Contrattazione integrativa. La contrattazione integrativa si svolgerà a livello nazionale o aziendale presso la sede aziendale per le organizzazioni nazionali ed a livello regio- nale per le organizzazioni provinciali e regionali. prima che siano trascorsi sei mesi dal rinnovo del presente CCNL. Al fine di garantire lo svolgimento della contrattazione integrativa nei termini e con le modalità regolamentate dal presente articolo e dall’arti- colo 3, lettera d), le Parti – ritenendo fondamentale la contrattazione di secondo livello - si impegnano ad assicurare il rispetto delle richiamate normative. In particolare: • le organizzazioni territoriali delle Parti contraenti sono tenute a non promuovere azioni o rivendicazioni atte a modificare le norme previ- ste dal CCNL; • le piattaforme relative ai contratti integrativi devono riguardare esclusivamente le materie agli stessi demandate dal CCNL; • le Parti datoriali, in presenza di piattaforma rivendicativa presentata dalle Parti sindacali, devono convocare le stesse entro due mesi dal ricevimento della richiesta di apertura del negoziato. In caso di ritardo o difficoltà che possano insorgere nei negoziati sulla stesura o nella stipulazione dei contratti territoriali, le Parti nazionali, entro trenta giorni dalla richiesta di una delle Parti periferiche, inter- verranno per favorire la soluzione della controversia. Tale procedura si intende applicabile anche in caso di ulteriori e diverse problematiche e/o difficoltà che possano intervenire nell’ambito delle trattative periferiche. Le materie rinviate alla contrattazione integrativa dal presente CCNL sono esclusivamente le seguenti: 1) occupazione e mobilità secondo quanto previsto dall’art. 4 del CCNL, eventualmente costituendo appositi organismi bilaterali; 2) In riferimento all’articolo 5, i contratti integrativi regionali o aziendali potranno prevedere: • l’individuazione, nel caso di specifiche esigenze, di causali a nor- ma di quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera b-bis) del citato X.Xxx. 15 giugno 2015, n. 81; • l’eventuale aumento della durata complessiva dei contratti a ter- mine a trentasei mesi, in applicazione di quanto previsto dall’arti- colo 19, comma 2, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; • l’eventuale incremento della percentuale dei contratti a tempo de- terminato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato fino a un massimo del trenta per cento; • in relazione alla particolarità del settore, e in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva previsto dall’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, la definizione di attività stagionali ulteriori rispetto a quelle stabilite dal D.P.R. n. 1525/1963 e succes- sive modifiche ed integrazioni. 3) definizione di profili professionali specifici ed integrativi di quelli fissati dall’articolo 6 del CCNL. Di tali profili qualora a livello di contrattazio- ne integrativa ne vengano individuati alcuni non rientranti nelle atti- vità istituzionali delle Associazioni, tra le Parti si concorderà il relativo inquadramento. Per gli altri profili rientranti nelle attività istituzionali delle Associazioni le proposte di un diverso inquadramento, dipendenti da specificità locali, saranno rappresentate all’Osservatorio nazionale che ne garantirà l’inquadramento secondo un criterio di omogeneità; 4) all’articolo 10, la definizione della percentuale massima del personale a part-time e definizione della durata massima della prestazione lavo- rativa settimanale per il personale a part-time; 5) flessibilità e distribuzione dell’orario di lavoro sulla base delle diretti- ve generali fissate all’art. 11 del CCNL; determinazione dell’orario di lavoro dei Tecnici di gestione aziendale, con particolare riguardo alla regolazione dei seguenti istituti: tempo di viaggio, turni di lavoro, straordinari, intervallo tra i turni di lavoro, recupero psico-fisico; in- formative sull’organizzazione del lavoro e per eventuali necessità di turnazioni. Resta inteso che tali informative verranno svolte nel rispet- to dell’autonomia organizzativa e gestionale delle Associazioni e delle norme vigenti per quanto attiene le competenze delle Rappresentanze Sindacali; 6) possibilità di definire l’erogazione di un’indennità per le ore di lavo- ro svolte dai Tecnici di gestione aziendale nella fascia oraria notturna; possibilità di individuazione di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il limite delle otto ore, come previsto nell’articolo 13; 7) ermo restando quanto stabilito al 4° comma dell’art. 19, fissazione del- la misura dell’indennità di Capo Progetto nell’ambito degli importi mi- nimo e massimo definiti nel citato 4° comma