Contratto di lavoro ripartito. 1. Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato stipulato per iscritto tra l’azienda e, di norma, due lavoratori solidalmente responsabili per l’adempimento di una obbligazione lavorativa a tempo pieno. 2. Con tale modalità di rapporto di lavoro, ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa, anche se la stessa può essere assolta indifferentemente da uno solo dei coobbligati. Resta conseguentemente a carico di questi ultimi la definizione delle modalità operative con cui viene resa la prestazione lavorativa, senz'altro assicurata indipendentemente dall’assenza di uno dei coobbligati, senza che l'azienda provveda di volta in volta a specifiche richieste. 3. Il contratto di lavoro ripartito dovrà indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro. 4. I lavoratori devono informare preventivamente l’azienda sull’orario di lavoro di ciascuno dei due con cadenza settimanale. 5. Il trattamento economico e normativo del personale con contratto di lavoro ripartito verrà riconosciuto a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato. A tal fine il calcolo dei compensi spettanti per le prestazioni verrà effettuato con cadenza mensile. 6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono applicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili con la specificità del rapporto come sopra definito. NOTA A VERBALE Le Parti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere sperimentale finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell’orario di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contratto di lavoro ripartito. 1. Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato stipulato per iscritto tra l’azienda esubordinato, di normaa tempo indeter- minato o a tempo determinato, con cui due lavoratori solidalmente responsabili assumono in solido un’obbli- gazione lavorativa. La solidarietà si realizza attraverso la responsabilità personale e diretta di ciascun lavoratore per l’adempimento di una obbligazione l’esatto adempimento dell’intera prestazione lavorativa a tempo pieno.
2. Con tale modalità di rapporto di lavorodedotta in contratto, ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa, anche restando indifferente se la stessa può essere venga assolta indifferentemente da uno solo dei o da entrambi i coobbligati. Resta conseguentemente a carico Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare l’orario complessivo di questi ultimi la definizione delle modalità operative con cui viene resa la prestazione lavorativa, senz'altro assicurata indipendentemente dall’assenza di uno dei coobbligati, senza che l'azienda provveda di volta in volta a specifiche richieste.
3. Il contratto di lavoro ripartito dovrà indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale annuo e la misura percentuale che si prevede venga svolto svolta da ciascuno dei lavoratorilavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero ov- vero la modificazione consensuale della distribuzione ripartizione dell’orario di lavoro.
4lavoro complessivo. I lavoratori devono informare preventivamente l’azienda sull’orario di lavoro di ciascuno dei due con cadenza settimanale.
5. Il La retribuzione ed ogni altro trattamento economico e normativo del personale con contratto di lavoro ripartito verrà riconosciuto vengono corrisposti a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestatoeffettivamente prestata. A tal I lavoratori - anche al fine di rendere possibile il calcolo controllo del datore di lavoro sulle presenze dei compensi spettanti per le prestazioni verrà effettuato lavoratori - devono informare preventivamente l’azienda sull’orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza mensile.
6almeno settimanale. Per I lavoratori hanno l’obbligo di darsi tempestiva reciproca informazione sull’impedi- mento ad effettuare la propria parte di prestazione lavorativa. Il lavoratore che, per sostituire il collega assente ovvero per un diverso accordo di ri- partizione intervenuto tra i lavoratori nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro ripartito, presti più ore di quelle indicativamente previste nel contratto, non ha diritto ad alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell’orario contrattuale complessivo. L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei lavoratori con contratto di lavoro ripartito comporta l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale, salvo diversa intesa tra le parti. L’estinzione non si verifica ove, su richiesta del datore di lavoro, il restante lavoratore coobbligato si renda disponibile ad adempiere l’intera obbliga- zione lavorativa, con conseguente trasformazione del rapporto in normale contratto di lavoro subordinato. Il prestatore di lavoro cessato può essere sostituito da altro lavoratore disponibile a prestare la propria attività lavorativa con contratto ripartito, solo previa accettazione da parte dell’azienda. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono applicate ap- plicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili con la specificità del rapporto di lavoro come sopra definitode- finito. NOTA A VERBALE Le Partiparti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere sperimentale speri- mentale, finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell’orario di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contratto di lavoro ripartito. 1. Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato stipulato per iscritto tra l’azienda esubordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato, con cui di norma, norma due lavoratori solidalmente responsabili assumono in solido un’obbligazione lavorativa. La solidarietà si realizza attraverso la responsabilità personale e diretta di ciascun lavoratore per l’adempimento di una obbligazione l’esatto adempimento dell’intera prestazione lavorativa a tempo pieno.
