Common use of Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie Clause in Contracts

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie. 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 4. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo; b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g); d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNL; g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82, comma 2; i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018; j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 20, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile; l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 30, comma 4 del presente CCNL, in merito ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 2 del CCNL del 21.05.2018; o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 33 del presente CCNL (Banca delle ore); p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del presente CCNL; r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del presente CCNL; s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) del presente CCNL; t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione di servizi; u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79; v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; w) il valore dell’indennità di cui all’art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNL, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;

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Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie. 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2come individuata ai commi 3 e 4, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 35. 2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello nazionale (“contrattazione integrativa nazionale”) ed a livello di sede di RSU (“contrattazione integrativa di sede territoriale”). In caso di individuazione di un’unica sede RSU la contrattazione si svolge in un unico livello (“contrattazione integrativa di sede unica”). 3. I soggetti titolari della contrattazione integrativa nazionale sono i rappresentanti territoriali, anche di livello nazionale, delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 4. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale o di sede unica sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali territoriali, anche di livello nazionale, delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 35. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamentidell’amministrazione. 46. Sono oggetto di contrattazione integrativaintegrativa nazionale o di sede unica: a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo; b) i criteri per l'attribuzione l’attribuzione dei premi correlati alla performance; c) i criteri per la definizione delle procedure per le delle progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g)economiche; d) l’individuazione i criteri per l’attribuzione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni indennità correlate all’effettivo svolgimento di lavoro di cui all’art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la sua attribuzionesalute; e) l’individuazione i criteri per l’attribuzione delle misure dell’indennità indennità correlate all’effettivo svolgimento di servizio esterno attività comportanti l’assunzione di cui all’art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzionespecifiche responsabilità; f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNL; g) i criteri generali per l'attribuzione l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; hg) i criteri generali per l'attivazione l’attivazione di piani di welfare integrativo e integrativo; h) la definizione dell’eventuale finanziamento a carico delle maggiorazioni orarie per la remunerazione del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’artlavoro in turno previste dall’art. 8218, comma 5 (Turnazioni); i) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 18, comma 2, lett. d) (Turnazioni) in merito al numero di turni effettuabili; ij) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018; j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 2019, comma 1, lett. h) 6 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQReperibilità); k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 i criteri per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano le misure concernenti la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensilesalute e sicurezza sul lavoro; l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 3019, comma 4 del presente CCNL, in merito ai 5 (Reperibilità) per i turni notturni effettuabili nel mesedi reperibilità; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 5354, comma 2 del CCNL del 21.05.20187 (Rapporto di lavoro a tempo parziale); on) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 33 del presente CCNL 26, comma 2 (Banca delle ore) ed il limite individuale mensile dei giorni di riposo compensativo di cui all’art. 26, comma 5 (Banca delle ore); po) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; qp) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del presente CCNL21 (Orario multiperiodale); rq) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 2917, comma 2 (Orario di lavoro); r) l’elevazione della percentuale massima del presente CCNLricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 51 (Contratto di lavoro a tempo determinato), comma 3; s) l’elevazione i criteri per la ripartizione del limite massimo individuale contingente di lavoro straordinario ai sensi dell’artpersonale di cui all’art. 3245, comma 3 6 (Lavoro straordinario) del presente CCNLDiritto allo studio); t) l’integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall’art. 18, comma 7, in materia di turni di lavoro (Turnazioni); u) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione di dei servizi; u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79; v) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (cd. diritto alla disconnessione). 7. Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la determinazione della retribuzione sede, di risultato dei titolari di incarico di EQ; w) il valore dell’indennità quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui all’art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNL, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;6, lettere b), i), k), l), o), p), q), u).

