Common use of Contratto di lavoro a tempo parziale Clause in Contracts

Contratto di lavoro a tempo parziale. 1. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno. 2. Il personale a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine in tutte le ipotesi previste dal presente contratto. Resta ferma l’osservanza delle norme che regolano il rapporto di lavoro a termine nonché del presente CCNL, per quanto applicabili. 3. L’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza secondo le seguenti modalità: a) tempo parziale di tipo orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall’art. 16, commi 1 e 2, per il personale a tempo pieno; b) tempo parziale di tipo verticale: con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c) tempo parziale di tipo misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b), che contempli periodi predeterminati sia a tempo pieno sia a orario ridotto sia di non lavoro. 4. Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato anche secondo articolazioni dell’orario giornaliero diverse da quelle fissate per il restante personale a tempo pieno. 5. All’atto dell’assunzione, per tutte le modalità lavorative di cui al comma 3, l’azienda fissa la durata della prestazione a tempo parziale, che non sarà inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro a tempo pieno, di cui all’art. 16, commi 1 e 2, del presente CCNL. 6. La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che il personale con rapporto a tempo parziale può essere chiamato a svolgere è fissata in 3 ore. 7. Ai sensi della normativa vigente, nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 9 e 10. 8. Nel caso di prestazioni lavorative in turni, l’indicazione di cui al precedente comma riguarderà la collocazione dell’orario nell’ambito del turno e secondo l’andamento dello stesso, ovvero gli schemi di turno continuo e avvicendato in cui verrà programmata la prestazione a tempo parziale. Tale articolazione dell’orario non configura fattispecie di modalità flessibile di cui al successivo comma 9. 9. Con riferimento alle normative vigenti, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa, come stabilita ai precedenti commi 7 e 8. 10. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate – oltre alle modalità flessibili – anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita. 11. L’adozione da parte dell’azienda delle modalità flessibili nonché delle modalità elastiche di cui ai commi 9 e 10 è giustificata dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 12. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore procapite pari al 50% della prestazione già concordata. 13. La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità di cui ai commi 9 e 10, richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un componente della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle XX.XX. stipulanti, secondo quanto indicato dal lavoratore stesso. L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari. 14. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione della stessa, secondo quanto previsto ai commi 9 e 10, deve essere comunicata da parte dell’azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni calendariali. 15. Per le sole ore prestate a seguito dell’esercizio della variazione o della modifica disposte dall’azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell’atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria – determinata ai sensi dell’art. 27 del vigente CCNL – della retribuzione globale maggiorata del 20%, comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali e legali. 16. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica, di cui al comma 10, a causa dei seguenti motivi: a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali; b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma; d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all’art. 43 del CCNL; qualora la variazione della prestazione, per effetto dell’adozione della predetta clausola, risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate. 17. Ai fini di cui al comma precedente, la richiesta di disdetta è inoltrata per iscritto dal lavoratore all’azienda decorsi 180 giorni calendariali successivi alla data della stipula della clausola elastica di cui al comma 10. La richiesta deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la sussistenza dei motivi di cui al comma 16. Sulla base di tale documentazione, l’azienda dà assenso alla richiesta del dipendente, previa comunicazione scritta. La disdetta ha effetto a partire dal 30° giorno calendariale successivo a quello del ricevimento della relativa domanda da parte dell’azienda. 18. E’ fatta salva la possibilità, per le aziende e i lavoratori, di stipulare un nuovo patto scritto relativo all’adozione della clausola elastica di cui al comma 10. 19. Ai sensi della normativa vigente, nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, è facoltà dell’Azienda richiedere prestazioni di lavoro supplementare, in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle connesse a: - necessità derivanti da incrementi temporanei di attività produttiva; - sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; - esigenze di organico a carattere temporaneo, per periodi non superiori a 180 giorni calendariali consecutivi. Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata. Il rifiuto da parte del lavoratore di fornire la prestazione di lavoro supplementare non può integrare gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. 20. Il lavoratore non può esimersi dall’effettuare lavoro supplementare salvo che, temporaneamente, per i seguenti motivi in atto: a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali; b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma; d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all’art. 43 del CCNL; qualora la prestazione di lavoro supplementare risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate. Ai fini di cui al precedente capoverso, il dipendente è tenuto a produrre richiesta scritta all’azienda corredata da idonea documentazione comprovante la sussistenza e la durata prevista dei motivi di esenzione sopra specificati. In caso di protrazione dei predetti motivi oltre la durata prevista già comunicata, il lavoratore è tenuto a reiterare la predetta documentazione prima della scadenza della durata in parola. 