Contenuti. Il quadro normativo in disamina e` compo- sto da 17 articoli. L’articolo 1 enuncia il principio base della cooperazione: le Parti agiranno in conformita` dei rispettivi ordinamenti giuridici vigenti, per sviluppare la cooperazione, basandosi sul principio della reciprocita`, e potranno sti- pulare eventuali accordi tecnici. L’articolo 2 individua i campi e le forme di cooperazione, cos`ı sintetizzabili: elaborazione di programmi addestrativi comuni; scambio di osservatori in occasione di esercitazioni e scambio di informazioni nel campo dell’addestramento e dei materiali; agevolazione della fornitura e acquisi- zione di materiali; sostegno delle iniziative che tendono a promuovere la cooperazione industriale tra le imprese marocchine ed italiane; agevolazione degli scali delle unita` na- vali e degli aeromobili delle rispettive Forze armate; previsione, nell’ambito della Delega- zione italiana di assistenza tecnico-militare (DIATM), della costituzione di missioni ad hoc per esigenze connesse alla cooperazione. L’articolo 3 prevede gli obiettivi della: definizione di programmi comuni di ri- cerca, sviluppo e produzione di materiali ed equipaggiamenti; assistenza reciproca mediante scambio di informazioni nei campi individuati nel precedente articolo. L’articolo 4 stabilisce che venga costituita una Commissione mista per promuovere e sviluppare la cooperazione, esaminare even- tuali problemi di esecuzione dell’Accordo, proporre miglioramenti dello stesso alle auto- ▇▇▇▇` nazionali. L’articolo 5 definisce la pianificazione e coordinazione delle attivita` militari, rin- viando ad apposite riunioni periodiche che si terranno alternativamente nell’uno e nel- l’altro Paese. L’articolo 6 riguarda il rilascio dei visti ri- chiesti dal personale militare ai sensi del- l’Accordo. L’articolo 7 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni causati dal personale militare nell’espletamento delle loro fun- zioni, prevedendo che essi siano a carico dello Stato di appartenenza, che vengano re- golati amichevolmente o per via diplomatica qualora riguardino personale, mezzi o instal- lazioni militari e che, all’occorrenza, inter- venga anche la Commissione prevista nel- l’articolo 4. L’articolo 8 stabilisce che, nel corso della permanenza sul territorio della parte ospi- tante, il personale militare interessato sul piano disciplinare resta soggetto allo Stato di bandiera. L’articolo 9 prevede che in caso di infra- zioni gravi alle disposizioni legali del Paese ospitante, il personale militare interessato verra` escluso dagli stage e dai corsi di adde- stramento. Le infrazioni saranno sanzionate conformemente alla legislazione militare e civile applicabile nel Paese dove hanno avuto luogo. In ogni caso saranno ricercate delle solu- zioni adeguate per via diplomatica ad ogni problema posto in uno spirito di reciproca comprensione. L’articolo 10 dispone che il personale in- teressato si conformera` alle direttive delle Autorita` militari dell’ente ospitante e, in caso di inosservanza delle stesse, verranno informate le Autorita` militari del Paese in- viante affinche´ adottino nei confronti del loro personale le misure disciplinari previste dai rispettivi regolamenti. L’articolo 11 stabilisce che, in caso di as- senza illegale di un membro del Paese in- viante sul territorio dello Stato ricevente, le Autorita` di quest’ultimo procederanno alla consegna dell’interessato alle Autorita` del Paese d’origine. Gli articoli 12, 13 e 14 regolano gli aspetti finanziari derivanti dall’Accordo. L’articolo 15 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dal- l’Accordo e non potranno essere trasferite ai terzi senza l’assenso scritto della Parte ce- dente, ne´ utilizzati a danno di una delle Parti. L’articolo 16 stabilisce che le controver- sie, derivanti dall’interpretazione o dall’ap- plicazione di questo Accordo, verranno ri- solte tramite trattative bilaterali. L’articolo 17 regola l’entrata in vigore e la durata; disciplina inoltre le modalita` per ap- portare emendamenti all’Accordo e le moda- lita` di recesso.
