccolti e conservati presso l’archivio sito nella sede comunale sotto la responsabilità del funzionario preposto. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l’affidamento di appalti e servizi.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
a) per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’affidamento della gestione dei servizi oggetto del presente capitolato, la Società è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di decadenza dall’affidamento medesimo.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
a) al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
b) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge n. 241/90 e s. mm. ed ii. e del D. Lgs. n. 267/2000 e s. mm. ed ii.;
c) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di affidamento di pubblici servizi.
I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Articolo 13
Documentazione contabile e modalità operative
Per la gestione contabile delle entrate, la Società deve utilizzare i seguenti documenti:
Rendicontazione pagamenti dei contribuenti/utenti:
a) un elenco dei singoli pagamenti nel quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento, con i dati identificativi delle stesse ed il relativo importo distinto nelle sue componenti;
b) una serie di bollettari madre-figlia, per i pagamenti effettuati tramite carte di debito, contanti o assegno, numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati dal Responsabile competente, su ciascuno dei quali deve essere riportato il titolo delle somme riscosse giornalmente e all’esaurimento dello stesso il totale delle riscossioni; ciascuna bolletta deve contenere la chiara indicazione del nominativo del
contribuente/utente, della causale del pagamento, della somma pagata distinta nelle sue componenti, della firma dell’incaricato della riscossione;
c) un registro di carico dei bollettari di cui alla lettera b) preventivamente vidimato dal Responsabile competente sul quale devono essere annotati i numeri di identificazione della prima ed ultima bolletta di ciascun singolo blocco.
Accertamenti / liquidazioni
Un registro cronologico degli avvisi di accertamento o liquidazione emessi nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell’iter procedurale degli stessi (data di notifica, data dell’eventuale pagamento del contribuente, estremi del provvedimento di sospensione, rettifica o revoca se concessa, data di presentazione del ricorso in commissione tributaria, estremi e dispositivo delle decisioni della commissione tributaria).
Rateizzazioni
Un elenco numerato progressivamente su base annuale contenente i provvedimenti di rateizzazione accordati ai contribuenti ed i dati identificativi degli stessi.
Rimborsi
Un registro numerato progressivamente su base annuale e preventivamente vidimato dal Responsabile competente da utilizzare per i rimborsi che deve contenere il nominativo del contribuente/utente, la causale del rimborso, la somma restituita distinta nelle sue componenti nonché i dati identificativi della relativa attestazione del pagamento effettuato dal richiedente per il tramite di conto corrente postale o di bolletta di incasso.
Ogni eventuale correzione da apportare ai documenti suddetti deve essere effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati; in caso di errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.
I documenti suddetti possono essere sostituiti, nel caso di contabilità meccanizzata, da stampati a modulo continuo, opportunamente predisposti e vidimati, ove previsto, per soddisfare alle caratteristiche richieste. Tali documenti devono essere trasmessi su supporto informatico con cadenza mensile al funzionario comunale preposto ai rapporti con la Società, che avrà l’accesso continuo alla banca dati della Società, anche tramite collegamento telematico messo a disposizione dello stesso.
Oltre ai documenti suindicati, la Società deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:
a) situazioni periodiche ed estratti conto a scalare dei conti correnti postali riferite alle date 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
b) situazioni periodiche ed estratti conto a scalare di conti correnti di istituti bancari convenzionati riferite alle date 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
c) situazione dei versamenti effettuati al Comune, con le relative quietanze ove rilasciate dalla tesoreria comunale.
La documentazione di cui al presente articolo deve essere conservata per la durata del contratto e, al termine dello stesso, deve essere consegnata, nel termine di 30 giorni, al Comune che provvederà a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.
Articolo 14 Garanzia di esecuzione
A garanzia dell’esecuzione del contratto, la Società, per il tramite del socio privato, è tenuta a costituire, prima della stipulazione dello stesso, una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo di Euro 10.761.000,00, pari alle entrate comunali accertate nell’esercizio finanziario 2008, ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006. Essa deve essere presentata in originale all’Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Cod. Civ., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Cod. Civ, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale.