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Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie. 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui come individuata al comma 23 lett. a) e b), e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 34. 2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di singola Azienda o Ente (“contrattazione integrativa aziendale”). La Aziende sono tenute ad attivare la contrattazione integrativa, secondo le modalità ed i tempi previsti dall’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), al fine di adottare, nel quadro della massima trasparenza dei ruoli e della responsabilità delle parti, scelte condivise nelle materie alla stessa demandate, anche nell’ottica di conseguire il miglioramento qualitativo dei servizi e dei livelli assistenziali. 3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale sono: a) le RSA di cui all’art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, fino a quando non sarà definita una disciplina contrattuale nazionale sulla rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area, in coerenza con la RSUnatura delle funzioni dirigenziali; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 34. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 45. Sono oggetto di contrattazione integrativaintegrativa aziendale: a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzoutilizzo dei fondi di cui agli artt. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi), 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) e 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro); b) i criteri generali per l'attribuzione dei premi correlati le modalità di attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato correlata alla performanceperformance organizzativa e individuale tenendo presente quanto previsto all’art. 93 (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione) e i criteri di cui all’art. 93, commi 8 e 9, (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione) nonché l’art.95, comma 10, (Fondo per la retribuzione di risultato); c) definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g); d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNL; g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; hd) i criteri generali per l'attivazione la definizione dell'atto di piani cui all'art. 114, comma 1, (Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti) per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati (ivi incluso il personale di welfare integrativo cui all’art. 116, comma 2, lett.i) (Criteri generali per la formazione delle tariffe e definizione dell’eventuale finanziamento per l’attribuzione dei proventi) e il personale dirigenziale degli altri ruoli professionale, tecnico e amministrativo di cui all’art. 116, comma 3, (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi) nel rispetto delle linee di indirizzo regionali; e) l’eventuale elevazione dell’indennità di pronta disponibilità con onere a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82, comma 2; i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018; j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 20, comma 1, lett. h) 96 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e Fondo per la retribuzione delle condizioni di risultato dei titolari di incarico di EQlavoro); kf) l’elevazione dei limiti previsti dall’artl’eventuale elevazione dell’indennità di lavoro notturno con onere a carico del Fondo di cui all’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 96 (Fondo per il numero dei turni la retribuzione delle condizioni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensilelavoro); lg) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 30, comma 4 del presente CCNL, in merito ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee l’individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati da ciascuna giornata di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 2 del CCNL del 21.05.2018; o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle oresciopero, ai sensi dell’art. 33 della legge n.146 del presente CCNL (Banca delle ore)1990 e s.m.i., secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati alla contrattazione integrativa; ph) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, uscita al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra fra vita lavorativa e vita familiare, compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei servizi; q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del presente CCNL; r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del presente CCNL; s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) del presente CCNL; ti) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione di servizi; uj) l’incremento delle risorse i criteri generali per l’attivazione dei piani di welfare integrativo di cui all’art. 1780 bis (Welfare integrativo); k) elevazione del contingente complessivo dei rapporti a impegno ridotto ai sensi dell’art. 110, comma 6 6, (Retribuzione Accesso al rapporto di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’artlavoro con impegno orario ridotto). 6. 23Ai sensi dell’art. 40, comma 2, 3 quinquies del D. Lgs. n. 75/2017165/2001 i contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, una riduzione delle risorse le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del Fondo di cui all’art. 79; v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; w) il valore dell’indennità di cui all’art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNL, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;codice civile.

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Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie. 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui come individuata al comma 23, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 34. 2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di singola Azienda o Ente (“contrattazione integrativa aziendale”). 3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNLfirmatarie. 34. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 45. Sono oggetto di contrattazione integrativaintegrativa aziendale: a) a. i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzoutilizzo all’interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro); b) b. i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) c. criteri per la definizione delle procedure per le delle progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g);economiche d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) d. i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNL; g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; h) e. i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82, comma 2integrativo; i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018; j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 20, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile; l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 30, comma 4 del presente CCNL, in merito ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; n) f. l’elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 5373, comma 2 del CCNL del 21.05.20187 (Rapporto di lavoro a tempo parziale); o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle oreg. l’elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 33 del presente CCNL 70, comma 3 (Banca delle oreContratto di lavoro a tempo determinato); ph. l’eventuale previsione di ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 62, comma 5 (Diritto allo studio) e nei limiti di cui al comma 1 di tale articolo, nonché le eventuali ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza nella fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 62, comma 8 (Diritto allo studio); i. le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale, da parte dei lavoratori somministrati, ai sensi dell’art. 72, comma 4 (Contratto di somministrazione); j. i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del presente CCNL; r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del presente CCNL; s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) del presente CCNL; t) k. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione l’organizzazione di servizi; u) l’incremento delle risorse l. l’eventuale elevazione dell’indennità di cui all’art. 17pronta disponibilità, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse dell’indennità per il turno notturno con onere a carico del Fondo di cui all’art. 79; v103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; w) il valore e dell’indennità e destinatari di cui all’art. 97 107 (Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi); m. l’eventuale innalzamento dei tempi previsti dall’art. 43, commi 11 e 12 (Orario di funzionelavoro), per le operazioni di vestizione e svestizione, nonché per il passaggio di consegne, di ulteriori e complessivi 7 minuti, nelle situazioni di elevata complessità nei reparti o nel caso in cui gli spogliatoi non siano posti nelle vicinanze dei reparti; n. le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) del presente CCNL, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;CCNL 21 maggio 2018.