Appears in 1 contract
Sources: Ratifica Ed Esecuzione Dell’accordo Nel Campo Della Cooperazione Militare
Contenuti. Il quadro normativo in disamina e` compo- sto è composto da 17 un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 13 articoli. L’articolo 1 reca la definizione dei termini di “Parte Inviante”, di “Parte Ospitante” e di “Personale” utilizzate nel corpo del documento. L’articolo 2 enuncia il principio base della cooperazione: i principi ispiratori e lo scopo dell’Accordo dichiarando che la cooperazione tra le Parti agiranno avverrà sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse, in conformita` dei conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigentie con gli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per sviluppare la Parte italiana, con l’ordinamento europeo. In questo contesto, si rammenta che anche il Consiglio Europeo nel giugno del 2013 ha deciso di aprire i negoziati di adesione all’UE da parte della Serbia. L’articolo 3 disciplina gli aspetti generali della cooperazione tra i Ministeri della Difesa dei due Paesi, i cui Rappresentanti si potranno riunire con cadenza annuale e alternativamente in Italia ed in Serbia al fine di elaborare e approvare accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate dei due Paesi. Nell’articolo 4 vengono individuate le aree in cui potrà svilupparsi la cooperazione: L’articolo 5 delinea le modalità attraverso le quali si svilupperà la cooperazione bilaterale. In particolare vengono individuati: − meeting tra i rispettivi Ministri, basandosi sul principio Capi di Stato Maggiore della reciprocita`Difesa, e potranno sti- pulare eventuali accordi tecnici. i loro Vice ed altri rappresentanti autorizzati; L’articolo 2 individua i campi e le forme di cooperazione, cos`ı sintetizzabili: elaborazione di programmi addestrativi comuni; scambio di osservatori in occasione di esercitazioni e scambio di informazioni 6 disciplina la cooperazione nel campo dell’addestramento dei materiali per la difesa, che potrà riguardare le seguenti categorie di armamenti: − navi, aeromobili, elicotteri, carri armati e dei materialiveicoli militari e relativo equipaggiamento; agevolazione della fornitura − armi da fuoco automatiche e acquisi- zione relativo munizionamento; − armamento di materialimedio e grosso calibro, bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti- uomo), razzi, missili, siluri, polveri, esplosivi, propellenti per uso militare; sostegno − sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento per uso militare; − materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare; − macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle iniziative che tendono a promuovere la cooperazione industriale tra le imprese marocchine ed italianearmi e delle munizioni; agevolazione degli scali delle unita` na- vali e degli aeromobili − materiali per addestramento militare; − equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare. Si prevede, inoltre, che: − il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armateArmate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dalle Parti; previsione− le Parti si impegnano a non riesportare a terzi il materiale acquisito, nell’ambito senza il consenso scritto della Delega- zione italiana Parte cedente. In base a tali previsioni l’Accordo semplifica le procedure di assistenza tecnico-militare (DIATM), della costituzione di missioni ad hoc per esigenze connesse alla cooperazione. L’articolo 3 prevede gli obiettivi della: definizione di programmi comuni di ri- cerca, sviluppo e produzione di materiali ed equipaggiamenti; assistenza reciproca mediante scambio di informazioni nei campi individuati nel precedente articolo. L’articolo 4 stabilisce prodotti per la difesa, fatti salvi i divieti imposti dalla legge n. 185 del 9 luglio 1990 e successive modificazioni, recante “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, e in attesa della prossima auspicata adesione della Serbia all’UE che venga costituita una Commissione mista faciliterà i trasferimenti di prodotti per promuovere la difesa, in base alla direttiva comunitaria 2009/43/CE che semplifica le modalità e sviluppare le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la cooperazione, esaminare even- tuali problemi di esecuzione dell’Accordo, proporre miglioramenti dello stesso alle auto- ▇▇▇▇` nazionali. L’articolo 5 definisce la pianificazione e coordinazione delle attivita` militari, rin- viando ad apposite