Articolo 15 Obblighi della Società
La Società, assumendo la gestione dei servizi come individuati dal presente capitolato, subentra in tutti i diritti, obblighi ed oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi ed ai regolamenti comunali in materia. La Società, per il tramite del socio privato, è tenuta a provvedere a tutte le spese occorrenti per la gestione dei servizi affidati, ivi comprese quelle per il personale
impiegato, con la presa in carico del personale dei concessionari cessati, impiegato presso le sedi operanti a Corato ed in servizio al 31/12/2008, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 112/99, come integrato dall’art. 52, comma 61 della L. n. 448/2001.
La gestione dei servizi medesimi avviene da parte della Società in modo autonomo, e nel rispetto degli indirizzi fissati dal presente capitolato.
In particolare la Società affidataria è tenuta a rispettare le disposizioni di legge, quelle contenute nel regolamento comunale per la disciplina delle entrate, nonché nei singoli regolamenti riferiti ai vari tributi o materie oggetto di affidamento alla stessa in accordo con il funzionario comunale preposto ai rapporti con la Società.
La Società, deve stare in giudizio avverso i ricorsi proposti dai contribuenti ai vari organi di contenzioso e nei diversi gradi di giudizio, è altresì responsabile della programmazione e realizzazione degli interventi di controllo sui contribuenti/utenti e di recupero dell’evasione, previo accordo del funzionario comunale preposto ai rapporti con la Società.
La Società si impegna a svolgere le attività indicate nel presente capitolato con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto del progetto tecnico di organizzazione e gestione dei servizi in affidamento.
Per tutta la durata del rapporto di cui al presente capitolato, la Società dovrà istituire e mantenere un ufficio munito di telefono, telefax e indirizzi di posta elettronica, aperto al pubblico secondo le modalità di cui al presente capitolato e, comunque, secondo l’offerta formulata in sede di gara.
La Società si impegna ad attivare un apposito sito internet per l’erogazione di informazioni e servizi ai contribuenti, anche in sinergia con eventuali programmi di e-government intrapresi o da intraprendersi su iniziativa del Comune di Corato o degli altri soci pubblici.
La Società affidataria si impegna altresì ad uniformare l’erogazione dei servizi per il tramite del socio privato ai seguenti principi generali, predisponendo un’apposita carta dei servizi:
• Uguaglianza: l’erogazione dei servizi deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L’uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione.
• Imparzialità: la Società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
• Continuità: la Società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni, trattandosi di un pubblico servizio (vedi art. 4 del Capitolato);
• Informazione: l’utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 241/90 e s. mm. ed ii.;
• Efficienza ed efficacia: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. La Società adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi;
• Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie: in base a quanto stabilito dalla Legge 27 Luglio 2000 n. 212, la Società deve predisporre quanto necessario per assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati assumendo iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni ed in generale ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili. La Società dovrà adoperarsi altresì affinché i documenti e le istruzioni siano comprensibili e che i contribuenti possano adempiere alle obbligazioni tributarie con i minori adempimenti, nelle forme meno costose e più agevoli.
La Società dovrà riversare, a sua cura e spese, tutti i dati aggiornati delle proprie banche dati nel SIC (Sistema Informativo Comunale) e nel SIT (Sistema Informativo Territoriale) del Comune di Corato, preoccupandosi di individuare forme di interscambio compatibili tra i sistemi utilizzati. Pertanto, le banche dati comunali dovranno essere costantemente aggiornate al pari di quelle della Società, che si impegna a fornire, su richiesta del Comune, tempestivamente tutti i dati per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Articolo 16 Obblighi del Comune
Il Comune di Corato si impegna a cooperare con la Società, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e ad assumere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto da parte della Società.
