Common use of Consulenti Clause in Contracts

Consulenti. L’ASSICURATORE pagherà per conto dell’ASSICURATO qualsiasi PERDITA conseguente ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE conseguente ad un ATTO DANNOSO di un consulente, progettista, sub-appaltatore dell’ASSICURATO coinvolto con l’ASSICURATO nell’esecuzione dei SERVIZI PROFESSIONALI. La garanzia è operante solo ed esclusivamente a condizione che l’ASSICURATO non abbia rinunciato al proprio diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti.

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Consulenti. L’ASSICURATORE pagherà per conto dell’ASSICURATO qualsiasi PERDITA conseguente ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE conseguente ad un ATTO DANNOSO di un consulente, . progettista, sub-appaltatore dell’ASSICURATO coinvolto con l’ASSICURATO nell’esecuzione dei SERVIZI PROFESSIONALIdi un SERVIZIO PROFESSIONALE. La garanzia è operante solo ed esclusivamente a condizione che l’ASSICURATO non abbia rinunciato al proprio diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti.

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Consulenti. L’ASSICURATORE pagherà per conto dell’ASSICURATO qualsiasi PERDITA conseguente le PERDITE conseguenti ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE conseguente ad un ATTO DANNOSO di un consulente, progettista, sub-appaltatore dell’ASSICURATO coinvolto con l’ASSICURATO nell’esecuzione dei SERVIZI PROFESSIONALIdi un SERVIZIO PROFESSIONALE. La garanzia è operante solo ed esclusivamente a condizione che l’ASSICURATO non abbia rinunciato al proprio diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti.

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Consulenti. L’ASSICURATORE pagherà per conto dell’ASSICURATO qualsiasi PERDITA conseguente ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE conseguente ad derivante da un ATTO DANNOSO di un consulente, progettista, sub-appaltatore dell’ASSICURATO coinvolto con l’ASSICURATO nell’esecuzione dei SERVIZI PROFESSIONALI. La garanzia è operante solo ed esclusivamente a condizione che l’ASSICURATO non abbia rinunciato al proprio diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti.

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Consulenti. L’ASSICURATORE pagherà per conto dell’ASSICURATO qualsiasi PERDITA conseguente ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE conseguente ad un ATTO DANNOSO di un consulente, . progettista, sub-appaltatore dell’ASSICURATO coinvolto con l’ASSICURATO nell’esecuzione dei SERVIZI PROFESSIONALI. La garanzia è operante solo ed esclusivamente a condizione che l’ASSICURATO non abbia rinunciato al proprio diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti.

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