2. Con tale modalità di rapporto di lavorodedotta in contratto, ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa, anche restando indifferente se la stessa può essere venga assolta indifferentemente da uno solo dei o da tutti i coobbligati. Resta conseguentemente a carico Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare l’orario complessivo di questi ultimi la definizione delle modalità operative con cui viene resa la prestazione lavorativa, senz'altro assicurata indipendentemente dall’assenza di uno dei coobbligati, senza che l'azienda provveda di volta in volta a specifiche richieste.
3. Il contratto di lavoro ripartito dovrà indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale annuo e la misura percentuale che si prevede venga svolto svolta da ciascuno dei lavoratorilavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione ripartizione dell’orario di lavoro.
4lavoro complessivo. I lavoratori devono informare preventivamente l’azienda sull’orario di lavoro di ciascuno dei due con cadenza settimanale.
5. Il La retribuzione ed ogni altro trattamento economico e normativo del personale con contratto di lavoro ripartito verrà riconosciuto vengono corrisposti a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestatoeffettivamente prestata. A tal I lavoratori - anche al fine di rendere possibile il calcolo controllo del datore di lavoro sulle presenze dei compensi spettanti per le prestazioni verrà effettuato lavoratori – devono informare preventivamente l’azienda sull’orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza mensile.
6almeno settimanale. I lavoratori hanno l’obbligo di darsi tempestiva reciproca informazione sull’impedimento ad effettuare la propria parte di prestazione lavorativa. Il lavoratore che, per sostituire il collega assente ovvero per un diverso accordo di ripartizione intervenuto tra i lavoratori nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro ripartito, presti più ore di quelle indicativamente previste nel contratto, non ha diritto ad alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell’orario contrattuale complessivo. L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei lavoratori con contratto di lavoro ripartito comporta la modificazione della misura percentuale della prestazione lavorativa svolta da ciascuno di essi ove il rapporto intercorra con più di due lavoratori, o il trasferimento dell’intera obbligazione lavorativa sul restante lavoratore coobbligato. Il prestatore di lavoro cessato può essere sostituito da altro lavoratore disponibile a prestare la propria attività lavorativa con contratto ripartito, previa accettazione da parte dell’azienda. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono applicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili con la specificità del rapporto di lavoro come sopra definito. NOTA A VERBALE Le Parti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere sperimentale sperimentale, finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell’orario di lavoro. Le Parti si riservano di verificare la congruità delle disposizioni contrattuali con nuove disposizioni di legge che abbiano diretti riflessi sulla materia, al fine di procedere alle eventuali modificazioni/integrazioni della presente disciplina.
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Samples: CCNL Unico Gas Acqua, Contratto Collettivo Di Lavoro
Contratto di lavoro ripartito. 1. Il contratto Gli Enti possono assumere lavoratori con rapporti di lavoro ripartito è o “job sharing”, che consiste in un contratto di lavoro subordinato stipulato per iscritto tra l’azienda e, di norma, con il quale due lavoratori solidalmente responsabili per l’adempimento si assumono in solido l’esecuzione di una obbligazione lavorativa a tempo pieno.