L’obbligo di cooperare consiste:
• nel mettere a disposizione della Società le banche dati ad essa necessarie per la gestione dei servizi affidati, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, ed a fornire i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate;
• nella collaborazione da parte degli uffici comunali che sono tenuti ad informare con congruo anticipo la Società in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano, in qualsiasi modo, incidere sull’erogazione dei servizi;
• nella promozione del coordinamento fra la Società e gli organi e/o le strutture comunali per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti dalla Società stessa.
La Società subentra nell’attività di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate entro 60 giorni dall’affidamento del servizio. Per gli atti relativi al periodo precedente, resta la competenza degli uffici comunali preposti e dei soggetti gestori che cessano dal servizio.
Articolo 17
Servizi analoghi e complementari
Il Comune potrà avvalersi della Società affidataria per l’esercizio di attività complementari allo svolgimento del servizio principale nonché analoghe allo stesso già contemplate nel progetto di base presentato nella procedura concorsuale previa adozione e sottoscrizione di separato atto che regoli i rapporti tra le parti.
Articolo 18
Attività di vigilanza e controllo
I servizi oggetto del presente capitolato saranno svolti sotto la vigilanza del Funzionario preposto ai rapporti con la Società, il quale verificherà l’operato della Società ed il rispetto dei tempi e delle modalità di effettuazione della gestione nonché l’attuazione delle disposizioni del presente capitolato.
Il Funzionario responsabile del servizio di vigilanza e controllo, che potrà essere affiancato da altri collaboratori, sarà il Dirigente del Settore Finanziario del Comune di Corato o un suo delegato.
Il predetto Funzionario effettua, anche per il tramite di propri incaricati, ogni ispezione, controllo e verifica anche all’interno della struttura aziendale, rendendosi la Società sin d’ora disponibile a fornire con prontezza dati ed informazioni richiesti e/o ritenuti utili ai fini della verifica in corso e per altre eventuali finalità, prestando tutta la collaborazione necessaria allo svolgimento dell’attività di controllo.
Articolo 18
Cause di risoluzione
Il Comune di Corato potrà procedere alla risoluzione del contratto di affidamento nei seguenti casi:
a) per mancato integrale e puntuale versamento delle somme dovute da parte della Società per due rate consecutive;
b) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società, nonché nei casi previsti dagli artt. 67, comma. 3, lett. d) e 182-bis del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, Legge Fallimentare, così come modificati dal D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
Potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in caso di comportamenti reiterati da parte della Società concretanti una delle ipotesi di seguito indicate:
a) riscontrate irregolarità nella tenuta dei documenti contabili e nell’applicazione delle modalità operative di cui all’art. 13;
b) comportamenti atti ad impedire od ostacolare l’attività di controllo da parte del funzionario comunale preposto ai rapporti con la Società;
c) interruzione ingiustificata del servizio di sportello e dei servizi ai cittadini, di cui all’art. 4;
d) inosservanza degli obblighi di installazione e di manutenzione e/o eventuale ripristino della dotazione di impianti affissionali.
L’addebito deve costituire oggetto di specifica contestazione scritta da parte dell’Ente, da effettuarsi con raccomandata A. R. o con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l’avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, fax, e-mail, entro il termine di 10 giorni dal verificarsi del
comportamento o dall’avvenuta conoscenza da parte del Comune; entro l’ulteriore termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione la Società potrà formulare le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non ponga fine ai comportamenti contestati e respinga gli addebiti ritenendoli infondati e l’Amministrazione non ritenga di accogliere le controdeduzioni, si provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1456 e segg. del Cod. Civ.
In tal caso la Società cesserà con effetto immediato, ma sino al subentro del nuovo soggetto incaricato, dalla conduzione del servizio.
Qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative portanti l’abrogazione di uno o più delle entrate oggetto di affidamento la risoluzione opererà esclusivamente per le entrate oggetto di abrogazione, mentre proseguirà regolarmente per le entrate rimanenti. Qualora invece fossero emanate disposizioni che dovessero variare in tutto o in parte i presupposti delle entrate in questione, le condizioni dovranno essere rivedute in accordo fra le parti.
