Common use of Contrattazione collettiva integrativa Clause in Contracts

Contrattazione collettiva integrativa. 1. L’art. 4 del CCNL 16-2-2005 è così sostituito: 1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato - delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati. 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il Ministero, sono disciplinati, con cadenza annuale, i criteri generali per: a) l’attribuzione delle risorse e linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio del personale amministrativo e tecnico, per l'aggiornamento e per l’eventuale riconversione del personale, anche in caso di applicazione dell’art. 33 del d. lgs. n. 165/2001; b) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro. 3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del d. lgs. n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 40 bis del d. lgs. n. 165/2001. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30 luglio.” 4. All’art. 7 del CCNL 16-2-2005, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 2. Con provvedimento del Presidente, la delegazione di parte pubblica può essere integrata da rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Valle d’Aosta o di altri enti pubblici territoriali che, ai sensi delle norme vigenti, contribuiscano finanziariamente ai costi del personale dell’Istituzione”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa. 1. L’artLe parti di cui all'art. 4 10 sottoscrivono il contratto collettivo integrativo con le risorse del CCNL 16-2-2005 è così sostituito: 1fondo previste dall'art. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad 31, al fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa. 2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, sostenendo definisce i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione criteri generali delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed indica i criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato - ripartizione delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali del fondo unico di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmatiamministrazione fra le varie finalità di utilizzo indicate nell'art. 32. 23. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionalee decentrata possono prioritariamente essere, presso il Ministeroaltresì, sono disciplinati, con cadenza annuale, i criteri generali perregolate le seguenti materie: aA) l’attribuzione delle risorse e A livello di singola Amministrazione: - le linee di indirizzo generale per l'attività di formazione in servizio professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale amministrativo per adeguarlo ai processi di innovazione; - i riflessi delle innovazioni tecnologiche e tecnicoorganizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, per l'aggiornamento sulla qualità del lavoro e per l’eventuale riconversione sulla professionalità del personale, anche lavoro e dei dipendenti in caso base alle esigenze dell'utenza; - accordi di applicazione dell’art. 33 del d. lgs. n. 165/2001; b) mobilità; - le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro; - le pari opportunità per le finalità indicate nell'art. 7 del presente C.C.N.L., nonché per quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125 (12). Le materie di contrattazione collettiva integrativa previste al punto A) sono integrate da quelle previste nell'art. 20, comma 1, lett. a) e all'art. 25 del presente C.C.N.L. La contrattazione in tema di mobilità e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria. È demandata al contratto collettivo integrativo l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 16 maggio 1995 (13). Decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l'accordo le parti riassumono la rispettiva libertà di iniziativa. 3B) presso ogni sede centrale o sede distaccata di amministrazione centrale e ufficio periferico individuato come sede di contrattazione a seguito della elezione delle RSU: - applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal comma 2; - i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili; - modalità attuative dei criteri in materia di mobilità esterna, definiti a livello di Ministero; - l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro di cui all'art. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis 19 del d. lgs. n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 40 bis del d. lgs. n. 165/2001. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30 luglioC.C.N.L. 16 maggio 1995 (13). 4. All’artLe componenti salariali da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi. 5. 7 del CCNL 16-2-2005Xxxxx restando i princìpi di comportamento delle parti durante le trattative, dopo il indicati nell'art. 11, sulle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa. 6. I contratti di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, è aggiunto il seguente: 2. Con provvedimento del Presidente, la delegazione di parte pubblica può Le clausole difformi sono nulle e non possono essere integrata da rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Valle d’Aosta o di altri enti pubblici territoriali che, ai sensi delle norme vigenti, contribuiscano finanziariamente ai costi del personale dell’Istituzione”applicate.