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Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie. 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui come individuata al comma 23, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 34. 2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di singola Azienda o Ente (“contrattazione integrativa aziendale”). 3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 34. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 45. Sono oggetto di contrattazione integrativaintegrativa aziendale: a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzoutilizzo all’interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce) del presente CCNL; b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) criteri per la definizione delle procedure per le delle progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g)economiche; d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNL; g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; he) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82, comma 2integrativo; i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018; j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 20, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile; l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 30, comma 4 del presente CCNL, in merito ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; nf) l’elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 5360, comma 2 del CCNL del 21.05.20187 (Rapporto di lavoro a tempo parziale); og) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle orel’elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 33 del presente CCNL 57, comma 3 (Banca delle oreContratto di lavoro a tempo determinato); ph) l’eventuale previsione di ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per la fruizione dei permessi per il diritto alla studio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 48, comma 5 (Diritto allo studio) e nei limiti di cui al comma 1 di tale articolo, nonché le eventuali ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza nella fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 48, comma 8 (Diritto allo studio); i) le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale, da parte dei lavoratori somministrati, ai sensi dell’art. 59, comma 4 (Contratto di somministrazione); j) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del presente CCNL; r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del presente CCNL; s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) del presente CCNL; tk) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione l’organizzazione di servizi; ul) l’incremento delle risorse l’eventuale elevazione dell’indennità di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse pronta disponibilità con onere a carico del Fondo di cui all’art. 7980 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi); vm) i criteri generali per la determinazione della retribuzione l’eventuale elevazione dell’indennità di risultato dei titolari di incarico di EQ; w) il valore dell’indennità lavoro notturno con onere a carico del Fondo di cui all’art. 97 80(Fondo condizioni di lavoro e incarichi) ; n) l’eventuale innalzamento dei tempi previsti dall’art. 27, commi 11 e 12 (Indennità Orario di funzione) del presente CCNLlavoro), per le operazioni di vestizione e svestizione, nonché i criteri per la sua erogazioneil passaggio di consegne, di ulteriori e complessivi 4 minuti, nelle situazioni di elevata complessità nei reparti o nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;caso in cui gli spogliatoi non siano posti nelle vicinanze dei reparti.

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Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie. 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 4. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 8068, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo; b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g)economiche; d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018bis, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del presente CCNL56- quinques, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNL70-quinquies comma 1; g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82, comma 2integrativo; i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL del 21.05.201824, comma 1; j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 2018, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQposizione organizzativa; k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile; l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 3023, comma 4 del presente CCNLcommi 2 e 4, in merito merito, rispettivamente, all’arco temporale preso in considerazione per l’equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 2 del CCNL del 21.05.20182; o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 33 38-bis del presente CCNL (Banca delle ore)del 14/9/2000; p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 3125, comma 2 del presente CCNL2; r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 2922, comma 2 del presente CCNL2; s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) art. 38 del presente CCNLCCNL del 14.9.2000; t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione l’organizzazione di servizi; u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 1715, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazionedelle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, 2 del D. Lgsd. lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 7967; v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQposizione organizzativa; w) il valore dell’indennità di cui all’art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNL56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;.

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Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie. 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui come individuata al comma 23, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 34. 2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di singola Azienda o Ente (“contrattazione integrativa aziendale”). 3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNLfirmatarie. 34. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 45. Sono oggetto di contrattazione integrativaintegrativa aziendale: a) a. i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzoutilizzo all’interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. … (Fondo incarichi) e … (Fondo premialità e condizioni di lavoro); b) b. i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) c. criteri per la definizione delle procedure per le delle progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g);economiche d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) d. i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNL; g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; h) e. i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82, comma 2integrativo; i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018; j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 20, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile; l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 30, comma 4 del presente CCNL, in merito ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; n) f. l’elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 5360, comma 2 7 (Rapporto di lavoro a tempo parziale) del CCNL del 21.05.201821 maggio 2018; o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle oreg. l’elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 33 57, comma 3 (Contratto di lavoro a tempo determinato) del presente CCNL 21 maggio 2018; h. l’eventuale previsione di ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dall’art. …, comma 5 (Banca delle oreDiritto allo studio) e nei limiti di cui al comma 1 di tale articolo, nonché le eventuali ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza nella fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dal citato art. …, comma 8 (Diritto allo studio); pi. le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale, da parte dei lavoratori somministrati, ai sensi dell’art. 59, comma 4 (Contratto di somministrazione) del CCNL 21 maggio 2018; j. i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del presente CCNL; r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del presente CCNL; s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) del presente CCNL; t) k. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione l’organizzazione di servizi; u) l’incremento delle risorse l. l’eventuale elevazione dell’indennità di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione pronta disponibilità e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse dell’indennità per il turno notturno con onere a carico del Fondo di cui all’art. 79… (Fondo premialità e condizioni di lavoro); v) i criteri generali m. l’eventuale innalzamento dei tempi previsti dall’art. …, commi 11 e 12 (Orario di lavoro), per la determinazione della retribuzione le operazioni di risultato vestizione e svestizione, nonché per il passaggio di consegne, di ulteriori e complessivi 4 minuti, nelle situazioni di elevata complessità nei reparti o nel caso in cui gli spogliatoi non siano posti nelle vicinanze dei titolari di incarico di EQreparti; w) il valore dell’indennità n. le linee di cui all’artindirizzo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 6. 97 Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 8 (Indennità di funzioneContrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) del presente CCNL, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;CCNL 21 maggio 2018.