dell’art. 19; possibilità di elevare fino ad un massimo dell’8% la misura dell’indennità, spettante al personale al quale è affidata la responsabilità del servizio di cassa di cui al primo comma dell’art. 19; 8) determinazione esigenze abiti di lavoro; 9) determinazione del periodo delle ferie così come stabilito dall’art. 21 del CCNL; 10) possibilità di elaborare, sulla base delle peculiarità operative, pro- getti e percorsi formativi valutati in fase di coordinamento, da parte dell’AIA, dei programmi dei corsi nazionali. Dei programmi dei corsi nazionali coordinati dall’AIA e del grado di realizzazione degli stessi sarà fornita puntuale informativa da parte AIA nel quadro degli in- contri di cui all’art. 43; 11) ambiente di lavoro e individuazione degli interventi per l’elimina- zione dei problemi relativi ad eventuali lavorazioni nocive, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; 12) possibilità di negoziare l’indennità di bilinguismo; 13) in riferimento a quanto previsto agli artt. 12 e 19, possibilità di ne- goziare ticket-restaurant; 14) definizione di eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro agile. Le Parti convengono che l’eventuale opzione del livello aziendale del- la contrattazione potrà essere convenuta consensualmente a livello re- gionale tra le Parti assistite dalle organizzazioni nazionali. Regionalmente non potranno comunque esistere congiuntamente accordi integrativi di livello regionale e aziendale
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contrattazione integrativa. La contrattazione integrativa si svolgerà a livello nazionale o aziendale presso la sede aziendale per le organizzazioni nazionali ed a livello regio- nale regionale per le organizzazioni provinciali provinciali, interprovinciali e regionali. L’eventuale contratto integrativo nazionale e regionale, i cui effetti decorreranno dalla data della sua stipulazione, potrà essere rinnovato non prima che siano trascorsi sei mesi dal rinnovo del presente CCNL. Al fine di garantire lo svolgimento della contrattazione integrativa nei termini e con le modalità regolamentate dal presente articolo e dall’arti- colo dall’articolo 3, lettera d), le Parti – ritenendo fondamentale la contrattazione di secondo livello - si impegnano ad assicurare il rispetto delle richiamate normative. In particolare: • le organizzazioni territoriali delle Parti contraenti sono tenute a non promuovere azioni o rivendicazioni atte a modificare le norme previ- ste previste dal CCNL; • le piattaforme relative ai contratti integrativi devono riguardare esclusivamente le materie agli stessi demandate dal CCNL; • le Parti datoriali, in presenza di piattaforma rivendicativa presentata dalle Parti sindacali, devono convocare le stesse entro due mesi dal ricevimento della richiesta di apertura del negoziato. In caso di ritardo o difficoltà che possano insorgere nei negoziati sulla stesura o nella stipulazione dei contratti territoriali, le Parti nazionali, entro trenta giorni dalla richiesta di una delle Parti periferiche, inter- verranno interverranno per favorire la soluzione della controversia. Tale procedura si intende applicabile anche in caso di ulteriori e diverse problematiche e/o difficoltà che possano intervenire nell’ambito delle trattative periferiche. Le Fermo restando che non sono di competenza della contrattazione di secondo livello le materie definite nel CCNL, quelle rinviate alla contrattazione integrativa dal presente CCNL sono esclusivamente le seguenti:
1a) flessibilità e distribuzione dell’orario di lavoro sulla base delle direttive generali fissate all’art. 11 del CCNL;
b) determinazione del periodo delle ferie così come stabilito dall’art. 21 del CCNL;
c) ambiente di lavoro e individuazione degli interventi per l’eliminazione dei problemi relativi ad eventuali lavorazioni nocive, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
d) definizione della percentuale massima del personale a part-time e definizione della durata massima della prestazione lavorativa settimanale per il personale a part-time, nonché definizione della percentuale dei lavoratori con contratto a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato nei casi in cui le Associazioni debbano stipulare contratti a norma dell’art. 9 del presente contratto;
e) occupazione e mobilità secondo quanto previsto dall’art. 4 del CCNL, eventualmente costituendo appositi organismi bilaterali;
