Common use of Contratto di lavoro ripartito Clause in Contracts

Contratto di lavoro ripartito. Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeter- minato o a tempo determinato, con cui due lavoratori assumono in solido un’obbli- gazione lavorativa. La solidarietà si realizza attraverso la responsabilità personale e diretta di ciascun lavoratore per l’esatto adempimento dell’intera prestazione lavorativa dedotta in contratto, restando indifferente se la stessa venga assolta da uno o da entrambi i coobbligati. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare l’orario complessivo di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuo e la misura percentuale che si prevede venga svolta da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ov- vero la modificazione consensuale della ripartizione dell’orario di lavoro complessivo. La retribuzione ed ogni altro trattamento normativo vengono corrisposti a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestata. I lavoratori - anche al fine di rendere possibile il controllo del datore di lavoro sulle presenze dei lavoratori - devono informare preventivamente l’azienda sull’orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale. I lavoratori hanno l’obbligo di darsi tempestiva reciproca informazione sull’impedi- mento ad effettuare la propria parte di prestazione lavorativa. Il lavoratore che, per sostituire il collega assente ovvero per un diverso accordo di ri- partizione intervenuto tra i lavoratori nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro ripartito, presti più ore di quelle indicativamente previste nel contratto, non ha diritto ad alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell’orario contrattuale complessivo. L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei lavoratori con contratto di lavoro ripartito comporta l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale, salvo diversa intesa tra le parti. L’estinzione non si verifica ove, su richiesta del datore di lavoro, il restante lavoratore coobbligato si renda disponibile ad adempiere l’intera obbliga- zione lavorativa, con conseguente trasformazione del rapporto in normale contratto di lavoro subordinato. Il prestatore di lavoro cessato può essere sostituito da altro lavoratore disponibile a prestare la propria attività lavorativa con contratto ripartito, solo previa accettazione da parte dell’azienda. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono ap- plicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili con la specificità del rapporto di lavoro come sopra de- finito. NOTA A VERBALE Le parti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere speri- mentale, finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell’orario di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto di lavoro ripartito. Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeter- minato indeterminato o a tempo determinato, con cui di norma due lavoratori assumono in solido un’obbli- gazione un’obbligazione lavorativa. La solidarietà si realizza attraverso la responsabilità personale e diretta di ciascun lavoratore per l’esatto adempimento dell’intera prestazione lavorativa dedotta in contratto, restando indifferente se la stessa venga assolta da uno o da entrambi tutti i coobbligati. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare l’orario complessivo di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuo e la misura percentuale che si prevede venga svolta da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ov- vero ovvero la modificazione consensuale della ripartizione dell’orario di lavoro complessivo. La retribuzione ed ogni altro trattamento normativo vengono corrisposti a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestata. I lavoratori - anche al fine di rendere possibile il controllo del datore di lavoro sulle presenze dei lavoratori - devono informare preventivamente l’azienda sull’orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale. I lavoratori hanno l’obbligo di darsi tempestiva reciproca informazione sull’impedi- mento sull’impedimento ad effettuare la propria parte di prestazione lavorativa. Il lavoratore che, per sostituire il collega assente ovvero per un diverso accordo di ri- partizione ripartizione intervenuto tra i lavoratori nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro ripartito, presti più ore di quelle indicativamente previste nel contratto, non ha diritto ad alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell’orario contrattuale complessivo. L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei lavoratori con contratto di lavoro ripartito comporta l’estinzione dell’intero vincolo contrattualela modificazione della misura percentuale della prestazione lavorativa svolta da ciascuno di essi ove il rapporto intercorra con più di due lavoratori, salvo diversa intesa tra le parti. L’estinzione non si verifica ove, su richiesta del datore di lavoro, o il trasferimento dell’intera obbligazione lavorativa sul restante lavoratore coobbligato si renda disponibile ad adempiere l’intera obbliga- zione lavorativa, con conseguente trasformazione del rapporto in normale contratto di lavoro subordinatocoobbligato. Il prestatore di lavoro cessato può essere sostituito da altro lavoratore disponibile a prestare la propria attività lavorativa con contratto ripartito, solo previa accettazione da parte dell’azienda. per Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono ap- plicate applicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili con la specificità del rapporto di lavoro come sopra de- finitodefinito. NOTA A VERBALE Le partiParti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere speri- mentalesperimentale, finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell’orario di lavoro. Le Parti si riservano di verificare la congruità delle disposizioni contrattuali con nuove disposizioni di legge che abbiano diretti riflessi sulla materia, al fine di procedere alle eventuali modificazioni/integrazioni della presente disciplina.

