Common use of CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI Clause in Contracts

CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. 1. Le fatture dovranno essere corredate da un prospetto riepilogativo del servizio reso, con indicazione del numero dei pasti effettivamente forniti nei singoli plessi e il costo relativo riferito a ciascun terminale di consumo, suddivisi fra “pasti bambini”, “pasti insegnanti “ e “pasti eventuale altro personale autorizzato”. I pagamenti sono disposti dal RUP entro il termine di 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo dell'Ente, previ atto di liquidazione e verifica della regolarità contributiva e assicurativa. Nel rispetto del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decorrenza 31 marzo 2015, nei confronti di questo Ente dovranno essere prodotte esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare, oltre alle informazioni fiscali richieste dalla vigente normativa, anche i seguenti dati: - il codice univoco ufficio: Q06QG0; - il codice CIG; - il numero e la data della determinazione di affidamento del servizio; - il numero dell'impegno di xxxxx; - la data di scadenza del pagamento; - IBAN del conto dedicato; - se la spesa è rilevante ai fini IVA; - specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del DM 17.06.2014, art.6, per le fatture il cui importo fuori campo IVA superi € 77,47; - specifica annotazione “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del DPR 633/1972”, per le fatture oggetto di split payment. In assenza dei suddetti dati il comune non potrà procedere al pagamento delle fatture così come disposto dall'art. 25, comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014. In caso di raggruppamento temporaneo d'imprese la fatturazione dovrà essere effettuata dalla capogruppo. L'eventuale ritardo nel pagamento dovuto al mancato o al ritardato adeguamento alle disposizioni riguardanti la fatturazione elettronica non comporterà alcun riconoscimento di interessi di mora da parte dell'ente. Eventuali contestazioni, adeguatamente motivate, sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere, nel qual caso al gestore non spetteranno interessi per il ritardato pagamento. Inoltre, è fatta salva l’applicazione delle penali previste all’art. 15 del presente capitolato, mediante compensazione con nota di credito sulla fattura relativa ai pasti forniti, e nei casi più gravi, la risoluzione del contratto. Il pagamento delle fatture non riprenderà fino a quando l'appaltatore non si sarà messo in regola con gli obblighi assunti. Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

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CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. 1La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata sulla base dei prezzi unitari contrattuali. Le fatture dovranno essere corredate da un prospetto riepilogativo (fino al 31.12.2015: Ai sensi dell’art. 26-ter del servizio resoDL 69/2013, con indicazione del numero dei pasti effettivamente forniti nei singoli plessi e il costo relativo riferito a ciascun terminale di consumodell’art. 8 c. 3-bis D.L. 192/2014, suddivisi fra “pasti bambini”, “pasti insegnanti “ e “pasti eventuale altro personale autorizzato”. I pagamenti sono disposti dal RUP entro il termine di 30 quindici giorni dalla data di arrivo effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, l’Esecutore avrà diritto alla corresponsione di un'anticipazione pari al protocollo dell'Ente20% dell'importo contrattuale, previ atto dietro costituzione di liquidazione garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell’Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e verifica sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della regolarità contributiva e assicurativaanticipazione. Nel rispetto caso di contratti di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del Decreto Ministeriale n. 55 primo anno contabile. Nel caso il contratto sia stato sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del 3 aprile 2013 medesimo anno contabile.) (dal 1.1.2016 fino al 31.12.2016: Ai sensi dell’art. 26-ter del Ministero dell’Economia DL 69/2013, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, l’Esecutore avrà diritto alla corresponsione di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, dietro costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell’Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e delle Finanze, sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza 31 marzo 2015dalla data di erogazione della anticipazione. Nel caso di contratti di durata pluriennale, nei confronti l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Nel caso il contratto sia stato sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.) Ai sensi dell'art. 141 DPR 207/2010 l'Esecutore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto del ribasso offerto e dello 0,5% per la ritenuta a garanzia di questo Ente cui all’art. 4 DPR 207/2010, raggiunga