riunioni periodiche che si terranno alternativamente nell’uno e nel- l’altro Paese. L’articolo 6 riguarda il rilascio dei visti ri- chiesti dal personale militare ai sensi del- l’Accordodifesa. L’articolo 7 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni causati dal personale militare nell’espletamento delle loro fun- zioni, prevedendo che essi siano a carico dello Stato di appartenenza, che vengano re- golati amichevolmente o per via diplomatica qualora riguardino personale, mezzi o instal- lazioni militari e che, all’occorrenza, inter- venga anche la Commissione prevista nel- l’articolo 4. L’articolo 8 stabilisce che, nel corso della permanenza sul territorio della parte ospi- tante, il personale militare interessato sul piano disciplinare resta soggetto allo Stato di bandiera. L’articolo 9 prevede che in caso di infra- zioni gravi alle disposizioni legali del Paese ospitante, il personale militare interessato verra` escluso dagli stage e dai corsi di adde- stramento. Le infrazioni saranno sanzionate conformemente alla legislazione militare e civile applicabile nel Paese dove hanno avuto luogo. In ogni caso saranno ricercate delle solu- zioni adeguate per via diplomatica ad ogni problema posto in uno spirito di reciproca comprensione. L’articolo 10 dispone che il personale in- teressato si conformera` alle direttive delle Autorita` militari dell’ente ospitante e, in caso di inosservanza delle stesse, verranno informate le Autorita` militari del Paese in- viante affinche´ adottino nei confronti del loro personale le misure disciplinari previste dai rispettivi regolamenti. L’articolo 11 stabilisce che, in caso di as- senza illegale di un membro del Paese in- viante sul territorio dello Stato ricevente, le Autorita` di quest’ultimo procederanno alla consegna dell’interessato alle Autorita` del Paese d’origine. Gli articoli 12, 13 e 14 regolano regola gli aspetti finanziari derivanti dall’Accordo, stabilendo che le Parti sosterranno in modo autonomo tutti gli eventuali oneri discendenti da attività ivi disciplinate e che l’esecuzione di tali attività sarà subordinata alla disponibilità dei relativi fondi. L’articolo 15 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo 8 regola le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dal- l’Accordo e non potranno essere trasferite ai terzi senza l’assenso scritto questioni riguardanti l’eventuale risarcimento dei danni: − provocati alla Parte Ospitante da un membro della Parte ce- dente, ne´ utilizzati a danno Inviante nel corso di missioni e esercitazioni relative alle attività di cooperazione; − provocati congiuntamente ad una delle Parti; − provocati a terzi. L’articolo 16 9 tratta della protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti dalle attività condotte in attuazione dell’Accordo specificando che tale protezione sarà conforme alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali sottoscritti dalle Parti. L’articolo 10 stabilisce che le controver- sieeventuali controversie, derivanti dall’interpretazione o dall’ap- plicazione di questo Accordodall’applicazione dell’Accordo, verranno ri- solte tramite trattative risolte esclusivamente mediante consultazioni e negoziati bilaterali, attraverso i canali diplomatici e senza mediazioni di terze parti. L’articolo 17 regola l’entrata 11 stabilisce che l’Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell’avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali, e la durata; disciplina specifica inoltre che esso sostituirà il precedente Accordo del 2003. L’articolo 12 regolamenta le modalita` per ap- portare modalità relative agli emendamenti del testo. L’articolo 13, infine, prevede che l’Accordo avrà durata a tempo indeterminato, fino a quando una delle Parti non deciderà di denunciarlo. Vengono stabilite, inoltre, le modalità dell’eventuale notifica della risoluzione di una Parte all’altra (comunicazione scritta trasmessa attraverso i canali diplomatici) che produrrà effetti novanta giorni dopo il suo ricevimento. Nel testo dell’Accordo in titolo non è stato previsto un articolo sulla giurisdizione da applicarsi al personale, in considerazione dell’entrata in vigore, in data 3 ottobre 2015, dell’adesione della Serbia all’Accordo e le moda- lita` NATO PfP Sofa (Partnership for Peace regarding the status of their forces and any Additional Protocol) che, in materia di recessogiurisdizione penale, garantisce pienamente il personale ospitato impiegato nel territorio dell’altra Parte.