Articolo 20 Controversie
Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto di affidamento che non dovesse essere risolta bonariamente, sarà devoluta all’autorità giudiziaria ordinaria il cui foro competente è Trani.
Articolo 21 Norme generali
Per quanto non previsto dal presente Capitolato, valgono le norme del vigente D. Lgs. n. 507/93 e ss. mm., della Legge n. 1501/1961 e ss. ii., del D. Lgs. n. 285/92 e ss. mm. ed ii., del DPR n. 495/92 e ss. mm., del D. Lgs. n. 446/97 e ss. mm., del D. Lgs. n. 504/92 e ss. mm. e del D. Lgs.
n. 112/99 e ss. mm. ed ii., dei vigenti regolamenti comunali in quanto compatibili.
STATUTO
SOCIETA’ MISTA
Titolo I
Denominazione – Sede – Durata – Oggetto
Art. 1 – Denominazione
1.1 La Società per Azioni denominata “S. I. x T. - Servizi Innovativi per il Territorio S.p.A.” è regolata dal presente Statuto.
Art. 2 – Sede
2.1 La Società ha sede in Corato
2.2 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, dipendenze, filiali, succursali.
2.3 Il domicilio di ciascun socio, amministratore e sindaco, nonché del revisore per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello diverso comunicato dal soggetto interessato.
Art. 3 – Durata
3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31.12.2030.
Art. 4 – Oggetto
4.1 La Società ha per oggetto:
a) gestione, accertamento, liquidazione, riscossione, rimborso ed ogni altra attività di incasso, definizione e gestione delle entrate tributarie, extratributarie ed assimilate degli Enti locali e/o di altri soggetti pubblici anche ai sensi dell’art. 52 D. Lgs. 446/1997;
b) espletamento, anche attraverso sistemi informatici, di servizi relativi al controllo, alla rilevazione e all’aggiornamento dei dati per il calcolo della base imponibile dei tributi di spettanza di Enti locali con riferimento anche all’attività di censimento delle unità immobiliari sul territorio, all’attività di costituzione e gestione delle banche dati contenenti informazioni usufruibili dalle Amministrazioni locali in integrazione con il sistema di rete della Pubblica Amministrazione Centrale nonché attività per l’istituzione di collegamenti tra banche dati di più Amministrazioni locali per il controllo della base imponibile dei tributi locali che si riferiscono al settore immobiliare;
c) conservazione, utilizzo, aggiornamento dei dati del catasto, finalizzati allo svolgimento delle funzioni catastali ed eventualmente attribuite agli Enti locali ivi compresi i dati per revisione e
classamento dei fabbricati, delle zone censuarie e per la delimitazione delle zone agrarie, nel rispetto delle competenze delle Agenzie del territorio o di altre amministrazioni pubbliche;
d) gestione del servizio pubbliche affissioni e di tutte le operazioni materiali connesse (affissioni, controllo della pubblicità negli spazi pubblici, controllo delle precedenze di affissioni, etc ...) nonché gestione delle attività di installazione, manutenzione e controllo degli impianti pubblicitari comunali, nel rispetto di quanto stabilito dal piano generale degli impianti;
e) gestione e riscossione delle sanzioni amministrative non tributarie;
f) attività di natura istruttoria diretta alla verifica della reale titolarità dei cespiti patrimoniali di rapporti fiduciari.
4.2 Ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, tecnico-scientifiche, ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie, utili e strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale. Potrà altresì assumere per il raggiungimento dei fini medesimi partecipazioni in Enti, Associazioni, Consorzi, Società a capitale misto pubblico-privato aventi oggetto analogo od affine al proprio, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi delle leggi n. 1/1991 e n. 197/1991 e del decreto legislativo n. 385/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni. Potrà richiedere e fruire delle agevolazioni previste da qualunque disposizione normativa.