21. Le prestazioni di lavoro supplementare non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro capite pari al 40% della prestazione già concordata. 22. Fermo restando il limite massimo di cui al comma precedente, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo dell’orario ordinario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo settimanale, mensile o annuale del corrispondente lavoratore a tempo pieno, e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. 23. Per le prestazioni di lavoro supplementare effettuate entro il limite massimo complessivo annuale di ore procapite di cui al comma 21, si darà luogo alla corresponsione della quota oraria – determinata ai sensi dell’art. 27 del vigente CCNL – della retribuzione globale maggiorata del 10%, comprensivo dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali. 24. Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite massimo complessivo annuale di ore pro capite di cui al comma 21, si darà luogo alla corresponsione della quota oraria – determinata ai sensi dell’art. 27 del vigente CCNL – della retribuzione globale maggiorata del 30%, comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali e legali. 25. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative in prolungamento orario o straordinarie. Dette prestazioni soggiacciono alla specifica disciplina legale e contrattuale vigente, con riferimento al superamento dell’orario normale di lavoro settimanale di cui all’art. 16, commi 1 e 2, del presente CCNL. 26. Le prestazioni di lavoro supplementare, quelle in prolungamento orario o straordinarie possono essere svolte anche dai lavoratori a tempo parziale assunti con contratto a termine; fermo restando chequanto previsto dai commi 21 e 23. le corrispondenti Resta inteso che tali ore di lavoro non possono eccedere i limiti massimi rispettivamente previsti, direttamente rapportati al numero di mesi di durata dello specifico contratto a termine. 27. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione lavorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare. 28. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi del principio di non discriminazione previsti dalla normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione. 29. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Tale consenso deve risultare da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. 30. In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa, nel relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura proporzionale all’effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi. 31. In caso di assunzioni a tempo pieno e indeterminato l’azienda darà precedenza ai hanno diritto di precedenza lavoratori assunti a tempo parziale e indeterminato, occupati in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale ovvero nella stessa sede di lavoro, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l’assunzione; semprechè gli interessati ne facciano domanda scritta all’azienda. Quanto previsto al precedente periodo non si applica ai lavoratori ai quali siano state irrogate sanzioni disciplinari comportanti, almeno una volta, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, di cui all’art.72 lett.d). A parità di richieste di assunzione prevarrà l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda. In caso di ulteriore parità, prevarrà la maggiore anzianità anagrafica. 32. In caso di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, occupati in unità produttive site nello stesso ambito comunale ovvero nella stessa sede di lavoro, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l’assunzione, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa e a prendere prioritariamente in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale, sia l’accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto. Nell’esame delle domande pervenute, l’azienda terrà conto dei motivi prioritariamente di seguito specificati: esigenze connesse a gravi e comprovati problemi di salute del richiedente; necessità di assistere continuativamente dei familiari; motivi familiari per i dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni; motivi di studio. A parità di condizioni, l’azienda terrà conto prioritariamente della maggiore anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda. In caso di ulteriore parità, prevarrà la maggiore anzianità anagrafica. 33. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro. 34. A decorrere dalla data del passaggio da tempo pieno a tempo parziale, trovano applicazione, ai fini di tutti gli istituti contrattuali e legali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo parziale. I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computati per intero. 35. Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato in azienda non può eccedere mediamente nell’anno: a) il 18% nelle aziende fino a 30 500 dipendenti; b) il 2413% nelle aziende con oltre 500 30dipendenti, con un minimo di 90 dipendenti. 36. Ai fini di cui al comma precedente e delle diverse disposizioni di legge, il numero dei lavoratori a tempo parziale si individua sommando l’orario concordato con ogni singolo lavoratore a tempo parziale e raffrontando la somma con l’orario complessivo svolto dai lavoratori a tempo pieno. L’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la metà dell’orario normale a tempo pieno. 37. La disciplina di cui al presente articolo entra in vigore a partire dall’ 1.12.2004.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto di lavoro a tempo parziale. 1. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo Per quanto non espressamente previsto le stesse norme previste per il personale a tempo pieno. 2. Il personale a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine in tutte le ipotesi previste dal presente contratto. Resta ferma l’osservanza delle norme che regolano il rapporto di lavoro a termine nonché del presente CCNL, per quanto applicabili. 3. L’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza secondo le seguenti modalità: a) tempo parziale di tipo orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto parti rimandano a quanto stabilito dall’artin materia disposto dal CCNL nei termini di validità anche temporali dallo stesso previsti. 16, commi 1 e 2, per il personale a tempo pieno; b) tempo parziale di tipo verticale: con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c) tempo parziale di tipo misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b), che contempli periodi predeterminati sia a tempo pieno sia a orario ridotto sia di non lavoro. 4. Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato anche secondo articolazioni dell’orario giornaliero diverse da quelle fissate per il restante personale a tempo pieno. 5. All’atto dell’assunzione, per tutte le modalità lavorative di cui al comma 3, l’azienda fissa la durata della prestazione a tempo parziale, che non sarà inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro a tempo pieno, di cui all’art. 16, commi 1 e 2, del presente CCNL. 6. La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che il personale con rapporto a tempo parziale può essere chiamato a svolgere è fissata in 3 ore. 7. Ai sensi della normativa vigente, nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 9 e 10. 8. Nel caso di prestazioni lavorative in turni, l’indicazione di cui al precedente comma riguarderà la collocazione dell’orario nell’ambito del turno e secondo l’andamento dello stesso, ovvero gli schemi di turno continuo e avvicendato in cui verrà programmata la prestazione a tempo parziale. Tale articolazione dell’orario non configura fattispecie di modalità flessibile di cui al successivo comma 9. 9. Con riferimento alle normative vigenti, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa, come stabilita ai precedenti commi 7 e 8. 10. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate – oltre alle modalità flessibili – anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita. 11. L’adozione da parte dell’azienda delle modalità flessibili nonché delle modalità elastiche di cui ai commi 9 e 10 è giustificata dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 12. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore procapite pari al 50% della prestazione già concordata. 13. La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità di cui ai commi 9 e 10, richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un componente della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle XX.XX. stipulanti, secondo Fatto salvo quanto indicato dal lavoratore stessoall’Art. L’eventuale rifiuto 98 comma 5 del lavoratore CCNL in corso di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari. 14. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione della stessa, secondo quanto previsto ai commi 9 e 10, deve essere comunicata da parte dell’azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni calendariali. 15. Per vigenza le sole ore prestate a seguito dell’esercizio della variazione o della modifica disposte dall’azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell’atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria – determinata ai sensi dell’art. 27 del vigente CCNL – della retribuzione globale maggiorata del 20%, comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali e legali. 16. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica, di cui al comma 10, a causa dei parti confermano le possibili seguenti motivi: a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali; b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma; d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all’art. 43 del CCNL; qualora la variazione della prestazione, per effetto dell’adozione della predetta clausola, risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate. 17. Ai fini di cui al comma precedente, la richiesta di disdetta è inoltrata per iscritto dal lavoratore all’azienda decorsi 180 giorni calendariali successivi alla data della stipula della clausola elastica di cui al comma 10. La richiesta deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la sussistenza dei motivi di cui al comma 16. Sulla base di tale documentazione, l’azienda dà assenso alla richiesta del dipendente, previa comunicazione scritta. La disdetta ha effetto a partire dal 30° giorno calendariale successivo a quello del ricevimento della relativa domanda da parte dell’azienda. 18. E’ fatta salva la possibilità, per le aziende e i lavoratori, di stipulare un nuovo patto scritto relativo all’adozione della clausola elastica di cui al comma 10. 19. Ai sensi della normativa vigente, nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, è facoltà dell’Azienda richiedere prestazioni di lavoro supplementare, in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle connesse a: - necessità derivanti da incrementi temporanei di attività produttiva; - sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; - esigenze di organico a carattere temporaneo, per periodi non superiori a 180 giorni calendariali consecutivi. Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata. Il rifiuto da parte del lavoratore di fornire la prestazione di lavoro supplementare non può integrare gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. 20. Il lavoratore non può esimersi dall’effettuare lavoro supplementare salvo che, temporaneamente, per i seguenti motivi in atto: a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali; b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma; d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all’art. 43 del CCNL; qualora la prestazione di lavoro supplementare risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate. Ai fini di cui al precedente capoverso, il dipendente è tenuto a produrre richiesta scritta all’azienda corredata da idonea documentazione comprovante la sussistenza e la durata prevista dei motivi di esenzione sopra specificati. In caso di protrazione dei predetti motivi oltre la durata prevista già comunicata, il lavoratore è tenuto a reiterare la predetta documentazione prima della scadenza della durata in parola. 21. Le prestazioni di lavoro supplementare non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro capite pari al 40% della prestazione già concordata. 