2. Con tale modalità di rapporto di lavoro, ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa, anche se la stessa può essere assolta indifferentemente da uno solo dei coobbligati. Resta conseguentemente a carico di questi ultimi la definizione delle modalità operative con cui viene resa la un’unica prestazione lavorativa, senz'altro assicurata indipendentemente dall’assenza di uno dei coobbligati, senza che l'azienda provveda di volta in volta a specifiche richieste.
3. Il Nel contratto di lavoro ripartito dovrà indicare vanno indicati la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratorilavoratori interessati. Ciascun lavoratore con apporto di lavoro ripartito è tenuto a svolgere la porzione di lavoro preventivamente concordata, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmentema condivide con il coobbligato, in qualsiasi momentoimpegnandosi a sostituirlo, la responsabilità per l’esecuzione dell’intera prestazione lavorativa dedotta in contratto. La gestione del tempo di lavoro viene determinata liberamente dalle parti che possono, pertanto, stabilire in qualunque modo la misura percentuale, la ripartizione temporale dell’orario di lavoro e le relative modalità di sostituzione ovvero in caso di assenze a qualsiasi titolo. In qualsiasi momento è possibile modificare consensualmente fra i due coobligati la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro.
4. I lavoratori devono informare preventivamente l’azienda sull’orario Ciascun lavoratore è obbligato, tuttavia, a comunicare all’Azienda ogni evenutale modificazione del tempo e della ripartizione dell’orario di lavoro di ciascuno dei due convenuta con cadenza settimanale.
5. Il trattamento economico e normativo del personale con contratto di lavoro ripartito verrà riconosciuto l’altro coobbligato, rispetto a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato. A tal fine il calcolo dei compensi spettanti per le prestazioni verrà effettuato con cadenza mensile.
6quelle definite contrattualmente. Per quanto non espressamente previsto dal contenuto nella presente articolo normativa si intendono applicate applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i lavoratori a tempi pieno. La retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di legge paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre i periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di contratto ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o atro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario di lavoro normale di lavoro settimanale. Il mancato adempimento, anche parziale della prestazione, è considerato mancanza grave per il lavoratore che non ha rispettato gli accordi convenuti ed è sanzionabile con provvedimenti disciplinari superiori alla multa a seconda della gravità e della recidività della mancanza, fino alla possibilità di risoluzione del contratto al momento del terzo provvedimento disciplinare per inadempimenti di natura simile. Non è passabile di sanzioni disciplinari la mancata prestazione per causa di forza maggiore, malattia e infortunio, salvo il caso di omessa comunicazione, qualora possibile, da dare all’Azienda ed al altro coobbligato in tempo utile. Ogni lavoratore coobbligato è responsabile per le assenze ingiustificate, per i ritardi nell’inizio del lavoro o per l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro, ecc., a prescindere dalla circostanza che siano imputabili a lui o all’altro coobbligao, tranne per il caso di infrazioni alla disciplina o di comportamenti imputabili esclusivamente all’altro lavoratore. L’inadempienza della prestazione da parte dei lavoratori coobbligati comporta di norma l’estinzione del rapporto di lavoro. Le dimissioni o la rescissione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili con la specificità di uno dei contitolari del contratto non comporta di norma l’estinzione del rapporto come sopra definito. NOTA A VERBALE Le Parti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere sperimentale finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell’orario di lavoro, salvo diversa risoluzione da parte aziendale da valutare con riferimento alle esigenze tenico-organizzative dell’Azienda.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contratto di lavoro ripartito. 1. Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato stipulato per iscritto tra l’azienda esubordinato, di normaa tempo indeterminato o a tempo determinato, con cui due lavoratori solidalmente responsabili assumono in solido un'obbligazione lavorativa. La solidarietà si realizza attraverso la responsabilità personale e diretta di ciascun lavoratore per l’adempimento di una obbligazione l'esatto adempimento dell'intera prestazione lavorativa a tempo pieno.