la cifra di Euro J. Il residuo credito entrerà nella rata di saldo. Ai sensi dell’art. 194 c. 1 DPR 207/2010 lo stato avanzamento lavori viene emesso dal D.L. non appena raggiunto l’importo previsto per ciascun pagamento in acconto, e comunque non oltre i 30 giorni, semprechè il ritardo non dipenda dall’Esecutore. Il certificato di pagamento è emesso entro 45 giorni dalla data di maturazione del SAL (in espressa deroga a quanto previsto dal D. Lgs 231/2002 in quanto giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche). Per il pagamento relativamente sia ai SAL che al conto finale occorre attendere il DOL (Durc On Line) riportante esito positivo, sia dell’Esecutore che dei subappaltatori. Nel caso il DOL segnali un’inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Appaltante procederà a trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi (compresa la Cassa Edile). L’Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DOL direttamente agli Enti di cui sopra. I pagamenti verranno effettuati con accredito su c/c dedicato intestato all’Esecutore o al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere prodotte esclusivamente fatture elettronichecomunicate all’Appaltante. In alternativa, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xxcaso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per l’importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo. Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportaredevono essere emesse esclusivamente in formato elettronico, oltre alle informazioni fiscali richieste dalla vigente normativa, anche i seguenti dati: - il codice univoco ufficio: Q06QG0; - il codice CIG; - il numero e la data della determinazione di affidamento del servizio; - il numero dell'impegno di xxxxx; - la data di scadenza del pagamento; - IBAN del conto dedicato; - se la spesa è rilevante ai fini IVA; - specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare il CIG e l’eventuale CUP indicati nell’oggetto. J Oppure (esempio): raggiunga il % dell’importo dell’Appalto al netto del DM 17.06.2014ribasso, art.6né inferiore né superiore. Una volta raggiunto il 90% dell’importo di contratto non saranno più emessi pagamenti in acconto ed il residuo credito entrerà nella rata di saldo. La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Appaltante sono indicate negli atti allegati al contratto dai quali risulta tale designazione. E’ facoltà dell’Esecutore sostituire le fatture il cui importo fuori campo IVA superi € 77,47; - specifica annotazione “Scissione dei pagamenti – Artpersone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l’Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata. 17-ter L’Appaltante può ritenere le rate di pagamento qualora l’Esecutore non rispetti le condizioni di contratto. Il termine di pagamento della rata di saldo non può superare i sessanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 235, c. 2 DPR 633/1972”, per le fatture oggetto di split payment207/2010. In assenza dei suddetti dati il comune Nel caso l’Esecutore non potrà procedere al pagamento delle fatture così come disposto dall'art. 25, comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014. In caso di raggruppamento temporaneo d'imprese la fatturazione dovrà essere effettuata dalla capogruppo. L'eventuale ritardo nel pagamento dovuto al mancato o al ritardato adeguamento alle disposizioni riguardanti la fatturazione elettronica non comporterà alcun riconoscimento di interessi di mora da parte dell'ente. Eventuali contestazioni, adeguatamente motivate, sospenderanno abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere, nel qual caso al gestore non spetteranno interessi per il ritardato pagamentosessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. Inoltre, è fatta salva l’applicazione delle penali previste all’art. 15 del presente capitolato, mediante compensazione La garanzia fidejussoria prestata deve essere conforme allo Schema Tipo 1.4 approvato con nota di credito sulla fattura relativa ai pasti forniti, e nei casi più gravi, la risoluzione del contrattoDM 123/2004. Il pagamento delle fatture della rata di saldo non riprenderà fino a quando l'appaltatore costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 del codice civile. L’Appaltante potrà rivalersi sulla garanzia fidejussoria anche per eventuali indennizzi avvenuti ai sensi dell’art. 26 c. 4 del D.Lgs 81/2008. Nel caso che la spesa sia fronteggiata con mutuo l'Esecutore accetta che il calcolo degli interessi per ritardato pagamento non si sarà messo in regola con gli obblighi assuntitenga conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione all'Istituto e la ricezione del relativo mandato di pagamento (ai sensi dell’art. Con il pagamento 13 D.L. 55/1983 convertito nella legge 131/1983). Gli eventuali interessi moratori, calcolati ai sensi dell’art 144 DPR 207/2010, sono comprensivi del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensimaggior danno ai sensi dell’art. 1224 c. 2 c.c.