22. Fermo restando il limite massimo di cui al comma precedente, nel caso tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale: 1. tempo parziale fino a 16 ore settimanali con distribuzione verticale o mista anche a copertura del fine settimana, domeniche incluse. A tale tipologia contrattuale potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di tipo lavoro; 2. tempo parziale a 24 ore settimanali distribuite in modo orizzontale nell’arco della settimana; 3. tempo parziale a 24 ore settimanali con distribuzione verticale ed orizzontale (part-time misto); 4. tempo parziale annuo a 24 ore settimanali medie con orario minimo di 16 ore e misto, massimo di 32 ore settimanali le ore cui modalità di distribuzione saranno definite nel contratto di lavoro supplementare possono essere effettuate fino individuale; 5. tempo parziale annuo a 30 ore settimanali medie con orario minimo di 24 ore settimanali ed un orario massimo pari alla prestazione settimanale del tempo pieno. Le ore eccedenti le 24 settimanali, pari a 288 ore annue (48 settimane x 6 ore), saranno utilizzate seguendo la programmazione quadrisettimanale degli orari al limite fine di darne comunicazione con congruo anticipo al dipendente. Per meglio corrispondere a quanto indicato al Titolo VIII art.19 Orario di lavoro e sua distribuzione le parti convengono sulle seguenti tipologie: 1. tempo parziale a 20 ore settimanali con distribuzione orizzontale, verticale, mista; 2. tempo parziale a 20 ore settimanali medie con orario minimo a 16 ore e massimo dell’orario ordinario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle 24 ore. E’ possibile attraverso meccanismi di rotazione tra part time verticale ed orizzontale prevedere una prestazione lavorativa contemplante 2 giornate nelle quali non sia prevista prestazione lavorative di lavoro8 ore. Nel caso L’utilizzo delle diverse tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticaleparziale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo settimanale, mensile o annuale del corrispondente lavoratore a tempo pieno, e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. 23. Per le prestazioni di lavoro supplementare effettuate entro il limite massimo complessivo annuale di ore procapite di cui al comma 21, si darà luogo alla corresponsione della quota oraria – determinata ai sensi dell’art. 27 del vigente CCNL – della retribuzione globale maggiorata del 10%, comprensivo dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali. 24. Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite massimo complessivo annuale di ore pro capite di cui al comma 21, si darà luogo alla corresponsione della quota oraria – determinata ai sensi dell’art. 27 del vigente CCNL – della retribuzione globale maggiorata del 30%, comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali e legali. 25. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative in prolungamento orario o straordinarie. Dette prestazioni soggiacciono alla specifica disciplina legale e contrattuale vigente, con riferimento al superamento dell’orario normale di lavoro settimanale di cui all’art. 16, commi 1 e 2, del presente CCNL. 26. Le prestazioni di lavoro supplementare, quelle in prolungamento orario o straordinarie possono essere svolte anche dai lavoratori a tempo parziale assunti con contratto a termine; fermo restando chequanto previsto dai commi 21 e 23. le corrispondenti Resta inteso che tali ore di lavoro non possono eccedere i limiti massimi rispettivamente previstinumerici degli addetti secondo le differenti tipologie saranno definiti dagli ambiti del confronto così come definiti al Titolo ll: “Relazioni Sindacali” a livello Divisionale/d’Area e/o di PDV/Unità Operativa, direttamente rapportati in apposito incontro tra le parti finalizzato al numero raggiungimento di mesi di durata dello specifico contratto a terminespecifiche intese. 27. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione lavorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare. 28. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi del principio di non discriminazione previsti dalla normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione. 29. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Tale consenso deve risultare da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. 30. In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa, nel relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura proporzionale all’effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi. 31. In caso di assunzioni a tempo pieno e indeterminato l’azienda darà precedenza ai hanno diritto di precedenza lavoratori assunti a tempo parziale e indeterminato, occupati in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale ovvero nella stessa sede di lavoro, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l’assunzione; semprechè gli interessati ne facciano domanda scritta all’azienda. Quanto previsto al precedente periodo non si applica ai lavoratori ai quali siano state irrogate sanzioni disciplinari comportanti, almeno una volta, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, di cui all’art.72 lett.d). A parità di richieste di assunzione prevarrà l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda. In caso di ulteriore parità, prevarrà la maggiore anzianità anagrafica. 32. In caso di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, occupati in unità produttive site nello stesso ambito comunale ovvero nella stessa sede di lavoro, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l’assunzione, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa e a prendere prioritariamente in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale, sia l’accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto. Nell’esame delle domande pervenute, l’azienda terrà conto dei motivi prioritariamente di seguito specificati: esigenze connesse a gravi e comprovati problemi di salute del richiedente; necessità di assistere continuativamente dei familiari; motivi familiari per i dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni; motivi di studio. A parità di condizioni, l’azienda terrà conto prioritariamente della maggiore anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda. In caso di ulteriore parità, prevarrà la maggiore anzianità anagrafica. 33. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro. 34. A decorrere dalla data del passaggio da tempo pieno a tempo parziale, trovano applicazione, ai fini di tutti gli istituti contrattuali e legali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo parziale. I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computati per intero. 35. Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato in azienda non può eccedere mediamente nell’anno: a) il 18% nelle aziende fino a 30 500 dipendenti; b) il 2413% nelle aziende con oltre 500 30dipendenti, con un minimo di 90 dipendenti. 