2f) In informative sull’organizzazione del lavoro e per eventuali necessità di turnazioni (escluse quelle già fissate all’art. 11 del CCNL) con particolare riferimento all’articolo 5ai Centri Stampa, i contratti integrativi regionali Laboratori Analisi, Centri Tori o aziendali potranno prevedere: • l’individuazione, Stazioni Monta. Resta inteso che tali informative verranno svolte nel caso di specifiche esigenze, di causali a nor- ma di rispetto dell’autonomia organizzativa e gestionale delle Associazioni e delle norme vigenti per quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera b-bis) del citato X.Xxx. 15 giugno 2015, n. 81; • l’eventuale aumento della durata complessiva dei contratti a ter- mine a trentasei mesi, in applicazione di quanto previsto dall’arti- colo 19, comma 2, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; • l’eventuale incremento della percentuale dei contratti a tempo de- terminato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato fino a un massimo del trenta per cento; • in relazione alla particolarità del settore, e in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva previsto dall’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, la definizione di attività stagionali ulteriori rispetto a quelle stabilite dal D.P.R. n. 1525/1963 e succes- sive modifiche ed integrazioni.attiene le competenze delle Rappresentanze Sindacali;
3g) definizione di profili professionali specifici ed integrativi di quelli fissati dall’articolo 6 del dal CCNL. Di tali profili qualora a livello di contrattazio- ne contrattazione integrativa ne vengano individuati alcuni non rientranti nelle atti- vità attività istituzionali delle Associazioni, tra le Parti si concorderà il relativo inquadramento. Per gli altri profili rientranti nelle attività istituzionali delle Associazioni le proposte di un diverso inquadramento, dipendenti da specificità locali, saranno rappresentate all’Osservatorio nazionale che ne garantirà l’inquadramento secondo un criterio di omogeneità;
4h) all’articolo 10, la definizione della percentuale massima del personale a part-time e definizione della durata massima della prestazione lavo- rativa settimanale per il personale a part-time;
5) flessibilità e distribuzione dell’orario di lavoro sulla base delle diretti- ve generali fissate all’art. 11 del CCNL; determinazione dell’orario di lavoro dei Tecnici di gestione aziendale, con particolare riguardo alla regolazione dei seguenti istituti: tempo di viaggio, turni di lavoro, straordinari, intervallo tra i turni di lavoro, recupero psico-fisico; in- formative sull’organizzazione del lavoro e per eventuali necessità di turnazioni. Resta inteso che tali informative verranno svolte nel rispet- to dell’autonomia organizzativa e gestionale delle Associazioni e delle norme vigenti per quanto attiene le competenze delle Rappresentanze Sindacali;
6) possibilità di definire l’erogazione di un’indennità per le ore di lavo- ro svolte dai Tecnici di gestione aziendale nella fascia oraria notturna; possibilità di individuazione di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il limite delle otto ore, come previsto nell’articolo 13;
7) ermo fermo restando quanto stabilito al 4° comma dell’art. 19, fissazione del- la della misura dell’indennità di Capo Progetto nell’ambito degli importi mi- nimo minimo e massimo definiti nel citato 4° comma dell’art. 19; ;
i) possibilità di elevare fino ad un massimo dell’8% la misura dell’indennità, spettante al personale al quale è affidata la responsabilità del servizio di cassa di cui al primo comma dell’art. 19;
8) determinazione esigenze abiti di lavoro;
9) determinazione del periodo delle ferie così come stabilito dall’art. 21 del CCNL;
10l) possibilità di elaborare, sulla base delle peculiarità operative, pro- getti progetti e percorsi formativi valutati in fase di coordinamento, da parte dell’AIA, dei programmi dei corsi nazionali. Dei programmi dei corsi nazionali coordinati dall’AIA e del grado di realizzazione degli stessi sarà fornita puntuale informativa da parte AIA nel quadro degli in- contri incontri di cui all’art. 43;
11m) ambiente possibilità di definire l’erogazione di un’indennità per le ore di lavoro e individuazione degli interventi per l’elimina- zione dei problemi relativi ad eventuali lavorazioni nocive, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;svolte dai controllori nella fascia oraria
12n) possibilità di negoziare l’indennità di bilinguismo;
13o) in riferimento a quanto previsto agli artt. 12 e 19, possibilità di ne- goziare negoziare ticket-restaurant;
14) definizione di eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro agile. Le Parti convengono che l’eventuale opzione del livello aziendale del- la contrattazione potrà essere convenuta consensualmente a livello re- gionale tra le Parti assistite dalle organizzazioni nazionali. Regionalmente non potranno comunque esistere congiuntamente accordi integrativi di livello regionale e aziendale.