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Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie. 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 4. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, 80 comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo; b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g); d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 56- quinques del presente CCNLCCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNL; g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale del l’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82, 82 comma 2; i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018; j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 20, 20 comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile; l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 30, comma 4 del presente CCNL, in merito ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 2 del CCNL del 21.05.2018; o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 33 dell’art.33 del presente CCNL (Banca delle ore); p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del presente CCNL; r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del presente CCNL; s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, art. 29 comma 3 2 (Lavoro straordinarioOrario di lavoro) del presente CCNL; t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione di servizi; u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazionedelle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79; v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; w) il valore dell’indennità di cui all’art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNL, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie. 1. ) La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 2. ) I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. ) In applicazione del presente CCDI, il Presidente della delegazione di parte pubblica, che presiede la contrattazione, verificherà, all’inizio di ogni incontro, la titolarità della rappresentanza dei soggetti presenti al tavolo della trattativa. 4) I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 4. 5) Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, 68 comma 1 del presente CCNL 21/05/2018 tra le diverse modalità di utilizzo; b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) ; i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g)economiche; dc) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-70 bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; fd) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 56 quinquies entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNL70 quinquies comma 1; gf) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; hg) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82, comma 2integrativo; ih) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del comma 1 CCNL del 21.05.201821/05/2018; ji) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 20, 18 comma 1, lett. hH) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQposizione organizzativa; kj) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensilemese; lk) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 30in merito, comma 4 del presente CCNLrispettivamente, all’arco temporale preso in merito considerazione per l’equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese; ml) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; nm) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, 53 comma 2 del CCNL del 21.05.20182; on) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 33 38 bis del presente CCNL (Banca delle ore)del 14.9.2000; po) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; qp) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del presente CCNL; rq) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del presente CCNL; sr) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) art. 38 del presente CCNLCCNL del 14.9.2000; ts) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione l’organizzazione di servizi; ut) l’incremento delle risorse di cui all’art. 1715 comma 5, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazionedelle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, 2 del D. LgsD.Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 7967 CCNL 21/05/2018; vu) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQposizione organizzativa; wv) il valore dell’indennità di funzione di cui all’art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNL56 sexies, nonché i criteri per la sua erogazione; w) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall’art. 23 comma 8 in materia di turni di lavoro notturni. 6) Della riunione di delegazione trattante, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;viene redatto sintetico verbale che riassume i contenuti della discussione.

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Samples: Decentrato Integrativo

