Responsabile del Contratto per l'Appaltatore Clausole campione

Responsabile del Contratto per l'Appaltatore. L'Appaltatore dovrm comunicare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stipula del contratto, il nominativo del proprio rappresentante designato quale responsabile del rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali, nonché quale interlocutore della Committente per gli aspetti amministrativi, per l’organizzazione ed il coordinamento delle attivitm contrattuali. Sarm cura del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle connesse attivitm legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali. Il Responsabile del Contratto dovrm essere reperibile telefonicamente negli orari di esecuzione dei servizi, e partecipare alle riunioni di avanzamento contratto ed ogni altra riunione su richiesta della Committente. Pertanto in caso di assenza per più di 2 giorni dovrm nominare un sostituto temporaneo che conosca nel dettaglio gli adempimenti e le attivitm del Contratto, dandone previa comunicazione scritta alla Committente. Il Responsabile del Contratto dovrm inderogabilmente: - assicurare il pieno rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali; - presentare bimestralmente il report sull’andamento delle attivitm; - garantire e monitorare la correttezza e la tempestivitm dell’utilizzo degli strumenti e degli standard/linee guida della Committente; - monitorare i livelli di servizio sulle attivitm ed intraprendere eventuali azioni correttive a fronte del mancato rispetto delle soglie previste e/o a fronte di rilievi. - misurare i risultati sugli indicatori di qualitm; - mantenere un costante colloquio con i diversi responsabili dell’esecuzione del Contratto per la Committente.
Responsabile del Contratto per l'Appaltatore la persona individuata dal Fornitore come interlocutore della Committente e responsabile di tutte le attivitm contrattuali. Contratto o Accordo Quadro: l’atto, conforme allo schema di accordo quadro, che verrm stipulato tra la Committente e l'Aggiudicatario per l’esecuzione del servizio; Contratto attuativo: contratto di appalto discendente da Accordo Quadro dal quale ne derivano tutte le condizioni contrattuali e che, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice, non può comportare, in nessun caso, modifiche sostanziali alle condizioni fissate nello stesso Accordo Quadro.
Responsabile del Contratto per l'Appaltatore. 17 2 di 19 PagoPA S.p.A. societm per azioni con socio unico capitale sociale di euro 1,000,000 interamente versato sede legale in Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx 000, XXX 00000 n. di iscrizione a Registro Imprese di Roma, CF e P.IVA 15376371009 APPENDICE n.1. INDICATORI DI QUALITÀ E PENALI 17
Responsabile del Contratto per l'Appaltatore. 18 APPENDICE n. 1. INDICATORI DI QUALITÀ E PENALI 19
Responsabile del Contratto per l'Appaltatore la persona individuata dal Fornitore come interlocutore della Committente e responsabile di tutte le attivitm contrattuali.
Responsabile del Contratto per l'Appaltatore. L’Appaltatore designa sin d’ora quale proprio Responsabile del Contratto il sig. Xxxxxx Xxxxxxx, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale rappresentante dell’Appaltatore con la Stazione Appaltante. Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, e-mail e PEC. Le comunicazioni al responsabile del Contratto, pertanto, saranno effettuate presso i seguenti recapiti: ⮚ Telefono: 0372/471100 ⮚ Cellulare: 348/0000000; ⮚ E-mail: xxxx@xxxxxxx.xx; ⮚ Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx-xx.xxx. L’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell’Appaltatore medesimo. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile l’Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente contratto, nonché di essere pienamente edotto e di accettare le disposizioni di cui agli artt. 3 (Durata), 4 (Corrispettivo e pagamenti), 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 7 (modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore), 8 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 9 (Responsabilità dell’Appaltatore), 10 (Penali), 12 (Risoluzione del contratto), 13 (Assicurazioni e garanzie), 14 (Divieto di cessione del contratto, cessione dei crediti, subappalto), 16 (Modello ex D.lgs 231/2001 e Impegno Etico), 18 (Obblighi di riservatezza), 20 (Foro competente) e 21 (Spese del contratto) del contratto. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali. Allegati: - Allegato “A” – Capitolato Speciale d’Appalto; - Allegato “B” – Offerta economica dell’Operatore Economico; - Allegato “C” – Patto d’integrità; - Allegato “D” – Scheda Fornitore. Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXXX Firmato il 03/06/2024 11:28 Seriale Certificato: 1514686 Valido dal 06/06/2022 al 06/06/2025 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Servizio di sanificazione dei locali infestati dell’immobile demaniale dell’ex Caserma Melegnano, in Lodi in via Fanfulla angolo via Lodino (codice scheda LOD0003), finalizzato alla riallocazione dei Reparti della Guardia di Finanza. CUP:G19F23000030001

Related to Responsabile del Contratto per l'Appaltatore

  • RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

  • Responsabile del procedimento Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, Responsabile del procedimento di cui al presente bando è nominato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Gestione Personale Docente, tel. 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - E-Mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.

  • RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

  • Responsabilità verso terzi L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.