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CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. 1La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata sulla base dei prezzi unitari contrattuali. Le fatture dovranno essere corredate da un prospetto riepilogativo (fino al 31.12.2015: Ai sensi dell’art. 26-ter del servizio resoDL 69/2013, con indicazione del numero dei pasti effettivamente forniti nei singoli plessi e il costo relativo riferito a ciascun terminale di consumodell’art. 8 c. 3-bis D.L. 192/2014, suddivisi fra “pasti bambini”, “pasti insegnanti “ e “pasti eventuale altro personale autorizzato”. I pagamenti sono disposti dal RUP entro il termine di 30 quindici giorni dalla data di arrivo effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, l’Esecutore avrà diritto alla corresponsione di un'anticipazione pari al protocollo dell'Ente20% dell'importo contrattuale, previ atto dietro costituzione di liquidazione garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell’Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e verifica sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della regolarità contributiva e assicurativaanticipazione. Nel rispetto caso di contratti di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del Decreto Ministeriale n. 55 primo anno contabile. Nel caso il contratto sia stato sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del 3 aprile 2013 medesimo anno contabile.) (dal 1.1.2016 fino al 31.12.2016: Ai sensi dell’art. 26-ter del Ministero dell’Economia DL 69/2013, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, l’Esecutore avrà diritto alla corresponsione di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, dietro costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell’Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e delle Finanze, sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza 31 marzo 2015dalla data di erogazione della anticipazione. Nel caso di contratti di durata pluriennale, nei confronti l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Nel caso il contratto sia stato sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.) Ai sensi dell'art. 141 DPR 207/2010 l'Esecutore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto del ribasso offerto e dello 0,5% per la ritenuta a garanzia di questo Ente cui all’art. 4 DPR 207/2010, raggiunga la cifra di Euro 50.000,00. Il residuo credito entrerà nella rata di saldo. Ai sensi dell’art. 194 c. 1 DPR 207/2010 lo stato avanzamento lavori viene emesso dal D.L. non appena raggiunto l’importo previsto per ciascun pagamento in acconto, e comunque non oltre i 30 giorni, semprechè il ritardo non dipenda dall’Esecutore. Il certificato di pagamento è emesso entro 45 giorni dalla data di maturazione del SAL (in espressa deroga a quanto previsto dal D. Lgs 231/2002 in quanto giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche). Per il pagamento relativamente sia ai SAL che al conto finale occorre attendere il DOL (Durc On Line) riportante esito positivo, sia dell’Esecutore che dei subappaltatori. Nel caso il DOL segnali un’inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Appaltante procederà a trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi (compresa la Cassa Edile). L’Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DOL direttamente agli Enti di cui sopra. I pagamenti verranno effettuati con accredito su c/c dedicato intestato all’Esecutore o al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere prodotte esclusivamente fatture elettronichecomunicate all’Appaltante. In alternativa, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xxcaso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per l’importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo. Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportaredevono essere emesse esclusivamente in formato elettronico, oltre alle informazioni fiscali richieste dalla vigente normativa, anche i seguenti dati: - il codice univoco ufficio: Q06QG0; - il codice CIG; - il numero e la data della determinazione di affidamento del servizio; - il numero dell'impegno di xxxxx; - la data di scadenza del pagamento; - IBAN del conto dedicato; - se la spesa è rilevante ai fini IVA; - specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare il CIG e l’eventuale CUP indicati nell’oggetto. La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Appaltante sono indicate negli atti allegati al contratto dai quali risulta tale designazione. E’ facoltà dell’Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l’Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata. L’Appaltante può ritenere le rate di pagamento qualora l’Esecutore non rispetti le condizioni di contratto. Il termine di pagamento della rata di saldo non può superare i sessanta giorni dall’emissione del DM 17.06.2014certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, art.6previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria, per le fatture il cui importo fuori campo IVA superi € 77,47; - specifica annotazione “Scissione dei pagamenti – Artai sensi dell’art. 17-ter del 235, c. 2 DPR 633/1972”, per le fatture oggetto di split payment207/2010. In assenza dei suddetti dati il comune Nel caso l’Esecutore non potrà procedere al pagamento delle fatture così come disposto dall'art. 25, comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014. In caso di raggruppamento temporaneo d'imprese la fatturazione dovrà essere effettuata dalla capogruppo. L'eventuale ritardo nel pagamento dovuto al mancato o al ritardato adeguamento alle disposizioni riguardanti la fatturazione elettronica non comporterà alcun riconoscimento di interessi di mora da parte dell'ente. Eventuali contestazioni, adeguatamente motivate, sospenderanno abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere, nel qual caso al gestore non spetteranno interessi per il ritardato pagamentosessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. Inoltre, è fatta salva l’applicazione delle penali previste all’art. 15 del presente capitolato, mediante compensazione La garanzia fidejussoria prestata deve essere conforme allo Schema Tipo 1.4 approvato con nota di credito sulla fattura relativa ai pasti forniti, e nei casi più gravi, la risoluzione del contrattoDM 123/2004. Il pagamento delle fatture della rata di saldo non riprenderà fino a quando l'appaltatore costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 del codice civile. L’Appaltante potrà rivalersi sulla garanzia fidejussoria anche per eventuali indennizzi avvenuti ai sensi dell’art. 26 c. 4 del D.Lgs 81/2008. Nel caso che la spesa sia fronteggiata con mutuo l'Esecutore accetta che il calcolo degli interessi per ritardato pagamento non si sarà messo in regola con gli obblighi assuntitenga conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione all'Istituto e la ricezione del relativo mandato di pagamento (ai sensi dell’art. Con il pagamento 13 D.L. 55/1983 convertito nella legge 131/1983). Gli eventuali interessi moratori, calcolati ai sensi dell’art 144 DPR 207/2010, sono comprensivi del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensimaggior danno ai sensi dell’art. 1224 c. 2 c.c.

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