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Contrattazione integrativa. La contrattazione integrativa si svolgerà a livello nazionale o aziendale presso la sede aziendale per le organizzazioni nazionali ed a livello regio- nale regionale per le organizzazioni provinciali provinciali, interprovinciali e regionaliregionali e sarà avviata entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL. L’eventuale contratto integrativo nazionale e regionale, i cui effetti decorreranno dalla data della sua stipulazione, potrà essere rinnovato non prima che siano trascorsi sei mesi dal rinnovo del presente CCNL. Al fine Fermo restando che non sono di garantire lo svolgimento competenza della contrattazione integrativa nei termini e con le modalità regolamentate dal presente articolo e dall’arti- colo 3, lettera d), le Parti – ritenendo fondamentale la contrattazione di secondo livello - si impegnano ad assicurare il rispetto delle richiamate normative. In particolare: • le organizzazioni territoriali delle Parti contraenti sono tenute a non promuovere azioni o rivendicazioni atte a modificare le norme previ- ste dal CCNL; • le piattaforme relative ai contratti integrativi devono riguardare esclusivamente le materie agli stessi demandate dal definite nel CCNL; • le Parti datoriali, in presenza di piattaforma rivendicativa presentata dalle Parti sindacali, devono convocare le stesse entro due mesi dal ricevimento della richiesta di apertura del negoziato. In caso di ritardo o difficoltà che possano insorgere nei negoziati sulla stesura o nella stipulazione dei contratti territoriali, le Parti nazionali, entro trenta giorni dalla richiesta di una delle Parti periferiche, inter- verranno per favorire la soluzione della controversia. Tale procedura si intende applicabile anche in caso di ulteriori e diverse problematiche e/o difficoltà che possano intervenire nell’ambito delle trattative periferiche. Le materie quelle rinviate alla contrattazione integrativa dal presente CCNL sono esclusivamente le seguenti:
1a) flessibilità e distribuzione dell’orario di lavoro sulla base delle direttive generali fissate all’art. 11 del CCNL;
b) determinazione del periodo delle ferie così come stabilito dall’art. 21 del CCNL;
c) ambiente di lavoro e individuazione degli interventi per l’eliminazione dei problemi relativi ad eventuali lavorazioni nocive, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
d) definizione della percentuale massima del personale a part-time e definizione della durata massima della prestazione lavorativa settimanale per il personale a part-time, nonché definizione della percentuale dei lavoratori con contratto a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato nei casi in cui le Associazioni debbano stipulare contratti a norma del 2° comma dell’art. 9 del presente contratto. Inoltre potranno essere individuate altre ipotesi in cui sia possibile stipulare tali contratti a termine a norma dell’art. 23 della Legge 56/87;
e) occupazione e mobilità secondo quanto previsto dall’art. 4 2 del CCNL, eventualmente costituendo appositi organismi bilaterali;
2f) In informative sull’organizzazione del lavoro e per eventuali necessità di turnazioni (escluse quelle già fissate all’art. 11 del CCNL) con particolare riferimento all’articolo 5ai Centri Stampa, i contratti integrativi regionali Laboratori Analisi, Centri Tori o aziendali potranno prevedere: • l’individuazione, Stazioni Monta. Resta inteso che tali informative verranno svolte nel caso di specifiche esigenze, di causali a nor- ma di rispetto dell’autonomia organizzativa e gestionale delle Associazioni e delle norme vigenti per quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera b-bis) del citato X.Xxx. 15 giugno 2015, n. 81; • l’eventuale aumento della durata complessiva dei contratti a ter- mine a trentasei mesi, in applicazione di quanto previsto dall’arti- colo 19, comma 2, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; • l’eventuale incremento della percentuale dei contratti a tempo de- terminato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato fino a un massimo del trenta per cento; • in relazione alla particolarità del settore, e in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva previsto dall’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, la definizione di attività stagionali ulteriori rispetto a quelle stabilite dal D.P.R. n. 1525/1963 e succes- sive modifiche ed integrazioni.attiene le competenze delle Rappresentanze Sindacali;
