Contratti di sponsorizzazione. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 41 del D.I. n. 44 del 01.02.2001. L'Istituto può concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti privati, anche organizzati in forma associativa, per favorire il miglioramento dell’offerta formativa o realizzare risparmi di spesa secondo i criteri previsti dal presente regolamento. I contratti di sponsorizzazione devono essere diretti al conseguimento di interessi pubblici e coerenti con la funzione educativa e culturale della scuola. Ogni iniziativa di sponsorizzazione deve altresì escludere conflitti d’interesse tra l’attività dell’amministrazione e quella privata. I contratti di sponsorizzazione potranno essere stipulati esclusivamente con soggetti che, per finalità statutarie, attività svolte o per altre circostanze, abbiano dimostrato attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e le cui finalità non siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola. Non sono consentiti contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto attività di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa o comunque volti a pubblicizzare, anche indirettamente, la produzione esclusiva, la distribuzione esclusiva o il consumo di tabacco, di prodotti alcolici o di altre sostanze psicotrope. Non sono consentiti contratti di sponsorizzazione che prevedano, anche indirettamente, la diffusione o la promozione di immagini e/o messaggi offensivi o comunque idonei a fomentare fanatismo, razzismo, odio o minaccia nei confronti di alcuno. Sono altresì vietati, in qualunque forma, contratti di sponsorizzazione che prevedano, anche indirettamente, la diffusione di messaggi e/o di immagini a sfondo sessuale. In nessun caso la prestazione a carico dell’Istituzione scolastica può consistere nella comunicazione di dati personali di alunni o dipendenti allo sponsor. Il contratto di sponsorizzazione potrà avere ad oggetto:
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Contratti di sponsorizzazione. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente Scolasticodirigente scolastico, ai sensi dell’art. 41 45 c.2 b del D.I. n. 44 del 01.02.2001. L'Istituto 129/2018 nel rispetto delle seguenti condizioni La Direzione Didattica di Castel Maggiore può concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti privati, anche organizzati in forma associativa, per favorire il miglioramento dell’offerta formativa o realizzare risparmi di spesa secondo i criteri previsti dal presente regolamento. I contratti di sponsorizzazione devono essere diretti al conseguimento di interessi pubblici e coerenti con la funzione educativa e culturale della scuola. Ogni iniziativa di sponsorizzazione deve altresì escludere conflitti d’interesse tra l’attività dell’amministrazione e quella privata. I contratti di sponsorizzazione potranno essere stipulati esclusivamente con soggetti che, per finalità statutarie, attività svolte o per altre circostanze, abbiano dimostrato attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e le cui finalità non siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola. Non sono consentiti contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto attività di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa o comunque volti a pubblicizzare, anche indirettamente, la produzione esclusiva, la distribuzione esclusiva o il consumo di tabacco, di prodotti alcolici o di altre sostanze psicotrope. Non sono consentiti contratti di sponsorizzazione che prevedano, anche indirettamente, la diffusione o la promozione di immagini e/o messaggi offensivi o comunque idonei a fomentare fanatismo, razzismo, odio o minaccia nei confronti di alcuno. Sono altresì vietati, in qualunque forma, contratti di sponsorizzazione che prevedano, anche indirettamente, la diffusione di messaggi e/o di immagini a sfondo sessuale. In nessun caso la prestazione a carico dell’Istituzione scolastica può consistere nella comunicazione di dati personali di alunni o dipendenti allo sponsor. Il contratto di sponsorizzazione potrà avere ad oggetto:
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Contratti di sponsorizzazione. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente Scolasticodirigente scolastico, ai sensi dell’art. 41 del D.I. n. 44 del 01.02.2001. L'Istituto può concludere , nel rispetto delle seguenti condizioni: Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione con soggetti privati, anche organizzati in forma associativa, per favorire il miglioramento dell’offerta formativa sponsorizzazione. In questa tipologia possono essere comprese le forniture a titolo gratuito di beni e servizi inerenti l’attività specifica dell’istituto da aziende di settore. I fini istituzionali e/o realizzare risparmi di spesa secondo i criteri previsti dal presente regolamento. I contratti di sponsorizzazione le attività delle aziende esterne non devono essere diretti al conseguimento di interessi pubblici e coerenti in contrasto con la funzione educativa e culturale le finalità (educative) istituzionali della scuola. Ogni iniziativa di sponsorizzazione deve altresì Pertanto, si dovranno escludere conflitti d’interesse tra l’attività dell’amministrazione e quella privatale seguenti tipologie merceologiche: - Beni voluttuari in genere. I contratti di sponsorizzazione potranno essere stipulati esclusivamente con soggetti che, - Produzioni dove è più o meno evidente il rischio per finalità statutarie, attività svolte l’essere umano o per altre circostanzela natura. - Inoltre aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.). Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e dell’adolescenza della cultura. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e le cui finalità non siano in contrasto con la funzione educativa deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e culturale della scuola. Non sono consentiti contratti La conclusione di un contratto di sponsorizzazione aventi ad oggetto attività non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa o comunque volti a pubblicizzare, anche indirettamente, la produzione esclusiva, la distribuzione esclusiva o il consumo di tabacco, di prodotti alcolici o di altre sostanze psicotrope. Non sono consentiti contratti di sponsorizzazione che prevedano, anche indirettamente, la diffusione o la promozione di immagini e/o messaggi offensivi o comunque idonei a fomentare fanatismo, razzismo, odio o minaccia nei confronti di alcuno. Sono altresì vietati, in qualunque forma, contratti di sponsorizzazione che prevedano, anche indirettamente, la diffusione di messaggi e/o di immagini a sfondo sessuale. In nessun caso la prestazione a carico dell’Istituzione scolastica può consistere nella comunicazione di astenersi dal comunicare dati personali di alunni o dipendenti allo sponsor. Il Ogni contratto di sponsorizzazione potrà avere ad oggettoha durata annuale, eventualmente rinnovabile. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola:
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