36. Ai fini di cui al comma precedente e delle diverse disposizioni di legge, il numero dei lavoratori a tempo parziale si individua sommando l’orario concordato con ogni singolo lavoratore a tempo parziale e raffrontando la somma con l’orario complessivo svolto dai lavoratori a tempo pieno. L’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la metà dell’orario normale a tempo pieno. 37. La disciplina di cui al presente articolo entra in vigore a partire dall’ 1.12.2004.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Contratto di lavoro a tempo parziale. 1. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno. 2. Il personale a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine in tutte le ipotesi previste dal presente contratto. Resta ferma l’osservanza delle norme che regolano il rapporto di lavoro a termine nonché del presente CCNL, per quanto applicabili. 3. L’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza secondo le seguenti modalità: a) tempo parziale di tipo orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall’art. 16, commi 1 e 2, per il personale a tempo pieno; b) tempo parziale di tipo verticale: con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c) tempo parziale di tipo misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b), che contempli periodi predeterminati sia a tempo pieno sia a orario ridotto sia di non lavoro. 4. Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato anche secondo articolazioni dell’orario giornaliero diverse da quelle fissate per il restante personale a tempo pieno. 5. All’atto dell’assunzione, per tutte le modalità lavorative di cui al comma 3, l’azienda fissa la durata della prestazione a tempo parziale, che non sarà inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro a tempo pieno, di cui all’art. 16, commi 1 e 2, del presente CCNL. 6. La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che il personale con rapporto a tempo parziale può essere chiamato a svolgere è fissata in 3 ore. 7. Ai sensi della normativa vigente, nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 9 e 10. 8. Nel caso di prestazioni lavorative in turni, l’indicazione di cui al precedente comma riguarderà la collocazione dell’orario nell’ambito del turno e secondo l’andamento dello stesso, ovvero gli schemi di turno continuo e avvicendato in cui verrà programmata la prestazione a tempo parziale. Tale articolazione dell’orario non configura fattispecie di modalità flessibile di cui al successivo comma 9. 9. Con riferimento alle normative vigenti, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa, come stabilita ai precedenti commi 7 e 8. 10. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate – oltre alle modalità flessibili – anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita. 11. L’adozione da parte dell’azienda delle modalità flessibili nonché delle modalità elastiche di cui ai commi 9 e 10 è giustificata dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 12. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore procapite pari al 50% della prestazione già concordata. 13. La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità di cui ai commi 9 e 10, richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un componente della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle XX.XX. stipulanti, secondo quanto indicato dal lavoratore stesso. L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari. 14. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione della stessa, secondo quanto previsto ai commi 9 e 10, deve essere comunicata da parte dell’azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni calendariali. 15. Per le sole ore prestate a seguito dell’esercizio della variazione o della modifica disposte dall’azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell’atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria – determinata ai sensi dell’art. 27 del vigente CCNL – della retribuzione globale maggiorata del 20%, comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali e legali. 16. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica, di cui al comma 10, a causa dei seguenti motivi: a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali; b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma; d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all’art. 43 del CCNL; qualora la variazione della prestazione, per effetto dell’adozione della predetta clausola, risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate. 17. Ai fini di cui al comma precedente, la richiesta di disdetta è inoltrata per iscritto dal lavoratore all’azienda decorsi 180 giorni calendariali successivi alla data della stipula della clausola elastica di cui al comma 10. La richiesta deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la sussistenza dei motivi di cui al comma 16. Sulla base di tale documentazione, l’azienda dà assenso alla richiesta del dipendente, previa comunicazione scritta. La disdetta ha effetto a partire dal 30° giorno calendariale successivo a quello del ricevimento della relativa domanda da parte dell’azienda. 18. E’ fatta salva la possibilità, per le aziende e i lavoratori, di stipulare un nuovo patto scritto relativo all’adozione della clausola elastica di cui al comma 10. 19. Ai sensi della normativa vigente, nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, è facoltà dell’Azienda richiedere prestazioni di lavoro supplementare, in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle connesse a: - necessità derivanti da incrementi temporanei di attività produttiva; - sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; - esigenze di organico a carattere temporaneo, per periodi non superiori a 180 giorni calendariali consecutivi. Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata. Il rifiuto da parte del lavoratore di fornire la prestazione di lavoro supplementare non può integrare gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. 20. Il lavoratore non può esimersi dall’effettuare lavoro supplementare salvo che, temporaneamente, per i seguenti motivi in atto: a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali; b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma; d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all’art. 43 del CCNL; qualora la prestazione di lavoro supplementare risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate. Ai fini di cui al precedente capoverso, il dipendente è tenuto a produrre richiesta scritta all’azienda corredata da idonea documentazione comprovante la sussistenza e la durata prevista dei motivi di esenzione sopra specificati. In caso di protrazione dei predetti motivi oltre la durata prevista già comunicata, il lavoratore è tenuto a reiterare la predetta documentazione prima della scadenza della durata in parola. 