Collaudo provvisorio Clausole campione

Collaudo provvisorio. Tale collaudo è finalizzato alla messa in esercizio di ogni singolo impianto e del sistema di centralizzazione (per il C.A.1) L’attività di collaudo consisterà nell’effettuazione di tutte le prove necessarie per l’accertamento dell’idoneità di tutti gli elementi del sistema allo scopo di verificarne il perfetto funzionamento e la piena e completa rispondenza alle caratteristiche prestazionali stabilite, la conformità a tutte le norme indicate o citate o comunque richiamate nel presente Contratto, la fornitura del sistema e di ogni particolare a perfetta regola d’arte così come eventualmente integrato e modificato in corso d’opera e verrà effettuato a seguito dell’installazione dei ogni singolo impianto. Il collaudo provvisorio terrà anche conto delle prove e dei collaudi in corso d’opera eseguiti sui singoli elementi della fornitura e della rispondenza dei macchinari installati con la documentazione fornita in sede di gara nonchè con la documentazione progettuale approvata; eventuali aggiornamenti degli impianti, sia a livello meccanico che di programmazione del sistema di gestione (software), dovranno essere preventivamente enunciati e dimostrati alla Commissione di Collaudo che ne valuterà la consistenza e l’eventuale miglioria rispetto l’impianto originale. Se le modifiche apportate dovessero risultare non significative o addirittura peggiorative l’Appaltatore è obbligato a fornire l’impianto come quello proposto in origine. Nel caso le modifiche apportate comportino una miglioria per GTT, all’Appaltatore non verrà riconosciuta nessun maggiore corrispettivo di quello definito all’art. 6 del presente contratto. Qualora nell’esecuzione di tale collaudo emergessero deficienze o inadempienze o si verificassero anomalie, il Committente ordinerà all’Appaltatore l’eliminazione delle deficienze riscontrate e potrà successivamente far ripetere tutte od alcune delle prove di collaudo in relazione alle necessità emerse. Al fine di consentire l’espletamento del collaudo provvisorio, l’Appaltatore dovrà produrre la documentazione relativa all'impianto di automazione fornito, le note per l'installazione e rispettiva configurazione di ogni singola attività, gli elenchi delle parti di ricambio, i disegni progettuali as-built redatti e firmati da tecnico abilitato per i seguenti impianti : • impianto di automazione; • impianto elettrico e dati; • impianto audio - citofonico; • impianto di centralizzazione; • dichiarazioni, e relativi allegati, di conformità all’art.7 DM...
Collaudo provvisorio. 1. Il Titolare, in contraddittorio ed a spese del Gestore, provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti siano provvisoriamente collaudabili per essere prese in consegna con facoltà d’uso.
Collaudo provvisorio. Sperimentazione dell'opera Periodo di 2 anni Garanzia per le Difformità e Vizi COLLAUDO DEFINITIVO
Collaudo provvisorio. Completata la fornitura in opera, l’attivazione del Sistema, prima di avviare la fase di monitoraggio, il Sistema dovrà essere collaudato. Tale collaudo sarà effettuato dal Collaudatore incaricato dalla Società Appaltante, assistito dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con il Fornitore, per accertare la completezza di ogni parte alle prescrizioni della documentazione di gara, a quanto contenuto nell’offerta del Fornitore ed al contenuto in genere del contratto di fornitura. Il Fornitore, a mezzo raccomandata A.R. da inviare presso la sede di CTPI scarl. Dovrà comunicare alla Società Appaltante, con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario, la data dalla quale il SBE-VA sarà disponibile per il collaudo di accettazione. E’ salva la facoltà del Collaudatore di non eseguire parte delle prove concordate, di eseguirne a campione o di eseguirne altre che siano ritenute necessarie per verificare la rispondenza dei sistemi alle prescrizioni di fornitura. Delle prove non eseguite il Fornitore dovrà comunque rilasciare documentazione sostitutiva che ha valore contrattuale. Concluso, con esito positivo il collaudo provvisorio, inizierà un periodo di monitoraggio dell’intero Sistema. A conclusione di tale periodo sarà redatto il verbale di collaudo definitivo.
Collaudo provvisorio. L'Amministrazione Comunale, alla consegna della fornitura effettuerà, a mezzo del Dirigente dei Servizi Sociali, Responsabile del Servizio Scuolabus e del Responsabile del Servizio Economato, un primo collaudo tecnico per l'accettazione provvisoria della fornitura. Lo scuolabus e i relativi allestimenti dovranno essere privi di vizi e difetti di fabbricazione e dovranno corrispondere in ogni parte alle caratteristiche minime di cui alla descrizione tecnica del presente capitolato (art. 3). Saranno altresì contestati i difetti o le situazioni in qualsiasi modo non rispondenti alle specifiche tecniche offerte. La ditta aggiudicatrice della fornitura ha l'obbligo di ritirare e/o sostituire e riconsegnare a sua cura e spese quanto respinto in sede di verifica provvisoria.
Collaudo provvisorio. La Stazione Appaltante provvederà ad effettuare il collaudo provvisorio a conclusione dell’iter di allacciamento e accettazione da parte degli enti preposti (Distributore Locale dell’Energia Elettrica, UTF, ecc.). Qualora durante le necessarie visite per la predisposizione del collaudo provvisorio venissero accertati difetti o mancanze, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i lavori che gli saranno prescritti. Se non provvederà entro il termine assegnatogli, sarà passibile della penale per il ritardo e degli ulteriori danni causati, fatta comunque salva l’esecuzione d’ufficio. In ogni caso il periodo di garanzia e gratuita manutenzione sulle intere opere verrà prorogato, a tutti gli effetti, del tempo utile che l’Appaltatore impiegherà ad eseguire i lavori prescritti. Il collaudo provvisorio, i cui oneri sono a carico dell’Appaltatore, consisterà nella verifica dell’integrale svolgimento dell’esecuzione delle opere da parte di un Tecnico nominato dalla Stazione Appaltante, così come descritte nel progetto esecutivo approvato e, comunque nella verifica della corrispondenza dei risultati e dei beni prodotti agli obiettivi indicati. Gli effetti dell’accettazione definitiva delle opere non si esplicano con il Verbale di ultimazione, che attesta solo l’avvenuto compimento delle opere e ne autorizza l’usabilità ai fini di migliore accertamento della loro rispondenza funzionale, bensì con l’atto di collaudo provvisorio, ossia dopo compiute le verifiche occorrenti ad accertare la conformità delle opere al contratto e l’inesistenza di vizi riconoscibili. Il Collaudo deve essere eseguito per mezzo dell’esecuzione sequenziale delle prove e delle verifiche qui di seguito elencate e dovrà accertare a lavori ultimati se l’impianto è in grado di fornire i risultati per i quali l’Appaltatore si è obbligato con la propria offerta tecnica. ▪ esame a vista, allo scopo di accertare la rispondenza degli impianti e dei componenti alle norme, alla documentazione di riferimento e al progetto; ▪ verifica della continuità elettrica dei conduttori di messa a terra; ▪ misura della resistenza d'isolamento dei circuiti; ▪ verifica della corretta scelta e taratura dei dispositivi di protezione; ▪ verifica del grado di protezione dei componenti assemblati; ▪ verifica e controllo dei collegamenti per tutte le apparecchiature, secondo gli schemi; ▪ verifica funzionale e prestazionale, allo scopo di accertare che l'impianto, i componenti, i comandi, i blocchi, i meccanismi, ecc., funzion...
Collaudo provvisorio. Per ogni modulo verranno eseguiti collaudi provvisori per le seguenti parti di Fornitura :

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).