Appears in 1 contract
Contenuti. Il quadro normativo in disamina e` compo- sto è composto da 17 un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 11 Capitoli, a loro volta suddivisi in 33 articoli. L’articolo 1 Il Capitolo I enuncia il principio i principi ispiratori e lo scopo dell’Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base della cooperazione: le Parti agiranno dei principi di reciprocità e uguaglianza, nonché in conformita` dei conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigentie con gli impegni internazionali assunti dalle Parti. Il Capitolo II disciplina gli aspetti generali della cooperazione e prevede, per sviluppare la cooperazioneall’articolo 2, basandosi sul principio che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della reciprocita`cooperazione medesima, e potranno sti- pulare eventuali accordi tecnici. L’articolo 2 individua nonché i campi e le forme di cooperazione, cos`ı sintetizzabili: elaborazione di programmi addestrativi comuni; scambio di osservatori in occasione di esercitazioni e scambio di informazioni nel campo dell’addestramento e dei materiali; agevolazione della fornitura e acquisi- zione di materiali; sostegno dettagli delle iniziative che tendono a promuovere la cooperazione industriale tra le imprese marocchine ed italiane; agevolazione degli scali delle unita` na- vali e degli aeromobili delle rispettive Forze armate; previsione, nell’ambito della Delega- zione italiana di assistenza tecnico-militare (DIATM), della costituzione di missioni ad hoc per esigenze connesse alla cooperazionesingole attività da svolgere. L’articolo 3 prevede indica i campi in cui la cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi, individuandoli nei seguenti: Nell’ambito del medesimo Capitolo, il successivo articolo 4, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in: della pace; Il Capitolo III regola gli obiettivi della: definizione aspetti finanziari derivanti dall’Accordo, stabilendo all’articolo 5 che ciascuna Parte sosterrà le spese di programmi comuni di ri- cerca, sviluppo e produzione di materiali ed equipaggiamenti; assistenza reciproca mediante scambio di informazioni nei campi individuati nel precedente articolo. L’articolo 4 stabilisce che venga costituita una Commissione mista per promuovere e sviluppare la cooperazione, esaminare even- tuali problemi di esecuzione dell’Accordo, proporre miglioramenti dello stesso alle auto- ▇▇▇▇` nazionali. L’articolo 5 definisce la pianificazione e coordinazione delle attivita` militari, rin- viando ad apposite riunioni periodiche che si terranno alternativamente nell’uno e nel- l’altro Paesesua competenza relative all’esecuzione del presente Accordo. L’articolo 6 riguarda il rilascio dei visti ri- chiesti dal precisa, tuttavia, che è obbligo della Parte ospitante fornire trattamenti sanitari d’emergenza al personale militare della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Infine, l’articolo 7 stabilisce espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del- l’Accordodel documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti. L’articolo 7 Il Capitolo IV tratta le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, l’articolo 8 riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia, ai sensi dell’articolo 9, lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Si precisa, infine, all’articolo 10, che qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l’applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell’osservanza dei principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti, ad un’intesa che salvaguardi il personale interessato. In proposito, si evidenzia che la Repubblica del Senegal ha abolito la pena di morte nel 2004 e che, inoltre, nel 1986 ha ratificato la Convenzione ONU contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984. Il Capitolo V regolamenta il risarcimento degli eventuali danni causati provocati dal personale militare nell’espletamento della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, per effetto di quanto previsto all’articolo 11, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all’altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell’ambito dell’Accordo in esame; mentre, in virtù delle loro fun- zionidisposizioni di cui all’articolo 12, prevedendo che essi siano sarà a carico dello Stato di appartenenzaentrambe le Parti il rimborso dell’eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dall’Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili. Il Capitolo VI disciplina l’eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, che vengano re- golati amichevolmente o l’articolo 13 circoscrive alle seguenti categorie di beni:
a. navi, aeromobili, carri e veicoli appositamente costruiti per via diplomatica qualora riguardino personaleuso militare, mezzi o instal- lazioni militari e cherelativi equipaggiamenti;
b. armi da fuoco automatiche, all’occorrenzaarmamento di medio e grosso calibro, inter- venga anche e relativo munizionamento;
c. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri, e relativo equipaggiamento di controllo;
d. polveri, esplosivi, propellenti, nonché macchine ed equipaggiamento costruiti per la Commissione prevista nel- l’articolo 4. L’articolo 8 stabilisce che, nel corso della permanenza sul territorio della parte ospi- tantefabbricazione, il personale militare interessato sul piano disciplinare resta soggetto allo Stato collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni, appositamente costruiti per uso militare;