3g) definizione di profili professionali specifici ed integrativi di quelli fissati dall’articolo 6 del dal CCNL. Di tali profili qualora a livello di contrattazio- ne contrattazione integrativa ne vengano individuati alcuni non rientranti nelle atti- vità attività istituzionali delle Associazioni, tra le Parti parti si concorderà il relativo inquadramento. Per gli altri profili rientranti nelle attività istituzionali delle Associazioni le proposte di un diverso inquadramento, dipendenti da specificità locali, saranno rappresentate all’Osservatorio nazionale che ne garantirà l’inquadramento secondo un criterio di omogeneità;
4h) all’articolo 10, la definizione della percentuale massima del personale a part-time e definizione della durata massima della prestazione lavo- rativa settimanale per il personale a part-time;
5) flessibilità e distribuzione dell’orario di lavoro sulla base delle diretti- ve generali fissate all’art. 11 del CCNL; determinazione dell’orario di lavoro dei Tecnici di gestione aziendale, con particolare riguardo alla regolazione dei seguenti istituti: tempo di viaggio, turni di lavoro, straordinari, intervallo tra i turni di lavoro, recupero psico-fisico; in- formative sull’organizzazione del lavoro e per eventuali necessità di turnazioni. Resta inteso che tali informative verranno svolte nel rispet- to dell’autonomia organizzativa e gestionale delle Associazioni e delle norme vigenti per quanto attiene le competenze delle Rappresentanze Sindacali;
6) possibilità di definire l’erogazione di un’indennità per le ore di lavo- ro svolte dai Tecnici di gestione aziendale nella fascia oraria notturna; possibilità di individuazione di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il limite delle otto ore, come previsto nell’articolo 13;
7) ermo fermo restando quanto stabilito al 4° comma dell’art. 19, 19 fissazione del- la della misura dell’indennità di Capo Progetto nell’ambito degli importi mi- nimo minimo e massimo definiti nel citato 4° comma dell’art. 19; ;
i) possibilità di elevare fino ad un massimo dell’8% la misura dell’indennità, spettante al personale al quale è affidata la responsabilità del servizio di cassa di cui al primo comma dell’art. dell’articolo 19;
8) determinazione esigenze abiti di lavoro;
9) determinazione del periodo delle ferie così come stabilito dall’art. 21 del CCNL;
10l) possibilità di elaborare, sulla base delle peculiarità operative, pro- getti progetti e percorsi formativi valutati in fase di coordinamento, da parte dell’AIA, dei programmi dei corsi nazionali. Dei programmi dei corsi nazionali coordinati dall’AIA e del grado di realizzazione degli stessi sarà fornita puntuale informativa da parte AIA nel quadro degli in- contri incontri di cui all’art. 43;
11) ambiente di lavoro e individuazione degli interventi per l’elimina- zione dei problemi relativi ad eventuali lavorazioni nocive, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
12) possibilità di negoziare l’indennità di bilinguismo;
13) in riferimento a quanto previsto agli artt. 12 e 19, possibilità di ne- goziare ticket-restaurant;
14) definizione di eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro agile. Le Parti La parti convengono che l’eventuale opzione del livello aziendale del- la della contrattazione potrà essere convenuta consensualmente a livello re- gionale regionale tra le Parti parti assistite dalle organizzazioni nazionali. Regionalmente non potranno comunque esistere congiuntamente accordi integrativi di livello regionale e aziendale. NOTA A VERBALE: le parti convengono di sperimentare percorsi di formazione professionali promossi bilateralmente con particolare attenzione alla formazione continua di cui alla Legge 196/1997.
