Collaudo definitivo. E’ previsto un collaudo definitivo dell’autobus prima della scadenza del periodo di garanzia di base, contrattualmente stabilito, fatte salve eventuali proroghe. Il Fornitore sarà preavvisato dal Committente ed avrà la facoltà di parteciparvi, ma non quella di richiedere la ripetizione delle prove in caso di mancata presenza. Il collaudo definitivo sarà effettuato sugli autobus della fornitura e comprenderà le prove e le verifiche di seguito elencate, fatta salva la facoltà del Committente di richiedere ulteriori accertamenti che dovesse ritenere necessari per verificare la rispondenza dell’autobus all’uso ad esso destinato. L’autobus si considererà collaudato con esito positivo solo se saranno verificate le seguenti condizioni: • esito positivo del controllo generale dell’autobus, consistente nella verifica della sua integrità e del soddisfacente funzionamento di tutti i suoi componenti; • esito positivo della prova di tenuta dell’impianto pneumatico; • esito positivo della prova su strada; • consegna di tutta la documentazione tecnica prevista in questo capitolato; • completamento del corso di addestramento e formazione per il personale del Comune destinatario dell' autobus previsto in questo capitolato; Resta in ogni caso salvo il diritto del Committente di incamerare la cauzione nella sua globalità e di richiedere gli eventuali danni qualora il Fornitore non abbia provveduto ad eliminare le suddette cause. L’esito del collaudo definitivo deve essere formalizzato con apposito verbale sottoscritto dal Committente. In caso di presenza del Fornitore il verbale sarà sottoscritto congiuntamente tra le parti.
Collaudo definitivo. Alla scadenza del periodo di garanzia il direttore dell’esecuzione procederà al collaudo definitivo. All’atto del collaudo l’automezzo oggetto della fornitura, compresi tutti i suoi componenti o accessori, dovrà apparire in stato di ottima conservazione, comunque compatibile con l’uso cui è stato assoggettato, considerando ovviamente le condizioni di consegna. Con la sottoscrizione del verbale di collaudo definitivo sarà svincolata la cauzione definitiva prestata. Il costo di eventuali interventi di manutenzione eseguiti dalla Società con le procedure di cui al precedente articolo 11 sarà trattenuto, se necessario, incamerando la cauzione prestata. Anche ad esito positivo del collaudo definitivo, restano salve le eventuali maggiori responsabilità del
Collaudo definitivo. Publiacqua si riserva la facoltà di collaudare tutti i dispositivi di chiusura, che abbiano superato le prove di accettazione, presso un laboratorio ufficiale da questa incaricato. La redazione del certificato di collaudo avverrà entro 30 giorni solari dal ricevimento del materiale e di tutti i documenti tecnici (disegni meccanici e di montaggio). Le operazioni di collaudo riguardano un campione di materiale pari a al 10% del lotto di fornitura, e in ogni caso non meno di 2 unità, e consistono nella ripetizione delle prove di accettazione sopra riportate. Della data di inizio delle operazioni di collaudo sarà dato formale avviso al Fornitore che potrà presenziare con un proprio rappresentante. Qualora a seguito del collaudo anche un solo esemplare del campione risultasse non corrispondente alle prescrizioni d’ordine, l’intero lotto dovrà, a giudizio insindacabile di Publiacqua, essere sottoposto alla ripetizione delle prove che hanno dato esito negativo, a totale carico del fornitore. Il materiale che, sottoposto a verifica, non soddisfi pienamente le condizioni stabilite, sarà rifiutato. Il ritiro delle partite rifiutate dovrà essere effettuato dal fornitore senz’altro avviso o provvedimento qualsiasi, a sua cura e spese nel termine di 15 giorni solari dalla data della lettera di rifiuto. In caso diverso le partite stesse saranno rispedite in porto assegnato all’indirizzo del fornitore; in tal caso il rischio e da ritenersi a carico del fornitore dalla consegna della merce al vettore dai propri magazzini. Le partite rifiutate dovranno essere sostituite, per essere nuovamente sottoposte alle prove prescritte, nel più breve tempo possibile e comunque entro un periodo non superiore ad 1/3 dell'originario termine stabilito, fermo restando l’applicazione delle penali.