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Samples: trasparenza.harnekinfo.it, www.anigas.it

Contratto di lavoro ripartito. Il Gli Enti possono assumere lavoratori con rapporti di lavoro ripartito o “job sharing”, che consiste in un contratto di lavoro subordinato con il quale due lavoratori si assumono in solido l’esecuzione di un’unica prestazione lavorativa. Nel contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeter- minato o a tempo determinato, con cui due lavoratori assumono in solido un’obbli- gazione lavorativa. La solidarietà si realizza attraverso vanno indicati la responsabilità personale misura percentuale e diretta di ciascun lavoratore per l’esatto adempimento dell’intera prestazione lavorativa dedotta in contratto, restando indifferente se la stessa venga assolta da uno o da entrambi i coobbligati. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare l’orario complessivo di collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuo e la misura percentuale annuale che si prevede venga svolta svolto da ciascuno dei lavoratori interessati. Ciascun lavoratore con apporto di lavoro ripartito è tenuto a svolgere la porzione di lavoro preventivamente concordata, ferma restando la possibilità per gli stessi di determinare discrezionalmentema condivide con il coobbligato, in qualsiasi momentoimpegnandosi a sostituirlo, la responsabilità per l’esecuzione dell’intera prestazione lavorativa dedotta in contratto. La gestione del tempo di lavoro viene determinata liberamente dalle parti che possono, pertanto, stabilire in qualunque modo la misura percentuale, la ripartizione temporale dell’orario di lavoro e le relative modalità di sostituzione ov- vero in caso di assenze a qualsiasi titolo. In qualsiasi momento è possibile modificare consensualmente fra i due coobligati la distribuzione dell’orario di lavoro. Ciascun lavoratore è obbligato, tuttavia, a comunicare all’Azienda ogni evenutale modificazione consensuale del tempo e della ripartizione dell’orario di lavoro complessivoconvenuta con l’altro coobbligato, rispetto a quelle definite contrattualmente. Per quanto non espressamente contenuto nella presente normativa si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i lavoratori a tempi pieno. La retribuzione ed ogni altro trattamento normativo vengono corrisposti da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre i periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in proporzione modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o atro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro effettivamente prestata. I lavoratori - anche svolto senza maggiorazione alcuna fino al fine di rendere possibile il controllo del datore raggiungimento dell’orario di lavoro sulle presenze normale di lavoro settimanale. Il mancato adempimento, anche parziale della prestazione, è considerato mancanza grave per il lavoratore che non ha rispettato gli accordi convenuti ed è sanzionabile con provvedimenti disciplinari superiori alla multa a seconda della gravità e della recidività della mancanza, fino alla possibilità di risoluzione del contratto al momento del terzo provvedimento disciplinare per inadempimenti di natura simile. Non è passabile di sanzioni disciplinari la mancata prestazione per causa di forza maggiore, malattia e infortunio, salvo il caso di omessa comunicazione, qualora possibile, da dare all’Azienda ed al altro coobbligato in tempo utile. Ogni lavoratore coobbligato è responsabile per le assenze ingiustificate, per i ritardi nell’inizio del lavoro o per l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro, ecc., a prescindere dalla circostanza che siano imputabili a lui o all’altro coobbligao, tranne per il caso di infrazioni alla disciplina o di comportamenti imputabili esclusivamente all’altro lavoratore. L’inadempienza della prestazione da parte dei lavoratori - devono informare preventivamente l’azienda sull’orario coobbligati comporta di lavoro norma l’estinzione del rapporto di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanalelavoro. I lavoratori hanno l’obbligo di darsi tempestiva reciproca informazione sull’impedi- mento ad effettuare Le dimissioni o la propria parte di prestazione lavorativa. Il lavoratore che, per sostituire il collega assente ovvero per un diverso accordo di ri- partizione intervenuto tra i lavoratori nel corso dello svolgimento rescissione del rapporto di lavoro ripartito, presti più ore di quelle indicativamente previste nel contratto, uno dei contitolari del contratto non ha diritto ad alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell’orario contrattuale complessivo. L’eventuale risoluzione comporta di norma l’estinzione del rapporto di lavoro con uno dei lavoratori con contratto di lavoro ripartito comporta l’estinzione dell’intero vincolo contrattualelavoro, salvo diversa intesa tra le parti. L’estinzione non si verifica ove, su richiesta del datore di lavoro, il restante lavoratore coobbligato si renda disponibile ad adempiere l’intera obbliga- zione lavorativa, con conseguente trasformazione del rapporto in normale contratto di lavoro subordinato. Il prestatore di lavoro cessato può essere sostituito da altro lavoratore disponibile a prestare la propria attività lavorativa con contratto ripartito, solo previa accettazione risoluzione da parte dell’azienda. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono ap- plicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili aziendale da valutare con la specificità del rapporto di lavoro come sopra de- finito. NOTA A VERBALE Le parti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere speri- mentale, finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell’orario di lavororiferimento alle esigenze tenico-organizzative dell’Azienda.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale

