Contratto di lavoro intermittente. Il contratto di lavoro intermittente che può essere stipulato anche a tempo de- terminato è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda che ne può utilizzare la pre- stazione lavorativa nei casi e alle condizioni che seguono. L’impresa può far ricorso al contratto di lavoro intermittente per lo svolgimento di prestazioni di carattere disconti- nuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parziale, per l’impossibilità o comunque la difficoltà di predeterminare i periodi di prestazione lavora- tiva. Il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoc- cupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo pro- duttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento. Il ricorso al lavoro intermittente è vietato: - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 me- si precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24, L. 23 luglio 91 n. 223, che abbiano riguardato lavo- ratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione sa- lariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; - da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche. Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi: a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive che consentono la stipulazione del contratto; b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita al lavoratore e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a 1 giorno lavorativo; c) indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della presta- zione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione; d) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, così come successivamente indicato; i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; e) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. L’azienda è tenuta ad informare con cadenza annuale le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
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Contratto di lavoro intermittente. 1. Il contratto di lavoro intermittente che può essere stipulato anche intermittente, a tempo de- terminato determinato o indeterminato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda che ne può utilizzare la pre- stazione lavorativa nei casi e alle condizioni che seguono. L’impresa può far ricorso al contratto del datore di lavoro intermittente per lo svolgimento di una prestazione di lavoro "su chiamata" così come disciplinato dagli artt. 33-40 del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i. per un numero di giornate non superiore a 400 nell’arco di tre anni solari.
2. La prestazione può essere considerata discontinua anche laddove sia resa, in forza di un contratto intermittente a tempo determinato o indeterminato, anche per periodi di durata significativa, purché detti periodi siano intervallati da una o più interruzioni che non determinino, pertanto, una esatta coincidenza tra la “durata del contratto” e la “durata della prestazione”.
3. La contrattazione di 2° livello potrà essere integrate ulteriori figure professionali e/o casistiche rispetto a quelle previste dal R.D. n. 2657/1923 e s.m.i..
4. L’impresa ha l’obbligo di adempiere alla preventiva comunicazione alla DTL competente del ricorso ad una prestazione lavorativa prima dell’inizio della medesima, ovvero di un ciclo integrato di prestazioni di carattere disconti- nuo o intermittentedurata non superiore a 30 giorni, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le da considerarsi quali giorni di chiamata di ciascun lavoratore e non sia possibile stipulare contratti a tempo parziale, per l’impossibilità o comunque la difficoltà di predeterminare come arco temporale massimo all’interno del quale individuare i periodi di prestazione lavora- tivaattività dello stesso.
5. Il contratto Detta comunicazione preventiva non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione.
6. Non può utilizzarsi il lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato intermittente:
a. nel caso di disoc- cupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo pro- duttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento. Il ricorso al lavoro intermittente è vietato: - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di in sciopero; - salvo ;
x. xxxxx diversa disposizione previsione degli accordi sindacali, presso nel caso di unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 me- si precedenti, a che nei sei mesi precedenti hanno effettuato licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24, L. 23 luglio 91 n. 223, che abbiano riguardato lavo- ratori adibiti alle stesse mansioni o presso cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia è operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orariodi orario, con diritto al trattamento di integrazione sa- larialesalariale, che interessino interessi lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto con analoghe mansioni;
c. nel caso di lavoro intermittente; - da parte delle imprese aziende che non abbiano hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’artdella normativa in materia di sicurezza sul lavoro e n o n si an o in re g o la c o n q u an t o pr evi st o d a l d . 4, D.Lgsl g s . n. 626/94 e successive modifichen.81/ 2008).
7. Il contratto di Non è ammesso il lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:per le qualifiche previste per il personale viaggiante.
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita al lavoratore e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a 1 giorno lavorativo;
c) indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della presta- zione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
d) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, così come successivamente indicato; i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
e) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto8. L’azienda L’impresa è tenuta ad informare informare, con cadenza annuale le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro annuale, l’O.S. firmataria del presente CCNL sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
9. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a chiamata devono essere riconosciuti tutti i diritti di cui al presente CCNL, salvo quanto non compatibile con la natura stessa del rapporto di lavoro.
10. Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di utilizzazione, l’importo dell’indennità mensile di disponibilità è determinata nel 20% del minimo salariale di cui al successivo art. 55 e del relativo rateo di mensilità aggiuntive previste dal presente CCNL.
11. In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore stesso è tenuto ad informare l’impresa preventivamente specificando la durata dell’impedimento con le modalità previste dalla legge e dal presente CCNL e documentandone la motivazione. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto all’indennità di disponibilità stessa. In tal caso il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare il diritto dell’azienda a risolvere il contratto con restituzione della quota di indennità di disponibilità eventualmente già corrisposta e riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonché, in applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i., un risarcimento del danno pari all’importo corrispondente alle quote orarie di indennità di disponibilità relative al periodo di prestazione rifiutata.
12. Xxxxx restando i divieti di discriminazione previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente deve ricevere, per i periodi lavorati ed a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente uguale rispetto al normale prestatore di lavoro subordinato, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dal presente CCNL.
13. Il trattamento economico normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali, ecc.
14. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini dell’applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre precedente.
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Contratto di lavoro intermittente. 1. Il contratto di lavoro intermittente che si può essere stipulato anche a tempo de- terminato è il contratto mediante il quale stipulare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda che ne può utilizzare la pre- stazione lavorativa nei casi e alle condizioni che seguono. L’impresa può far ricorso al contratto di lavoro intermittente per prestazioni lavorative con frequenza non predeterminabile.
a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere disconti- nuo discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, intermittente (ad esempio per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parzialequalifiche di custodi, per l’impossibilità o comunque la difficoltà di predeterminare i periodi di prestazione lavora- tiva. Il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche guardiani diurni e notturni, portinai, addetti ai centralini, fattorini);
b) per prestazioni rese da soggetti in stato di disoc- cupazione con meno di 25 24 anni di età (purché le prestazioni lavorative siano rese entro il compimento del 25° anno di età) ovvero da lavoratori con più di 45 55 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo pro- duttivo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.
1. per lo svolgimento di supplenze brevi, non superiori a 12 giorni, nell’arco dell’anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 48 “Supplenza personale docente”.
2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato, ma anche a tempo determinato secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal X.Xxx. n. 81/2015.
3. Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento di detto limite, il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
4. Nei periodi temporali in cui non viene utilizzata la prestazione lavorativa, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate. In tal caso spetta l’indennità di disponibilità di cui al comma 8.
5. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi: • durata ed ipotesi oggettive e soggettive che consentono la stipulazione del contratto; • il luogo di lavoro, la disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore, il relativo preavviso di chiamata che non può essere inferiore ad un giorno lavorativo; • il trattamento economico e normativo del lavoratore intermittente spettante per la prestazione eseguita che non può essere meno favorevole a quella percepita dal lavoratore di pari livello ed è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita; • la forma e la modalità di esecuzione della prestazione di lavoro; • i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e la misura della eventuale indennità di disponibilità; • le eventuali misure di sicurezza per il tipo di attività da svolgere.
6. Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.A. e, in mancanza, le XX.XX. firmatarie del presente Contratto Collettivo: il numero dei contratti di lavoro intermittente, il motivo di ricorso degli stessi, la durata e la qualifica dei lavoratori/lavoratrici interessati.
7. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
8. Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l’obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì stabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La stessa è prevista nella misura pari al 20% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi del livello di inquadramento corrispondente del presente CCNL. L'indennità di disponi- bilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare ma è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di Contratto Collettivo.
9. In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro (entro 24 ore). Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.
10. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di cui al precedente comma 8, è ricompreso nella fattispecie dell’assenza ingiustificata e può costituire motivo di licenziamento.
11. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini dell’applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettiva- mente svolto nell'arco di ciascun semestre.
12. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore ai trenta giorni, il datore di lavoro deve darne comunicazione all’ITL competente per territorio mediante sms o posta elettronica.
