Contratto collettivo nazionale di lavoro. 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire, per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti comuni normativi ed economici che sono stabiliti dalle dinamiche economiche dei rinnovi contrattuali. Pertanto, il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo la fonte di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL, secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNL. 2. Le proposte per i rinnovi del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza, secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNL e secondo le modalità previste in materia dalla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria ed aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1., del presente accordo. 3. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. 4. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti il presente CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione, la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto. 5. Al rispetto dei tempi e delle procedure di rinnovo del presente CCNL è condizionata l'applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto oggetto di rinnovo, riconosce una copertura economica nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite entro la vigenza del presente accordo, a favore dei lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione dell’ accordo di rinnovo. 6. Ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto previsto dal CCNL, verrà riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva, nella misura e alle condizioni concordate nel rinnovo del CCNL. Il beneficio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo quadriennio. 7. La disciplina del presente articolo abroga e sostituisce le disposizioni di cui all’art. 1, paragrafo “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”, dell’XX 00 xxxxxx 0000 xx xxxxxxx xxx XXXX.
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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl)
Contratto collettivo nazionale di lavoro. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire, per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti comuni normativi ed economici che sono stabiliti dalle dinamiche economiche dei rinnovi contrattuali. Pertanto, il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo la fonte di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica A tal fine il presente CCNLCCNL regola, secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’AN 25 luglio 1997 con le modalità di rinnovo cui alla Premessa: • campo di applicazione; • decorrenza e durata; • disciplina del CCNLsistema delle relazioni industriali diritti sindacali; • mercato del lavoro.
2. Le proposte per i rinnovi del dei CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza, secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNL e secondo le modalità previste in materia dalla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria ed aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1., del presente accordo.
3. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
4. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti il presente i CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione, la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
5. Al rispetto dei tempi e delle procedure di rinnovo del presente dei singoli CCNL è condizionata l'applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto oggetto di rinnovoprecedente, riconosce una copertura economica nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite entro la vigenza del presente accordonei singoli CCNL, a favore dei lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione dell’ accordo raggiungimento dell'accordo di rinnovo.
6. Ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto previsto dal dai singoli CCNL, verrà riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva, nella misura e alle condizioni concordate nel rinnovo del nei singoli CCNL. Il beneficio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo nell’ultimo quadriennio.
7. La disciplina del presente articolo abroga e sostituisce le disposizioni di cui all’art. 1, paragrafo “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”, dell’XX 00 xxxxxx 0000 xx xxxxxxx xxx XXXX.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL Della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie, CCNL Della Mobilità
Contratto collettivo nazionale di lavoro. 1. Il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo la fonte principale di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL.
2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire, per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti comuni normativi ed economici che sono stabiliti dalle dinamiche economiche dei rinnovi contrattuali. PertantoSono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle Organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti agli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL che abbiano, il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi nell’ambito di applicazione del rapporto di lavoro, costituendo la fonte di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL, secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNLuna rappresentatività non inferiore al 5%, calcolata ai sensi dei citati Accordi Interconfederali.
23. Le proposte per i rinnovi il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza, secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNL scadenza e secondo le modalità previste in materia dalla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria ed aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1., 2 del presente accordoCCNL.
34. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
45. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti il presente CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione, la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
56. Al rispetto dei tempi e delle procedure di rinnovo del presente CCNL è condizionata l'applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto oggetto di rinnovoprecedente, riconosce una copertura economica nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite entro la vigenza del presente accordo, a favore dei lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione dell’ accordo raggiungimento dell'accordo di rinnovo.
67. Ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto previsto dal CCNL, verrà riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva, nella misura e alle condizioni concordate nel rinnovo del CCNL. Il beneficio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo nell’ultimo quadriennio.
78. La disciplina del presente articolo abroga e sostituisce le disposizioni I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% + 1 della rappresentanza, determinata ai sensi degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 12 del presente CCNL, paragrafo “Contratto Collettivo Nazionale previa consultazione certificata dei lavoratori a maggioranza semplice, saranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione formale del presente CCNL, come sopra descritta, costituirà l’atto vincolante per entrambe le parti. Il rispetto delle procedure sopra definite comporta che gli accordi in tal modo conclusi sono efficaci ed esigibili per l’insieme dei lavoratori nonché pienamente esigibili per tutte le parti firmatarie del presente CCNL. Conseguentemente le parti firmatarie si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di Lavoro”, dell’XX 00 xxxxxx 0000 xx xxxxxxx xxx XXXXcontrasto al presente CCNL.