4.3 Potrà infine rilasciare avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre garanzie reali per le obbligazioni assunte.
Titolo II
Capitale sociale – Azioni – Prestazioni accessorie - Obbligazioni e Finanziamenti – Prelazione – Gradimento - Recesso
Art. 5 – Capitale sociale
5.1 Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 suddiviso in 240 azioni del valore nominale di Euro 500,00 cadauna.
5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.
5.3 Il capitale sociale dovrà essere detenuto per tutta la durata della società dal Comune di Corato, e/o da altri Comuni o altri soggetti pubblici, in misura complessiva non inferiore al 60% (sessanta per cento). In ogni caso al Comune di Corato dovrà restare attribuita una quota di capitale sociale in misura complessiva non inferiore al 51 %. Tale limite resta fermo anche in caso di cessione di quote ad altri Comuni o soggetti pubblici.
5.4 In particolare le delibere che facessero venire meno i limiti di cui al terzo comma del presente articolo dovranno intendersi nulle. Parimenti, saranno invalidi gli atti di qualsiasi natura che implichino gli effetti di cui sopra.
Deve essere rifiutata o sarà comunque priva di effetti l’annotazione nel libro soci di vicende relative alla partecipazione sociale implicanti gli effetti di cui sopra. Per le azioni detenute in violazione di quanto sopra previsto in nessun caso potrà essere esercitato il diritto di voto e, comunque, qualsiasi altro diritto inerente la qualità di socio. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea.
5.5 Agli aumenti del capitale potrà darsi esecuzione anche mediante sottoscrizione da parte di terzi, enti pubblici o privati, fermo restando l’obbligo di mantenere invariati i limiti di cui al comma 3 del presente articolo.
Art. 6 – Azioni
6.1 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono indivisibili.
6.2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto. Xxxxxxx rivestire la qualità di soci il Comune di Corato, quale socio fondatore, altri Comuni, altri enti pubblici anche territoriali, società di capitali iscritte nell’albo di cui all’art. 53, D. Lgs. 446 del 1997 ovvero altri operatori di Stati membri dell’Unione europea che esercitino le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali e che presentano una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza o di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana.
6.3 Le azioni sono tutte nominative; esse sono suddivise in due categorie, denominate “A” e “B”; quelle della categoria A spettano ai soci pubblici; le restanti, della categoria “B”, spettano ai soci privati e sono gravate dall’obbligo di prestazioni accessorie.
6.4 Le azioni della categoria “B” con vincolo di prestazioni accessorie obbligano il titolare a svolgere l’attività imprenditoriale di gestione dei servizi oggetto di affidamento in capo alla Società. Restano ferme le prescrizioni di cui all’art. 2345 Cod. Civ. in ordine alla determinazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni accessorie e alle conseguenze dell’eventuale inadempimento.
La presente disposizione trova applicazione solo in caso di affidamento alla Società stessa dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie predette, ai sensi delle disposizioni di cui al citato art. 52, D. Lgs. n. 446, come modificato dall’art. 1, comma, 224, legge finanziaria per il 2008, n. 244/2007.
Art. 7 Azioni con obbligo di prestazioni accessorie
7.1 Le azioni appartenenti alla categoria “A” sono liberamente cedibili nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 5. Le azioni appartenenti alla categoria “B” cui è connesso l’obbligo di prestazione accessorie sono trasferibili solo a soggetti aventi i requisiti per possedere tali azioni che si siano resi aggiudicatari della gara appositamente indetta ai sensi della normativa vigente. Tale limitazione alla circolazione dovrà risultare espressamente indicata sui relativi certificati azionari, ex art. 2355 bis ultimo comma Cod. Civ.
7.2 Il Socio dovrà, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, informare il Consiglio di Amministrazione della sua intenzione di disporre delle azioni.
Art. 8 – Obbligazioni e finanziamenti
8.1 La Società può emettere obbligazioni.
8.2 La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta fermo che l’esecuzione dei versamenti e la concessione dei finanziamenti da parte dei soci è libera.