Contratto di lavoro ripartito. Il Gli Enti possono assumere lavoratori con rapporti di lavoro ripartito o “job sharing”, che consiste in un contratto di lavoro subordinato con il quale due lavoratori si assumono in solido l’esecuzione di un’unica prestazione lavorativa. Nel contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeter- minato o a tempo determinato, con cui due lavoratori assumono in solido un’obbli- gazione lavorativa. La solidarietà si realizza attraverso vanno indicati la responsabilità personale misura percentuale e diretta di ciascun lavoratore per l’esatto adempimento dell’intera prestazione lavorativa dedotta in contratto, restando indifferente se la stessa venga assolta da uno o da entrambi i coobbligati. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare l’orario complessivo di collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuo e la misura percentuale annuale che si prevede venga svolta svolto da ciascuno dei lavoratori interessati. Ciascun lavoratore con apporto di lavoro ripartito è tenuto a svolgere la porzione di lavoro preventivamente concordata, ferma restando la possibilità per gli stessi di determinare discrezionalmentema condivide con il coobbligato, in qualsiasi momentoimpegnandosi a sostituirlo, la responsabilità per l’esecuzione dell’intera prestazione lavorativa dedotta in contratto. La gestione del tempo di lavoro viene determinata liberamente dalle parti che possono, pertanto, stabilire in qualunque modo la misura percentuale, la ripartizione temporale dell’orario di lavoro e le relative modalità di sostituzione ov- vero in caso di assenze a qualsiasi titolo. In qualsiasi momento è possibile modificare consensualmente fra i due coobligati la distribuzione dell’orario di lavoro. Ciascun lavoratore è obbligato, tuttavia, a comunicare all’Azienda ogni evenutale modificazione consensuale del tempo e della ripartizione dell’orario di lavoro complessivoconvenuta con l’altro coobbligato, rispetto a quelle definite contrattualmente. Per quanto non espressamente contenuto nella presente normativa si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i lavoratori a tempi pieno. La retribuzione ed ogni altro trattamento normativo vengono corrisposti da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre i periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in proporzione modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o atro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro effettivamente prestata. I lavoratori - anche svolto senza maggiorazione alcuna fino al fine di rendere possibile il controllo del datore raggiungimento dell’orario di lavoro sulle presenze normale di lavoro settimanale. Il mancato adempimento, anche parziale della prestazione, è considerato mancanza grave per il lavoratore che non ha rispettato gli accordi convenuti ed è sanzionabile con provvedimenti disciplinari superiori alla multa a seconda della gravità e della recidività della mancanza, fino alla possibilità di risoluzione del contratto al momento del terzo provvedimento disciplinare per inadempimenti di natura simile. Non è passabile di sanzioni disciplinari la mancata prestazione per causa di forza maggiore, malattia e infortunio, salvo il caso di omessa comunicazione, qualora possibile, da dare all’Azienda ed al altro coobbligato in tempo utile. Ogni lavoratore coobbligato è responsabile per le assenze ingiustificate, per i ritardi nell’inizio del lavoro o per l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro, ecc., a prescindere dalla circostanza che siano imputabili a lui o all’altro coobbligao, tranne per il caso di infrazioni alla disciplina o di comportamenti imputabili esclusivamente all’altro lavoratore. L’inadempienza della prestazione da parte dei lavoratori - devono informare preventivamente l’azienda sull’orario coobbligati comporta di lavoro norma l’estinzione del rapporto di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanalelavoro. I lavoratori hanno l’obbligo di darsi tempestiva reciproca informazione sull’impedi- mento ad effettuare Le dimissioni o la propria parte di prestazione lavorativa. Il lavoratore che, per sostituire il collega assente ovvero per un diverso accordo di ri- partizione intervenuto tra i lavoratori nel corso dello svolgimento rescissione del rapporto di lavoro ripartito, presti più ore di quelle indicativamente previste nel contratto, uno dei contitolari del contratto non ha diritto ad alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell’orario contrattuale complessivo. L’eventuale risoluzione comporta di norma l’estinzione del rapporto di lavoro con uno dei lavoratori con contratto di lavoro ripartito comporta l’estinzione dell’intero vincolo contrattualelavoro, salvo diversa intesa tra le parti. L’estinzione non si verifica ove, su richiesta del datore di lavoro, il restante lavoratore coobbligato si renda disponibile ad adempiere l’intera obbliga- zione lavorativa, con conseguente trasformazione del rapporto in normale contratto di lavoro subordinato. Il prestatore di lavoro cessato può essere sostituito da altro lavoratore disponibile a prestare la propria attività lavorativa con contratto ripartito, solo previa accettazione risoluzione da parte dell’azienda. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono ap- plicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili aziendale da valutare con la specificità del rapporto di lavoro come sopra de- finito. NOTA A VERBALE Le parti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere speri- mentale, finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell’orario di lavororiferimento alle esigenze tenico- organizzative dell’Azienda.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale

Contratto di lavoro ripartito. Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeter- minato indetermi- nato o a tempo determinato, con cui due lavoratori assumono in solido un’obbli- gazione un’obbligazione lavorativa. La solidarietà si realizza attraverso la responsabilità personale e diretta di ciascun lavoratore lavo- ratore per l’esatto adempimento dell’intera prestazione lavorativa dedotta in contratto, restando indifferente se la stessa venga assolta da uno o da entrambi i coobbligati. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare l’orario complessivo di lavoro giornalierogiorna- liero, settimanale, mensile o annuo e la misura percentuale che si prevede venga svolta da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi di determinare deter- minare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ov- vero ovvero la modificazione consensuale della ripartizione dell’orario di lavoro complessivo. La retribuzione ed ogni altro trattamento normativo vengono corrisposti a ciascun lavoratore lavo- ratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestata. I lavoratori - anche al fine di rendere possibile il controllo del datore di lavoro sulle presenze pre- senze dei lavoratori - devono informare preventivamente l’azienda sull’orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale. I lavoratori hanno l’obbligo di darsi tempestiva reciproca informazione sull’impedi- mento sull’impedimento ad effettuare la propria parte di prestazione lavorativa. Il lavoratore che, per sostituire il collega assente ovvero per un diverso accordo di ri- partizione intervenuto tra i lavoratori nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro ripartito, presti più ore di quelle indicativamente previste nel contratto, non ha diritto ad alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell’orario contrattuale complessivo. L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei lavoratori con contratto di lavoro ripartito comporta l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale, salvo diversa intesa tra le parti. L’estinzione non si verifica ove, su richiesta del datore di lavoro, il restante lavoratore coobbligato si renda disponibile ad adempiere l’intera obbliga- zione lavorativaobbligazione lavorati- va, con conseguente trasformazione del rapporto in normale contratto di lavoro subordinatosubor- dinato. Il prestatore di lavoro cessato può essere sostituito da altro lavoratore disponibile a prestare la propria attività lavorativa con contratto ripartito, solo previa accettazione da parte dell’azienda. per Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono ap- plicate applica- te le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili con la specificità del rapporto di lavoro come sopra de- finitodefinito. NOTA A VERBALE Le partiParti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere speri- mentalesperimentale, finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell’orario di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Settore Gas Acqua

Contratto di lavoro ripartito. Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeter- minato indeterminato o a tempo determinato, con cui due lavoratori assumono in solido un’obbli- gazione un'obbligazione lavorativa. La solidarietà si realizza attraverso la responsabilità personale e diretta di ciascun lavoratore per l’esatto l'esatto adempimento dell’intera dell'intera prestazione lavorativa dedotta in contratto, restando indifferente se la stessa venga assolta da uno o da entrambi i coobbligati. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare l’orario l'orario complessivo di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuo e la misura percentuale che si prevede venga svolta da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ov- vero ovvero la modificazione consensuale della ripartizione dell’orario dell'orario di lavoro complessivo. La retribuzione ed ogni altro trattamento normativo vengono corrisposti a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestata. I lavoratori - anche al fine di rendere possibile il controllo del datore di lavoro sulle presenze dei lavoratori - devono informare preventivamente l’azienda sull’orario l'azienda sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale. I lavoratori hanno l’obbligo l'obbligo di darsi tempestiva reciproca informazione sull’impedi- mento sull'impedimento ad effettuare la propria parte di prestazione lavorativa. Il lavoratore che, per sostituire il collega assente ovvero per un diverso accordo di ri- partizione ripartizione intervenuto tra i lavoratori nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro ripartito, presti più ore di quelle indicativamente previste nel contratto, non ha diritto ad alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell’orario dell'orario contrattuale complessivo. L’eventuale L'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei lavoratori con contratto di lavoro ripartito comporta l’estinzione dell’intero l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale, salvo diversa intesa tra le parti. L’estinzione L'estinzione non si verifica ove, su richiesta del datore di lavoro, il restante lavoratore coobbligato si renda disponibile ad adempiere l’intera obbliga- zione l'intera obbligazione lavorativa, con conseguente trasformazione del rapporto in normale contratto di lavoro subordinato. Il prestatore di lavoro cessato può essere sostituito da altro lavoratore disponibile a prestare la propria attività lavorativa con contratto ripartito, solo previa accettazione da parte dell’aziendadell'azienda. per Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono ap- plicate applicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili con la specificità del rapporto di lavoro come sopra de- finitodefinito. NOTA A VERBALE Le parti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere speri- mentalesperimentale, finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell’orario dell'orario di lavoro.

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Samples: www.multiservizicaerite.it