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Contrattazione integrativa. La contrattazione integrativa si svolgerà a livello nazionale o aziendale presso la sede aziendale per le organizzazioni nazionali ed a livello regio- nale regionale per le organizzazioni provinciali provinciali, interprovinciali e regionali. L'eventuale contratto integrativo nazionale e regionale, i cui effetti decorreranno dalla data della sua stipulazione, potrà essere rinnovato non prima che siano trascorsi sei mesi dal rinnovo del presente CCNL. Al fine di garantire lo svolgimento della contrattazione integrativa nei termini e con le modalità regolamentate dal presente articolo e dall’arti- colo dall'articolo 3, lettera d), le Parti – ritenendo fondamentale la contrattazione di secondo livello - si impegnano ad assicurare il rispetto delle richiamate normative. In particolare: • - le organizzazioni Organizzazioni territoriali delle Parti contraenti sono tenute a non promuovere azioni o rivendicazioni atte a modificare le norme previ- ste previste dal CCNL; • - le piattaforme relative ai contratti integrativi devono riguardare esclusivamente le materie agli stessi demandate dal CCNL; • - le Parti datoriali, in presenza di piattaforma rivendicativa presentata dalle Parti sindacali, devono convocare le stesse entro due mesi dal ricevimento della richiesta di apertura del negoziato. In caso di ritardo o difficoltà che possano insorgere nei negoziati sulla stesura o nella stipulazione dei contratti territoriali, le Parti nazionali, entro trenta giorni dalla richiesta di una delle Parti periferiche, inter- verranno interverranno per favorire la soluzione della controversia. Tale procedura si intende applicabile anche in caso di ulteriori e diverse problematiche e/o difficoltà che possano intervenire nell’ambito nell'ambito delle trattative periferiche. Le Fermo restando che non sono di competenza della contrattazione di secondo livello le materie definite nel CCNL, quelle rinviate alla contrattazione integrativa dal presente CCNL sono esclusivamente le seguenti:
1a) flessibilità e distribuzione dell'orario di lavoro sulla base delle direttive generali fissate all'art. 11 del CCNL;
b) determinazione del periodo delle ferie così come stabilito dall'art. 21 del CCNL;
c) ambiente di lavoro e individuazione degli interventi per l'eliminazione dei problemi relativi ad eventuali lavorazioni nocive, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
d) definizione della percentuale massima del personale a part-time e definizione della durata massima della prestazione lavorativa settimanale per il personale a part-time, nonché definizione della percentuale dei lavoratori con contratto a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato nei casi in cui le Associazioni debbano stipulare contratti a norma dell'art. 9 del presente contratto;
e) occupazione e mobilità secondo quanto previsto dall’artdall'art. 4 del CCNL, eventualmente costituendo appositi organismi bilaterali;
2f) In informative sull'organizzazione del lavoro e per eventuali necessità di turnazioni (escluse quelle già fissate all'art. 11 del CCNL) con particolare riferimento all’articolo 5ai Centri Stampa, i contratti integrativi regionali Laboratori Analisi, Centri Tori o aziendali potranno prevedere: • l’individuazione, Stazioni Monta. Resta inteso che tali informative verranno svolte nel caso di specifiche esigenze, di causali a nor- ma di rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale delle Associazioni e delle norme vigenti per quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera b-bis) del citato X.Xxx. 15 giugno 2015, n. 81; • l’eventuale aumento della durata complessiva dei contratti a ter- mine a trentasei mesi, in applicazione di quanto previsto dall’arti- colo 19, comma 2, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; • l’eventuale incremento della percentuale dei contratti a tempo de- terminato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato fino a un massimo del trenta per cento; • in relazione alla particolarità del settore, e in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva previsto dall’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, la definizione di attività stagionali ulteriori rispetto a quelle stabilite dal D.P.R. n. 1525/1963 e succes- sive modifiche ed integrazioni.attiene le competenze delle Rappresentanze Sindacali;