Art. 9 – Diritto di recesso
9.1 Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso o che si sono opposti alle deliberazioni che ne legittimano l’esercizio, con preavviso di almeno sei mesi mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente e delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Qualora il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, per la quale è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, il diritto al recesso deve essere esercitato entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che ne legittima l’esercizio.
9.2 Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:
- cambiamento significativo dell’attività della società;
- trasformazione della società;
- trasferimento della sede legale all’estero;
- revoca dello stato di liquidazione;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto;
- modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione;
- proroga del termine di durata della società;
- aumento di capitale in denaro con offerta di azioni a terzi;
- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
9.3 Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
In caso di recesso ai sensi dell’art. 2437 Codice Civile, il rimborso delle azioni da parte della società dovrà essere effettuato al prezzo determinato dall’organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale e del revisore contabile, tenendo conto dei criteri di cui all’art. 12 lettera
a) e b) del presente Statuto.
9.4 Il rimborso dovrà avvenire, per ordine di priorità, mediante acquisto proporzionale delle azioni da parte degli altri soci, salvo i limiti di cui all’art. 5, da parte di un terzo, da scegliersi a mezzo gara ad evidenza pubblica, o con l’acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili.
9.5 In assenza di utili e riserve disponibili deve essere convocata l’assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società.
Art. 10 - Criteri di Stima
10.1 Nella valutazione delle azioni in caso di recesso o di esclusione di un socio, il valutatore dovrà attenersi nello svolgimento del suo compito ai seguenti criteri:
a) determinare il valore tenendo conto di almeno due criteri, esclusi i metodi finanziari basati sui flussi di cassa, dei quali uno sia il metodo misto reddituale-patrimoniale con stima dell’avviamento;
b) eseguire la stima sulla base del valore normale delle azioni della società, tenendo conto dei criteri indicati dall’art. 9, quarto comma, T.u.i.r. n. 917 del 1986 oltre che della realtà economica e societaria che si viene a determinare a seguito del recesso o dell’esclusione.
10.2 Limitatamente alle ipotesi di recesso, qualora le parti non siano d’accordo sulla valutazione delle azioni si applica l’art. 0000-xxx xxxxxx comma del Codice Civile.
10.3 Nell’ipotesi di revoca della richiesta di recesso, il socio revocante dovrà mantenere indenni gli altri soci e la società per le eventuali spese sostenute con riferimento alla valutazione delle azioni.
Titolo III
Assemblea
Art. 11 – Convocazione
11.1 L’Assemblea dei soci deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari ragioni relative alla struttura o all’oggetto della Società; gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni del differimento.
11.2 L’Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dagli artt. 2363 e 2365, cod. civ.
Art. 12 – Modalità di convocazione
12.1 L'Assemblea viene convocata con avviso da trasmettersi ai soci a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante invio di e-mail certificata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea .
12.2. L’assemblea è convocata nel Comune di Corato. Nell’avviso di convocazione può essere comunque indicato un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale, purché in Italia, e può altresì essere stabilito un giorno per l’eventuale seconda convocazione.
La seconda convocazione non può essere fissata per lo stesso giorno indicato per la prima.
12.3 L’Assemblea è convocata dall’organo amministrativo ogni qual volta esso lo ritenga opportuno ovvero nella fattispecie di cui all’art. 2367 Cod. Civ.
12.4 L’Assemblea è, tuttavia valida, pur in difetto della formale convocazione, qualora in essa sia rappresentato l’intero capitale sociale e intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
Art. 13 – Diritto di intervento e diritto di voto
13.1 Possono intervenire all’Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Ogni azione dà diritto ad un voto.
13.2 L’Assemblea, qualunque sia l’argomento da trattare, può svolgersi anche per videoconferenza, a condizione che:
- sia consentito al presidente dell’assemblea di svolgere i propri compiti;
- sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante;
- siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell’art. 2366, quarto comma, del Codice Civile) le sedi attrezzate per il collegamento a cura della Società, nelle quali gli azionisti possono affluire.