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Samples: Contratti Collettivi Nazionali Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa. 1. L’artIn sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 4 del CCNL 16-2-2005 è così sostituito: 150, 51 e 52. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato - delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati. 2. In 0.Xx sede di contrattazione collettiva integrativa nazionalesono regolate le seguenti materie: A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciope- ro, presso il Ministeroai sensi della legge 146 del 1990, sono disciplinati, con cadenza annuale, i secondo quanto previsto dall’accordo sulle norme di ga- ranzia dei servizi pubblici essenziali relativi all’area dirigenziale; B) criteri generali per: a1) l’attribuzione la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell’art. 52 da destinare alla realiz- zazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. 502/1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realiz- zazione degli obiettivi assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno tri- mestrale, secondo le modalità previste dall’art. 65 del CCNL 5.12.1996; 2) l’attuazione dell’art. 43 legge 449/1997; 3) la distribuzione tra i fondi delle risorse aggiuntive assegnate ai sensi degli artt. 50 e 52; 4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall’art.27, comma 1, lettere b), c) e d) della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti; 5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previ- sti dalla programmazione sanitaria regionale; C) linee generali di indirizzo per l'attività dei programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione in servizio del personale amministrativo manageriale e tecnico, per l'aggiornamento e per l’eventuale riconversione del personaleaggiornamento dei dirigenti, anche in caso relazione all’applicazione dell’art. 16 bis e segg. del dlgs 502/1992; D) pari opportunità, con le procedure indicate dall’art. 8 anche per le finalità della legge 10 apri- le 1991, n. 125; E) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione dell’art. 33 del d. lgs. n. 165/2001; b) le linee delle norme relative alla tutela in materia di indirizzo igiene, ambiente, sicurezza e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente prevenzione nei luoghi di lavoro. 3. La contrattazione integrativa , con riferimento al d.lgs n. 626 del 1994 e nei limiti stabiliti dall’accordo quadro relativo all’attuazione dello stesso decreto; F)implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei proces- si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e 40 bis riconversione dei servizi sulla qualità del d. lgs. n. 165/2001. La verifica lavoro, sulla compatibilità professionalità e mobilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 40 bis del d. lgs. n. 165/2001. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30 luglio.” 4. All’art. 7 del CCNL 16-2-2005, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 2. Con provvedimento del Presidente, la delegazione di parte pubblica può essere integrata da rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Valle d’Aosta o di altri enti pubblici territoriali che, ai sensi delle norme vigenti, contribuiscano finanziariamente ai costi del personale dell’Istituzione”.dirigenti;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa. 1. L’art. 4 del CCNL 16-2-2005 è così sostituito: 1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato - delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati. 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il Ministero, sono disciplinati, con cadenza annuale, disciplinati i criteri generali per: a) la mobilità interna al comparto ed intercompartimentale; b) procedure e criteri di utilizzazione del personale tenuto conto delle specificità culturali e professionali anche ai fini delle prestazioni aggiuntive; c) i criteri per l’attribuzione delle risorse e dell’indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai direttori dei servizi generali ed amministrativi; d) le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio del personale amministrativo e tecnicoservizio, per l'aggiornamento e per l’eventuale riconversione del personale, personale anche in caso di applicazione dell’art. 33 dell’art.35 del d. lgs. n. 165/2001D.Lgs.29/1993 nonchè i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguiti; be) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro; f) le indennità di turno notturno, notturno – festivo e festivo spettanti al personale delle istituzioni di alta cultura di cui all’art.1. 3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli arttcon i limiti stabiliti dall’art. 40 e 40 bis 45 del d. lgs. decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 40 bis del d. lgs. n. 165/200129/1993. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30 luglio.” 4. All’art. 7 del CCNL 16-2-2005, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 2. Con provvedimento del Presidente, la delegazione di parte pubblica può essere integrata da rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Valle d’Aosta o di altri enti pubblici territoriali che, ai sensi delle norme vigenti, contribuiscano finanziariamente ai costi del personale dell’Istituzione”.