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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie
Contratto collettivo nazionale di lavoro. 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire, per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti comuni normativi ed economici che sono stabiliti dalle dinamiche economiche dei rinnovi contrattuali. Pertanto, il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo la fonte di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL, secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNL.
2. Le proposte per i rinnovi del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza, secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNL e secondo le modalità previste in materia dalla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria ed aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1., del presente accordo.
3. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
4. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti il presente CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione, la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
5. Al rispetto dei tempi e delle procedure di rinnovo del presente CCNL è condizionata l'applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto oggetto di rinnovo, riconosce una copertura economica nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite entro la vigenza del presente accordo, a favore dei lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione dell’ accordo dell’accordo di rinnovo.
6. Ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto previsto dal CCNL, verrà riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva, nella misura e alle condizioni concordate nel rinnovo del CCNL. Il beneficio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo quadriennio.
7. La disciplina del presente articolo abroga e sostituisce le disposizioni di cui all’art. 1, paragrafo “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”, dell’XX 00 xxxxxx 0000 xx xxxxxxx xxx XXXX.
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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl), CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori
Contratto collettivo nazionale di lavoro. 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire, per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti comuni normativi ed economici che sono stabiliti dalle dinamiche economiche dei rinnovi contrattuali. Pertanto, il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendaleazien- dale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo la fonte di regolamentazione regolamen- tazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL, secondo quanto previsto previ- sto dall’art. 7 dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNL.
2. Le proposte per i rinnovi del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza, secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNL e secondo le modalità previste in materia dalla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione con- trattazione collettiva nazionale di categoria ed aziendale) degli Accordi Interconfederali Inter- confederali di cui all’art. 2, comma 1., del presente accordo.
3. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
4. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunque per un periodo complessivamente complessi- vamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo rinno- vo se successive, le parti stipulanti il presente CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione, la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell'azione dell’azione messa in atto.
5. Al rispetto dei tempi e delle procedure di rinnovo del presente CCNL è condizionata l'applicazione l’applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto con- tratto oggetto di rinnovo, riconosce una copertura economica nella misura e secondo se- condo le modalità che saranno stabilite entro la vigenza del presente accordo, a favore dei lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione dell’ accordo di rinnovo.
6. Ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto previsto dal CCNL, verrà riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia garan- zia retributiva, nella misura e alle condizioni concordate nel rinnovo del CCNL. Il beneficio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo nell’ultimo quadriennio.
7. La disciplina del presente articolo abroga e sostituisce le disposizioni di cui all’art. 1, paragrafo “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”, dell’XX 00 xxxxxx 0000 xx xxxxxxx xxx XXXX.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contratto collettivo nazionale di lavoro. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire, per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti comuni normativi ed economici che sono stabiliti dalle dinamiche economiche dei rinnovi contrattuali. Pertanto, il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo la fonte di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica A tal fine il presente CCNLCCNL regola, secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’AN 25 luglio 1997 con le modalità di rinnovo cui alla Premessa: campo di applicazione; decorrenza e durata; disciplina del CCNLsistema delle relazioni industriali diritti sindacali; mercato del lavoro.
2. Le proposte per i rinnovi del dei CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza, secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNL e secondo le modalità previste in materia dalla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria ed aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1., del presente accordo.
3. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
4. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti il presente i CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione, la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
5. Al rispetto dei tempi e delle procedure di rinnovo del presente dei singoli CCNL è condizionata l'applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto oggetto di rinnovoprecedente, riconosce una copertura economica nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite entro la vigenza del presente accordonei singoli CCNL, a favore dei lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione dell’ accordo raggiungimento dell'accordo di rinnovo.
6. Ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto previsto dal dai singoli CCNL, verrà riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva, nella misura e alle condizioni concordate nel rinnovo del nei singoli CCNL. Il beneficio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo nell’ultimo quadriennio.