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie. 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui come individuata al comma 23, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 34. 2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di singola Azienda o Ente (“contrattazione integrativa aziendale”). 3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNLfirmatarie. 34. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 45. Sono oggetto di contrattazione integrativaintegrativa aziendale: a) a. i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzoutilizzo all’interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro); b) b. i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) c. criteri per la definizione delle procedure per le delle progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g); d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) d. i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNL; g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; h) e. i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82, comma 2integrativo; i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018; j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 20, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile; l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 30, comma 4 del presente CCNL, in merito ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; n) f. l’elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 5373, comma 2 del CCNL del 21.05.20187 (Rapporto di lavoro a tempo parziale); o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle oreg. l’elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 33 del presente CCNL 70, comma 3 (Banca delle oreContratto di lavoro a tempo determinato); ph. l’eventuale previsione di ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 62, comma 5 (Diritto allo studio) e nei limiti di cui al comma 1 di tale articolo, nonché le eventuali ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza nella fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 62, comma 8 (Diritto allo studio); i. le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale, da parte dei lavoratori somministrati, ai sensi dell’art. 72, comma 4 (Contratto di somministrazione); j. i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del presente CCNL; r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del presente CCNL; s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) del presente CCNL; t) k. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione l’organizzazione di servizi; u) l’incremento delle risorse l. l’eventuale elevazione dell’indennità di cui all’art. 17pronta disponibilità, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse dell’indennità per il turno notturno con onere a carico del Fondo di cui all’art. 79; v103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; w) il valore e dell’indennità e destinatari di cui all’art. 97 107 (Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi); m. l’eventuale innalzamento dei tempi previsti dall’art. 43, commi 11 e 12 (Orario di funzionelavoro), per le operazioni di vestizione e svestizione, nonché per il passaggio di consegne, di ulteriori e complessivi 7 minuti, nelle situazioni di elevata complessità nei reparti o nel caso in cui gli spogliatoi non siano posti nelle vicinanze dei reparti; n. le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) del presente CCNL, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;CCNL 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie. 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNLC.C.N.L., tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la le RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. 3. In applicazione del presente CCNLCCDI, il Presidente della delegazione di parte pubblica, che presiede la contrattazione, verificherà, all’inizio di ogni incontro, la titolarità della rappresentanza dei soggetti presenti al tavolo della trattativa. 34. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 45. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, all’art.68 comma 1 del presente CCNL C.C.N.L. 21/05/2018 tra le diverse modalità di utilizzo; b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g)economiche; d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-all’art.70 bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del presente CCNL, all’art.56-quinquies entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNLall’art.70-quinquies, comma 1; g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82, comma 2integrativo; i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018comma 1 C.C.N.L. 21/05/2018; j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 2018, comma 1, -lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQposizione organizzativa; k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensilemese; l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 30in merito, comma 4 del presente CCNLrispettivamente, all’arco temporale preso in merito considerazione per l’equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, 53 comma 2 del CCNL del 21.05.20182; o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 33 38-bis del presente CCNL (Banca delle ore)C.C.N.L. del 14.9.2000; p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del presente CCNL; r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del presente CCNL; s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) art. 38 del presente CCNLC.C.N.L. del 14.9.2000; t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione l’organizzazione di servizi; u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 1715, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL 5, attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazionedelle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 7967 C.C.N.L. 21/05/2018; v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQposizione organizzativa; w) il valore dell’indennità di cui all’art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNLall’art.56 sexies, nonché i criteri per la sua erogazione; z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall’art. 23, nel rispetto comma 8, in materia di quanto previsto al comma 2 turni di tale articolo;lavoro notturni. 6. Della riunione di delegazione trattante, viene redatto sintetico verbale che riassume i contenuti della discussione.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie. 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 4. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 8068, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo; b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g)economiche; d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018bis, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del presente CCNL56- quinques, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNL70-quinquies comma 1; g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82, comma 2integrativo; i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL del 21.05.201824, comma 1; j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 2018, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQposizione organizzativa; k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile; l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 3023, comma 4 del presente CCNLcommi 2 e 4, in merito merito, rispettivamente, all’arco temporale preso in considerazione per l’equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 2 del CCNL del 21.05.20182; o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 33 38-bis del presente CCNL (Banca delle ore)del 14.9.2000; p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 3125, comma 2 del presente CCNL2; r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 2922, comma 2 del presente CCNL2; s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) art. 38 del presente CCNLCCNL del 14.9.2000; t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione l’organizzazione di servizi; u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 1715, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazionedelle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 7967; v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQposizione organizzativa; w) il valore dell’indennità di cui all’art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNL56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie. 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. In applicazione del presente CCDI, il Presidente della delegazione di parte pubblica, che presiede la contrattazione, verificherà, all’inizio di ogni incontro, la titolarità della rappresentanza dei soggetti presenti al tavolo della trattativa. 4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 45. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 8068, comma 1 1, del presente CCNL 21.05.2018 tra le diverse modalità di utilizzo; b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g)economiche; d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70all’art.70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del presente CCNL, 56-quinquies entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, previsti nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNL70-quinquies, comma 1; g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82, comma 2integrativo; i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 24, comma 1, del CCNL del 21.05.2018; j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 2018, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQposizione organizzativa; k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensilemese; l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 30in merito, comma 4 del presente CCNLrispettivamente, all’arco temporale preso in merito considerazione per l’equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, 53 comma 2 del CCNL del 21.05.20182; o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 33 38-bis del presente CCNL (Banca delle ore)del 14.09.2000; p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del presente CCNL; r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del presente CCNL; s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) art. 38 del presente CCNLCCNL del 14.09.2000; t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione l’organizzazione di servizi; u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 17all’art.15, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL 5, attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazionedelle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 7967 del CCNL 21.05.2018; v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQposizione organizzativa; w) il valore dell’indennità di cui all’art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNLall’art.56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione; z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall’art. 23, nel rispetto comma 8, in materia di quanto previsto al comma 2 turni di tale articolo;lavoro notturni. 6. Della riunione di delegazione trattante, viene redatto sintetico verbale che riassume i contenuti della discussione.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie. 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 4. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 8068, comma 1 del presente CCNL 1, tra le diverse modalità di utilizzo; b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g)economiche; d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis del CCNL del 21.05.201870- bis, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del presente CCNL56-quinques, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNL70- quinquies comma 1; g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82, comma 2integrativo; i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL del 21.05.201824, comma 1; j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 2018, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQposizione organizzativa; k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile; l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 3023, comma 4 del presente CCNLcommi 2 e 4, in merito merito, rispettivamente, all’arco temporale preso in considerazione per l’equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 2 del CCNL del 21.05.20182; o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 33 38-bis del presente CCNL (Banca delle ore)del 14/9/2000; p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 3125, comma 2 del presente CCNL2; r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 2922, comma 2 del presente CCNL; 2; s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) art. 38 del presente CCNLCCNL del 14.9.2000; t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione di servizi; u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79; v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; w) il valore dell’indennità di cui all’art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNL, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;

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Samples: Contratto Enti Locali

