Consultazione. 1. Qualora in singoli casi sorgano difficoltà in ordine all’interpretazione o all’appli- cazione della presente Convenzione, le autorità competenti si consultano reciproca- mente e si adoperano per trovare una soluzione. Se non giungono a un accordo, le autorità competenti sottopongono la questione al comitato congiunto.
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Consultazione. 1. Qualora in singoli casi sorgano difficoltà in ordine all’interpretazione o all’appli- cazione all’applicazione della presente Convenzione, le autorità competenti si consultano reciproca- mente reciprocamente e si adoperano per trovare una soluzione. Se non giungono a un accordo, le autorità competenti sottopongono la questione al comitato congiunto.
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