3g) definizione di profili professionali specifici ed integrativi di quelli fissati dall’articolo 6 del dal CCNL. Di tali profili qualora a livello di contrattazio- ne contrattazione integrativa ne vengano individuati alcuni non rientranti nelle atti- vità attività istituzionali delle Associazioni, tra le Parti si concorderà il relativo inquadramento. Per gli altri profili rientranti nelle attività istituzionali delle Associazioni le proposte di un diverso inquadramento, dipendenti da specificità locali, saranno rappresentate all’Osservatorio all'Osservatorio nazionale che ne garantirà l’inquadramento l'inquadramento secondo un criterio di omogeneità;
4h) all’articolo 10, la definizione della percentuale massima del personale a part-time e definizione della durata massima della prestazione lavo- rativa settimanale per il personale a part-time;
5) flessibilità e distribuzione dell’orario di lavoro sulla base delle diretti- ve generali fissate all’art. 11 del CCNL; determinazione dell’orario di lavoro dei Tecnici di gestione aziendale, con particolare riguardo alla regolazione dei seguenti istituti: tempo di viaggio, turni di lavoro, straordinari, intervallo tra i turni di lavoro, recupero psico-fisico; in- formative sull’organizzazione del lavoro e per eventuali necessità di turnazioni. Resta inteso che tali informative verranno svolte nel rispet- to dell’autonomia organizzativa e gestionale delle Associazioni e delle norme vigenti per quanto attiene le competenze delle Rappresentanze Sindacali;
6) possibilità di definire l’erogazione di un’indennità per le ore di lavo- ro svolte dai Tecnici di gestione aziendale nella fascia oraria notturna; possibilità di individuazione di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il limite delle otto ore, come previsto nell’articolo 13;
7) ermo fermo restando quanto stabilito al 4° comma dell’artdell'art. 19, fissazione del- la della misura dell’indennità dell'indennità di Capo Progetto nell’ambito nell'ambito degli importi mi- nimo minimo e massimo definiti nel citato 4° comma dell’artdell'art. 19; ;
i) possibilità di elevare fino ad un massimo dell’8dell'8% la misura dell’indennitàdell'indennità, spettante al personale al quale è affidata la responsabilità del servizio di cassa di cui al primo comma dell’artdell'art. 19;
8) determinazione esigenze abiti di lavoro;
9) determinazione del periodo delle ferie così come stabilito dall’art. 21 del CCNL;
10l) possibilità di elaborare, sulla base delle peculiarità operative, pro- getti progetti e percorsi formativi valutati in fase di coordinamento, da parte dell’AIAdell'AIA, dei programmi dei corsi nazionali. Dei programmi dei corsi nazionali coordinati dall’AIA dall'AIA e del grado di realizzazione degli stessi sarà fornita puntuale informativa da parte AIA nel quadro degli in- contri incontri di cui all’artall'art. 43;
11m) ambiente possibilità di definire l'erogazione di un'indennità per le ore di lavoro e individuazione degli interventi per l’elimina- zione dei problemi relativi svolte dai controllori nella fascia oraria notturna, fino ad eventuali lavorazioni nocive, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materiaun massimo dell'8% della quota oraria lorda;
12n) possibilità di negoziare l’indennità l'indennità di bilinguismo;
13o) in riferimento a quanto previsto agli artt. 12 e 19, possibilità di ne- goziare negoziare ticket-restaurant;
14) definizione di eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro agile. Le Parti convengono che l’eventuale l'eventuale opzione del livello aziendale del- la della contrattazione potrà essere convenuta consensualmente a livello re- gionale regionale tra le Parti assistite dalle organizzazioni nazionali. Regionalmente non potranno comunque esistere congiuntamente accordi integrativi di livello regionale e aziendale.
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