Collaudo definitivo. Il collaudatore dovrà accertare: • la corrispondenza delle forniture agli impegni contrattuali. • la corretta esecuzione nel rispetto delle prescrizioni e, in mancanza di queste, secondo la "buona regola d'arte". • lo stato di funzionamento delle varie apparecchiature a livello delle singole prestazioni. • la rispondenza al corretto funzionamento degli impianti come risultato conseguente l'inserimento delle apparecchiature in contemporaneo funzionamento secondo quanto previsto per i singoli sistemi o impianti • la rispondenza delle prestazioni degli impianti alle condizioni prescritte nell'ambito delle tolleranze ammesse. • la verifica della correttezza delle dichiarazioni DM 37/08 • la verifica di tutti i certificati di prova e di collaudo delle apparecchiature presentati dall'Impresa Appaltatrice in sede di esecuzione • quant’altro a giudizio del Collaudatore sia ritenuto necessario.
Collaudo definitivo. Alla consegna di ciascun veicolo corredato di certificazione del fornitore attestante la conformità sia al progetto approvato dall’Organo Statale/Regionale di controllo che al veicolo protoserie approvato sia alle norme prescritte dal presente capitolato, il committente, alla presenza di incaricati del fornitore, provvederà ad effettuare l'esame, le verifiche e le prove intese ad accertarne la completezza, la funzionalità e le conformità suddette, ivi incluse le eventuali soluzioni alternative proposte. Il collaudo prevederà prove sia statiche che dinamiche, tutte condotte in conformità della norma XXX XX 00000 Xx caso di esito favorevole, per data di consegna del veicolo si intende quella indicata nel verbale di collaudo. In caso di esito sfavorevole invece, L’appaltatore provvederà a propria cura e spese a rimuovere le anomalie contestate e precisate nel relativo verbale. Il veicolo sarà ripresentato ad un successivo collaudo, che avrà luogo entro 5 giorni dalla data di ripresentazione, senza che ciò debba produrre variazioni sul termine del completamento del programma di consegna di cui all'offerta. In caso di esito favorevole del successivo collaudo, sarà assunta come data definitiva di consegna quella indicata nell'ulteriore documento di ricevuta del veicolo.
Collaudo definitivo. Il collaudo degli impianti di riscaldamento, di condizionamento e di ventilazione (HVAC) si dovrà effettuare nelle stagioni successive alla data di ultimazione dei lavori, almeno due mesi dopo il completamento dell'edificio, non prima che gli impianti abbiano funzionato regolarmente per i due mesi antecedenti il collaudo stesso.
Collaudo definitivo. Il collaudo definitivo sarà effettuato, per l’intero sistema installato, entro sei mesi dal completamento del del presente Contratto. Il collaudo definitivo potrà avere luogo solo dopo che l’Appaltatore abbia eliminato i malfunzionamenti e le anomalie riscontrate durante i collaudi provvisori. Questo collaudo riguarderà in modo speciale la verifica di conformità ed il buon funzionamento del sistema installato e la rispondenza del prodotto offerto alle caratteristiche stabilite per il sistema e per tutti i suoi componenti, il perfetto funzionamento durante l’esercizio e la piena rispondenza alle varie condizioni richieste nonché il rispetto dei parametri RAMS dei principali apparati e dichiarati in offerta (indice MTBF, disponibilità utente ecc).