13.3 L’Assemblea che si svolge in videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il soggetto verbalizzante.
13.4 I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea con delega conferita anche a persona non azionista.
Art. 14 – Presidenza dell’Assemblea
14.1 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
14.2 Spetta al Presidente dell’Assemblea verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell’Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto nel verbale.
14.3 L’Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un segretario anche non Socio quando il verbale non sia redatto da un Notaio.
Art. 15 – Costituzione
15.1 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, secondo l’art. 2368, cod. civ.; se, in seconda convocazione, i soci partecipanti all’Assemblea ordinaria non rappresentano
complessivamente la parte di capitale innanzi richiesta, l’assemblea deve essere nuovamente convocata.
15.2 L’Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale.
Art. 16 – Deliberazioni assembleari
16.1 L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che in seconda convocazione per l'approvazione del bilancio e la nomina e la revoca delle cariche sociali per le quali l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e cioè a maggioranza assoluta del Capitale Sociale rappresentato in Assemblea.
16.2 L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino il 65% (sessanta cinque per cento) del capitale sociale, ed in seconda convocazione con i due terzi delle azioni rappresentate in assemblea.
16.3 Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere assunte in modo palese. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.
16.4 Il verbale deve essere redatto ai sensi dell’art. 2375 del Codice Civile.
Titolo IV
Consiglio di Amministrazione
Art. 17 – Consiglio di Amministrazione
17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri e quindi composto da tre o cinque componenti secondo quanto stabilito dall’Assemblea.
17.2 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare una lista i soci che al momento del deposito della lista stessa, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino complessivamente almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.
I soggetti pubblici o privati che controllano il socio presentatore della lista e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste, intendendosi per controllate le società di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile .
17.3 Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione, unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti eventualmente richiesti per la carica di consigliere comunale.
17.4 Ogni socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute e dall’avere o meno presentato o concorso a presentare una lista, può votare per una sola lista.
17.5 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Gli Amministratori sono rieleggibili.
Sono fatte salve le limitazioni di cui alla legge n. 296/2006 ed eventuali s.m.i..
17.6 Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente - tra i consiglieri eletti nella lista presentata dai soci titolari di azioni di categoria A - e il Vice Presidente, se questi non sono nominati dall’Assemblea. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo.
17.7 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso determinato dall’Assemblea, in conformità alla legge n. 296/2006 ed eventuali s.m.i..
Art. 18 – Sostituzione degli Amministratori
18.1 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati dall’Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli scegliendoli liberamente tra i componenti non eletti della lista alla quale appartenevano l’amministratore o gli amministratori cessati, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall’Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.
L’Assemblea provvederà a nominare i nuovi Amministratori scegliendoli liberamente nell’ambito dei candidati non eletti e facenti parte della lista alla quale appartenevano l’amministratore o gli amministratori cessati. Qualora non sia stata validamente presentata alcuna lista ai sensi dell’articolo 17 o nelle ipotesi in cui non sia possibile procedere alla sostituzione degli amministratori cessati per l’esaurimento della relativa lista, gli amministratori verranno nominati e sostituiti dall’Assemblea.
18.2 Qualora per dimissioni o qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall’Assemblea, si intenderà cessato l’intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica convocheranno d’urgenza l’Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.
Art. 19 – Poteri del Consiglio di Amministrazione
19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all’Assemblea dei Soci. Ai sensi dell’art. 2365 Codice Civile sono attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis Codice Civile, gli adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; il Consiglio di Amministrazione peraltro potrà rimettere tali deliberazioni all’Assemblea dei Soci.
19.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato tra i consiglieri eletti nella lista presentata dai soci titolari di azioni di categoria “B”.
19.3 All’Amministratore Delegato sono attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione.
19.4 L’Amministratore Delegato deve riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni 3 mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo – per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche – effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
19.5 Il Consiglio può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti al Presidente, al Vice Presidente e ad altri suoi membri.