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie. 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNLpresente C.C.N.L., tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui come individuata al comma 23 lettera a) e b), e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 34. 2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di singola azienda o ente («contrattazione integrativa aziendale»). La aziende sono tenute ad attivare la contrattazione integrativa, secondo le modalita' ed i tempi previsti dall'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), al fine di adottare, nel quadro della massima trasparenza dei ruoli e della responsabilita' delle parti, scelte condivise nelle materie alla stessa demandate, anche nell'ottica di conseguire il miglioramento qualitativo dei servizi e dei livelli assistenziali. 3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale sono: a) le RSA di cui all'art. 42, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, fino a quando non sara' definita una disciplina contrattuale nazionale sulla rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area, in coerenza con la RSUnatura delle funzioni dirigenziali; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.C.C.N.L.. 34. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è e' individuato il presidente, sono designati dall’organo dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 45. Sono oggetto di contrattazione integrativaintegrativa aziendale: a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità modalita' di utilizzoutilizzo dei fondi di cui agli articoli 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi), 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) e 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro); b) i criteri generali per l'attribuzione dei premi correlati le modalita' di attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato correlata alla performanceperformance organizzativa e individuale tenendo presente quanto previsto all'art. 93 (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione) e i criteri di cui all'art. 93, commi 8 e 9, (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione) nonche' l'art. 95, comma 10, (Fondo per la retribuzione di risultato); c) definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g); d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNL; g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; hd) i criteri generali per l'attivazione la definizione dell'atto di piani cui all'art. 114, comma 1, (Attivita' libero-professionale intramuraria dei dirigenti) per la disciplina e l'organizzazione dell'attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti nonche' per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati (ivi incluso il personale di welfare integrativo cui all'art. 116, comma 2, lett.i) (Criteri generali per la formazione delle tariffe e definizione dell’eventuale finanziamento per l'attribuzione dei proventi) e il personale dirigenziale degli altri ruoli professionale, tecnico e amministrativo di cui all'art. 116, comma 3, (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi) nel rispetto delle linee di indirizzo regionali; e) l'eventuale elevazione dell'indennita' di pronta disponibilita' con onere a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’artdi cui all'art. 82, comma 296 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro); if) l’elevazione della misura dell’indennità l'eventuale elevazione dell'indennita' di reperibilità prevista dall’artlavoro notturno con onere a carico del Fondo di cui all'art. 24 del CCNL del 21.05.201896 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro); jg) la correlazione tra l'individuazione delle posizioni dirigenziali i compensi cui titolari devono essere esonerati da ciascuna giornata di cui all’art. 20, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile; l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 30, comma 4 del presente CCNL, in merito ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 2 del CCNL del 21.05.2018; o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle oresciopero, ai sensi dell’art. 33 della legge n. 146 del presente CCNL (Banca delle ore)1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati alla contrattazione integrativa; ph) i criteri per l’individuazione l'individuazione di fasce temporali di flessibilità flessibilita' oraria in entrata e in uscita, uscita al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra fra vita lavorativa e vita familiare, compatibilmente con le esigenze di funzionalita' dei servizi; q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del presente CCNL; r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del presente CCNL; s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) del presente CCNL; ti) i riflessi sulla qualità qualita' del lavoro e sulla professionalità professionalita' delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione all'organizzazione di servizi; u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79; vj) i criteri generali per la determinazione della retribuzione l'attivazione dei piani di risultato dei titolari welfare integrativo di incarico di EQcui all'art. 80-bis (Welfare integrativo); wk) il valore dell’indennità elevazione del contingente complessivo dei rapporti a impegno ridotto ai sensi dell'art. 110, comma 6, (Accesso al rapporto di cui all’artlavoro con impegno orario ridotto). 6. 97 (Indennità Ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies del decreto legislativo n. 165/2001 i contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di funzione) programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del presente CCNL, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;codice civile.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie. 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 4. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, 80 comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo; b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g); d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNL; g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale del l’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82, 82 comma 2; i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018; j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 20, 20 comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile; l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 30, comma 4 del presente CCNL, in merito ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 2 del CCNL del 21.05.2018; o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 33 dell’art.33 del presente CCNL (Banca delle ore); p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del presente CCNL; r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del presente CCNL; s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, art. 32 comma 3 (Lavoro straordinario) del presente CCNL; t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione di servizi; u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79; v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; w) il valore dell’indennità di cui all’art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNL, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie. 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione delega- zione sindacale, formata dai soggetti di cui come individuata al comma 23, e la delegazione di parte datoriale, come individuata indi- viduata al comma 34. 2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di singola Azienda o Ente (“con- trattazione integrativa aziendale”). 3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione contrattazio- ne integrativa aziendale sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni organizza- zioni sindacali di categoria firmatarie del presente pre- sente CCNL. 34. I componenti della delegazione di parte datorialeda- toriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 45. Sono oggetto di contrattazione integrativaintegrativa aziendale: a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, ripartizione delle risorse disponibili disponibi- li per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzoutilizzo all’interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce) del presente CCNL; b) i criteri per l'attribuzione l’attribuzione dei premi correlati alla performance; c) criteri per la definizione delle procedure per del- le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g)economiche; d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNL; g) i criteri generali per l'attribuzione l’attribuzione di trattamenti accessori ac- cessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; he) i criteri generali per l'attivazione l’attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82, comma 2integrativo; i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018; j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 20, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile; l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 30, comma 4 del presente CCNL, in merito ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; nf) l’elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi sen- si dell’art. 5360, comma 2 del CCNL del 21.05.20187 (Rapporto di lavoro a tempo parziale); og) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle orel’elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determina- to e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 33 del presente CCNL 57, comma 3 (Banca delle oreContratto di la- voro a tempo