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Samples: Accordo Per Il Personale Di Accademie E Conservatori

Contrattazione collettiva integrativa. 1. L’artSi intendono trascritti l’art. 4 e l’art. 5 del CCNL 16-C.C.N.L. 03.11.2005 dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa. D’intesa tra le parti, la contrattazione potrà svilupparsi anche su altre materie non espressamente previste nel comma 1 e potrà concludersi con la sottoscrizione congiunta di protocolli, regolamenti, atti di indirizzo che costituiranno, per quanto definito, allegati specifici al Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, anche successivamente alla sua stipula. Per quanto previsto al comma 2-2005 è così sostituito: 1, l’eventuale mancato raggiungimento dell’intesa non costituisce violazione del contratto integrativo decentrato. L’eventuale contrattazione di cui al comma 2 non vincola l’Azienda a rinnovare obbligatoriamente la medesima contrattazione oltre la scadenza del Contratto integrativo. La contrattazione collettiva integrativa delegazione trattante in rappresentanza dei dipendenti è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione composta dai rappresentanti delle professionalità coinvolteXX.XX. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato - delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati. 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il Ministero, sono disciplinati, con cadenza annuale, i criteri generali per: a) l’attribuzione delle risorse e linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio del personale amministrativo e tecnico, per l'aggiornamento e per l’eventuale riconversione del personale, anche in caso di applicazione dell’art. 33 del d. lgs. n. 165/2001; b) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro. 3firmatarie dell’accordo o loro delegati. La contrattazione integrativa delegazione trattante in rappresentanza dell’Azienda è composta dal Direttore Generale o suo delegato che si svolge alle condizioni previste dagli arttfarà assistere in ragione degli argomenti dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dai competenti funzionari. 40 Per quanto attiene all’esercizio delle libertà sindacali si rimanda a quanto previsto dalla normativa legislativa e 40 bis del d. lgs. n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 40 bis del d. lgs. n. 165/2001. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30 lugliocontrattuale.” 4. All’art. 7 del CCNL 16-2-2005, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 2. Con provvedimento del Presidente, la delegazione di parte pubblica può essere integrata da rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Valle d’Aosta o di altri enti pubblici territoriali che, ai sensi delle norme vigenti, contribuiscano finanziariamente ai costi del personale dell’Istituzione”.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Contrattazione collettiva integrativa. 1. L’artLe parti di cui all’art. 4 11 (composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa) sottoscrivono il contratto collettivo integrativo con le risorse del CCNL 16-2-2005 è così sostituito: 1fondo previste dall’art. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad 84 (fondo), al fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa. 2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, sostenendo definisce i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione criteri generali delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed indica i criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato - ripartizione delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali del fondo unico di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmatiAgenzia fra le varie finalità di utilizzo indicate nell’art. 85. 23. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionalee decentrata possono essere, presso il Ministeroaltresì, sono disciplinati, con cadenza annuale, i criteri generali perregolate le seguenti materie: aA) l’attribuzione delle risorse e A livello nazionale di Agenzia: - le linee di indirizzo per l'attività generale dei programmi annuali dell'attività di formazione in servizio professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale amministrativo per adeguarlo ai processi di innovazione; - le ricadute delle innovazioni tecnologiche e tecnicoorganizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, per l'aggiornamento sulla qualità del lavoro e per l’eventuale riconversione sulla professionalità del personale, anche lavoro e dei dipendenti in caso base alle esigenze dell’utenza; - accordi di applicazione dell’art. 33 del d. lgs. n. 165/2001; b) mobilità; - le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro; - le pari opportunità per le finalità indicate nell’art. 7 (comitato pari opportunità) del presente CCNL, nonché per quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125; - l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro di cui all’art. 33 (orario di lavoro). Le materie di contrattazione collettiva integrativa previste dal punto A) sono integrate da quelle previste nell’art. 29 (relazioni sindacali nel sistema classificatorio), comma 1, lett. 3A) e all’art. 43 (riduzione dell’orario di lavoro) del presente CCNL. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli arttin tema di mobilità e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative viene attivata al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria. 40 e 40 bis del d. lgs. n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 40 bis del d. lgs. n. 165/2001. Entro il primo mese di negoziato Decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l’accordo le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni diretteriassumono la rispettiva libertà di iniziativa. B) presso ogni sede centrale dell’Agenzia e ufficio periferico, individuati come sede di contrattazione a seguito dell’elezione delle RSU: - applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal comma 2; - i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili, secondo quanto previsto a livello nazionale di Agenzia; - modalità attuative dei criteri in materia di mobilità esterna, definiti a livello nazionale di Agenzia; - l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro di cui all’art. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30 luglio.”33 (Orario di lavoro), nel rispetto dei principi fissati a livello nazionale di Agenzia 4. All’artLe componenti salariali da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi. 5. 7 del CCNL 16-2-2005Xxxxx restando i principi di comportamento delle parti durante le trattative, dopo il indicati nell’art.14 (clausole di raffreddamento), sulle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa. 6. I contratti di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, è aggiunto il seguente: 2. Con provvedimento del Presidente, la delegazione di parte pubblica può Le clausole difformi sono nulle e non possono essere integrata da rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Valle d’Aosta o di altri enti pubblici territoriali che, ai sensi delle norme vigenti, contribuiscano finanziariamente ai costi del personale dell’Istituzione”applicate.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa. 1. L’art. 4 del CCNL 16-2-2005 è così sostituito: 1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato - delle risorse disponibili, nonchè nonché i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati. 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il Ministero, sono disciplinati, con cadenza annuale, i criteri generali per: a) l’attribuzione delle risorse e linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio del personale amministrativo e tecnico, per l'aggiornamento e per l’eventuale riconversione del personale, anche in caso di applicazione dell’art. 33 del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001; b) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro. 3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 40-bis del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 40 40-bis del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30 luglio.” 4luglio (*). All’art(*) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 7 2 del CCNL 16-2-2005, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 2. Con provvedimento del Presidente, la delegazione di parte pubblica può essere integrata da rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Valle d’Aosta o di altri enti pubblici territoriali che, ai sensi delle norme vigenti, contribuiscano finanziariamente ai costi del personale dell’Istituzione”cui all'Accordo 4 agosto 2010.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa. 1. L’art. 4 del CCNL 16-2-2005 è così sostituito: 1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizioservizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato - delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati. 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionalenazionale è disciplinato: A) MOBILITA’: - con cadenza, presso il Ministerodi norma biennale, sono disciplinaticollegata alla durata di definizione dell’organico, con cadenza annualela mobilità compartimentale, i criteri generali per: a) l’attribuzione delle risorse a domanda e linee d’ufficio. In tale ambito si dovrà garantire la stabilità pluriennale dell’organico al fine di indirizzo per l'attività di formazione in servizio assicurare la continuità didattica del personale amministrativo docente con particolare riferimento ai docenti di sostegno e tecnicoa quelli impegnati nelle aree a rischio, nelle scuole di montagna e nelle classi funzionanti negli ospedali. Inoltre, sempre in sede di contrattazione, verranno ricercate le forme appropriate per l'aggiornamento favorire l’incontro tra competenze ed aspirazioni dei singoli insegnanti e per l’eventuale riconversione le esigenze formative che processi innovativi e diagnosi valutative fanno maturare nelle singole scuole; - utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento; - utilizzazione del personale soprannumerario e inidoneo, nonché di quello collocato fuori ruolo; - procedure e criteri di utilizzazione del personale, tenuto altresì conto di quanto previsto dalla legge n. 268/2002 e dalla legge n. 289/2002; - mobilità intercompartimentale. In ambito nazionale e regionale le materie oggetto di informazione sono state ridefinite ed ampliate. Obiettivi, finalità e criteri di utilizzo delle risorse della formazione si contrattano anche in caso ambito nazionale e di applicazione dell’artscuola, oltre che regionale. 33 del d. lgsCostituita, presso ogni Direzione Scolastica Regionale, una commissione bilaterale con il compito di supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio. n. 165/2001; bB) le linee FORMAZIONE: - obiettivi, finalità e criteri di indirizzo e i criteri ripartizione delle risorse finanziarie per la tutela formazione del personale. Si perseguirà l’obiettivo di superare la frammentazione degli interventi, ridefinendo le modalità di accreditamento degli enti e delle associazioni professionali e disciplinari, nonché delle iniziative idonee a costituire adeguato supporto alle attività didattiche, le procedure per strutturare le singole iniziative formative, riallocando le risorse a favore dell’attività delle singole scuole e monitorando gli esiti della salute nell'ambiente di lavoroformazione. 3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del d. lgs. n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 40 bis del d. lgs. n. 165/2001. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30 luglio.” 