2. Con tale modalità di rapporto di lavorodedotta in contratto, ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa, anche restando indifferente se la stessa può essere venga assolta indifferentemente da uno solo dei o da entrambi i coobbligati. Resta conseguentemente a carico Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare l'orario complessivo di questi ultimi la definizione delle modalità operative con cui viene resa la prestazione lavorativa, senz'altro assicurata indipendentemente dall’assenza di uno dei coobbligati, senza che l'azienda provveda di volta in volta a specifiche richieste.
3. Il contratto di lavoro ripartito dovrà indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale annuo e la misura percentuale che si prevede venga svolto svolta da ciascuno dei lavoratorilavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro.
4. I lavoratori devono informare preventivamente l’azienda sull’orario ripartizione dell'orario di lavoro di ciascuno dei due con cadenza settimanale.
5complessivo. Il La retribuzione ed ogni altro trattamento economico e normativo del personale con contratto di lavoro ripartito verrà riconosciuto vengono corrisposti a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestatoeffettivamente prestata. A tal I lavoratori - anche al fine di rendere possibile il calcolo controllo del datore di lavoro sulle presenze dei compensi spettanti per le prestazioni verrà effettuato lavoratori - devono informare preventivamente l'azienda sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza mensile.
6almeno settimanale. I lavoratori hanno l'obbligo di darsi tempestiva reciproca informazione sull'impedimento ad effettuare la propria parte di prestazione lavorativa. Il lavoratore che, per sostituire il collega assente ovvero per un diverso accordo di ripartizione intervenuto tra i lavoratori nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro ripartito, presti più ore di quelle indicativamente previste nel contratto, non ha diritto ad alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell'orario contrattuale complessivo. L'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei lavoratori con contratto di lavoro ripartito comporta l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale, salvo diversa intesa tra le parti. L'estinzione non si verifica ove, su richiesta del datore di lavoro, il restante lavoratore coobbligato si renda disponibile ad adempiere l'intera obbligazione lavorativa, con conseguente trasformazione del rapporto in normale contratto di lavoro subordinato. Il prestatore di lavoro cessato può essere sostituito da altro lavoratore disponibile a prestare la propria attività lavorativa con contratto ripartito, solo previa accettazione da parte dell'azienda. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono applicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili con la specificità del rapporto di lavoro come sopra definito. NOTA A VERBALE Le Partiparti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere sperimentale sperimentale, finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell’orario dell'orario di lavoro.
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Contratto di lavoro ripartito. 1. Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato stipulato per iscritto tra l’azienda e, di norma, due lavoratori solidalmente responsabili per l’adempimento di una obbligazione lavorativa a tempo pieno.
2. Con tale modalità di rapporto di lavoro, ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa, anche se la stessa può essere assolta indifferentemente da uno solo dei coobbligati. Resta conseguentemente a carico di questi ultimi la definizione delle modalità operative con cui viene resa la prestazione lavorativa, senz'altro senz’altro assicurata indipendentemente dall’assenza di uno dei coobbligati, senza che l'azienda l’azienda provveda di volta in volta a specifiche richieste.
3. Il contratto di lavoro ripartito dovrà indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro.
4. I lavoratori devono informare preventivamente l’azienda sull’orario di lavoro di ciascuno dei due con cadenza settimanale.
5. Il trattamento economico e normativo del personale con contratto di lavoro ripartito verrà riconosciuto a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato. A tal fine il calcolo dei compensi spettanti per le prestazioni verrà effettuato con cadenza mensile.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono applicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili con la specificità del rapporto come sopra definito. NOTA A VERBALE Le Partiparti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere sperimentale finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell’orario di lavoro.
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Contratto di lavoro ripartito. 1. Il contratto Gli Enti possono assumere lavoratori con rapporti di lavoro ripartito è o “job sharing”, che consiste in un contratto di lavoro subordinato stipulato per iscritto tra l’azienda e, di norma, con il quale due lavoratori solidalmente responsabili per l’adempimento si assumono in solido l’esecuzione di una obbligazione lavorativa a tempo pieno.