determinato); ph) l’eventuale previsione di ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per la fru- izione dei permessi per il diritto alla studio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 48, comma 5 (Diritto allo studio) e nei limiti di cui al comma 1 di tale articolo, nonché le eventuali ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza nella fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 48, comma 8 (Diritto allo studio); i) le condizioni, i criteri e le modalità per l’uti- lizzo dei servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale, da parte dei lavoratori somministrati, ai sensi dell’art. 59, comma 4 (Contratto di somministrazione); j) i criteri per l’individuazione di fasce temporali tempo- rali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del presente CCNL; r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del presente CCNL; s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) del presente CCNL; tk) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità pro- fessionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione l’orga- nizzazione di servizi; ul) l’incremento delle risorse l’eventuale elevazione dell’indennità di pronta disponibilità con onere a carico del Fon- do di cui all’art. 17, comma 6 80 (Retribuzione Fondo condizioni di posizione lavoro e retribuzione incarichi); m) l’eventuale elevazione dell’indennità di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse lavoro notturno con onere a carico del Fondo di cui all’art. 7980(Fondo condizioni di lavoro e incarichi) ; vn) i criteri generali l’eventuale innalzamento dei tempi previsti dall’art. 27, commi 11 e 12 (Orario di lavoro), per la determinazione della retribuzione le operazioni di risultato dei titolari di incarico di EQ; w) il valore dell’indennità di cui all’art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNLvestizione e svestizione, nonché i criteri per la sua erogazioneil passaggio di consegne, di ulte- riori e complessivi 4 minuti, nelle situazioni di elevata complessità nei reparti o nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;caso in cui gli spogliatoi non siano posti nelle vicinanze dei reparti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie. 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti come 13 Eliminato da Aran il periodo “del 21 maggio 2018” a seguito della richiesta sindacale di cui revisione dell’articolo sulla contrattazione. Presentata inizialmente in data 7.9.2021 e successivamente alla riunione del 4.11.2021. individuata al comma 23, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 34. 2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di singola Azienda o Ente (“contrattazione integrativa aziendale”). 3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNLfirmatarie. 34. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 45. Sono oggetto di contrattazione integrativaintegrativa aziendale: a) a. i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzoutilizzo all’interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. … (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e … (Fondo premialità e fasce) ; b) b. i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) c. criteri per la definizione delle procedure per le delle progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g); d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) d. i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNL; g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; h) e. i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82, comma 2integrativo; i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018; j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 20, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile; l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 30, comma 4 del presente CCNL, in merito ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; n) f. l’elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 5360, comma 2 7 (Rapporto di lavoro a tempo parziale) del CCNL del 21.05.201821 maggio 2018; o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle oreg. l’elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 33 57, comma 3 (Contratto di lavoro a tempo determinato) del presente CCNL 21 maggio 2018; h. l’eventuale previsione di ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dall’art. …, comma 5 (Banca delle oreDiritto allo studio) e nei limiti di cui al comma 1 di tale articolo, nonché le eventuali ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza nella fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dal citato art. …, comma 8 (Diritto allo studio); pi. le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale, da parte dei lavoratori somministrati, ai sensi dell’art. 59, comma 4 (Contratto di somministrazione) del CCNL 21 maggio 2018; j. i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del presente CCNL; r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del presente CCNL; s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) del presente CCNL; t) k. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione l’organizzazione di servizi; u) l’incremento delle risorse l. l’eventuale elevazione dell’indennità di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse pronta disponibilità con onere a carico del Fondo di cui all’art. 79… (Fondo condizioni di lavoro e incarichi); v) i criteri generali m. 14 n. l’eventuale innalzamento dei tempi previsti dall’art. …, commi 11 e 12 (Orario di lavoro), per la determinazione della retribuzione le operazioni di risultato dei titolari di incarico di EQ; w) il valore dell’indennità di cui all’art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNLvestizione e svestizione, nonché i criteri per la sua erogazioneil passaggio di consegne, di ulteriori e complessivi 4 minuti, nelle situazioni di elevata complessità nei reparti o nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolocaso in cui gli spogliatoi non siano posti nelle vicinanze dei reparti;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie. 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui come individuata al comma 23, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 34. 2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di singola Azienda o Ente (“contrattazione integrativa aziendale”). 3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 34. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 45. Sono oggetto di contrattazione integrativaintegrativa aziendale: a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzoutilizzo all’interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce) del presente CCNL; b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) criteri per la definizione delle procedure per le delle progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g)economiche; d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNL; g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; he) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82, comma 2integrativo; i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018; j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 20, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile; l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 30, comma 4 del presente CCNL, in merito ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; nf) l’elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 5360, comma 2 del CCNL del 21.05.20187 (Rapporto di lavoro a tempo parziale); og) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle orel’elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 33 del presente CCNL 57, comma 3 (Banca delle oreContratto di lavoro a tempo determinato); ph) l’eventuale previsione di ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per la fruizione dei permessi per il diritto alla studio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 48, comma 5 (Diritto allo studio) e nei limiti di cui al comma 1 di tale articolo, nonché le eventuali ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza nella fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 48, comma 8 (Diritto allo studio); i) le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale, da parte dei lavoratori somministrati, ai sensi dell’art. 59, comma 4 (Contratto di somministrazione); j) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del presente CCNL; r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del presente CCNL; s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) del presente CCNL; tk) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione l’organizzazione di servizi; ul) l’incremento delle risorse l’eventuale elevazione dell’indennità di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse pronta disponibilità con onere a carico del Fondo di cui all’art. 7980 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi); vm) i criteri generali per la determinazione della retribuzione l’eventuale elevazione dell’indennità di risultato dei titolari di incarico di EQ; w) il valore dell’indennità lavoro notturno con onere a carico del Fondo di cui all’art. 97 80 (Indennità Fondo condizioni di funzionelavoro e incarichi); n) del presente CCNLl’eventuale innalzamento dei tempi previsti dall’art. 27, commi 11 e 12 (Orario di lavoro), per le operazioni di vestizione e svestizione, nonché i criteri per la sua erogazioneil passaggio di consegne, di ulteriori e complessivi 4 minuti, nelle situazioni di elevata complessità nei reparti o nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;caso in cui gli spogliatoi non siano posti nelle vicinanze dei reparti.