4. All’art. 7 del CCNL 16-2-2005, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 2. Con provvedimento del Presidente, la delegazione di parte pubblica può essere integrata da rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Valle d’Aosta o di altri enti pubblici territoriali che, ai sensi delle norme vigenti, contribuiscano finanziariamente ai costi del personale dell’Istituzione”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Contrattazione collettiva integrativa. 1. L’artIn sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 4 del CCNL 16-2-2005 è così sostituito: 1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio50, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato - delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati51 e 52. 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionalesono regolate le seguenti materie: A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, presso il Ministeroai sensi della legge 146 del 1990, sono disciplinati, con cadenza annuale, i secondo quanto previsto dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all’area dirigenziale; B) criteri generali perper : a1) l’attribuzione la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell’art. 52 da destinare alla realizzazione degli obiettivi generali dell’azienda affidati alle articolazioni aziendali (individuate dal d.lgs. 502/1992, quali dipartimenti, distretti, presidi ospedalieri, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali), ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall’art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996; 2) l’attuazione dell’art. 43 legge 449/1997 ; 3) la distribuzione tra i fondi dell’art. 50 e 52 delle risorse aggiuntive assegnate; 4) le modalità di attribuzione - ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall’art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) - della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti ; 5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale; C) linee generali di indirizzo per l'attività dei programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione in servizio del personale amministrativo manageriale e tecnico, per l'aggiornamento e per l’eventuale riconversione del personaleaggiornamento dei dirigenti, anche in caso relazione all’applicazione dell’art. 16 bis e segg. del dlgs 502/1992; D) pari opportunità, con le procedure indicate dall’art. 8 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125 ; E)criteri generali sui tempi e modalità di applicazione dell’art. 33 del d. lgs. n. 165/2001; b) le linee delle norme relative alla tutela in materia di indirizzo i- giene, ambiente, sicurezza e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente prevenzione nei luoghi di lavoro. 3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 , con riferimento al d.lgs n. 626 del 1994 e 40 bis del d. lgs. n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 40 bis del d. lgs. n. 165/2001. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30 luglio.” 4. All’art. 7 del CCNL 16-2-2005, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 2. Con provvedimento del Presidente, la delegazione di parte pubblica può essere integrata da rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Valle d’Aosta o di altri enti pubblici territoriali che, ai sensi delle norme vigenti, contribuiscano finanziariamente ai costi del personale dell’Istituzione”.nei limiti stabiliti dall’accordo quadro relativo all’attuazione dello stesso decreto ;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa. 1. L’artSi intendono trascritti l’art. 4 e l’art. 5 del CCNL 16-C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica 1998 - 2001. D’intesa tra le parti, la contrattazione potrà svilupparsi anche su altre materie non espressamente previste nel comma 1 e potrà concludersi con la sottoscrizione congiunta di protocolli, regolamenti, atti di indirizzo che costituiranno, per quanto definito, allegati specifici al Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, anche successivamente alla sua stipula. Per quanto previsto al comma 2-2005 è così sostituito: 1, l’eventuale mancato raggiungimento dell’intesa non costituisce violazione del contratto integrativo decentrato. L’eventuale contrattazione di cui al comma 2 non vincola l’Azienda a rinnovare obbligatoriamente la medesima contrattazione oltre la scadenza del Contratto integrativo. La contrattazione collettiva integrativa delegazione trattante in rappresentanza dei dipendenti è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione composta dai rappresentanti provinciali delle professionalità coinvolteXX.XX. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato - delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati. 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il Ministero, sono disciplinati, con cadenza annuale, i criteri generali per: a) l’attribuzione delle risorse e linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio del personale amministrativo e tecnico, per l'aggiornamento e per l’eventuale riconversione del personale, anche in caso di applicazione dell’art. 33 del d. lgs. n. 165/2001; b) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro. 3firmatarie dell’accordo o loro delegati. La contrattazione integrativa delegazione trattante in rappresentanza dell’Azienda è composta dal Direttore Generale o suo delegato che si svolge alle condizioni previste dagli arttfarà assistere in ragione degli argomenti dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dai competenti funzionari. 40 Per quanto attiene all’esercizio delle libertà sindacali si rimanda a quanto previsto dalla normativa legislativa e 40 bis del d. lgs. n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 40 bis del d. lgs. n. 165/2001. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30 lugliocontrattuale.” 