7. La disciplina del presente articolo abroga e sostituisce le disposizioni di cui all’art. 1, paragrafo “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”, dell’XX 00 xxxxxx 0000 xx xxxxxxx xxx XXXX.
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Samples: CCNL Della Mobilità
Contratto collettivo nazionale di lavoro. 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire, per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti comuni normativi ed economici che sono stabiliti dalle dinamiche economiche dei rinnovi contrattuali. Pertanto, il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo la fonte di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL, secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNL.
2. Le proposte per i rinnovi del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza, secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNL e secondo le modalità previste in materia dalla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria ed aziendale) degli Accordi Interconfederali dell'Accordo Interconfederale di cui all’art. 2, comma 1., del presente accordoCCNL.
3. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
4. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti il presente CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione, la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
5. Al rispetto dei tempi e delle procedure di rinnovo del presente CCNL è condizionata l'applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto oggetto di rinnovo, riconosce una copertura economica nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite entro la vigenza del presente accordo, a favore dei lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione dell’ accordo dell’accordo di rinnovo.
6. Ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici economici, anche forfetari, collettivi o individuali o collettivi oltre a quanto previsto dal CCNL, verrà riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva, nella misura e alle condizioni concordate nel rinnovo del CCNL. Il beneficio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo quadriennio.
7. La disciplina previste dall’articolo 5 ter “Elemento di garanzia retributiva” del presente articolo abroga e sostituisce le disposizioni di cui all’art. 1, paragrafo “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”, dell’XX 00 xxxxxx 0000 xx xxxxxxx xxx XXXX.CCNL
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Contratto collettivo nazionale di lavoro. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire, per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti comuni normativi ed economici che sono stabiliti dalle dinamiche economiche dei rinnovi contrattuali. Pertanto, il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo la fonte di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica A tal fine il presente CCNLCCNL regola, secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’AN 25 luglio 1997 con le modalità di rinnovo cui alla Premessa: • campo di applicazione; • decorrenza e durata; • disciplina del CCNLsistema delle relazioni industriali diritti sindacali; • mercato del lavoro.
2. Le proposte per i rinnovi del dei CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza, secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNL e secondo le modalità previste in materia dalla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria ed aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1., del presente accordo.
3. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
4. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti il presente i CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione, la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
5. Al rispetto dei tempi e delle procedure di rinnovo del presente dei singoli CCNL è condizionata l'applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto oggetto di rinnovoprecedente, riconosce una copertura economica nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite entro la vigenza del presente accordonei singoli CCNL, a favore dei lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione dell’ accordo raggiungimento dell'accordo di rinnovo.
6. Ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto previsto dal dai singoli CCNL, verrà riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva, nella misura e alle condizioni concordate nel rinnovo del nei singoli CCNL. Il beneficio benefìcio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo quadriennio.
7. La disciplina del presente articolo abroga e sostituisce le disposizioni di cui all’art. 1, paragrafo “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”, dell’XX 00 xxxxxx 0000 xx xxxxxxx xxx XXXX.
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Samples: CCNL Della Mobilità
Contratto collettivo nazionale di lavoro. 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire, per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti comuni normativi ed economici che sono stabiliti dalle dinamiche economiche dei rinnovi contrattuali. Pertanto, il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo la fonte di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL, secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNL.
2. Le proposte per i rinnovi del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza, secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNL e secondo le modalità previste in materia dalla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria ed aziendale) degli Accordi Interconfederali dell'Accordo Interconfederale di cui all’art. 2, comma 1., del presente accordoCCNL.
3. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
4. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti il presente CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione, la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
5. Al rispetto dei tempi e delle procedure di rinnovo del presente CCNL è condizionata l'applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto oggetto di rinnovo, riconosce una copertura economica nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite entro la vigenza del presente accordo, a favore dei lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione dell’ accordo dell’accordo di rinnovo.
6. Ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici collettivi o individuali o collettivi oltre a quanto previsto dal CCNL, verrà riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva, nella misura e alle condizioni concordate nel rinnovo del CCNL. Il beneficio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo quadrienniotriennio.
7. La disciplina del presente articolo abroga e sostituisce le disposizioni di cui all’art. 1, paragrafo “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”, dell’XX 00 xxxxxx 0000 xx xxxxxxx xxx XXXX.
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