e. sistemi elettronici, elettro-ottici, elettro-optronici e fotografici, materiali informatici e di bandiera. L’articolo 9 prevede che in caso di infra- zioni gravi alle disposizioni legali del Paese ospitantetelecomunicazione, il personale militare interessato verra` escluso dagli stage appositamente costruiti per uso militare;
f. materiali blindati ed equipaggiamento speciale appositamente costruiti per uso militare, materiali d’abbigliamento, da campeggio e dai corsi di adde- stramento. Le infrazioni saranno sanzionate conformemente alla legislazione militare e civile applicabile nel Paese dove hanno avuto luogo. In ogni caso saranno ricercate delle solu- zioni adeguate mobilio, nonché materiali specifici per via diplomatica ad ogni problema posto in uno spirito di reciproca comprensione. L’articolo 10 dispone che il personale in- teressato si conformera` alle direttive delle Autorita` militari dell’ente ospitante e, in caso di inosservanza delle stesse, verranno informate le Autorita` militari del Paese in- viante affinche´ adottino nei confronti del loro personale le misure disciplinari previste dai rispettivi regolamenti. L’articolo 11 stabilisce che, in caso di as- senza illegale di un membro del Paese in- viante sul territorio dello Stato ricevente, le Autorita` di quest’ultimo procederanno alla consegna dell’interessato alle Autorita` del Paese d’origine. Gli articoli 12, 13 e 14 regolano gli aspetti finanziari derivanti dall’Accordo. L’articolo 15 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dal- l’Accordo e non potranno essere trasferite ai terzi senza l’assenso scritto della Parte ce- dente, ne´ utilizzati a danno di una delle Parti. L’articolo 16 stabilisce che le controver- sie, derivanti dall’interpretazione o dall’ap- plicazione di questo Accordo, verranno ri- solte tramite trattative bilaterali. L’articolo 17 regola l’entrata in vigore e la durata; disciplina inoltre le modalita` per ap- portare emendamenti all’Accordo e le moda- lita` di recessol’addestramento militare.
Appears in 1 contract
Contenuti. Il quadro normativo in disamina e` compo- sto è composto da 17 un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 articoli. L’articolo 1 enuncia il principio i princìpi ispiratori e lo scopo dell’Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base della cooperazione: le Parti agiranno dei princìpi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse, in conformita` dei conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigentie con gli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per sviluppare la cooperazioneParte italiana, basandosi sul principio della reciprocita`, e potranno sti- pulare eventuali accordi tecnicicon l’ordinamento europeo. L’articolo 2 individua disciplina gli aspetti generali della cooperazione e prevede, al paragrafo 1, che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i campi dettagli delle singole attività da svolgere, individuando altresì i soggetti cui spetta dare esecuzione all’Accordo nei Ministeri della difesa dei due Paesi, che potranno anche tenere consultazioni allo scopo di elaborare accordi integrativi e le forme programmi di cooperazione, cos`ı sintetizzabili: elaborazione di programmi addestrativi comuni; scambio di osservatori in occasione di esercitazioni e scambio di informazioni nel campo dell’addestramento e dei materiali; agevolazione della fornitura e acquisi- zione di materiali; sostegno delle iniziative che tendono a promuovere la cooperazione industriale specifici tra le imprese marocchine ed italiane; agevolazione degli scali delle unita` na- vali e degli aeromobili delle rispettive Forze armate. Il medesimo articolo 2, al paragrafo 2, indica poi i campi in cui la cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi, individuandoli nei seguenti: ‒ politica di sicurezza e difesa; previsione‒ ricerca e sviluppo; ‒ supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; ‒ operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; ‒ organizzazione e impiego delle Forze armate, nell’ambito strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale; ‒ questioni relative all’ambiente e all’inquinamento provocato da attività militari; ‒ formazione e addestramento in campo militare; ‒ sanità, storia e sport militare; ‒ altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti. Il successivo paragrafo 3, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in: ‒ scambio di esperienze tra esperti, di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari delle due Parti; ‒ incontri e scambi di visite tra delegazioni e rappresentanti delle istituzioni della Delega- zione italiana difesa; ‒ partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di assistenza tecnico-militare (DIATM)orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della costituzione difesa, di missioni comune accordo tra le Parti; ‒ partecipazione ad hoc per esigenze connesse alla cooperazioneesercitazioni militari, nonché ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; ‒ visite di navi ed aeromobili militari; ‒ scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi; ‒ supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali e ai sevizi della difesa. L’articolo 3 prevede regola gli obiettivi della: definizione aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di programmi comuni sua competenza relative all’esecuzione del presente Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l’obbligo di ri- cercafornire trattamenti sanitari d’emergenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Infine, sviluppo e produzione di materiali ed equipaggiamenti; assistenza reciproca mediante scambio di informazioni nei campi individuati nel precedente articoloè espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti. L’articolo 4 stabilisce tratta le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia, lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. A tal riguardo, si informa che venga costituita una Commissione mista il 4 dicembre 2015 il Parlamento della Mongolia ha approvato il nuovo codice penale che abolisce la pena di morte nel Paese e che il conseguente aggiornamento del codice di procedura penale verrà presto discusso e approvato. Per tali ragioni, si ritiene che il personale italiano eventualmente inviato in Mongolia ai sensi del presente Accordo sia pienamente salvaguardato anche in caso di esercizio del diritto giurisdizionale dello Stato ospitante, per promuovere e sviluppare la cooperazione, esaminare even- tuali problemi reati commessi al di esecuzione dell’Accordo, proporre miglioramenti dello stesso alle auto- ▇▇▇▇` nazionalifuori delle attività di servizio. L’articolo 5 definisce la pianificazione e coordinazione delle attivita` militari, rin- viando ad apposite riunioni periodiche che si terranno alternativamente nell’uno e nel- l’altro Paese. L’articolo 6 riguarda il rilascio dei visti ri- chiesti dal personale militare ai sensi del- l’Accordo. L’articolo 7 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni causati provocati dal personale militare nell’espletamento delle loro fun- zionidella Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, prevedendo che essi siano la Parte inviante risarcirà i danni provocati all’altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell’ambito dell’Accordo in esame, mentre sarà a carico dello Stato di appartenenzaentrambe le Parti il rimborso dell’eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dall’Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili. L’articolo 6 disciplina l’eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, che vengano re- golati amichevolmente o potrà avvenire solo in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e limitatamente alle seguenti categorie di armamenti:
a) navi, aeromobili, elicotteri, carri e veicoli appositamente costruiti per via diplomatica qualora riguardino personaleuso militare, mezzi o instal- lazioni militari e cherelativi equipaggiamenti;
b) armi da fuoco automatiche, all’occorrenzaarmamento di medio e grosso calibro, inter- venga anche e relativo munizionamento;
c) bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), ▇▇▇▇▇, missili, siluri, e relativo equipaggiamento di controllo;
d) polveri, esplosivi, propellenti, nonché macchine ed equipaggiamento costruiti per la Commissione prevista nel- l’articolo 4. L’articolo 8 stabilisce che, nel corso della permanenza sul territorio della parte ospi- tantefabbricazione, il personale militare interessato sul piano disciplinare resta soggetto allo Stato di bandiera. L’articolo 9 prevede che in caso di infra- zioni gravi alle disposizioni legali del Paese ospitantecollaudo e il controllo delle armi e delle munizioni, il personale militare interessato verra` escluso dagli stage appositamente costruiti per uso militare;
e) sistemi elettronici, elettro-ottici e dai corsi di adde- stramento. Le infrazioni saranno sanzionate conformemente alla legislazione militare e civile applicabile nel Paese dove hanno avuto luogo. In ogni caso saranno ricercate delle solu- zioni adeguate fotografici appositamente costruiti per via diplomatica ad ogni problema posto in uno spirito di reciproca comprensione. L’articolo 10 dispone che il personale in- teressato si conformera` alle direttive delle Autorita` militari dell’ente ospitante euso militare;
f) materiali blindati ed equipaggiamento speciale appositamente costruiti per uso militare, in caso di inosservanza delle stesse, verranno informate le Autorita` militari del Paese in- viante affinche´ adottino nei confronti del loro personale le misure disciplinari previste dai rispettivi regolamenti. L’articolo 11 stabilisce che, in caso di as- senza illegale di un membro del Paese in- viante sul territorio dello Stato ricevente, le Autorita` di quest’ultimo procederanno alla consegna dell’interessato alle Autorita` del Paese d’origine. Gli articoli 12, 13 e 14 regolano gli aspetti finanziari derivanti dall’Accordo. L’articolo 15 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e nonché materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente specifici per gli scopi contemplati dal- l’Accordo e non potranno essere trasferite ai terzi senza l’assenso scritto della Parte ce- dente, ne´ utilizzati a danno di una delle Parti. L’articolo 16 stabilisce che le controver- sie, derivanti dall’interpretazione o dall’ap- plicazione di questo Accordo, verranno ri- solte tramite trattative bilaterali. L’articolo 17 regola l’entrata in vigore e la durata; disciplina inoltre le modalita` per ap- portare emendamenti all’Accordo e le moda- lita` di recessol’addestramento militare.
Appears in 1 contract