21. Le prestazioni di lavoro supplementare non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro capite pari al 40% della prestazione già concordata. 22. Fermo restando il limite massimo di cui al comma precedente, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo dell’orario ordinario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo settimanale, mensile o annuale del corrispondente lavoratore a tempo pieno, e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. 23. Per le prestazioni di lavoro supplementare effettuate entro il limite massimo complessivo annuale di ore procapite di cui al comma 21, si darà luogo alla corresponsione della quota oraria – determinata ai sensi dell’art. 27 del vigente CCNL – della retribuzione globale maggiorata del 10%, comprensivo dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali. 24. Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite massimo complessivo annuale di ore pro capite di cui al comma 21, si darà luogo alla corresponsione della quota oraria – determinata ai sensi dell’art. 27 del vigente CCNL – della retribuzione globale maggiorata del 30%, comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali e legali. 25. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative in prolungamento orario o straordinarie. Dette prestazioni soggiacciono alla specifica disciplina legale e contrattuale vigente, con riferimento al superamento dell’orario normale di lavoro settimanale di cui all’art. 16, commi 1 e 2, del presente CCNL. 26. Le prestazioni di lavoro supplementare, quelle in prolungamento orario o straordinarie possono essere svolte anche dai lavoratori a tempo parziale assunti con contratto a termine; fermo restando chequanto previsto dai commi 21 e 23. che le corrispondenti Resta inteso che tali ore di lavoro non possono eccedere i limiti massimi rispettivamente previsti, direttamente rapportati al numero di mesi di durata dello specifico contratto a termine. 27. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione lavorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare. 28. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi del principio di non discriminazione previsti dalla normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione. 29. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Tale consenso deve risultare da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. 30. In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa, nel relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura proporzionale all’effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi. 31. In caso di assunzioni a tempo pieno e indeterminato l’azienda darà precedenza ai hanno diritto di precedenza lavoratori assunti a tempo parziale e indeterminato, occupati in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale ovvero nella stessa sede di lavoro, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l’assunzione; semprechè gli interessati ne facciano domanda scritta all’azienda. Quanto previsto al precedente periodo non si applica ai lavoratori ai quali siano state irrogate sanzioni disciplinari comportanti, almeno una volta, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, di cui all’art.72 lett.d). A parità di richieste di assunzione prevarrà l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda. In caso di ulteriore parità, prevarrà la maggiore anzianità anagrafica. 32. In caso di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, occupati in unità produttive site nello stesso ambito comunale ovvero nella stessa sede di lavoro, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l’assunzione, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa e a prendere prioritariamente in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale, sia l’accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto. Nell’esame delle domande pervenute, l’azienda terrà conto dei motivi prioritariamente di seguito specificati: esigenze connesse a gravi e comprovati problemi di salute del richiedente; necessità di assistere continuativamente dei familiari; motivi familiari per i dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni; motivi di studio. A parità di condizioni, l’azienda terrà conto prioritariamente della maggiore anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda. In caso di ulteriore parità, prevarrà la maggiore anzianità anagrafica. 33. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro. 34. A decorrere dalla data del passaggio da tempo pieno a tempo parziale, trovano applicazione, ai fini di tutti gli istituti contrattuali e legali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo parziale. I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computati per intero. 35. Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato in azienda non può eccedere mediamente nell’anno: a) il 18% nelle aziende fino a 30 500 dipendenti; b) il 241313% nelle aziende con oltre 500 30dipendentidipendenti, con un minimo di 90 dipendenti. 36. Ai fini di cui al comma precedente e delle diverse disposizioni di legge, il numero dei lavoratori a tempo parziale si individua sommando l’orario concordato con ogni singolo lavoratore a tempo parziale e raffrontando la somma con l’orario complessivo svolto dai lavoratori a tempo pieno. L’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la metà dell’orario normale a tempo pieno. 37. La disciplina di cui al presente articolo entra in vigore a partire dall’ 1.12.2004.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto di lavoro a tempo parziale. 1. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno. 2. Il personale a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine in tutte le ipotesi previste dal presente contratto. Resta ferma l’osservanza delle norme che regolano il rapporto di lavoro a termine nonché del presente CCNL, per quanto applicabili. 