2. Con tale modalità di rapporto di lavoro, ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa, anche se la stessa può essere assolta indifferentemente da uno solo dei coobbligati. Resta conseguentemente a carico di questi ultimi la definizione delle modalità operative con cui viene resa la un’unica prestazione lavorativa, senz'altro assicurata indipendentemente dall’assenza di uno dei coobbligati, senza che l'azienda provveda di volta in volta a specifiche richieste.
3. Il Nel contratto di lavoro ripartito dovrà indicare vanno indicati la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratorilavoratori interessati. Ciascun lavoratore con apporto di lavoro ripartito è tenuto a svolgere la porzione di lavoro preventivamente concordata, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmentema condivide con il coobbligato, in qualsiasi momentoimpegnandosi a sostituirlo, la responsabilità per l’esecuzione dell’intera prestazione lavorativa dedotta in contratto. La gestione del tempo di lavoro viene determinata liberamente dalle parti che possono, pertanto, stabilire in qualunque modo la misura percentuale, la ripartizione temporale dell’orario di lavoro e le relative modalità di sostituzione ovvero in caso di assenze a qualsiasi titolo. In qualsiasi momento è possibile modificare consensualmente fra i due coobligati la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro.
4. I lavoratori devono informare preventivamente l’azienda sull’orario Ciascun lavoratore è obbligato, tuttavia, a comunicare all’Azienda ogni evenutale modificazione del tempo e della ripartizione dell’orario di lavoro di ciascuno dei due convenuta con cadenza settimanale.
5. Il trattamento economico e normativo del personale con contratto di lavoro ripartito verrà riconosciuto l’altro coobbligato, rispetto a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato. A tal fine il calcolo dei compensi spettanti per le prestazioni verrà effettuato con cadenza mensile.
6quelle definite contrattualmente. Per quanto non espressamente previsto dal contenuto nella presente articolo normativa si intendono applicate applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i lavoratori a tempi pieno. La retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di legge paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre i periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di contratto ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o atro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario di lavoro normale di lavoro settimanale. Il mancato adempimento, anche parziale della prestazione, è considerato mancanza grave per il lavoratore che non ha rispettato gli accordi convenuti ed è sanzionabile con provvedimenti disciplinari superiori alla multa a seconda della gravità e della recidività della mancanza, fino alla possibilità di risoluzione del contratto al momento del terzo provvedimento disciplinare per inadempimenti di natura simile. Non è passabile di sanzioni disciplinari la mancata prestazione per causa di forza maggiore, malattia e infortunio, salvo il caso di omessa comunicazione, qualora possibile, da dare all’Azienda ed al altro coobbligato in tempo utile. Ogni lavoratore coobbligato è responsabile per le assenze ingiustificate, per i ritardi nell’inizio del lavoro o per l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro, ecc., a prescindere dalla circostanza che siano imputabili a lui o all’altro coobbligao, tranne per il caso di infrazioni alla disciplina o di comportamenti imputabili esclusivamente all’altro lavoratore. L’inadempienza della prestazione da parte dei lavoratori coobbligati comporta di norma l’estinzione del rapporto di lavoro. Le dimissioni o la rescissione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili con la specificità di uno dei contitolari del contratto non comporta di norma l’estinzione del rapporto come sopra definito. NOTA A VERBALE Le Parti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere sperimentale finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell’orario di lavoro, salvo diversa risoluzione da parte aziendale da valutare con riferimento alle esigenze tenico- organizzative dell’Azienda.
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Contratto di lavoro ripartito. 1. Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato stipulato per iscritto tra l’azienda esubordinato, di normaa tempo indetermi- nato o a tempo determinato, con cui due lavoratori solidalmente responsabili assumono in solido un’obbligazione lavorativa. La solidarietà si realizza attraverso la responsabilità personale e diretta di ciascun lavo- ratore per l’adempimento di una obbligazione l’esatto adempimento dell’intera prestazione lavorativa a tempo pieno.