13. È vietato il ricorso al lavoro intermittente è vietatointermittente: - • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, • presso unità produttive nelle quali si sia è proceduto, entro i 6 me- si sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi a norma degli articoli 4 e 24, L. 24 della legge 23 luglio 91 1991, n. 223, che abbiano hanno riguardato lavo- ratori lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia è operante una sospensione dei rapporti del lavoro o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento in regime di cassa integrazione sa- larialeguadagni, che interessino interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; - da parte delle imprese • ai datori di lavoro che non abbiano hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche. Il contratto in applicazione della normativa di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
a) indicazione tutela della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita al lavoratore e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a 1 giorno lavorativo;
c) indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della presta- zione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
d) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, così come successivamente indicato; i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione salute e della indennità di disponibilità;
e) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. L’azienda è tenuta ad informare con cadenza annuale le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittentelavoratori.
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Contratto di lavoro intermittente. 1. Il contratto di lavoro intermittente che si può essere stipulato anche a tempo de- terminato è il contratto mediante il quale stipulare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda che ne può utilizzare la pre- stazione lavorativa nei casi e alle condizioni che seguonoper prestazioni lavorative con frequenza non predeterminabile esclusivamente per qualifiche afferenti l’area del personale non docente. L’impresa può far ricorso al contratto di lavoro intermittente E’ ammesso nelle seguenti ipotesi:
a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere disconti- nuo discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, intermittente (ad esempio per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parzialequalifiche di custodi, per l’impossibilità o comunque la difficoltà di predeterminare i periodi di prestazione lavora- tiva. Il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche guardiani diurni e notturni, portinai, addetti ai centralini, fattorini)
b) per prestazioni rese da soggetti in stato di disoc- cupazione con meno di 25 24 anni di età (purché le prestazioni lavorative siano rese entro il compimento del 25° anno di età) ovvero da lavoratori con più di 45 55 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo pro- duttivo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;
2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato, ma anche a tempo determinato secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal D.Lgs n.81/2015.
3. Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo Datore di lavoro per un periodo non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento di detto limite, il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
4. Nei periodi temporali in cui non viene utilizzata la prestazione lavorativa, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate. In tal caso spetta l’indennità di disponibilità di cui al comma 8
5. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
a) durata ed ipotesi oggettive e soggettive che consentono la stipulazione del contratto
b) il luogo di lavoro , la disponibilità garantita dal lavoratore, il relativo preavviso di chiamata che non può essere inferiore ad un giorno lavorativo
c) il trattamento economico e normativo del lavoratore intermittente spettante per la prestazione eseguita che non può essere meno favorevole a quella percepita dal lavoratore di pari livello ed è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita
d) la forma e la modalità di esecuzione della prestazione di lavoro
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e la misura della eventuale indennità di disponibilità
f) le eventuali misure di sicurezza per il tipo di attività da svolgere.
6. Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.A. e, in mancanza, le XX.XX. firmatarie del presente contratto collettivo il numero dei contratti di lavoro intermittente, il motivo di ricorso degli stessi, la durata e la qualifica dei lavoratori/lavoratrici interessati.
7. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
8. Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l’obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì stabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La stessa è prevista nella misura pari al 20% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi del livello di inquadramento corrispondente del presente CCNL. L'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare ma é esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
9. In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro (entro 24 ore). Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.
10. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di cui al precedente comma 5, è ricompreso nella fattispecie della assenza ingiustificata e può costituire motivo di licenziamento.
11. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
12. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore ai trenta giorni, il Datore di lavoro deve darne comunicazione alla DTL competente per territorio mediante sms o posta elettronica.
13. E vietato il ricorso al lavoro intermittente è vietato: - intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - salvo diversa disposizione degli accordi sindacali,
b) presso unità produttive nelle quali si sia è proceduto, entro i 6 me- si sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi a norma degli articoli 4 e 24, L. 24 della legge 23 luglio 91 n. 2231991, n.223, che abbiano hanno riguardato lavo- ratori lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia è operante una sospensione dei rapporti del lavoro o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento in regime di cassa integrazione sa- larialeguadagni, che interessino interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; - da parte delle imprese
c) ai datori di lavoro che non abbiano hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche. Il contratto in applicazione della normativa di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
a) indicazione tutela della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita al lavoratore e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a 1 giorno lavorativo;
c) indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della presta- zione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
d) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, così come successivamente indicato; i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione salute e della indennità di disponibilità;
e) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. L’azienda è tenuta ad informare con cadenza annuale le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittentelavoratori.