3. L’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza secondo le seguenti modalità: a) è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. - orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo parziale pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di tipo orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall’art. 16lavoro; - verticale, commi 1 e 2, per il personale a tempo pieno; b) tempo parziale di tipo verticale: con prestazione quando l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c) tempo parziale di tipo ; - misto: con , quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b), che contempli periodi predeterminati sia a tempo pieno sia a orario ridotto sia di non lavorosopraindicate. 42. Il personale con Nel contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato anche secondo articolazioni dell’orario giornaliero diverse da quelle fissate per il restante personale a tempo pieno. 5. All’atto dell’assunzione, per tutte le modalità lavorative è specificata la sede di cui al comma 3, l’azienda fissa lavoro nonché la durata minima della prestazione a tempo parziale, che non sarà inferiore al 50% dell'orario normale lavorativa e la distribuzione dell’orario di lavoro a tempo pienonell’arco della giornata, di cui all’art. 16, commi 1 e 2della settimana, del presente CCNL. 6. La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che il personale con rapporto a tempo parziale può essere chiamato a svolgere è fissata in 3 ore. 7. Ai sensi della normativa vigente, nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 9 e 10. 8dell’anno. Nel caso di prestazioni lavorative in turni, l’indicazione di cui al precedente comma tale indicazione riguarderà la collocazione dell’orario nell’ambito del turno dell'orario relativo nella turnazione e secondo l’andamento dello stesso, ovvero gli schemi di turno continuo e avvicendato in cui verrà programmata la prestazione a tempo parziale. Tale articolazione dell’orario non configura fattispecie di modalità flessibile di cui al successivo comma 9della stessa. 93. Con riferimento alle normative vigenti, il Nel rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa, come stabilita ai precedenti commi 7 e 8. 10. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate – oltre alle modalità flessibili – anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita. 11. L’adozione da parte dell’azienda orizzontale è indicata la collocazione delle modalità flessibili nonché delle modalità elastiche di cui ai commi 9 e 10 è giustificata dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 12ore giornaliere nelle quali viene effettuata la prestazione. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese sono altresì indicati i turni nelle giornate nelle quali viene prevista la prestazione di lavoro ovvero lo schema di articolazione della prestazione inserito nella turnazione, sulla base della contrattazione e degli accordi applicativi di secondo modalità elastiche livello di unità produttiva. Ai lavoratori part-time non possono superare, in ogni essere assegnate più di 30 domeniche lavorative per ciascun anno solare, il limite massimo complessivo di ore procapite pari al 50% della prestazione già concordata. 134. La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità di cui ai commi 9 e 10, richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un componente della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle XX.XX. stipulanti, secondo quanto indicato dal lavoratore stesso. L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari. 14. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione della stessa, secondo quanto previsto ai commi 9 e 10, deve continuativa giornaliera non può essere comunicata da parte dell’azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni calendarialiinferiore a 4 ore. 155. Per le sole ore prestate a seguito dell’esercizio La durata della variazione o della modifica disposte dall’azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell’atto di instaurazione del rapporto prestazione a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria – determinata ai sensi dell’art. 27 del vigente CCNL – della retribuzione globale maggiorata del 20%, comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali e legali. 16. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica, di cui al comma 10, a causa dei seguenti motivi: a) sopravvenuti gravinon sarà inferiore alle 80 ore, certificati problemi nel caso di salute personaliorario distribuito su base mensile; b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma; d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all’art. 43 del CCNL; qualora la variazione della prestazione, per effetto dell’adozione della predetta clausola, risulti pregiudizievole non sarà inferiore alle esigenze sopra specificate. 17. Ai fini di cui al comma precedente, la richiesta di disdetta è inoltrata per iscritto dal lavoratore all’azienda decorsi 180 giorni calendariali successivi alla data della stipula della clausola elastica di cui al comma 10. La richiesta deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la sussistenza dei motivi di cui al comma 16. Sulla base di tale documentazione, l’azienda dà assenso alla richiesta del dipendente, previa comunicazione scritta. La disdetta ha effetto a partire dal 30° giorno calendariale successivo a quello del ricevimento della relativa domanda da parte dell’azienda. 18. E’ fatta salva la possibilità, per le aziende e i lavoratori, di stipulare un nuovo patto scritto relativo all’adozione della clausola elastica di cui al comma 10. 19. Ai sensi della normativa vigente, nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, è facoltà dell’Azienda richiedere prestazioni di lavoro supplementare, in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle connesse a: - necessità derivanti da incrementi temporanei di attività produttiva; - sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; - esigenze di organico a carattere temporaneo, per periodi non superiori a 180 giorni calendariali consecutivi. Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata. Il rifiuto da parte del lavoratore di fornire la prestazione di lavoro supplementare non può integrare gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. 20. Il lavoratore non può esimersi dall’effettuare lavoro supplementare salvo che, temporaneamente, per i seguenti motivi in atto: a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali; b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma; d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all’art. 43 del CCNL; qualora la prestazione di lavoro supplementare risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate. Ai fini di cui al precedente capoverso, il dipendente è tenuto a produrre richiesta scritta all’azienda corredata da idonea documentazione comprovante la sussistenza e la durata prevista dei motivi di esenzione sopra specificati. In caso di protrazione dei predetti motivi oltre la durata prevista già comunicata, il lavoratore è tenuto a reiterare la predetta documentazione prima della scadenza della durata in parola. 