19.6 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale.
19.7 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.
Ove alle riunioni del Consiglio non intervenga il Segretario, il Consiglio provvede di volta in volta alla designazione di un sostituto.
Art. 20 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione
20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.
20.2 La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l’avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.
20.3 In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell’intero Collegio Sindacale.
20.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, secondo le modalità previste per le riunioni dell’assemblea a condizione che :
- sia consentito al presidente di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea;
- sia consentito agli intervenuti di visionare,ricevere o trasmettere documenti.
20.5 Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.
Art. 21 – Presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione
21.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dall’Amministratore più anziano di età.
Art. 22 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
22.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
22.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova e dovranno essere comunicati ai Soci Pubblici per l’idonea pubblicità nell’Albo Pretorio.
Art. 23 – Rappresentanza della Società
23.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato hanno disgiuntamente la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
23.2 Il Presidente, l’Amministratore Delegato ed il Vice Presidente possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti.
Titolo V
Collegio Sindacale e controllo contabile
Art. 24 – Collegio Sindacale
24.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti. Tutti i sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
24.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci sono rieleggibili.
24.3 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni ed assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea.
24.4 Il compenso annuale dei Sindaci viene determinato dall’Assemblea all’atto della loro nomina e vale per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
Art. 25 – Compiti del Collegio Sindacale e controllo contabile
25.1 Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
25.2 Il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo contabile, salvo diversa determinazione dell’Assemblea che potrà attribuire tale funzione ad un revisore contabile, ai sensi del successivo articolo 28.
Art. 26 – Revisore contabile
26.1 Il revisore - o la società di revisione - incaricato del controllo contabile, se nominato, anche mediante scambio di informazioni con il collegio sindacale, esercita l'attività di controllo ai sensi dell'art. 2409 ter Cod. Civ..
26.2 L'Assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali. Il revisore cessa dal proprio ufficio alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.
26.3 Il revisore contabile - o la società di revisione - deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies Cod. Civ. In difetto è ineleggibile o decade di diritto. In caso di decadenza, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo revisore.
Titolo VI
Esercizio sociale – Utili
Art. 27 – Esercizio sociale
27.1 L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale a norma del Codice Civile.
Art. 28 – Utili
28.1 Gli utili netti sono così destinati:
- 5% al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- il residuo secondo quanto deliberato dall’Assemblea.
Titolo VII
Clausole finali
Art. 29 – Scioglimento e liquidazione
29.1 La società si scioglie nei casi previsti dall’art. 2484 Codice Civile. In tutte le ipotesi di scioglimento, l’organo amministrativo deve senza indugio effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dal terzo comma dell’art. 2484 Codice Civile; inoltre, se l’assemblea non vi abbia già provveduto, dovrà convocare l’assemblea stessa per le necessarie deliberazioni, ai sensi del primo comma dell’art. 2487 Codice Civile.
29.2 La delibera di nomina dei liquidatori e di determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, dovrà essere iscritta a cura dei liquidatori entro 30 (trenta) giorni nel Registro delle Imprese.
29.3 I liquidatori avranno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione, salve le limitazioni che si riterranno di prevedere in sede di nomina, ai sensi degli articoli 2489 primo comma e 2487 primo comma, let. c) del Codice Civile.
Art. 30 – Clausola compromissoria
30.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Xxxxxxx Contabili di Trani, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, sentito il Consiglio Direttivo dell’Ordine stesso. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede dell’arbitrato sarà presso il domicilio dell’arbitro.
30.2 L’arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L’arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.
30.3 Il lodo arbitrale è vincolante per la società e tutti i soci.
30.4 Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell’arbitro.
30.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
30.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 Gennaio 2003 n. 5.
30.7 La soppressione e/o la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 9.
Art. 31 – Rinvio alle norme di legge
31.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.