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Samples: Ipotesi Di Accordo
Contratto di lavoro intermittente. 1. Il contratto di lavoro intermittente che si può essere stipulato anche a tempo de- terminato è il contratto mediante il quale stipulare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda che ne può utilizzare la pre- stazione lavorativa nei casi e alle condizioni che seguonoper prestazioni lavorative con frequenza non predeterminabile esclusivamente per qualifiche afferenti l’area del personale non docente. L’impresa può far ricorso al contratto di lavoro intermittente E’ am- messo nelle seguenti ipotesi:
a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere disconti- nuo discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, intermittente (ad esempio per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parzialequalifiche di custodi, per l’impossibilità o comunque la difficoltà di predeterminare i periodi di prestazione lavora- tiva. Il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche guardiani diurni e notturni, portinai, addetti ai centralini, fattorini);
b) per prestazioni rese da soggetti in stato di disoc- cupazione con meno di 25 24 anni di età (purché le prestazioni lavorative siano rese entro il compimento del 25° anno di età) ovvero da lavoratori lavo- ratori con più di 45 55 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo pro- duttivo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.
2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato, ma anche a tempo determinato secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal X.Xxx. n. 81/2015.
3. Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore e con il mede- simo datore di lavoro per un periodo non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento di detto limite, il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
4. Nei periodi temporali in cui non viene utilizzata la prestazione lavorativa, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate. In tal caso spetta l’indennità di disponibilità di cui al comma 8.
5. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
a) durata ed ipotesi oggettive e soggettive che consentono la stipulazione del con- tratto;
b) il luogo di lavoro, la disponibilità garantita dal lavoratore, il relativo preavviso di chiamata che non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo del lavoratore intermittente spettante per la prestazione eseguita che non può essere meno favorevole a quella percepita dal lavoratore di pari livello ed è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita;
d) la forma e la modalità di esecuzione della prestazione di lavoro;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e la misura della eventuale indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza per il tipo di attività da svolgere.
6. Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.A. e, in mancanza, le XX.XX. firmatarie del presente Contratto Collettivo: il numero dei contratti di lavoro intermittente, il motivo di ricorso degli stessi, la durata e la qualifica dei lavo- ratori/lavoratrici interessati.
7. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
8. Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l’obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì stabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La stessa è prevista nella misura pari al 20% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi del livello di inquadramento corrispondente del presente CCNL. L'indennità di disponi- bilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare ma è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
9. In caso di malattia o di altro evento da cui derivi la temporanea impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente è tenuto a informare tempestiva- mente il datore di lavoro (entro 24 ore). Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.
10. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di cui al precedente comma 8, è ricompreso nella fattispecie dell’assenza ingiustificata e può costituire motivo di licenziamento.
11. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini dell’applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettiva- mente svolto nell'arco di ciascun semestre.
12. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore ai trenta giorni, il datore di lavoro deve darne comunicazione alla DTL competente per territorio mediante sms o posta elettronica.
13. E’ vietato il ricorso al lavoro intermittente è vietato: - intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, ;
b) presso unità produttive nelle quali si sia è proceduto, entro i 6 me- si sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi a norma degli articoli 4 e 24, L. 24 della Legge 23 luglio 91 1991, n. 223, che abbiano hanno riguardato lavo- ratori lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia è operante una sospensione dei rapporti del lavoro o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento in regime di cassa integrazione sa- larialeguadagni, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; - da parte delle imprese ;
c) ai datori di lavoro che non abbiano hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche. Il contratto in applica- zione della normativa di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
a) indicazione tutela della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita al lavoratore e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a 1 giorno lavorativo;
c) indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della presta- zione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
d) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, così come successivamente indicato; i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione salute e della indennità di disponibilità;
e) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. L’azienda è tenuta ad informare con cadenza annuale le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittentelavoratori.
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Samples: CCNL Scuola 2016 2018