21. Le prestazioni di lavoro supplementare non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro capite pari al 40% della prestazione già concordata. 22. Fermo restando il limite massimo di cui al comma precedente960 ore, nel caso di rapporto orario distribuito nel corso dell’anno, anche limitatamente ad alcuni periodi di lavoro esso. Fermo restando tutto quanto previsto dal presente CCNL (limiti minimi e massimi ecc.) la definizione delle possibili articolazioni delle prestazioni è delegata alla contrattazione a tempo parziale livello di tipo orizzontale e mistounità produttiva. E’ altresì facoltà del secondo livello di contrattazione, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo dell’orario ordinario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo settimanale, mensile o annuale del corrispondente lavoratore a tempo pieno, e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. 23. Per le prestazioni di lavoro supplementare effettuate entro il limite massimo complessivo annuale di ore procapite di cui al comma 21, si darà luogo alla corresponsione della quota oraria – determinata ai sensi dell’art. 27 del vigente CCNL – della retribuzione globale maggiorata del 10%, comprensivo dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali. 24. Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite massimo complessivo annuale di ore pro capite di cui al comma 21, si darà luogo alla corresponsione della quota oraria – determinata ai sensi dell’art. 27 del vigente CCNL – della retribuzione globale maggiorata del 30%, comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali e legali. 25. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative in prolungamento orario o straordinarie. Dette prestazioni soggiacciono alla specifica disciplina legale e contrattuale vigente, con riferimento al superamento dell’orario normale di lavoro settimanale di cui all’art. 16, commi 1 e 2, del presente CCNL. 26. Le prestazioni di lavoro supplementare, quelle in prolungamento orario o straordinarie possono essere svolte anche dai lavoratori a tempo parziale assunti con contratto a termine; fermo restando chequanto previsto dai commi 21 e 23. le corrispondenti Resta inteso che tali ore di lavoro non possono eccedere elevare i limiti massimi rispettivamente previsti, direttamente rapportati al numero minimi di mesi di durata dello specifico contratto a termine. 27. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione lavorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare. 28. Il rapporto di lavoro impiego orario del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi del principio di non discriminazione previsti dalla normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione. 29. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Tale consenso deve risultare da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. 30. In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa, nel relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura proporzionale all’effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi. 31. In caso di assunzioni a tempo pieno e indeterminato l’azienda darà precedenza ai hanno diritto di precedenza lavoratori assunti a tempo parziale e indeterminato, occupati in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale ovvero nella stessa sede di lavoro, adibiti part-time indicati alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l’assunzione; semprechè gli interessati ne facciano domanda scritta all’azienda. Quanto previsto al precedente periodo non si applica ai lavoratori ai quali siano state irrogate sanzioni disciplinari comportanti, almeno una volta, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, di cui all’art.72 lett.d). A parità di richieste di assunzione prevarrà l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda. In caso di ulteriore parità, prevarrà la maggiore anzianità anagrafica. 32. In caso di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, occupati in unità produttive site nello stesso ambito comunale ovvero nella stessa sede di lavoro, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l’assunzione, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa e a prendere prioritariamente in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale, sia l’accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto. Nell’esame delle domande pervenute, l’azienda terrà conto dei motivi prioritariamente di seguito specificati: esigenze connesse a gravi e comprovati problemi di salute del richiedente; necessità di assistere continuativamente dei familiari; motivi familiari per i dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni; motivi di studio. A parità di condizioni, l’azienda terrà conto prioritariamente della maggiore anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda. In caso di ulteriore parità, prevarrà la maggiore anzianità anagrafica. 33. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro. 34. A decorrere dalla data del passaggio da tempo pieno a tempo parziale, trovano applicazione, ai fini di tutti gli istituti contrattuali e legali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo parziale. I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computati per intero. 35. Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato in azienda non può eccedere mediamente nell’anno: lettere a) il 18% nelle aziende fino a 30 500 dipendenti; b) il 2413% nelle aziende con oltre 500 30dipendenti, con un minimo di 90 dipendenti. 36. Ai fini di cui al comma precedente e delle diverse disposizioni di legge, il numero dei lavoratori a tempo parziale si individua sommando l’orario concordato con ogni singolo lavoratore a tempo parziale e raffrontando la somma con l’orario complessivo svolto dai lavoratori a tempo pieno. L’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la metà dell’orario normale a tempo pieno. 37. La disciplina di cui al presente articolo entra in vigore a partire dall’ 1.12.2004.e

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