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Samples: CCNL Sanità Pubblica

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie. 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 4. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 8068, comma 1 del presente CCNL 1, tra le diverse modalità di utilizzo; b) i criteri per l'attribuzione l’attribuzione dei premi correlati alla performance; c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g)economiche; d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018bis, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del presente CCNL56-quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) i criteri generali per l'attribuzione l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNL70-quinquies comma 1; g) i criteri generali per l'attribuzione l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; h) i criteri generali per l'attivazione l’attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82, comma 2integrativo; i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL del 21.05.201824, comma 1; j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 2018, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQposizione organizzativa; k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile; l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 3023, comma 4 del presente CCNLcommi 2 e 4, in merito merito, rispettivamente, all’arco temporale preso in considerazione per l’equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 2 del CCNL del 21.05.20182; o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 33 38-bis del presente CCNL (Banca delle ore)del 14/9/20007; p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 3125, comma 2 del presente CCNL2; r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 2922, comma 2 del presente CCNL2; s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) 38 del presente CCNLCCNL del 14/9/20008; t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione l’organizzazione di servizi; u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 1715, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL 5, attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazionedelle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, 2 del D. Lgsd. lgs. n. 75/201775/20179, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 7967; v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQposizione organizzativa; w) il valore dell’indennità di cui all’art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNL56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie. 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 4. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 8068, comma 1 del presente CCNL 1, tra le diverse modalità di utilizzo; b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g)economiche; d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis del CCNL del 21.05.201870- bis, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del presente CCNL56-quinques, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNL70- quinquies comma 1; g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82, comma 2integrativo; i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL del 21.05.201824, comma 1; j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 2018, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQposizione organizzativa; k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile; l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 3023, comma 4 del presente CCNLcommi 2 e 4, in merito merito, rispettivamente, all’arco temporale preso in considerazione per l’equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 2 del CCNL del 21.05.2018; o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 33 del presente CCNL (Banca delle ore); p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del presente CCNL; r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del presente CCNL; s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) del presente CCNL; t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione di servizi; u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79; v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; w) il valore dell’indennità di cui all’art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNL, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;

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Samples: Contratto Enti Locali

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie. 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 4. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, 80 comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo; b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g); d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 56- quinques del presente CCNLCCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNL; g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’artlimite percentuale di cui all’art. 82, comma 22 (Welfare integrativo); i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018; j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 20, 20 comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile; l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 30, comma 4 del presente CCNL, in merito ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 2 del CCNL del 21.05.2018; o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 33 dell’art.33 del presente CCNL (Banca delle ore); p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del presente CCNL; r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del presente CCNL; s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, art. 29 comma 3 2 (Lavoro straordinarioOrario di lavoro) del presente CCNL; t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione di servizi; u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazionedelle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79; v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; w) il valore dell’indennità di cui all’art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNL, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie. 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge legge, dal CCNL 2016 – 2018 e dal CCNL, presente CCDI tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. I c) i componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 43. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo; b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g)economiche; d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018lavoro, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del presente CCNLesterno, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNLresponsabilità; g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82, comma 2integrativo; i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018reperibilità; j) la correlazione tra i compensi previsti da specifiche norme di cui all’art. 20, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL legge e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQposizione organizzativa; k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei limite di 6 turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti del limite con riferimento ad un arco temporale plurimensile; l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 30, comma 4 del presente CCNL, in merito ai limite di 10 turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; n) l’elevazione del contingente dei del 25% della dotazione organica complessiva previsto per i rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 2 del CCNL del 21.05.2018parziale; o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 33 del presente CCNL (Banca delle ore); p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del presente CCNL; r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del presente CCNL; s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) del presente CCNL; t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione l’organizzazione di servizi; u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazionedelle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79del salario accessorio; v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQposizione organizzativa; w) il valore dell’indennità di cui all’art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNL, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;

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Samples: Contratto Integrativo Decentrato