Collaudo definitivo. Il collaudo finale di ciascun tram avverrà entro 12 mesi dall’immissione in servizio pubblico e comunque non prima di aver percorso 36.000 km con ciascun tram, così come definito dall’articolo A.8 del Capitolato Speciale – Parte Tecnica. Il Comune di Napoli nominerà apposita commissione di collaudo che si avvarrà, oltre che dei documenti tecnici di progetto e di quelli amministrativi-contrattuali, anche di apposita “relazione di benestare al collaudo” redatta dal Direttore di Esercizio di ANM. In tale relazione dovranno essere ripercorse le tappe che hanno contraddistinto la consegna ed il comportamento in esercizio del singolo tram, evidenziando i principali guasti, gli eventuali retrofit e lo stato manutentivo/operativo del tram da sottoporre a collaudo. La “relazione di benestare al collaudo” sarà redatta all’esito del superamento di tutte le prove di tipo e di serie previste dal Piano delle Prove in presenza delle seguenti circostanze:
A. assenza di situazioni di guasto dipendenti dall’Appaltatore o di incompletezza di componenti;
B. assenza di anomalie di comportamento in esercizio del rotabile, di elementi turbativi per la regolarità del servizio, di ritardi nella messa in servizio di funzionalità accessorie;
C. esecuzione di tutti gli eventuali retrofit e/o migliorie tecniche e/o sistemazioni stabilite nelle fasi di collaudo, di immissione in servizio e di prime fasi dell’esercizio;
D. consegna del documento di “stato di configurazione” del rotabile, di cui all’art. A.9.3 del Capitolato Speciale – Parte Tecnica, indicante l’ultimo indice di modifica di progetto dei componenti e dei software di bordo;
E. completamento della consegna della documentazione di progetto, dei manuali, e di tutta la documentazione di cui all’art. A.9.3 del Capitolato Speciale – Parte Tecnica, in veste definitiva e approvata dalla Stazione Appaltante;
F. per gli ultimi 2 tram, completamento della consegna degli strumenti di manutenzione a corredo dei rotabili e della relativa documentazione di cui all’art. E.6 del Capitolato Speciale – Parte Tecnica. Qualora durante il periodo di esercizio preventivo al collaudo o all’atto del collaudo, si riscontrassero vizi, difetti, malfunzionamenti del singolo tram o parte di esso, l’Appaltatore dovrà eliminare a proprie cure e spese, tutti i vizi, difetti e malfunzionamenti riscontrati. Trattandosi di forniture di elevato importo e di notevole complessità tecnica, il collaudo tecnico amministrativo è effettuato sulla base di apposite ce...
Collaudo definitivo. Il collaudo definitivo, sarà eseguito alla conclusione del periodo di test tecnico-funzionali dell’intero Sistema. Il collaudo definitivo ha lo scopo di verificare la piena corrispondenza tecnico-funzionale del Sistema fornito ai requisiti richiesti/dichiarati nella documentazione: Capitolato d’oneri, offerta e progetto esecutivo. Il Sistema si considererà collaudato con esito positivo solo se saranno verificate le seguenti condizioni: - Superamento di tutti i collaudi precedenti; - Eliminazione di tutti i difetti, Sistematici e non, manifestati dal Sistema in corso di garanzia; - Consegna di tutta la documentazione tecnica prevista. La Società Appaltante comunicherà al Fornitore la data fissata per il collaudo definitivo. Le operazioni di collaudo avranno luogo presso le sedi della Società Appaltante ove è stato installato il Sistema, e saranno effettuate anche in assenza del Fornitore. L'esito positivo o negativo del “collaudo definitivo” sarà formalizzato mediante comunicazione scritta da parte della Società Appaltante al Fornitore, a stretto giro di posta mediante raccomandata A.R. Le eventuali modifiche o le nuove dotazioni offerte dal Fornitore sono a loro volta sottoposte alle garanzie previste nel presente Capitolato d’oneri.
Collaudo definitivo. Verrà eseguito presso il laboratorio ufficiale incaricato da Publiacqua entro 30 giorni solari dal ricevimento del materiale. Il materiale che, sottoposto a verifica, non soddisfi pienamente le condizioni stabilite, sarà rifiutato; tuttavia, il laboratorio ufficiale incaricato da Publiacqua a suo esclusivo giudizio ed a tutte spese del fornitore, potrà accordare al fornitore stesso l’esame in contraddittorio della merce rifiutata. Il ritiro delle partite rifiutate dovrà essere effettuato dal fornitore senz’altro avviso o provvedimento qualsiasi, a sua cura e spese nel termine di 15 giorni solari dalla data della lettera di rifiuto. In caso diverso le partite stesse saranno rispedite in porto assegnato all’indirizzo del fornitore; in tal caso il rischio e da ritenersi a carico del fornitore dalla consegna della merce al vettore dai propri magazzini. Le partite rifiutate dovranno essere sostituite, per essere nuovamente sottoposte alle operazioni di collaudo prescritte, nel più breve tempo possibile e comunque entro un periodo non superiore ad 1/3 dell'originario termine stabilito, fermo restando l’applicazione delle penali.