2. Con tale modalità di rapporto di lavorodedotta in contratto, ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa, anche restando indifferente se la stessa può essere venga assolta indifferentemente da uno solo dei o da entrambi i coobbligati. Resta conseguentemente a carico di questi ultimi la definizione delle modalità operative con cui viene resa la prestazione lavorativaIl contratto, senz'altro assicurata indipendentemente dall’assenza di uno dei coobbligatistipulato in forma scritta, senza che l'azienda provveda di volta in volta a specifiche richieste.
3. Il contratto deve indicare l’orario complessivo di lavoro ripartito dovrà indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornalierogiorna- liero, settimanale, mensile o annuale annuo e la misura percentuale che si prevede venga svolto svolta da ciascuno dei lavoratorilavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare deter- minare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione ripartizione dell’orario di lavoro.
4lavoro complessivo. La retribuzione ed ogni altro trattamento normativo vengono corrisposti a ciascun lavo- ratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestata. I lavoratori - anche al fine di rendere possibile il controllo del datore di lavoro sulle pre- senze dei lavoratori - devono informare preventivamente l’azienda sull’orario di lavoro di ciascuno dei due ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
5. I lavoratori hanno l’obbligo di darsi tempestiva reciproca informazione sull’impedimento ad effettuare la propria parte di prestazione lavorativa. Il trattamento economico e normativo lavoratore che, per sostituire il collega assente ovvero per un diverso accordo di ri- partizione intervenuto tra i lavoratori nel corso dello svolgimento del personale rapporto di lavoro ripartito, presti più ore di quelle indicativamente previste nel contratto, non ha diritto ad alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell’orario contrattuale complessivo. L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei lavoratori con contratto di lavoro ripartito verrà riconosciuto a ciascun comporta l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale, salvo diversa intesa tra le parti. L’estinzione non si verifica ove, su richiesta del datore di lavoro, il restante lavoratore coobbligato si renda disponibile ad adempiere l’intera obbligazione lavorati- va, con conseguente trasformazione del rapporto in proporzione alla quantità normale contratto di lavoro prestatosubor- dinato. A tal fine il calcolo dei compensi spettanti per le prestazioni verrà effettuato Il prestatore di lavoro cessato può essere sostituito da altro lavoratore disponibile a prestare la propria attività lavorativa con cadenza mensile.
6contratto ripartito, solo previa accettazione da parte dell’azienda. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono applicate applica- te le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili con la specificità del rapporto di lavoro come sopra definito. NOTA A VERBALE Le Parti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere sperimentale sperimentale, finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell’orario di lavoro.
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Contratto di lavoro ripartito. 1. Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato stipulato per iscritto tra l’azienda e, di norma, due lavoratori solidalmente responsabili per l’adempimento di una obbligazione lavorativa a tempo pieno.
2. Con tale modalità di rapporto di lavoro, ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa, anche se la stessa può essere assolta indifferentemente da uno solo dei coobbligati. Resta conseguentemente a carico di questi ultimi la definizione delle modalità operative con cui viene resa la prestazione lavorativa, senz'altro assicurata indipendentemente dall’assenza di uno dei coobbligati, senza che l'azienda provveda di volta in volta a specifiche richieste.
3. Il contratto di lavoro ripartito dovrà indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro.
4. I lavoratori devono informare preventivamente l’azienda sull’orario di lavoro di ciascuno dei due con cadenza settimanale.
5. Il trattamento economico e normativo del personale con contratto di lavoro ripartito verrà riconosciuto a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato. A tal fine il calcolo dei compensi spettanti per le prestazioni verrà effettuato con cadenza mensile.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono applicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili con la specificità del rapporto come sopra definito. NOTA A VERBALE Le PartiLa parti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere sperimentale finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell’orario di lavoro.
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