4. All’art. 7 del CCNL 16-2-2005, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 2. Con provvedimento del Presidente, la delegazione di parte pubblica può essere integrata da rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Valle d’Aosta o di altri enti pubblici territoriali che, ai sensi delle norme vigenti, contribuiscano finanziariamente ai costi del personale dell’Istituzione”.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Contrattazione collettiva integrativa. 1. L’artIn sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 4 del CCNL 16-2-2005 è così sostituito: 1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio50, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato - delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati51 e 52. 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionalesono regolate le seguenti materie: A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, presso il Ministeroai sensi della legge n. 146 del 1990, sono disciplinati, con cadenza annuale, i secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale; B) criteri generali per: a1) l’attribuzione la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 52 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal D.Lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall'art. 65 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996; 2) l'attuazione dell'art. 43 legge n. 449 del 1997; 3) la distribuzione tra i fondi delle risorse aggiuntive assegnate ai sensi degli artt. 50 e 52; 4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art.27, comma 1, lettere b), c) e d) della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti; 5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale; C) linee generali di indirizzo per l'attività dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione in servizio del personale amministrativo manageriale e tecnico, per l'aggiornamento e per l’eventuale riconversione del personaleaggiornamento dei dirigenti, anche in caso relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. Del D.Lgs. n. 502 del 1992; D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125; E) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione dell’art. 33 del d. lgsdelle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.Lgs. n. 165/2001626 del 1994 e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto; bF) le linee implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di indirizzo esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e i riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti; G) criteri generali per la tutela della salute nell'ambiente definizione dell'atto di lavorocui all'art. 54, comma 1 per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professione intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati. 3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli arttXxxxx restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art. 40 11, sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e 40 bis del d. lgslibertà di iniziativa e di decisione. n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 40 bis del d. lgs. n. 165/2001. Entro D'intesa tra le parti, il primo mese termine citato è prorogabile di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30 luglioaltri trenta giorni. 4. All’artI contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. 7 del CCNL 16-2-2005, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 2. Con provvedimento del Presidente, la delegazione di parte pubblica può Le clausole difformi sono nulle e non possono essere integrata da rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Valle d’Aosta o di altri enti pubblici territoriali che, ai sensi delle norme vigenti, contribuiscano finanziariamente ai costi del personale dell’Istituzione”applicate.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa. 1. L’artIn sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 4 del CCNL 16-2-2005 è così sostituito: 1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio50, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato - delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati51 e 52. 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionalesono regolate le seguenti materie: A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, presso il Ministeroai sensi della legge 146 del 1990, sono disciplinati, con cadenza annuale, i secondo quanto previsto dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all’area dirigenziale; B) criteri generali perper : a1) l’attribuzione la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell’art. 52 da destinare alla realizzazione degli obiettivi generali dell’azienda affidati alle articolazioni aziendali (individuate dal d.lgs. 502/1992, quali dipartimenti, distretti, presidi ospedalieri, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali), ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall’art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996; 2) l’attuazione dell’art. 43 legge 449/1997 ; 3) la distribuzione tra i fondi dell’art. 50 e 52 delle risorse aggiuntive assegnate; 4) le modalità di attribuzione - ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall’art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) - della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti ; 5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale; C) linee generali di indirizzo per l'attività dei programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione in servizio del personale amministrativo manageriale e tecnico, per l'aggiornamento e per l’eventuale riconversione del personaleaggiornamento dei dirigenti, anche in caso relazione all’applicazione dell’art. 16 bis e segg. del dlgs 502/1992; D) pari opportunità, con le procedure indicate dall’art. 8 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125 ; E) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione dell’art. 33 delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs n. 626 del d. lgs. n. 165/20011994 e nei limiti stabiliti dall’accordo quadro relativo all’attuazione dello stesso decreto ; bF) le linee implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di indirizzo esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e i riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti ; G) criteri generali per la tutela della salute nell'ambiente definizione dell’atto di lavorocui all’art. 54, comma 1, per la disciplina e l’organizzazione dell’attività libero professione intramuraria nonché per l’attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati. 3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli arttXxxxx restando i principi di comportamento delle parti indicati nell’art. 40 11 sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative senza che sia raggiunto l’accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e 40 bis del d. lgslibertà di iniziativa e di decisione. n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 40 bis del d. lgs. n. 165/2001. Entro D’intesa tra le parti, il primo mese termine citato è prorogabile di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30 luglioaltri trenta giorni. 4. All’artI contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. 7 del CCNL 16-2-2005, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 2. Con provvedimento del Presidente, la delegazione di parte pubblica può Le clausole difformi sono nulle e non possono essere integrata da rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Valle d’Aosta o di altri enti pubblici territoriali che, ai sensi delle norme vigenti, contribuiscano finanziariamente ai costi del personale dell’Istituzione”applicate.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa. 1. L’artLe parti di cui all’art. 4 10 sottoscrivono il contratto collettivo integrativo con le risorse del CCNL 16-2-2005 è così sostituito: 1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad fondo previste dall’art.31, al fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa. 2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, sostenendo definisce i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione criteri generali delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed indica i criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato - ripartizione delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali del fondo unico di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmatiamministrazione fra le varie finalità di utilizzo indicate nell’art.32. 23. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionalee decentrata possono prioritariamente essere, presso il Ministeroaltresì, sono disciplinati, con cadenza annuale, i criteri generali perregolate le seguenti materie: aA) l’attribuzione delle risorse e A livello di singola Amministrazione - le linee di indirizzo generale per l'attività di formazione in servizio professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale amministrativo per adeguarlo ai processi di innovazione; - i riflessi delle innovazioni tecnologiche e tecnicoorganizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, per l'aggiornamento sulla qualità del lavoro e per l’eventuale riconversione sulla professionalità del personale, anche lavoro e dei dipendenti in caso base alle esigenze dell’utenza; - accordi di applicazione dell’art. 33 del d. lgs. n. 165/2001; b) mobilità; - le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro. 3; - le pari opportunità per le finalità indicate nell’art. 7 del presente CCNL, nonché per quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125; Le materie di contrattazione collettiva integrativa previste dal punto A) sono integrate da quelle previste nell’art. 20, comma 1, lett.a) e all’art. 25 del presente CCNL. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli arttin tema di mobilità e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria. 40 e 40 bis E’ demandata al contratto collettivo integrativo l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro di cui all’art. 19 del d. lgsCCNL 16 maggio 1995. n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 40 bis del d. lgs. n. 165/2001. Entro il primo mese di negoziato Decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l’accordo le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni diretteriassumono la rispettiva libertà di iniziativa. B) presso ogni sede centrale o sede distaccata di amministrazione centrale e ufficio periferico individuato come sede di contrattazione a seguito della elezione delle RSU: - applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal comma 2; - i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonchè alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili; - modalità attuative dei criteri in materia di mobilità esterna, definiti a livello di Ministero; - l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro di cui all’art. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30 luglio19 del CCNL 16 maggio 1995. 4. All’artLe componenti salariali da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi. 5. 7 del CCNL 16-2-2005Xxxxx restando i principi di comportamento delle parti durante le trattative, dopo il indicati nell’art. 11, sulle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa. 6. I contratti di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, è aggiunto il seguente: 2. Con provvedimento del Presidente, la delegazione di parte pubblica può Le clausole difformi sono nulle e non possono essere integrata da rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Valle d’Aosta o di altri enti pubblici territoriali che, ai sensi delle norme vigenti, contribuiscano finanziariamente ai costi del personale dell’Istituzione”applicate.

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